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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 19/05/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 425/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di LANCIANO nella persona del giudice Maria Rosaria Boncompagni, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 425 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente tra
(C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. Katiuscia Secondino, elettivamente domiciliata in Pescara, alla via Potenza n. 7, presso la Filiale di - Affari Legali, Parte_1
- Appellante
e
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Francesco Controparte_1 C.F._1
Giancristofaro, elettivamente domiciliato in Lanciano, alla via per Fossacesia n. 38, presso lo studio del difensore,
- Appellato
Oggetto: buoni postali fruttiferi
Conclusioni: all'udienza dell'8 maggio 2025 parte appellante e parte appellata precisavano le conclusioni come da note di trattazione scritta depositate, rispettivamente, in data 5 e 6 maggio 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio (di seguito anche ”) in Controparte_1 Parte_1 Pt_1
persona del legale rappresentante p.t., dinanzi al Giudice di Pace di Lanciano, al fine di ottenere il pagamento, in suo favore, della somma di 9.000,00 euro, oltre ai relativi rendimenti ed interessi, e comunque entro la competenza per valore del giudice adito e, in subordine, la condanna quantomeno al pagina 1 di 7 pagamento del valore nominale dei BFP pari a 9.000,00 euro, oltre agli interessi di legge e rivalutazioni dal dovuto sino al soddisfo, a titolo di risarcimento danni per inadempimento informativo e, in particolare, per aver omesso di consegnare il foglio informativo analitico al cliente al momento della sottoscrizione dei titoli.
A supporto dell'azione proposta l'attore esponeva che i sei buoni postali fruttiferi emessi - di cui due sottoscritti il 5 febbraio 2002, appartenenti alla serie “AA3”, e altri quattro sottoscritti il 2 febbraio
2006, appartenenti alla serie “Diciottomesi” - erano privi dell'indicazione dei rendimenti, della durata e della scadenza, contrariamente a quanto previsto dalla normativa in materia. Inoltre, parte attrice deduceva che detti titoli gli erano stati consegnati privi del foglio informativo previsto come per legge dall'art. 6 del D.M. 19 dicembre 2000, tanto implicando che la prescrizione avrebbe dovuto decorrere dal momento in cui veniva fatta richiesta del rimborso del buono.
Si costituiva in giudizio (di seguito anche ”), che eccepiva, in primo Parte_1 Pt_1 luogo, l'avvenuta prescrizione decennale del diritto alla riscossione dei buoni e del diritto di richiesta di risarcimento danni a qualunque titolo, chiedendo, quindi, l'integrale rigetto della domanda perché infondata in fatto e diritto, in quanto i buoni fruttiferi postali (BFP), sottoscritti dall'attore nell'anno
2002, appartenenti alla serie “AA3 a termine”, istituita con D.M. del 17 ottobre 2001, poi pubblicato sulla G.U. n. 246 del 22 ottobre 2001, della durata di sette anni dalla data di emissione, sarebbero scaduti in data 5 febbraio 2009 e i BFP sottoscritti dall'attore nell'anno 2006, appartenenti alla serie
“18F”, della durata di diciotto mesi dalla data di emissione, sarebbero scaduti il 2 agosto 2007.
In secondo luogo, la società convenuta rilevava che gli obblighi di informazione e comunicazione erano da ritenersi assolti mediante l'affissione negli uffici postali e la pubblicazione sul sito di dei Pt_1
provvedimenti inerenti ai BPF pubblicati in Gazzetta Ufficiale, dunque con modalità idonee ad informare e tutelare il risparmiatore.
Il Giudice di Pace adito, con sentenza n. 80 del 24 aprile 2024, decideva per l'accoglimento della domanda proposta e, per l'effetto, condannava a pagare all'attore l'importo di Parte_1
9.000,00 euro, oltre i relativi rendimenti e interessi di legge dalla sottoscrizione al soddisfo, nonché a rimborsare le spese del giudizio ed i compensi per la fase di mediazione.
