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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 19/09/2025, n. 1595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1595 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 603/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.T., avv. Ermelinda Inchingolo, ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. 603/2022 R.G. promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Valerio Parte_1 C.F._1 Saponiere, giusta procura in atti
- OPPONENTE -
contro
(p.i. ), e per essa quale mandataria Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
già rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'avv. Marco Rossi
[...] CP_3
- OPPOSTA -
Conclusioni delle parti: come da note scritte di udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione regolarmente notificato ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 2312/2021 – RG. 6985/2021, emesso dal Tribunale di Foggia in data 14.12.2021 su richiesta della per il pagamento dell'importo complessivo di Euro Controparte_1 38.313,25, oltre interessi legali e spese del procedimento monitorio.
pagina 1 di 4 Con il ricorso ex art. 633 e ss. c.p.c. l' istante ha chiesto ed ottenuto l'ingiunzione di pagamento del saldo debitore relativo a due contratti di finanziamento intercorsi con la Intesa Sanpaolo Personal Finance s.p.a., ovvero quello n. 2210127 del 30.10.2014 per l'importo originario di euro 36.588,87 e quello n. 2505285 del 7.4.2015 per l'importo originario di euro 3.000,00.
A fondamento dell'opposizione l'attore ha eccepito il difetto di legittimazione attiva della intimante
.a. per non aver dato prova della titolarità del credito azionato in fase Controparte_4 monitoria;
ha insistito, pertanto, nella nullità e revoca del decreto ingiuntivo opposto con condanna della creditrice al pagamento delle spese di giudizio da liquidarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Si è costituita in giudizio con comparsa dell'1.7.2022 la e per essa quale Controparte_1 mandataria la in persona del legale rappresentante pro tempore, contrastando Controparte_2 le avverse pretese, di cui ha chiesto il rigetto;
ha concluso, pertanto, per la conferma del provvedimento monitorio ed, in ogni caso, per l'accertamento del credito vantato dall'opposta in euro 38.313,25 (ovvero di quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa), oltre ai successivi interessi di mora al tasso legale, fino al soddisfo, con condanna al pagamento delle relative somme. Il tutto con il favore delle spese di lite.
Rigettata con ordinanza del 6.7.2022 la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ed espletata la mediazione con esito negativo, il precedente G.I., Dott.ssa Diletta Calò, in assenza di richieste istruttorie, e ritenuta la natura documentale della controversia, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. alla udienza del 16.09.2025.
Indi, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti, la causa viene decisa come da presente sentenza.
L'eccezione di difetto di legittimazione ad agire e/o di carenza di titolarità del diritto fatto valere in giudizio, proposta da parte opponente fin dall'atto introduttivo di opposizione a decreto ingiuntivo, è fondata.
L'eccezione sollevata è diretta, infatti, a contestare la titolarità in capo a del Controparte_1 rapporto di credito, oggetto della pretesa azionata in via monitoria, in quanto – secondo l'ipotesi difensiva – la ingiungente non avrebbe documentato, già dalla fase monitoria, la cessione del credito dalla società sottoscrittrice dei contratti di finanziamento (Intesa SanPaolo Personal Finance s.p.a.) alla Intesa San Paolo s.p.a., mentre, riguardo alla successiva cessione dei crediti dalla Intesa San Paolo s.p.a alla l'opposta si sarebbe limitata alla produzione dell'avviso della Gazzetta Controparte_1 Ufficiale del 21.11.2020 n. 137 da cui non sarebbe possibile identificare i rapporti bancari oggetto di cessione così integrando violazione dell'art. 58 del TUB.
A tal riguardo occorre premettere che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità ("ex multis" Cass. Civ., SS.UU., n. 2951/2016; Cass. Civ., n. 18974/2022) "La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio, è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di pagina 2 di 4 difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto, sicché, in coerenza, le contestazioni, da parte di quest'ultimo, della titolarità del rapporto controverso dedotta, hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, poiché, al contempo, la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile d'ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa.".
Tanto premesso, deve osservarsi che l'opposta, attrice in senso sostanziale, non ha allegato né documentato, sia in sede monitoria che nel corso del giudizio di cognizione, la titolarità del rapporto controverso e quindi la legittimazione a far valere in giudizio le ragioni, azioni e rapporti giuridici derivanti dai rapporti contrattuali inizialmente intercorsi con la Intesa Sanpaolo Personal Finance s.p.a. La società, infatti, che afferma di essere successore della parte originaria per vicende di tipo traslativo, quale è, inizialmente, la scissione societaria per trasferimento della originariamente titolare del CP_5 diritto di credito oggetto di ingiunzione, è onerata – specie a fronte della specifica contestazione sul punto della controparte - di fornire la prova della propria titolarità; la scissione societaria, comportando anche il trasferimento dei crediti dalla società scissa a quella beneficiaria (nel caso di specie la Intesa San Paolo s.p.a. che, a sua volta, ha ceduto il credito alla , opera infatti una successione Controparte_1 nel lato attivo del rapporto obbligatorio.
