TRIB
Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 09/04/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 1376/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione civile - lavoro
Verbale d'udienza mediante collegamento da remoto
R.G. 1376/2024
Oggi 9 aprile 2025 innanzi al giudice AG D'EL, collegata in videoconferenza mediante l'applicativo Teams, compaiono: per l'avv. MARCO PASCALE Parte_1
per ASL TO4 l'avv. ANDREA CASTELNUOVO
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei difensori presenti, i quali dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza e a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.
Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata e dà la parola ai difensori.
Le parti discutono la causa richiamando le conclusioni di cui ai rispettivi atti per i motivi ivi esposti.
Su invito del giudice, i presenti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza e si ritira in camera di consiglio. All'esito, assenti le parti, pronuncia la seguente sentenza contestuale ex art. 429 c.p.c.
1 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 1376/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile - Lavoro
in persona della dott.ssa AG D'EL, all'udienza del 09/04/2025, ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa n. 1376/2024 RGL, promossa da c.f. ass. avv. PASCALE MARCO Parte_1 C.F._1
- PARTE RICORRENTE -
contro
ASL TO4, c.f. , ass. avv. CASTELNUOVO ANDREA P.IVA_1
- PARTE CONVENUTA -
Oggetto: retribuzione tempi vestizione/svestizione
Premesso che:
- lavora alle dipendenze dell'A.S.L. TO4 dal 1° agosto 2003 con Parte_1 qualifica di operatore socio-sanitario, con posizione economica Bs2 sino al 31 dicembre
2019, Bs3 dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022, e posizione Ab00 dal 1° gennaio 2023;
- La ricorrente lavora presso l'Ospedale di Ciriè osservando un orario di 36 ore settimanali articolato in cinque giorni e tre turni (6:55 – 14:50, 15:00 – 22:44, 23:00 – 6:45);
- Con ricorso depositato in data 17 settembre 2024 ha lamentato che per il periodo 25 maggio
2018 - 30 giugno 2023 non era stata retribuita per il tempo necessario a indossare e togliere la divisa all'inizio e alla fine del turno – e pari complessivamente a dieci minuti giornalieri – in violazione delle prescrizioni della contrattazione collettiva;
- Ha chiesto, dunque, la condanna dell'ASL TO4 al pagamento dell'importo di € 2.437,60 a titolo di differenze retributive per detto periodo;
2 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 1376/2024
- L si è costituita in giudizio contestando la fondatezza della domanda atteso che: Pt_2
a) i tempi di vestizione/svestizione sarebbero già retribuiti in ragione della turnazione concretamente approntata dall'ASL, la quale prevede un sistema di riposi compensativi;
b) i minuti richiesti, anche quando non già retribuiti, costituirebbero orario straordinario non autorizzato che, come tale, non potrebbe essere retribuito;
c) anche qualora i minuti richiesti fossero considerati come orario straordinario autorizzato, in ogni caso non sarebbe dovuta alcuna somma di denaro in quanto, ai sensi della contrattazione collettiva, il lavoro straordinario genera esclusivamente risposi compensativi;
- In fatto l'ASL ha, inoltre, eccepito che dall'esame delle timbrature emergerebbe che in 113 dei 966 turni oggetto di causa, la ricorrente avrebbe concretamente lavorato per un numero di minuti inferiori rispetto a quelli previsti nel turno;
- Fallito il tentativo di conciliazione, il giudice ha autorizzato il deposito di memorie scritte al fine di permettere alle parti di confrontarsi sulle timbrature prodotte e individuare i singoli turni in relazione ai quali la parte ricorrente non avrebbe maturato orario straordinario;
- Con memoria del 7 febbraio 2025 l'ASL ha, quindi, indicato 36 turni (precisamente individuati in memoria) nei quali la ricorrente avrebbe addirittura osservato un orario inferiore a quello ordinario;
ha poi prodotto il provvedimento del 19 dicembre 2024 con cui l'ASL in via di autotutela ha riconosciuto a tutti gli OSS fino a dieci minuti, qualora risultanti dalle timbrature, per ogni turno svolto nel periodo 22 maggio 2018 – 30 giugno
2023 utili al fine della maturazione di riposi compensativi. In ragione di ciò ha chiesto che venisse dichiarata cessata la materia del contendere;
- Parte ricorrente, con la memoria del 7 marzo 2025, ha aderito all'eccezione relativa ai turni, riducendo la pretesa in misura corrispondente;
ha, dunque, chiesto la condanna al pagamento dell'importo di € 2.343,64. Si è, invece, opposta alla dichiarazione di cessata materia del contendere, ritenendo di avere il diritto di essere retribuita per i minuti lavorati in eccedenza e in ogni caso osservando come l'ASL non aveva ancora provveduto ad aggiornare la banca ore della ricorrente con la conseguenza che il provvedimento risultava essere una mera dichiarazione d'intenti.
