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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 15/01/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, all'udienza del 15.01.2025 ha pronunziato – dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione – seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1909/2023 R.G. e vertente
TRA
, nata il [...] a [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Messina, via Pippo Romeo n° 4, presso lo studio dell'Avv. Fabrizio Mobilia, che la rappresenta e difende come da procura in atti
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Oliviero Atzeni giusta procura generale indicata in atti, elettivamente CP_ domiciliato in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale
- resistente -
OGGETTO: MERITO ATP.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.06.2023 parte ricorrente esponeva di aver presentato domanda amministrativa in data 30.10.2020 per essere sottoposta ad accertamento sanitario per vedersi riconoscere il proprio diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla domanda amministrativa;
che visitata in data 17.05.2021 era stata ritenuta persona con un'invalidità utile all'ottenimento dell'indennità di accompagnamento, a decorrere dall'01.06.2021, e che pertanto aveva depositato in data 09.11.2021 istanza di A.T.P. (giudizio iscritto al n.
3951/2021 R.G.) volta all'accertamento del requisito sanitario utile per la richiesta di detta prestazione;
che all'esito della consulenza, il C.T.U. aveva riconosciuto un'invalidità in misura pari al 100%, a decorrere dalla domanda amministrativa, nonché un'invalidità utile all'ottenimento dell'indennità di accompagnamento, a decorrere dal mese di maggio 2021. L'odierna ricorrente, quindi, aveva depositato dichiarazione di dissenso e depositato il presente ricorso, deducendo che un attento esame della documentazione sanitaria in atti e una indagine medica puntuale ed attenta avrebbe condotto a ritenere sussistenti i requisiti per il riconoscimento della provvidenza invocata, a far data dalla domanda amministrativa. Chiedeva, pertanto, dichiararsi il proprio diritto al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, sin dalla domanda amministrativa e condannarsi l' al pagamento del beneficio con la decorrenza di legge, oltre CP_1
accessori con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio difensore. Depositava, altresì, dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
CP_ L' si costituiva con memoria depositata in data 30.11.2023 eccependo l'inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi e contestandone la fondatezza per assenza del requisito sanitario. Chiedeva, dunque, il rigetto della domanda attorea con vittoria di spese e compensi difensivi.
La causa veniva istruita documentalmente e previo richiamo del CTU.
All'udienza odierna – in esito alla discussione orale – la causa veniva decisa mediante lettura della presente sentenza ex art. 429 c.p.c.
Oggetto della domanda in esame è costituito dal riconoscimento del diritto al beneficio assistenziale dell'indennità di accompagnamento, che, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della legge n.508/88, spetta “ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua”.
Nel merito, il c.t.u. nominato ha chiaramente illustrato al giudicante la condizione clinica di , descrivendo dettagliatamente nell'elaborato, Parte_1
2 cui integralmente si rinvia, le patologie da cui la stessa risulta affetta, evidenziando la sua condizione di persona con un grado di invalidità utile all'ottenimento dell'indennità di accompagnamento a decorrere dalla domanda amministrativa del 30.10.2020 (cfr. CTU, in atti).
Tali conclusioni, rimaste prive di specifiche censure, meritano di essere pienamente condivise, in quanto espresse in esito ad un accurato esame e ad un'attenta valutazione della documentazione sanitaria, di cui è dato atto nelle esaustive e appropriate considerazioni medico-legali svolte nella relazione.
In definitiva, va dichiarato che è persona con un grado di Parte_1 invalidità utile all'ottenimento dell'indennità di accompagnamento a decorrere dalla domanda amministrativa (30.10.2020).
Non si fa luogo a condanna dell' ad erogare la prestazione CP_2
invocata, attesa la natura del presente giudizio di post atp come deputata esclusivamente all'accertamento della ricorrenza delle condizioni sanitarie legittimanti l'accesso al beneficio, restando appannaggio dell' CP_1
l'accertamento di tutte le ulteriori condizioni di erogabilità della prestazione.
Alla luce delle considerazioni di cui sopra, il ricorso merita accoglimento.
Le spese del giudizio, ivi comprese quelle dell'ATP, vanno, quindi, liquidate ex DM 55/2014 e ss. modificazioni, in favore di parte ricorrente, tenuto conto del valore della causa rispetto a quanto domandato in ricorso, l'entità dell'attività difensiva svolta, con l'applicazione dei parametri minimi ivi previsti e l'esclusione della fase istruttoria non tenutasi. Delle stesse va dichiarata la distrazione nei confronti del procuratore dichiaratosi anticipatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c., Avv. Fabrizio Mobilia.
Gli esborsi relativi alla c.t.u., della presente fase, separatamente liquidati,
CP_ si pongono in via definitiva a carico dell'
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da Parte_1
CP_ con ricorso depositato in data 12.06.2023 nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, intesi i difensori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
3 - Dichiara che è persona invalida nella misura del 100%, a Parte_1
decorrere dalla domanda amministrativa;
- Dichiara, altresì, che parte ricorrente è persona con un grado di invalidità utile all'ottenimento dell'indennità di accompagnamento, a decorrere dalla domanda amministrativa;
CP_
- Condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, calcolate complessivamente per entrambe le fasi dei giudizi, che liquida in complessivi euro 2.800,00, da distrarsi nei confronti del procuratore dichiaratosi anticipatario, Avv. Fabrizio Mobilia;
CP_
- Pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alla consulenza tecnica della presente fase, liquidati con decreto emesso nel corso del giudizio.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Patti, 15.01.2024. Il Giudice del Lavoro
(dott. Carmelo Proiti)
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