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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 10/12/2025, n. 637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 637 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N.3262/2025 V.g.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. 3262/2025 promossa da:
(c.f. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. LO CONTE ELENA
e
TO GI (c.f. ) rappresentato e difeso C.F._2 dall'Avv. LO CONTE ELENA
Comunicati gli atti al PM sede che non è intervenuto
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso
FATTO
Con ricorso depositato in data 09/10/2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Cecina (LI) il 18/09/1988 e che dalla loro unione sono nati a Cecina i figli (11/08/1989) e (25/03/1997), entrambi Per_1 Per_2 maggiorenni e non residenti con i genitori. Con provvedimento in data 09/10/2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 04/12/2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, in data 04/12/2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova e indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra e Parte_1
TO GI, ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Cecina (LI) di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Cecina (LI) il 18/09/1988 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 67 P.2 Serie A anno 1988. DISPONE CHE:
1) i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di fissare ove vorranno la propria residenza, il domicilio e la dimora. Entrambi vivranno nell'immobile sito in Cecina, via Monte Grappa n. 24, la signora Parte_1 nell'immobile identificato nella allegata piantina denominato per comodità “A” (doc. 4) ed il sig. IN nell'appartamento identificato nella allegata piantina denominato per comodità “B” (doc.4); ciò fino a quanto il predetto immobile non verrà venduto;
2) i medesimi si obbligano a mettere in vendita l'immobile abitativo di cui sopra, di cui sono comproprietari, per il prezzo di euro 320.000 con conseguente ripartizione del corrispettivo, così come ricavato dalla alienazione, in base alle rispettive quote di proprietà come sopra indicate ( quota di 9/16 pari al 56,25 % e IN
Parte_1 quota di 7/16 pari al 43,75%). A tal fine i medesimi si obbligano ad incaricare della vendita l'agenzia immobiliare “FL Immobiliare di Greta Lorenzi” di Cecina entro e non oltre la data del 31 ottobre 2025. Ove entro il termine di sei mesi decorrenti dal 31/10/2025 l'immobile non venga venduto, i signori IN e si
Parte_1 obbligano a incaricare della vendita almeno altre due agenzie immobiliari, una scelta dal sig. IN ed una scelta dalla signora ed a vendere il bene per un
Parte_1 prezzo anche inferiore a quello sopra determinato. Ove una delle parti si opponga alla vendita, l'altra sarà libera di adire la competente autorità giudiziaria al fine di addivenire alla divisione con vendita al prezzo che sarà determinato in perizia, con i ribassi di legge. I signori IN e si obbligano a far visionare gli
Parte_1 appartamenti che compongono l'unità abitativa per cui è causa agli agenti immobiliari ed a potenziali acquirenti, nonché a rilasciare lo stesso in perfetto stato manutentivo alla data di conclusione del contratto definitivo. In virtù del fatto che nella casa coniugale continueranno ad abitare i medesimi nelle unità abitative “A” la signora e “B” il sig. IN, ognuno si accollerà qualsiasi spesa di
Parte_1 carattere ordinario che si renda necessaria per la manutenzione della abitazione in cui vivrà. Le utenze saranno divise come segue:
- l'utenza relativa al gas metano sarà a carico della signora per l'immobile Parte_1
“A” e del sig. IN per l'immobile “B” come da attuale intestazione dell'utenza stessa;
- l'utenza relativa alla energia elettrica è attualmente intestata alla signora Parte_1