Considerato che:
1. Preliminarmente, non può trovare accoglimento la richiesta di dichiarare cessata la materia del contendere.
1.1 Secondo i consolidati principi processualistici “La cessazione della materia del contendere si verifica per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio e, quindi, ad una pronuncia sul merito. Essa postula, cioè, che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse all'azione” (Cass. n. 10553/2009).
3 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 1376/2024
1.2 Poiché la cessata materia del contendere presuppone il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti, è necessario il loro pieno accordo circa l'intervenuto mutamento della situazione oggetto di giudizio;
il giudice non può, invece, dichiarare cessata la materia del contendere quando anche una sola delle parti in causa abbia manifestato la volontà di ottenere una pronuncia sul merito (cfr. Cass.
n. 5607/2005).
1.3 Nel caso di specie parte ricorrente si è opposta alla richiesta dell'ASL di ottenere una pronuncia di cessata materia del contendere, con la conseguenza che il giudice deve vagliare il merito del giudizio.
1.4 A ciò si aggiunga che, se è vero che l'ASL con il provvedimento del 19 dicembre 2024 ha inteso dare una risposta al presente contenzioso, è altresì vero che ha previsto il riconoscimento di riposi compensativi a fronte della pretesa dei lavoratori – oggetto di giudizio – di ottenere la monetizzazione dei tempi di vestizione e svestizione. È evidente, dunque, che tra le parti permangono quei motivi di contrasto ai quali si ricollega la necessità dell'intervento del giudice.
2. Passando, dunque, al merito della questione si osserva quanto segue.
2.1 Tra le parti non è in discussione né la riconducibilità all'interno dell'orario di lavoro dei tempi di vestizione/svestizione né l'impegno necessario per compiere tale attività: è pacifico, infatti, che tutti gli OSS sono tenuti a cambiarsi in ospedale per specifica indicazione del datore di lavoro e non
è stata contestata dall'ASL l'indicazione dei dieci minuti complessivi posta dalla ricorrente a fondamento della propria pretesa.
2.2 L'ASL, tuttavia, contesta la fondatezza della pretesa della ricorrente sulla base di tre diverse argomentazioni, e precisamente:
▪ I tempi di vestizione/svestizione sono già stati retribuiti;
▪ In assenza di preventiva autorizzazione, non è possibile riconoscere ai lavoratori minuti di lavoro straordinario;
▪ Il lavoro straordinario non può comunque essere monetizzato, potendosi solo riconoscere riposi compensativi.
2.3 Ai fini di una maggiore chiarezza, i tre diversi argomenti vengono trattati separatamente.
3. In primo luogo l'ASL sostiene che i tempi di vestizione/svestizione sono già stati retribuiti in quanto i lavoratori timbrano l'ingresso e l'uscita rispettivamente prima e dopo essersi cambiati e i minuti che eccedono le 7 ore e 12 minuti di lavoro ordinario giornaliero vengono inseriti in un monte ore che sfocia in una giornata di riposo compensativo.
3.1 Sul punto si osserva che, sebbene la macchina timbratrice sia posta all'ingresso della struttura ospedaliera – e, dunque, gli OSS timbrano prima o dopo essersi cambiati –, la retribuzione è corrisposta sulla base dell'orario teorico e non sulla base delle timbrature effettive. La circostanza
4 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 1376/2024
non è stata contestata da parte convenuta ed è facilmente evincibile dall'esame dei fogli presenza prodotti ove risulta che la ricorrente timbrava l'entrata prima dell'inizio del turno e l'uscita dopo la fine dello stesso.
3.2 È poi sempre sull'orario teorico che vengono calcolate le eccedenze dalle quali scaturisce la giornata di riposo compensativo.