Ciò posto, nella vicenda in esame la opposta ha dedotto di essere titolare del credito originariamente azionato in via monitoria dalla Banca scissa senza produrre in giudizio né “l'atto di scissione” intercorso tra Intesa Sanpaolo Personal Finance s.p.a. e Intesa Sanpaolo s.p.a., né l'avviso in Gazzetta Ufficiale dell'operazione societaria che avrebbe determinato anche il trasferimento delle posizioni creditorie.
Ragion per cui, in assenza di produzione in giudizio del suddetto "Atto di scissione", che consenta di individuare in modo puntuale l'oggetto della stessa e, dunque, dei crediti effettivamente trasferiti dalla Intesa Sanpaolo Personal Finance s.p.a. alla Intesa Sanpaolo s.p.a. non appare possibile desumere se tra i crediti oggetto del trasferimento rientrino anche quelli oggetto di causa.
L'accoglimento dell'eccezione predetta comporta l'assorbimento dei restanti motivi.
Ne consegue la revoca del decreto ingiuntivo n. 2312/2021 – RG. 6985/2021, emesso dal Tribunale di Foggia in data 14.12.2021. Per quanto riguarda il regime delle spese si rammenta che la procedura (fase monitoria e fase di opposizione) è unica e che il decreto ingiuntivo è stato revocato anche in ordine al capo delle spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 e succ. mod., sulla base dell'attività in concreto espletata (mancanza di attività istruttoria) e della tipologia della decisione adottata, trattandosi di questioni in diritto non complesse che giustifica l'applicazione del valori minimi.
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando e respinta ogni diversa istanza, domanda, od eccezione:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 2312/2021– RG. 6985/2021 emesso dall'intestato Tribunale;
pagina 3 di 4 3) condanna parte convenuta al pagamento in favore di delle spese di lite relative al Parte_1 presente procedimento, che liquida in complessivi Euro 2906,00 per compensi ed Euro 286,00 per esborsi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso) da corrispondersi al difensore dichiaratosi antistatario, avv. Valerio Saponiere. Foggia, 19.9.2025
Il G.O.T. - avv. Ermelinda Inchingolo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.T., avv. Ermelinda Inchingolo, ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. 603/2022 R.G. promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Valerio Parte_1 C.F._1 Saponiere, giusta procura in atti
- OPPONENTE -
contro
(p.i. ), e per essa quale mandataria Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
già rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'avv. Marco Rossi
[...] CP_3
- OPPOSTA -
Conclusioni delle parti: come da note scritte di udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione regolarmente notificato ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 2312/2021 – RG. 6985/2021, emesso dal Tribunale di Foggia in data 14.12.2021 su richiesta della per il pagamento dell'importo complessivo di Euro Controparte_1 38.313,25, oltre interessi legali e spese del procedimento monitorio.
pagina 1 di 4 Con il ricorso ex art. 633 e ss. c.p.c. l' istante ha chiesto ed ottenuto l'ingiunzione di pagamento del saldo debitore relativo a due contratti di finanziamento intercorsi con la Intesa Sanpaolo Personal Finance s.p.a., ovvero quello n. 2210127 del 30.10.2014 per l'importo originario di euro 36.588,87 e quello n. 2505285 del 7.4.2015 per l'importo originario di euro 3.000,00.
A fondamento dell'opposizione l'attore ha eccepito il difetto di legittimazione attiva della intimante
.a. per non aver dato prova della titolarità del credito azionato in fase Controparte_4 monitoria;
ha insistito, pertanto, nella nullità e revoca del decreto ingiuntivo opposto con condanna della creditrice al pagamento delle spese di giudizio da liquidarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Si è costituita in giudizio con comparsa dell'1.7.2022 la e per essa quale Controparte_1 mandataria la in persona del legale rappresentante pro tempore, contrastando Controparte_2 le avverse pretese, di cui ha chiesto il rigetto;
ha concluso, pertanto, per la conferma del provvedimento monitorio ed, in ogni caso, per l'accertamento del credito vantato dall'opposta in euro 38.313,25 (ovvero di quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa), oltre ai successivi interessi di mora al tasso legale, fino al soddisfo, con condanna al pagamento delle relative somme. Il tutto con il favore delle spese di lite.
Rigettata con ordinanza del 6.7.2022 la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ed espletata la mediazione con esito negativo, il precedente G.I., Dott.ssa Diletta Calò, in assenza di richieste istruttorie, e ritenuta la natura documentale della controversia, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. alla udienza del 16.09.2025.