2. Con l'odierno gravame, , in persona del legale rappresentante p.t., ha impugnato la Parte_1 pronuncia di prime cure. Più nel dettaglio l'appellante ha censurato, in primo luogo, l'errata interpretazione della normativa di riferimento e, segnatamente, quella del D.M. 19 dicembre 2000. E ciò in quanto il giudice di prime cure ha errato nel ritenere che avesse violato il dovere di Pt_1
informazione del cliente in ordine alla collocazione del buono oggetto di causa, atteso che i BPF sono titoli di legittimazione le cui condizioni sono desumibili sia dalla letteralità del titolo, sia dal decreto pagina 2 di 7 ministeriale posto alla base della sua emissione, sottolineando come, nel caso di specie, i titoli venivano consegnati al Fioriti su corretto supporto cartaceo fornito dalla CDP, secondo le normative vigenti e privi di qualsiasi errore materiale di stampa. Sicché risultava decorso il termine decennale previsto dalla predetta normativa per richiedere l'emissione del rimborso, avendo il tardivamente CP_1
richiesto la liquidazione. Parte appellante ha rilevato che il termine prescrizionale relativo al diritto di rimborso dei BFP inizia a decorrere dal primo giorno successivo a quello in cui i medesimi hanno cessato di essere fruttiferi.
Parte appellante ha rilevato che, all'epoca dell'emissione del buono postale in questione, non era più prevista l'apposizione di alcuna etichetta indicante la data di scadenza, in quanto la stessa non rientrava Cont tra le caratteristiche da riportare sui Invero, all'epoca dei fatti, le emissioni dei buoni venivano effettuate per “serie” con decreti del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione
Economica, resi noti mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e, dunque, con modalità idonee ad informare e tutelare il risparmiatore, ove erano indicate le caratteristiche del titolo, nonché ogni altro elemento ritenuto necessario al fine di rendere il risparmiatore edotto circa le specifiche del titolo nonché le modalità e la tempistica utili per la riscossione.
Inoltre, aveva correttamente consegnato al il foglio informativo, in piena ottemperanza Pt_1 CP_1 all'art. 3 del D.M. del 19 dicembre 2000, ma non aveva alcun onere probatorio specifico in ordine alla prova della consegna dello stesso, atteso che il predetto D.M. prevedeva, quale onere posto in capo a
, solo la consegna ai sottoscrittori dei relativi fogli informativi, senza richiedere alcuna Pt_1
sottoscrizione per ricevuta sugli stessi da parte dei clienti. Inoltre, il D.P.R. n. 256/1989 prevedeva che i periodi di giacenza dei documenti contabili relativi al servizio dei buoni postali era di cinque anni e qualora si fosse ritenuto applicabile un arco temporale più lungo, per la giacenza della documentazione, così come previsto dall'art. 119 del T.U.B., l'obbligo di conservazione dei documenti verrebbe meno decorso il termine prescrizionale ordinario di dieci anni a far data dall'estinzione del rapporto. In ogni caso, parte appellante ha rilevato che gli obblighi pubblicistici erano da ritenersi adempiuti attraverso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale degli stessi, mediante l'affissione negli uffici degli obblighi informativi nonché della pubblicazione degli stessi sul sito web.
Da ultimo, la società appellante ha chiesto la condanna dell'appellato alla restituzione di quanto corrisposto in esecuzione della impugnata sentenza.
3. Si è costituito in giudizio il quale ha rilevato, preliminarmente, l'inammissibilità Controparte_1 ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e 348bis e 348ter c.p.c. dell'appello proposto da , atteso che nulla Pt_1
veniva aggiunto di nuovo rispetto alla posizione difensiva assunta in primo grado.
pagina 3 di 7 Nel merito, parte convenuta ha rilevato che la mancata indicazione sui sei buoni oggetto di causa dei rendimenti, della durata, nonché dell'anno in cui ne sarebbe cessata la fruttuosità, rappresentava indice della circostanza che la prescrizione non poteva iniziare a decorrere e che il buono fruttifero doveva essere interamente rimborsato.
In secondo luogo, parte appellata ha dedotto la violazione del dovere informativo da parte di Pt_1
per non aver consegnato il FIA (foglio informativo analitico), che avrebbe potuto consentire di far valere i suoi diritti, come pure di non aver fornito l'onere della prova di aver provveduto alla consegna dello stesso.
4. All'esito dell'udienza di comparizione delle parti, il giudice, verificata la regolarità della costituzione delle parti, fissava udienza per la discussione, all'esito della quale prendeva la causa in decisione e riservava il deposito della sentenza.
5. Preliminarmente, è da disattendere l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dall'odierno appellato ai sensi dell'art. 342 c.p.c., sul presupposto della mancata indicazione delle
“censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado”, atteso che nulla veniva aggiunto di nuovo dall'appellante, rispetto alla posizione difensiva assunta in primo grado. Si osserva, in proposito, come l'atto introduttivo sia esplicito e chiaro nell'individuare i punti e gli errori motivazionali che, secondo la prospettazione attorea, avrebbero viziato la sentenza oggetto di gravame.