3.3 Invero, l'art. 3 del contratto collettivo integrativo, con specifico riferimento all'orario a turno, prevede che “l'eventuale differenza tra l'orario di lavoro prestato e quello teorico settimanale genera giornate di riposo compensativo, per le quali viene corrisposta l'indennità giornaliera prevista per il personale turnista”.
A sua volta l'allegato 5, nel prevedere la turnazione sopra riportata, dà conto delle eccedenze che da tale turnazione derivano e precisamente:
orario eccedenza mattino 06.55 – 14.50 h. 0.13' pomeriggio 15.00 – 22.44 h. 0.02' notte 23.00 – 06.45 h. 0.33' totale nelle 24 h h. 0.48'
Dette eccedenze sono quelle che, sommandosi tra di loro, vengono retribuite sotto forma di riposo compensativo.
3.4 Ora, la tesi dell'ASL potrebbe essere accolta se il calcolo dei riposi compensativi venisse fatto sulla base delle eccedenze effettive risultanti dagli orari di ingresso e di uscita registrati dalla timbratrice, ma così non è. Nella stessa memoria, l'ASL non fa altro che spiegare il meccanismo delle eccedenze come disciplinato sulla base dell'orario teorico e previsto per ciascun turno e non fa alcun riferimento alle timbrature effettive della ricorrente che, come emerge documentalmente, timbrava l'entrata prima dell'orario di inizio turno e l'uscita dopo la fine dello stesso.
3.5 Il primo argomento dell'ASL, dunque, non può essere accolto.
4. L'ASL sostiene, poi, che ai sensi dell'art. 4 del Contratto integrativo aziendale non sarebbe possibile retribuire il lavoro straordinario prestato in assenza della specifica autorizzazione e che, in ogni caso, il diritto al compenso sorge solo per straordinari di durata superiore ai quindici minuti.
4.1 Sul tema dello straordinario di fatto si richiamano le condivisibili argomentazioni svolte dalla
Corte d'Appello di Torino nella sentenza n. 286/2024, avente ad oggetto la medesima questione oggetto del presente giudizio, secondo la quale: “lo straordinario, quand'anche sia “di fatto” – ciononostante espletato dal lavoratore non per capriccio o per arbitrio, ma in adempimento di un'attività, quale quella necessaria a indossare e togliere l'obbligatoria divisa da infermiere, imposta dal datore (che non l'ha contestato) – dev'essere per ciò stesso retribuito (cfr., sul punto,
5 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 1376/2024
Cass., ord., n. 25477/23); in questo senso, la (tardivamente) dedotta necessità dell'autorizzazione datoriale vale soltanto quando il prolungamento del tempo lavorativo oltre quello ordinario occorra per fronteggiare situazioni eccezionali, che, in quanto tali, presuppongono il vaglio autorizzatorio da parte della direzione sanitaria;
non anche quando si tratti di una situazione tutt'altro che eccezionale e transeunte, ma, come si è detto, sistematicamente necessaria, imposta aziendalmente e prodromica allo svolgimento delle normali mansioni”.
4.2 Quanto poi al fatto che, ai sensi del comma 5 dell'art. 4 del Contratto aziendale, quant'anche autorizzato, il compenso per il lavoro straordinario sorge solo se questo eccede i quindici minuti, si osserva che la previsione in oggetto deroga rispetto a quanto previsto dal CCNL ove non si rinviene siffatta limitazione. Poiché, dunque, il lavoro straordinario non rientra tra le materie che l'art. 9 del
CCNL individua tra quelle demandabili alla contrattazione collettiva integrativa e, considerato, altresì che si tratta di una disposizione che limita il diritto del lavoratore di essere retribuito per l'effettiva quantità di lavoro prestato, la norma risulta priva di efficacia.
5. Da ultimo l'ASL sostiene che i dieci minuti rivendicati potrebbero essere retribuiti solo mediante il riconoscimento di riposi compensativi, perché così previsto dall'allegato 5 al contratto integrativo aziendale.
5.1 Anche questo argomento non può essere accolto.
5.2 L'art. 5 del d.lgs. 66/2003 attribuisce ai contratti collettivi la facoltà di “consentire che, in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive, i lavoratori usufruiscano i riposi compensativi”.