e verrà pagata dalla medesima fino alla vendita dell'immobile. La signora Parte_1 avrà diritto alla restituzione della quota di spettanza pari ad ½ dell'importo della bolletta da parte dell'altro coniuge entro 15 giorni dalla richiesta da farsi a mezzo whatsapp;
- l'utenza relativa al servizio idrico è attualmente intestata alla signora e Parte_1 verrà pagata dalla medesima fino alla vendita dell'immobile. La signora Parte_1 avrà diritto alla restituzione della quota di spettanza pari ad ½ dell'importo della bolletta da parte dell'altro coniuge entro 15 giorni dalla richiesta da farsi a mezzo whatsapp;
Gli oneri fiscali e tributari relativi all'immobile (a titolo esemplificativo TARI, IMU, Consorzio di bonifica ecc) saranno divisi tra i signori IN e nella Parte_1 misura di ½ ciascuno e colui che provvederà al pagamento avrà diritto alla restituzione della quota di spettanza dell'altro entro 15 giorni dalla richiesta avvenuta a mezzo whatsapp. Dopo la vendita i coniugi saranno liberi di portare ciascuno la propria residenza ove ritenga, nel reciproco rispetto;
3) Le parti convengono che l'autovettura Fiat Panda tg GX598BS di proprietà del Sig. IN rimane in proprietà e uso esclusivo al medesimo;
l'autovettura Ford W GMBH tg FN330HN di proprietà di entrambi i coniugi sarà assegnata alla signora ed il sig. IN si impegna a fare tutto quanto necessario per Parte_1
l'intestazione del mezzo esclusivamente alla medesima. I coniugi si obbligano ad effettuare il trasferimento di proprietà del mezzo a favore della medesima signora entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione della sentenza di Parte_1 omologa della separazione con oneri e spese ad esclusivo carico di questa. 4) Le parti concordemente stabiliscono che le spese relative alle rateizzazioni contratte con da ciascun coniuge ed i prestiti contratti Controparte_1 dai medesimi rimarranno a carico del contraente e precisamente: ---della signora la rateizzazione contratta con - rate Parte_1 Controparte_1 con scadenza 30/11, 28/02 e 31/05 dell'importo di euro 134,09 circa e scadenza rateizzazione il 30/11/2027; ---del signor IN: a) le rateizzazioni contratte con e rate con CP_1 Controparte_1 scadenza 30/11, 28/02 e 31/05 pari ad:
- 116,14 euro circa e scadenza rateizzazione il 30/11/2027
- 182,98 euro circa e scadenza rateizzazione il 30/11/2027
- 98,83 euro circa e scadenza rateizzazione il 30/11/2027
- 401,57 euro circa e scadenza rateizzazione il 30/11/2027 b) finanziamento contratto per l'acquisto dell'auto Fiat Panda al medesimo intestata con rata mensile pari a circa euro 230 e scadenza al 2032; c) finanziamento contratto con Prestipay spa c/o con Parte_2 decorrenza dal 20/01/2023 e durata 100 mesi, con rata mensile pari ad euro 162,50. Il prestito contratto dalla signora con la Parte_1 Controparte_2 per l'acquisto, in comunione legale con il coniuge, delle quote di titolarità del
[...] fratello e delle sorelle dell'immobile di cui al punto 2), stipulato in data 25/11/2020 per euro 30.000 e con rata mensile di euro 440,07 e scadenza il 30/11/2027 con addebito sul conto della signora continuerà ad essere pagato per la quota Parte_1 di ½ ciascuno fino alla data di vendita dell'immobile. Successivamente a tale data la rata graverà per euro 247,50 sulla signora e per euro 192,50 sul sig. Parte_1
IN. Pertanto il Sig. IN RN verserà alla Sig.ra la Parte_1 somma di € 192,50 mensile a titolo di rimborso della sua quota entro 5 giorni dal pagamento previa esibizione della relativa distinta e così ogni mese sino alla scadenza del prestito. I coniugi si obbligano a pagare puntualmente le rate dei prestiti e delle rateizzazioni gravanti su ciascuno al fine di evitare l'iscrizione di gravami da parte dei creditori e, ove, a causa dell'inadempimento di uno dei due vengano iscritti gravami tali da pregiudicare la vendita dell'immobile per cui è causa, le spese per la cancellazione saranno a carico del coniuge inadempiente.
