TRIB
Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 22/05/2025, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione Lavoro
CAUSA N. 487/2024
Udienza del 22/05/2025
Cont Sono comparsi per la parte ricorrente l'Avv. Pizzolla e per la parte convenuta l'Avv.
Biancardi e per la parte convenuta Controparte_2 l'Avv. Pizzolo
I procuratori delle parti discutono la causa e concludono come in atti.
L'Avv. Biancardi chiede di produrre comunicazione del 13.2.2025 della Parte 1 con cui
è stata avviata la piattaforma per l'avvio delle trattative per la procedura dall'art. 38, a conferma della non esigibilità dell'elemento perequativo in difetto di tale richiesta.
L'Avv. Pizzolla rileva che la trattativa è stata avviata per definire la questione per il futuro, non potendo avere efficacia retroattiva e quindi l'avvio della piattaforma non può costituire conferma della tesi avversaria. Si rimette sulla produzione ritenendola comunque irrilevante.
L'Avv. Pizzolo si riporta
Il Giudice ammette la produzione, con onere di deposito in telematico entro la data odierna, e si ritira in Camera di Consiglio ed all'esito pronuncia sentenza mediante pubblica lettura del dispositivo
Il Giudice
dott. Antonio Gesumunno REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Antonio Gesumunno, nella causa di lavoro 487 /2024 promossa da da
Parte_2
(Avv. BOTTEGA PABLO )
Contro
Controparte 3
(Avv. BIANCARDI BERTO SERENA)
Controparte 4
(Avv. GRIGOLI ANDREA)
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata
1) in parziale accoglimento del ricorso condanna le società convenute in solido [...]
Controparte_5 a pagare al ricorrente la sommae Controparte_6
di € 1.048,82 a titolo di differenze per elemento perequativo e la somma di € 1.477,43 a titolo di differenze su 13^e 14^mensilità, oltre agli interessi sulle somme rivalutate dalla maturazione del credito sino al saldo,
2) rigetta nel resto le domande di parte ricorrente;
il beneficio della preventiva 3) riconosce alla parte convenuta Controparte_2 per i crediti maturati sino al escussione del patrimonio della Controparte_5
17.3.2017
4) dichiara compensate nella misura di un terzo le spese di lite, liquidate per l'intero in €
2500 per compensi, oltre rimb. forf. 15%, Iva Cpa e aumento 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis del D.M. n. 55/2014, e condanna le società convenute in solido a rifondere alla parte ricorrente la residua quota di due terzi Fissa termine di gg. 60 per il deposito della sentenza.
Verona, 22.5.2025
IL GIUDICE
dott. Antonio Gesumunno
Sezione Lavoro
CAUSA N. 487/2024
Udienza del 22/05/2025
Cont Sono comparsi per la parte ricorrente l'Avv. Pizzolla e per la parte convenuta l'Avv.
Biancardi e per la parte convenuta Controparte_2 l'Avv. Pizzolo
I procuratori delle parti discutono la causa e concludono come in atti.
L'Avv. Biancardi chiede di produrre comunicazione del 13.2.2025 della Parte 1 con cui
è stata avviata la piattaforma per l'avvio delle trattative per la procedura dall'art. 38, a conferma della non esigibilità dell'elemento perequativo in difetto di tale richiesta.
L'Avv. Pizzolla rileva che la trattativa è stata avviata per definire la questione per il futuro, non potendo avere efficacia retroattiva e quindi l'avvio della piattaforma non può costituire conferma della tesi avversaria. Si rimette sulla produzione ritenendola comunque irrilevante.
L'Avv. Pizzolo si riporta
Il Giudice ammette la produzione, con onere di deposito in telematico entro la data odierna, e si ritira in Camera di Consiglio ed all'esito pronuncia sentenza mediante pubblica lettura del dispositivo
Il Giudice
dott. Antonio Gesumunno REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Antonio Gesumunno, nella causa di lavoro 487 /2024 promossa da da
Parte_2
(Avv. BOTTEGA PABLO )
Contro
Controparte 3
(Avv. BIANCARDI BERTO SERENA)
Controparte 4
(Avv. GRIGOLI ANDREA)
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata
1) in parziale accoglimento del ricorso condanna le società convenute in solido [...]
Controparte_5 a pagare al ricorrente la sommae Controparte_6
di € 1.048,82 a titolo di differenze per elemento perequativo e la somma di € 1.477,43 a titolo di differenze su 13^e 14^mensilità, oltre agli interessi sulle somme rivalutate dalla maturazione del credito sino al saldo,
2) rigetta nel resto le domande di parte ricorrente;
il beneficio della preventiva 3) riconosce alla parte convenuta Controparte_2 per i crediti maturati sino al escussione del patrimonio della Controparte_5
17.3.2017
4) dichiara compensate nella misura di un terzo le spese di lite, liquidate per l'intero in €
2500 per compensi, oltre rimb. forf. 15%, Iva Cpa e aumento 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis del D.M. n. 55/2014, e condanna le società convenute in solido a rifondere alla parte ricorrente la residua quota di due terzi Fissa termine di gg. 60 per il deposito della sentenza.
Verona, 22.5.2025
IL GIUDICE
dott. Antonio Gesumunno