5.3 L'art. 47 del CCNL Sanità (2019-2021), al comma 6, prevede che “in alternativa al pagamento, su richiesta del dipendente, le prestazioni di lavoro straordinario di cui al presente articolo, debitamente autorizzate, possono dare luogo a corrispondente riposo compensativo da fruirsi, compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio, entro il termine massimo di 4 mesi. La disciplina di cui al presente comma si applica ai lavoratori che non abbiano aderito alla banca delle ore”. Analoga previsione era contenuta nell'art. 31 del precedente CCNL (2016 -2018).
5.4 La contrattazione collettiva ha, quindi, esplicitamente attribuito al lavoratore il diritto di scegliere se optare per il pagamento con le maggiorazioni oppure se fruire di riposi compensativi.
Va da sè che detta facoltà di scelta non può essere limitata dalla contrattazione collettiva aziendale sia in quanto - come già detto - la materia del lavoro straordinario non rientra tra quelle demandate alla contrattazione integrativa e sia in quanto si tratterebbe di una previsione di maggior sfavore per il lavoratore e, dunque, nulla stante il generale divieto di deroga in pejus vigente nel nostro ordinamento.
6. In definitiva la domanda è fondata e deve trovare accoglimento.
6 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 1376/2024
6.1 Ai fini della quantificazione delle somme spettanti alla ricorrente, possono essere posti alla base della presente decisione i conteggi allegati in ricorso, come rettificati con la memoria autorizzata, atteso che gli stessi sono analitici e non sono stati contestati da parte convenuta.
6.2 In definitiva l'ASL deve essere condannata a pagare alla ricorrente l'importo lordo di € 2.343,64 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM 10/3/2014 n. 55, tabella cause di lavoro, scaglione 1.100 – 5.200, valori minimi in ragione della natura seriale del contenzioso, in € 1.314, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, Iva e C.p.a. nonché € 49,00 per esposti. Viene, infine, disposta la distrazione delle spese in favore dell'avv. Pascale, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- Condanna l'ASL TO4 a pagare a l'importo di € 2.343,64 a titolo di Parte_1 differenze retributive maturate nel periodo dal 25 maggio 2018 al 30 giugno 2023, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo
- Condanna l'ASL TO4 alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 1.314, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre CPA ed IVA come per legge, oltre € 49,00 per contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Pascale Marco.
Ivrea, 9 aprile 2025
Il Giudice
AG D'EL
7
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione civile - lavoro
Verbale d'udienza mediante collegamento da remoto
R.G. 1376/2024
Oggi 9 aprile 2025 innanzi al giudice AG D'EL, collegata in videoconferenza mediante l'applicativo Teams, compaiono: per l'avv. MARCO PASCALE Parte_1
per ASL TO4 l'avv. ANDREA CASTELNUOVO
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei difensori presenti, i quali dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza e a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.
Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata e dà la parola ai difensori.
Le parti discutono la causa richiamando le conclusioni di cui ai rispettivi atti per i motivi ivi esposti.
Su invito del giudice, i presenti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza e si ritira in camera di consiglio. All'esito, assenti le parti, pronuncia la seguente sentenza contestuale ex art. 429 c.p.c.
1 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 1376/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile - Lavoro
in persona della dott.ssa AG D'EL, all'udienza del 09/04/2025, ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa n. 1376/2024 RGL, promossa da c.f. ass. avv. PASCALE MARCO Parte_1 C.F._1
- PARTE RICORRENTE -
contro
ASL TO4, c.f. , ass. avv. CASTELNUOVO ANDREA P.IVA_1
- PARTE CONVENUTA -
Oggetto: retribuzione tempi vestizione/svestizione
Premesso che:
- lavora alle dipendenze dell'A.S.L. TO4 dal 1° agosto 2003 con Parte_1 qualifica di operatore socio-sanitario, con posizione economica Bs2 sino al 31 dicembre
2019, Bs3 dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022, e posizione Ab00 dal 1° gennaio 2023;
- La ricorrente lavora presso l'Ospedale di Ciriè osservando un orario di 36 ore settimanali articolato in cinque giorni e tre turni (6:55 – 14:50, 15:00 – 22:44, 23:00 – 6:45);