Invero, come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (Cass., sez. un., 16 novembre 2017, n. 27199).
Nella fattispecie in esame, l'atto d'appello è da reputarsi sufficientemente esaustivo nell'indicazione delle ragioni di dissenso rispetto alla decisione impugnata e nella concreta individuazione del quantum appellatum, dunque delle parti della sentenza che si è inteso appellare, peraltro riportate nella parte iniziale di ogni motivo di appello, cosicché il gravame deve ritenersi ammissibile.
Tanto premesso, l'appello proposto deve essere accolto.
pagina 4 di 7 Al riguardo è opportuno premettere che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, i buoni postali fruttiferi non hanno natura di titoli di credito, ma vanno considerati titoli di legittimazione ai sensi dell'art. 2002 c.c. (tra le altre: Cass., sez. I, 16 dicembre 2005, n. 27809; Id., 28 febbraio 2018, n. 4761), in forza del quale i titoli di credito sono “documenti che servono solo a identificare l'avente diritto alla prestazione, o a consentire il trasferimento del diritto senza
l'osservanza delle forme proprie della cessione”. Ne consegue che, a differenza dei titoli di credito, le cui condizioni di rimborso devono essere contenute nel testo del titolo medesimo, per i titoli di legittimazione (BFP), la relativa disciplina trova fonte negli atti normativi e amministrativi esterni al titolo, facendo gravare in capo al sottoscrittore l'onere di conoscenza degli elementi della disciplina del rapporto non indicati nel titolo stesso, compreso anche il termine di prescrizione entro cui chiedere il rimborso. La conoscibilità della normativa applicabile al BPF è, dunque, assicurata, tra l'altro, mediante la pubblicazione della regolamentazione sul sito web di o di Depositi e Parte_1 CP_3
Prestiti, ovvero a mezzo dell'affissione di appositi avvisi nei locali aperti al pubblico nonché dall'esame del decreto del Ministero del Tesoro che regola la specifica serie dei buoni in questione.
È opportuno, altresì, rammentare che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ritenuto non applicabile ai buoni fruttiferi la disciplina di tutela dei consumatori, caratterizzata dalla separata sottoscrizione di clausole vessatorie e dalla imposizione di obblighi informativi personalizzati cui riconnettere facoltà e diritti intesi a garantire la libera autodeterminazione dei risparmiatori anche nel corso del rapporto (cfr. Cass., sez. un., 11 febbraio 2019, n. 3963).
Tutto quanto sopra riportato ha trovato ulteriore conferma in una copiosa produzione giurisprudenziale di merito, secondo cui i decreti ministeriali regolanti l'emissione di una specifica serie di buoni postali sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale e, dunque, sono accessibili dalla generalità degli interessati, con la conseguenza che sui sottoscrittori grava un onere di attivazione diretto ad acquisire la conoscenza delle caratteristiche di tali strumenti di risparmio, ivi comprese la loro scadenza e la decorrenza del termine di prescrizione entro cui richiedere il rimborso del capitale, la liquidazione e il pagamento degli interessi maturati e che, come ribadito nelle decisioni dell'Arbitro
Bancario Finanziario (decisioni nn. 7778/2015; 4900/2013; 5708/2013; 2728/2014), i risparmiatori ben potevano (e dovevano con l'ordinaria diligenza) averne contezza. Quanto al dovere di consegna del foglio informativo (FIA) al risparmiatore, è la stessa giurisprudenza a chiarire che la mancata
Cont eventuale consegna del foglio informativo al momento della sottoscrizione del di per sé non comporta alcun obbligo di risarcimento, essendo possibile per il sottoscrittore conoscere le condizioni di scadenza e termine di prescrizione del buono stesso visitando i siti di pubblicazione della gazzetta ufficiale e visionando gli avvisi affissi nei locali delle o anche semplicemente richiedendo di Pt_1
pagina 5 di 7 informazioni in un qualsiasi ufficio postale, cosicché la mancata conoscenza di tali termini contrattuali, in mancanza di prova specifica, non può di per sé farsi discendere dalla mancata consegna del FIA al singolo sottoscrittore (così, ex multis, Corte di appello di L'Aquila, 18 ottobre
2024, n. 117).