Indi, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti, la causa viene decisa come da presente sentenza.
L'eccezione di difetto di legittimazione ad agire e/o di carenza di titolarità del diritto fatto valere in giudizio, proposta da parte opponente fin dall'atto introduttivo di opposizione a decreto ingiuntivo, è fondata.
L'eccezione sollevata è diretta, infatti, a contestare la titolarità in capo a del Controparte_1 rapporto di credito, oggetto della pretesa azionata in via monitoria, in quanto – secondo l'ipotesi difensiva – la ingiungente non avrebbe documentato, già dalla fase monitoria, la cessione del credito dalla società sottoscrittrice dei contratti di finanziamento (Intesa SanPaolo Personal Finance s.p.a.) alla Intesa San Paolo s.p.a., mentre, riguardo alla successiva cessione dei crediti dalla Intesa San Paolo s.p.a alla l'opposta si sarebbe limitata alla produzione dell'avviso della Gazzetta Controparte_1 Ufficiale del 21.11.2020 n. 137 da cui non sarebbe possibile identificare i rapporti bancari oggetto di cessione così integrando violazione dell'art. 58 del TUB.
A tal riguardo occorre premettere che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità ("ex multis" Cass. Civ., SS.UU., n. 2951/2016; Cass. Civ., n. 18974/2022) "La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio, è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di pagina 2 di 4 difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto, sicché, in coerenza, le contestazioni, da parte di quest'ultimo, della titolarità del rapporto controverso dedotta, hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, poiché, al contempo, la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile d'ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa.".
Tanto premesso, deve osservarsi che l'opposta, attrice in senso sostanziale, non ha allegato né documentato, sia in sede monitoria che nel corso del giudizio di cognizione, la titolarità del rapporto controverso e quindi la legittimazione a far valere in giudizio le ragioni, azioni e rapporti giuridici derivanti dai rapporti contrattuali inizialmente intercorsi con la Intesa Sanpaolo Personal Finance s.p.a. La società, infatti, che afferma di essere successore della parte originaria per vicende di tipo traslativo, quale è, inizialmente, la scissione societaria per trasferimento della originariamente titolare del CP_5 diritto di credito oggetto di ingiunzione, è onerata – specie a fronte della specifica contestazione sul punto della controparte - di fornire la prova della propria titolarità; la scissione societaria, comportando anche il trasferimento dei crediti dalla società scissa a quella beneficiaria (nel caso di specie la Intesa San Paolo s.p.a. che, a sua volta, ha ceduto il credito alla , opera infatti una successione Controparte_1 nel lato attivo del rapporto obbligatorio.
Ciò posto, nella vicenda in esame la opposta ha dedotto di essere titolare del credito originariamente azionato in via monitoria dalla Banca scissa senza produrre in giudizio né “l'atto di scissione” intercorso tra Intesa Sanpaolo Personal Finance s.p.a. e Intesa Sanpaolo s.p.a., né l'avviso in Gazzetta Ufficiale dell'operazione societaria che avrebbe determinato anche il trasferimento delle posizioni creditorie.
Ragion per cui, in assenza di produzione in giudizio del suddetto "Atto di scissione", che consenta di individuare in modo puntuale l'oggetto della stessa e, dunque, dei crediti effettivamente trasferiti dalla Intesa Sanpaolo Personal Finance s.p.a. alla Intesa Sanpaolo s.p.a. non appare possibile desumere se tra i crediti oggetto del trasferimento rientrino anche quelli oggetto di causa.
L'accoglimento dell'eccezione predetta comporta l'assorbimento dei restanti motivi.
Ne consegue la revoca del decreto ingiuntivo n. 2312/2021 – RG. 6985/2021, emesso dal Tribunale di Foggia in data 14.12.2021. Per quanto riguarda il regime delle spese si rammenta che la procedura (fase monitoria e fase di opposizione) è unica e che il decreto ingiuntivo è stato revocato anche in ordine al capo delle spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 e succ. mod., sulla base dell'attività in concreto espletata (mancanza di attività istruttoria) e della tipologia della decisione adottata, trattandosi di questioni in diritto non complesse che giustifica l'applicazione del valori minimi.
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando e respinta ogni diversa istanza, domanda, od eccezione:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 2312/2021– RG. 6985/2021 emesso dall'intestato Tribunale;
pagina 3 di 4 3) condanna parte convenuta al pagamento in favore di delle spese di lite relative al Parte_1 presente procedimento, che liquida in complessivi Euro 2906,00 per compensi ed Euro 286,00 per esborsi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso) da corrispondersi al difensore dichiaratosi antistatario, avv. Valerio Saponiere. Foggia, 19.9.2025
Il G.O.T. - avv. Ermelinda Inchingolo
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