- Con ricorso depositato in data 17 settembre 2024 ha lamentato che per il periodo 25 maggio
2018 - 30 giugno 2023 non era stata retribuita per il tempo necessario a indossare e togliere la divisa all'inizio e alla fine del turno – e pari complessivamente a dieci minuti giornalieri – in violazione delle prescrizioni della contrattazione collettiva;
- Ha chiesto, dunque, la condanna dell'ASL TO4 al pagamento dell'importo di € 2.437,60 a titolo di differenze retributive per detto periodo;
2 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 1376/2024
- L si è costituita in giudizio contestando la fondatezza della domanda atteso che: Pt_2
a) i tempi di vestizione/svestizione sarebbero già retribuiti in ragione della turnazione concretamente approntata dall'ASL, la quale prevede un sistema di riposi compensativi;
b) i minuti richiesti, anche quando non già retribuiti, costituirebbero orario straordinario non autorizzato che, come tale, non potrebbe essere retribuito;
c) anche qualora i minuti richiesti fossero considerati come orario straordinario autorizzato, in ogni caso non sarebbe dovuta alcuna somma di denaro in quanto, ai sensi della contrattazione collettiva, il lavoro straordinario genera esclusivamente risposi compensativi;
- In fatto l'ASL ha, inoltre, eccepito che dall'esame delle timbrature emergerebbe che in 113 dei 966 turni oggetto di causa, la ricorrente avrebbe concretamente lavorato per un numero di minuti inferiori rispetto a quelli previsti nel turno;
- Fallito il tentativo di conciliazione, il giudice ha autorizzato il deposito di memorie scritte al fine di permettere alle parti di confrontarsi sulle timbrature prodotte e individuare i singoli turni in relazione ai quali la parte ricorrente non avrebbe maturato orario straordinario;
- Con memoria del 7 febbraio 2025 l'ASL ha, quindi, indicato 36 turni (precisamente individuati in memoria) nei quali la ricorrente avrebbe addirittura osservato un orario inferiore a quello ordinario;
ha poi prodotto il provvedimento del 19 dicembre 2024 con cui l'ASL in via di autotutela ha riconosciuto a tutti gli OSS fino a dieci minuti, qualora risultanti dalle timbrature, per ogni turno svolto nel periodo 22 maggio 2018 – 30 giugno
2023 utili al fine della maturazione di riposi compensativi. In ragione di ciò ha chiesto che venisse dichiarata cessata la materia del contendere;
- Parte ricorrente, con la memoria del 7 marzo 2025, ha aderito all'eccezione relativa ai turni, riducendo la pretesa in misura corrispondente;
ha, dunque, chiesto la condanna al pagamento dell'importo di € 2.343,64. Si è, invece, opposta alla dichiarazione di cessata materia del contendere, ritenendo di avere il diritto di essere retribuita per i minuti lavorati in eccedenza e in ogni caso osservando come l'ASL non aveva ancora provveduto ad aggiornare la banca ore della ricorrente con la conseguenza che il provvedimento risultava essere una mera dichiarazione d'intenti.
Considerato che:
1. Preliminarmente, non può trovare accoglimento la richiesta di dichiarare cessata la materia del contendere.
1.1 Secondo i consolidati principi processualistici “La cessazione della materia del contendere si verifica per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio e, quindi, ad una pronuncia sul merito. Essa postula, cioè, che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse all'azione” (Cass. n. 10553/2009).
3 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 1376/2024
1.2 Poiché la cessata materia del contendere presuppone il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti, è necessario il loro pieno accordo circa l'intervenuto mutamento della situazione oggetto di giudizio;
il giudice non può, invece, dichiarare cessata la materia del contendere quando anche una sola delle parti in causa abbia manifestato la volontà di ottenere una pronuncia sul merito (cfr. Cass.
n. 5607/2005).
1.3 Nel caso di specie parte ricorrente si è opposta alla richiesta dell'ASL di ottenere una pronuncia di cessata materia del contendere, con la conseguenza che il giudice deve vagliare il merito del giudizio.
1.4 A ciò si aggiunga che, se è vero che l'ASL con il provvedimento del 19 dicembre 2024 ha inteso dare una risposta al presente contenzioso, è altresì vero che ha previsto il riconoscimento di riposi compensativi a fronte della pretesa dei lavoratori – oggetto di giudizio – di ottenere la monetizzazione dei tempi di vestizione e svestizione. È evidente, dunque, che tra le parti permangono quei motivi di contrasto ai quali si ricollega la necessità dell'intervento del giudice.