Nel caso di specie, i primi due dei sei buoni per cui è causa (cfr. documento n. 1 del fascicolo di primo grado allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello) sono stati emessi in data 5 febbraio 2002 e appartenevano alla serie AA3 a termine (istituita con il D.M. del 17 ottobre 2001, poi pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 246 del 22 ottobre 2001, in vigore dal 23 ottobre 2001, cfr. allegato all'atto di citazione in appello) – e per i quali era stato riconosciuto un rendimento pari al 35% del capitale investito (al lordo delle ritenute fiscali) al compimento del settimo anno, superato il quale, il titolo diventava infruttifero e si prescriveva decorso il successivo decennio (in virtù di quanto previsto dal già citato D.M. 10 dicembre 2000); i restanti quattro buoni per cui è causa (cfr. documento n. 1 del fascicolo di primo grado allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello) sono stati emessi in data 2 febbraio 2006, appartenevano alla serie “Diciottomesi”, “18F” (cfr. allegato all'atto di citazione in appello), e producevano interessi per diciotto mesi dalla data di emissione, raggiungendo la massima fruttuosità il 2 agosto 2007, superato il quale, il titolo diventava infruttifero e si prescriveva decorso il successivo decennio.
Dall'esame dei titoli prodotti in atti, sui due buoni appartenenti alla serie AA3, risulta l'indicazione degli stessi alla serie “a termine”, come descritto dalla stampigliatura sul fronte dei buoni in alto a sinistra;
inoltre, risulta, sul retro dei buoni, l'annotazione della data di emissione degli stessi nonché
l'annotazione, inserita a penna dal funzionario, della serie AA3 a cui i due buoni erano da ricondursi.
Mentre, quanto ai quattro buoni appartenenti alla serie “18F”, sul retro degli stessi risulta la data di emissione dei buoni e l'indicazione della serie “18F” a cui gli stessi appartenevano.
Gli elementi sopradescritti e, in particolare, l'indicazione della serie di appartenenza su ogni buono fruttifero, sono da considerarsi sufficienti al fine di verificare la regolamentazione degli stessi buoni sul
D.M. di riferimento, supplendo così alla mancata consegna del foglio illustrativo (FIA) lamentata dal
A ciò si aggiunga che, mentre il FIA ha unicamente una funzione informativa, è il CP_1
provvedimento di emissione, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, a determinare le caratteristiche del titolo, la scadenza, i rendimenti ed ogni altro elemento contrattuale.
Ne consegue che il termine di dieci anni, entro cui il titolare dei sei buoni fruttiferi in discorso, appartenenti alla serie AA3 e 18F, avrebbe potuto esercitare il diritto al rimborso, deve farsi decorrere dal primo giorno successivo alla data in cui i predetti titoli hanno cessato di essere fruttiferi (sul tema è intervenuto più volte l'Arbitro Bancario e Finanziario, tra le altre decisioni: Collegio di Bari, decisione pagina 6 di 7 n. 1064/2019; Collegio di Napoli, decisione n. 10176/2018; Collegio di Torino, decisione n.
7679/2018; Collegio di Bologna, decisione n. 7390/2018).
Sicché, sulla scorta delle considerazioni che precedono, il diritto ad ottenere il rimborso dei buoni in discorso è da ritenersi prescritto, atteso che i due buoni appartenenti alla tipologia serie AA3 sono stati emessi il 5 febbraio 2002, per cui, in ragione di quanto sopra osservato in punto di fruttuosità dei titoli in discorso, il diritto al rimborso doveva essere esercitato fino al 6 febbraio 2019; i quattro buoni appartenenti alla serie “18F” sono stati emessi il 2 febbraio 2006, per cui, in ragione di quanto sopra osservato in punto di fruttuosità dei titoli in discorso, il diritto ad ottenere il rimborso doveva essere esercitato fino al 3 agosto 2017.
La richiesta di rimborso per tutti i buoni è stata, invece, avanzata mediante ricorso ex art. 316 ss e
281decies c.p.c. notificato a in data 18 settembre 2023, quindi in epoca successiva allo Parte_1
spirare del termine di prescrizione, non risultando precedentemente alcun evento interruttivo del relativo decorso.
Conclusivamente, l'appello proposto da deve quindi essere accolto. Parte_1
Da ultimo, deve concludersi per l'infondatezza della domanda restitutoria formulata dalla società appellante, sopra riportata, stante la mancanza di specifiche allegazioni, anche in punto di quantificazione, e di documentazione volta a comprovare gli eventuali pagamenti effettuati.
6. Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, in considerazione della peculiarità della vicenda e della mancanza di uno specifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, definitivamente pronunciando nella causa civile di II grado iscritta al n. 425 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione ritenuta disattesa ed assorbita, così provvede:
- accoglie l'appello proposto da in persona del legale rappresentante p.t., e, per Parte_1
l'effetto, in riforma della pronuncia di primo grado, rigetta la domanda proposta da nei Controparte_1 confronti dell'odierna appellante;
- compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.
Lanciano, 19 maggio 2025
Il giudice
Maria Rosaria Boncompagni
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di LANCIANO nella persona del giudice Maria Rosaria Boncompagni, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 425 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente tra
(C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. Katiuscia Secondino, elettivamente domiciliata in Pescara, alla via Potenza n. 7, presso la Filiale di - Affari Legali, Parte_1
- Appellante
e
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Francesco Controparte_1 C.F._1
Giancristofaro, elettivamente domiciliato in Lanciano, alla via per Fossacesia n. 38, presso lo studio del difensore,
- Appellato
Oggetto: buoni postali fruttiferi
Conclusioni: all'udienza dell'8 maggio 2025 parte appellante e parte appellata precisavano le conclusioni come da note di trattazione scritta depositate, rispettivamente, in data 5 e 6 maggio 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio (di seguito anche ”) in Controparte_1 Parte_1 Pt_1
persona del legale rappresentante p.t., dinanzi al Giudice di Pace di Lanciano, al fine di ottenere il pagamento, in suo favore, della somma di 9.000,00 euro, oltre ai relativi rendimenti ed interessi, e comunque entro la competenza per valore del giudice adito e, in subordine, la condanna quantomeno al pagina 1 di 7 pagamento del valore nominale dei BFP pari a 9.000,00 euro, oltre agli interessi di legge e rivalutazioni dal dovuto sino al soddisfo, a titolo di risarcimento danni per inadempimento informativo e, in particolare, per aver omesso di consegnare il foglio informativo analitico al cliente al momento della sottoscrizione dei titoli.
A supporto dell'azione proposta l'attore esponeva che i sei buoni postali fruttiferi emessi - di cui due sottoscritti il 5 febbraio 2002, appartenenti alla serie “AA3”, e altri quattro sottoscritti il 2 febbraio
2006, appartenenti alla serie “Diciottomesi” - erano privi dell'indicazione dei rendimenti, della durata e della scadenza, contrariamente a quanto previsto dalla normativa in materia. Inoltre, parte attrice deduceva che detti titoli gli erano stati consegnati privi del foglio informativo previsto come per legge dall'art. 6 del D.M. 19 dicembre 2000, tanto implicando che la prescrizione avrebbe dovuto decorrere dal momento in cui veniva fatta richiesta del rimborso del buono.
Si costituiva in giudizio (di seguito anche ”), che eccepiva, in primo Parte_1 Pt_1 luogo, l'avvenuta prescrizione decennale del diritto alla riscossione dei buoni e del diritto di richiesta di risarcimento danni a qualunque titolo, chiedendo, quindi, l'integrale rigetto della domanda perché infondata in fatto e diritto, in quanto i buoni fruttiferi postali (BFP), sottoscritti dall'attore nell'anno
2002, appartenenti alla serie “AA3 a termine”, istituita con D.M. del 17 ottobre 2001, poi pubblicato sulla G.U. n. 246 del 22 ottobre 2001, della durata di sette anni dalla data di emissione, sarebbero scaduti in data 5 febbraio 2009 e i BFP sottoscritti dall'attore nell'anno 2006, appartenenti alla serie
“18F”, della durata di diciotto mesi dalla data di emissione, sarebbero scaduti il 2 agosto 2007.
In secondo luogo, la società convenuta rilevava che gli obblighi di informazione e comunicazione erano da ritenersi assolti mediante l'affissione negli uffici postali e la pubblicazione sul sito di dei Pt_1
provvedimenti inerenti ai BPF pubblicati in Gazzetta Ufficiale, dunque con modalità idonee ad informare e tutelare il risparmiatore.
Il Giudice di Pace adito, con sentenza n. 80 del 24 aprile 2024, decideva per l'accoglimento della domanda proposta e, per l'effetto, condannava a pagare all'attore l'importo di Parte_1
9.000,00 euro, oltre i relativi rendimenti e interessi di legge dalla sottoscrizione al soddisfo, nonché a rimborsare le spese del giudizio ed i compensi per la fase di mediazione.