5) che i coniugi non hanno beni mobili da dividere, avendo già effettuato quanto necessario al riguardo;
6) I coniugi espressamente dichiarano di aver definito, con il presente ricorso, ogni questione economica tra loro pendente, salvo quanto ai punti 2), 3) e 4) e pertanto rinunziano ad avanzare ogni pretesa e/o richiesta, per qualsiasi titolo e/o ragione, l'uno nei confronti dell'altro; allo stato attuale dichiarano il sig. IN di essere privo di occupazione e la signora che cesserà ogni rapporto di lavoro alla data del Parte_1
30/09/2025 rinunciando per tale ragione a ogni forma di mantenimento reciproco.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 09/12/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Giulio Scaramuzzino dott.ssa Azzurra Fodra
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. 3262/2025 promossa da:
(c.f. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. LO CONTE ELENA
e
TO GI (c.f. ) rappresentato e difeso C.F._2 dall'Avv. LO CONTE ELENA
Comunicati gli atti al PM sede che non è intervenuto
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso
FATTO
Con ricorso depositato in data 09/10/2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Cecina (LI) il 18/09/1988 e che dalla loro unione sono nati a Cecina i figli (11/08/1989) e (25/03/1997), entrambi Per_1 Per_2 maggiorenni e non residenti con i genitori. Con provvedimento in data 09/10/2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 04/12/2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, in data 04/12/2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova e indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra e Parte_1
TO GI, ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Cecina (LI) di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Cecina (LI) il 18/09/1988 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 67 P.2 Serie A anno 1988. DISPONE CHE:
1) i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di fissare ove vorranno la propria residenza, il domicilio e la dimora. Entrambi vivranno nell'immobile sito in Cecina, via Monte Grappa n. 24, la signora Parte_1 nell'immobile identificato nella allegata piantina denominato per comodità “A” (doc. 4) ed il sig. IN nell'appartamento identificato nella allegata piantina denominato per comodità “B” (doc.4); ciò fino a quanto il predetto immobile non verrà venduto;
2) i medesimi si obbligano a mettere in vendita l'immobile abitativo di cui sopra, di cui sono comproprietari, per il prezzo di euro 320.000 con conseguente ripartizione del corrispettivo, così come ricavato dalla alienazione, in base alle rispettive quote di proprietà come sopra indicate ( quota di 9/16 pari al 56,25 % e IN
Parte_1 quota di 7/16 pari al 43,75%). A tal fine i medesimi si obbligano ad incaricare della vendita l'agenzia immobiliare “FL Immobiliare di Greta Lorenzi” di Cecina entro e non oltre la data del 31 ottobre 2025. Ove entro il termine di sei mesi decorrenti dal 31/10/2025 l'immobile non venga venduto, i signori IN e si
Parte_1 obbligano a incaricare della vendita almeno altre due agenzie immobiliari, una scelta dal sig. IN ed una scelta dalla signora ed a vendere il bene per un
Parte_1 prezzo anche inferiore a quello sopra determinato. Ove una delle parti si opponga alla vendita, l'altra sarà libera di adire la competente autorità giudiziaria al fine di addivenire alla divisione con vendita al prezzo che sarà determinato in perizia, con i ribassi di legge. I signori IN e si obbligano a far visionare gli
Parte_1 appartamenti che compongono l'unità abitativa per cui è causa agli agenti immobiliari ed a potenziali acquirenti, nonché a rilasciare lo stesso in perfetto stato manutentivo alla data di conclusione del contratto definitivo. In virtù del fatto che nella casa coniugale continueranno ad abitare i medesimi nelle unità abitative “A” la signora e “B” il sig. IN, ognuno si accollerà qualsiasi spesa di
Parte_1 carattere ordinario che si renda necessaria per la manutenzione della abitazione in cui vivrà. Le utenze saranno divise come segue:
- l'utenza relativa al gas metano sarà a carico della signora per l'immobile Parte_1
“A” e del sig. IN per l'immobile “B” come da attuale intestazione dell'utenza stessa;
- l'utenza relativa alla energia elettrica è attualmente intestata alla signora Parte_1
e verrà pagata dalla medesima fino alla vendita dell'immobile. La signora Parte_1 avrà diritto alla restituzione della quota di spettanza pari ad ½ dell'importo della bolletta da parte dell'altro coniuge entro 15 giorni dalla richiesta da farsi a mezzo whatsapp;