2. Passando, dunque, al merito della questione si osserva quanto segue.
2.1 Tra le parti non è in discussione né la riconducibilità all'interno dell'orario di lavoro dei tempi di vestizione/svestizione né l'impegno necessario per compiere tale attività: è pacifico, infatti, che tutti gli OSS sono tenuti a cambiarsi in ospedale per specifica indicazione del datore di lavoro e non
è stata contestata dall'ASL l'indicazione dei dieci minuti complessivi posta dalla ricorrente a fondamento della propria pretesa.
2.2 L'ASL, tuttavia, contesta la fondatezza della pretesa della ricorrente sulla base di tre diverse argomentazioni, e precisamente:
▪ I tempi di vestizione/svestizione sono già stati retribuiti;
▪ In assenza di preventiva autorizzazione, non è possibile riconoscere ai lavoratori minuti di lavoro straordinario;
▪ Il lavoro straordinario non può comunque essere monetizzato, potendosi solo riconoscere riposi compensativi.
2.3 Ai fini di una maggiore chiarezza, i tre diversi argomenti vengono trattati separatamente.
3. In primo luogo l'ASL sostiene che i tempi di vestizione/svestizione sono già stati retribuiti in quanto i lavoratori timbrano l'ingresso e l'uscita rispettivamente prima e dopo essersi cambiati e i minuti che eccedono le 7 ore e 12 minuti di lavoro ordinario giornaliero vengono inseriti in un monte ore che sfocia in una giornata di riposo compensativo.
3.1 Sul punto si osserva che, sebbene la macchina timbratrice sia posta all'ingresso della struttura ospedaliera – e, dunque, gli OSS timbrano prima o dopo essersi cambiati –, la retribuzione è corrisposta sulla base dell'orario teorico e non sulla base delle timbrature effettive. La circostanza
4 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 1376/2024
non è stata contestata da parte convenuta ed è facilmente evincibile dall'esame dei fogli presenza prodotti ove risulta che la ricorrente timbrava l'entrata prima dell'inizio del turno e l'uscita dopo la fine dello stesso.
3.2 È poi sempre sull'orario teorico che vengono calcolate le eccedenze dalle quali scaturisce la giornata di riposo compensativo.
3.3 Invero, l'art. 3 del contratto collettivo integrativo, con specifico riferimento all'orario a turno, prevede che “l'eventuale differenza tra l'orario di lavoro prestato e quello teorico settimanale genera giornate di riposo compensativo, per le quali viene corrisposta l'indennità giornaliera prevista per il personale turnista”.
A sua volta l'allegato 5, nel prevedere la turnazione sopra riportata, dà conto delle eccedenze che da tale turnazione derivano e precisamente:
orario eccedenza mattino 06.55 – 14.50 h. 0.13' pomeriggio 15.00 – 22.44 h. 0.02' notte 23.00 – 06.45 h. 0.33' totale nelle 24 h h. 0.48'
Dette eccedenze sono quelle che, sommandosi tra di loro, vengono retribuite sotto forma di riposo compensativo.
3.4 Ora, la tesi dell'ASL potrebbe essere accolta se il calcolo dei riposi compensativi venisse fatto sulla base delle eccedenze effettive risultanti dagli orari di ingresso e di uscita registrati dalla timbratrice, ma così non è. Nella stessa memoria, l'ASL non fa altro che spiegare il meccanismo delle eccedenze come disciplinato sulla base dell'orario teorico e previsto per ciascun turno e non fa alcun riferimento alle timbrature effettive della ricorrente che, come emerge documentalmente, timbrava l'entrata prima dell'orario di inizio turno e l'uscita dopo la fine dello stesso.
3.5 Il primo argomento dell'ASL, dunque, non può essere accolto.
4. L'ASL sostiene, poi, che ai sensi dell'art. 4 del Contratto integrativo aziendale non sarebbe possibile retribuire il lavoro straordinario prestato in assenza della specifica autorizzazione e che, in ogni caso, il diritto al compenso sorge solo per straordinari di durata superiore ai quindici minuti.
4.1 Sul tema dello straordinario di fatto si richiamano le condivisibili argomentazioni svolte dalla
Corte d'Appello di Torino nella sentenza n. 286/2024, avente ad oggetto la medesima questione oggetto del presente giudizio, secondo la quale: “lo straordinario, quand'anche sia “di fatto” – ciononostante espletato dal lavoratore non per capriccio o per arbitrio, ma in adempimento di un'attività, quale quella necessaria a indossare e togliere l'obbligatoria divisa da infermiere, imposta dal datore (che non l'ha contestato) – dev'essere per ciò stesso retribuito (cfr., sul punto,
5 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 1376/2024
Cass., ord., n. 25477/23); in questo senso, la (tardivamente) dedotta necessità dell'autorizzazione datoriale vale soltanto quando il prolungamento del tempo lavorativo oltre quello ordinario occorra per fronteggiare situazioni eccezionali, che, in quanto tali, presuppongono il vaglio autorizzatorio da parte della direzione sanitaria;
non anche quando si tratti di una situazione tutt'altro che eccezionale e transeunte, ma, come si è detto, sistematicamente necessaria, imposta aziendalmente e prodromica allo svolgimento delle normali mansioni”.
4.2 Quanto poi al fatto che, ai sensi del comma 5 dell'art. 4 del Contratto aziendale, quant'anche autorizzato, il compenso per il lavoro straordinario sorge solo se questo eccede i quindici minuti, si osserva che la previsione in oggetto deroga rispetto a quanto previsto dal CCNL ove non si rinviene siffatta limitazione. Poiché, dunque, il lavoro straordinario non rientra tra le materie che l'art. 9 del
CCNL individua tra quelle demandabili alla contrattazione collettiva integrativa e, considerato, altresì che si tratta di una disposizione che limita il diritto del lavoratore di essere retribuito per l'effettiva quantità di lavoro prestato, la norma risulta priva di efficacia.
5. Da ultimo l'ASL sostiene che i dieci minuti rivendicati potrebbero essere retribuiti solo mediante il riconoscimento di riposi compensativi, perché così previsto dall'allegato 5 al contratto integrativo aziendale.
5.1 Anche questo argomento non può essere accolto.
5.2 L'art. 5 del d.lgs. 66/2003 attribuisce ai contratti collettivi la facoltà di “consentire che, in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive, i lavoratori usufruiscano i riposi compensativi”.
5.3 L'art. 47 del CCNL Sanità (2019-2021), al comma 6, prevede che “in alternativa al pagamento, su richiesta del dipendente, le prestazioni di lavoro straordinario di cui al presente articolo, debitamente autorizzate, possono dare luogo a corrispondente riposo compensativo da fruirsi, compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio, entro il termine massimo di 4 mesi. La disciplina di cui al presente comma si applica ai lavoratori che non abbiano aderito alla banca delle ore”. Analoga previsione era contenuta nell'art. 31 del precedente CCNL (2016 -2018).
5.4 La contrattazione collettiva ha, quindi, esplicitamente attribuito al lavoratore il diritto di scegliere se optare per il pagamento con le maggiorazioni oppure se fruire di riposi compensativi.
Va da sè che detta facoltà di scelta non può essere limitata dalla contrattazione collettiva aziendale sia in quanto - come già detto - la materia del lavoro straordinario non rientra tra quelle demandate alla contrattazione integrativa e sia in quanto si tratterebbe di una previsione di maggior sfavore per il lavoratore e, dunque, nulla stante il generale divieto di deroga in pejus vigente nel nostro ordinamento.
6. In definitiva la domanda è fondata e deve trovare accoglimento.
6 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 1376/2024
6.1 Ai fini della quantificazione delle somme spettanti alla ricorrente, possono essere posti alla base della presente decisione i conteggi allegati in ricorso, come rettificati con la memoria autorizzata, atteso che gli stessi sono analitici e non sono stati contestati da parte convenuta.
6.2 In definitiva l'ASL deve essere condannata a pagare alla ricorrente l'importo lordo di € 2.343,64 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM 10/3/2014 n. 55, tabella cause di lavoro, scaglione 1.100 – 5.200, valori minimi in ragione della natura seriale del contenzioso, in € 1.314, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, Iva e C.p.a. nonché € 49,00 per esposti. Viene, infine, disposta la distrazione delle spese in favore dell'avv. Pascale, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- Condanna l'ASL TO4 a pagare a l'importo di € 2.343,64 a titolo di Parte_1 differenze retributive maturate nel periodo dal 25 maggio 2018 al 30 giugno 2023, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo
- Condanna l'ASL TO4 alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 1.314, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre CPA ed IVA come per legge, oltre € 49,00 per contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Pascale Marco.
Ivrea, 9 aprile 2025
Il Giudice
AG D'EL
7