- l'utenza relativa al servizio idrico è attualmente intestata alla signora e Parte_1 verrà pagata dalla medesima fino alla vendita dell'immobile. La signora Parte_1 avrà diritto alla restituzione della quota di spettanza pari ad ½ dell'importo della bolletta da parte dell'altro coniuge entro 15 giorni dalla richiesta da farsi a mezzo whatsapp;
Gli oneri fiscali e tributari relativi all'immobile (a titolo esemplificativo TARI, IMU, Consorzio di bonifica ecc) saranno divisi tra i signori IN e nella Parte_1 misura di ½ ciascuno e colui che provvederà al pagamento avrà diritto alla restituzione della quota di spettanza dell'altro entro 15 giorni dalla richiesta avvenuta a mezzo whatsapp. Dopo la vendita i coniugi saranno liberi di portare ciascuno la propria residenza ove ritenga, nel reciproco rispetto;
3) Le parti convengono che l'autovettura Fiat Panda tg GX598BS di proprietà del Sig. IN rimane in proprietà e uso esclusivo al medesimo;
l'autovettura Ford W GMBH tg FN330HN di proprietà di entrambi i coniugi sarà assegnata alla signora ed il sig. IN si impegna a fare tutto quanto necessario per Parte_1
l'intestazione del mezzo esclusivamente alla medesima. I coniugi si obbligano ad effettuare il trasferimento di proprietà del mezzo a favore della medesima signora entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione della sentenza di Parte_1 omologa della separazione con oneri e spese ad esclusivo carico di questa. 4) Le parti concordemente stabiliscono che le spese relative alle rateizzazioni contratte con da ciascun coniuge ed i prestiti contratti Controparte_1 dai medesimi rimarranno a carico del contraente e precisamente: ---della signora la rateizzazione contratta con - rate Parte_1 Controparte_1 con scadenza 30/11, 28/02 e 31/05 dell'importo di euro 134,09 circa e scadenza rateizzazione il 30/11/2027; ---del signor IN: a) le rateizzazioni contratte con e rate con CP_1 Controparte_1 scadenza 30/11, 28/02 e 31/05 pari ad:
- 116,14 euro circa e scadenza rateizzazione il 30/11/2027
- 182,98 euro circa e scadenza rateizzazione il 30/11/2027
- 98,83 euro circa e scadenza rateizzazione il 30/11/2027
- 401,57 euro circa e scadenza rateizzazione il 30/11/2027 b) finanziamento contratto per l'acquisto dell'auto Fiat Panda al medesimo intestata con rata mensile pari a circa euro 230 e scadenza al 2032; c) finanziamento contratto con Prestipay spa c/o con Parte_2 decorrenza dal 20/01/2023 e durata 100 mesi, con rata mensile pari ad euro 162,50. Il prestito contratto dalla signora con la Parte_1 Controparte_2 per l'acquisto, in comunione legale con il coniuge, delle quote di titolarità del
[...] fratello e delle sorelle dell'immobile di cui al punto 2), stipulato in data 25/11/2020 per euro 30.000 e con rata mensile di euro 440,07 e scadenza il 30/11/2027 con addebito sul conto della signora continuerà ad essere pagato per la quota Parte_1 di ½ ciascuno fino alla data di vendita dell'immobile. Successivamente a tale data la rata graverà per euro 247,50 sulla signora e per euro 192,50 sul sig. Parte_1
IN. Pertanto il Sig. IN RN verserà alla Sig.ra la Parte_1 somma di € 192,50 mensile a titolo di rimborso della sua quota entro 5 giorni dal pagamento previa esibizione della relativa distinta e così ogni mese sino alla scadenza del prestito. I coniugi si obbligano a pagare puntualmente le rate dei prestiti e delle rateizzazioni gravanti su ciascuno al fine di evitare l'iscrizione di gravami da parte dei creditori e, ove, a causa dell'inadempimento di uno dei due vengano iscritti gravami tali da pregiudicare la vendita dell'immobile per cui è causa, le spese per la cancellazione saranno a carico del coniuge inadempiente.
5) che i coniugi non hanno beni mobili da dividere, avendo già effettuato quanto necessario al riguardo;
6) I coniugi espressamente dichiarano di aver definito, con il presente ricorso, ogni questione economica tra loro pendente, salvo quanto ai punti 2), 3) e 4) e pertanto rinunziano ad avanzare ogni pretesa e/o richiesta, per qualsiasi titolo e/o ragione, l'uno nei confronti dell'altro; allo stato attuale dichiarano il sig. IN di essere privo di occupazione e la signora che cesserà ogni rapporto di lavoro alla data del Parte_1
30/09/2025 rinunciando per tale ragione a ogni forma di mantenimento reciproco.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 09/12/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Giulio Scaramuzzino dott.ssa Azzurra Fodra