2. Con l'odierno gravame, , in persona del legale rappresentante p.t., ha impugnato la Parte_1 pronuncia di prime cure. Più nel dettaglio l'appellante ha censurato, in primo luogo, l'errata interpretazione della normativa di riferimento e, segnatamente, quella del D.M. 19 dicembre 2000. E ciò in quanto il giudice di prime cure ha errato nel ritenere che avesse violato il dovere di Pt_1
informazione del cliente in ordine alla collocazione del buono oggetto di causa, atteso che i BPF sono titoli di legittimazione le cui condizioni sono desumibili sia dalla letteralità del titolo, sia dal decreto pagina 2 di 7 ministeriale posto alla base della sua emissione, sottolineando come, nel caso di specie, i titoli venivano consegnati al Fioriti su corretto supporto cartaceo fornito dalla CDP, secondo le normative vigenti e privi di qualsiasi errore materiale di stampa. Sicché risultava decorso il termine decennale previsto dalla predetta normativa per richiedere l'emissione del rimborso, avendo il tardivamente CP_1
richiesto la liquidazione. Parte appellante ha rilevato che il termine prescrizionale relativo al diritto di rimborso dei BFP inizia a decorrere dal primo giorno successivo a quello in cui i medesimi hanno cessato di essere fruttiferi.
Parte appellante ha rilevato che, all'epoca dell'emissione del buono postale in questione, non era più prevista l'apposizione di alcuna etichetta indicante la data di scadenza, in quanto la stessa non rientrava Cont tra le caratteristiche da riportare sui Invero, all'epoca dei fatti, le emissioni dei buoni venivano effettuate per “serie” con decreti del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione
Economica, resi noti mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e, dunque, con modalità idonee ad informare e tutelare il risparmiatore, ove erano indicate le caratteristiche del titolo, nonché ogni altro elemento ritenuto necessario al fine di rendere il risparmiatore edotto circa le specifiche del titolo nonché le modalità e la tempistica utili per la riscossione.
Inoltre, aveva correttamente consegnato al il foglio informativo, in piena ottemperanza Pt_1 CP_1 all'art. 3 del D.M. del 19 dicembre 2000, ma non aveva alcun onere probatorio specifico in ordine alla prova della consegna dello stesso, atteso che il predetto D.M. prevedeva, quale onere posto in capo a
, solo la consegna ai sottoscrittori dei relativi fogli informativi, senza richiedere alcuna Pt_1
sottoscrizione per ricevuta sugli stessi da parte dei clienti. Inoltre, il D.P.R. n. 256/1989 prevedeva che i periodi di giacenza dei documenti contabili relativi al servizio dei buoni postali era di cinque anni e qualora si fosse ritenuto applicabile un arco temporale più lungo, per la giacenza della documentazione, così come previsto dall'art. 119 del T.U.B., l'obbligo di conservazione dei documenti verrebbe meno decorso il termine prescrizionale ordinario di dieci anni a far data dall'estinzione del rapporto. In ogni caso, parte appellante ha rilevato che gli obblighi pubblicistici erano da ritenersi adempiuti attraverso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale degli stessi, mediante l'affissione negli uffici degli obblighi informativi nonché della pubblicazione degli stessi sul sito web.
Da ultimo, la società appellante ha chiesto la condanna dell'appellato alla restituzione di quanto corrisposto in esecuzione della impugnata sentenza.
3. Si è costituito in giudizio il quale ha rilevato, preliminarmente, l'inammissibilità Controparte_1 ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e 348bis e 348ter c.p.c. dell'appello proposto da , atteso che nulla Pt_1
veniva aggiunto di nuovo rispetto alla posizione difensiva assunta in primo grado.
pagina 3 di 7 Nel merito, parte convenuta ha rilevato che la mancata indicazione sui sei buoni oggetto di causa dei rendimenti, della durata, nonché dell'anno in cui ne sarebbe cessata la fruttuosità, rappresentava indice della circostanza che la prescrizione non poteva iniziare a decorrere e che il buono fruttifero doveva essere interamente rimborsato.
In secondo luogo, parte appellata ha dedotto la violazione del dovere informativo da parte di Pt_1
per non aver consegnato il FIA (foglio informativo analitico), che avrebbe potuto consentire di far valere i suoi diritti, come pure di non aver fornito l'onere della prova di aver provveduto alla consegna dello stesso.
4. All'esito dell'udienza di comparizione delle parti, il giudice, verificata la regolarità della costituzione delle parti, fissava udienza per la discussione, all'esito della quale prendeva la causa in decisione e riservava il deposito della sentenza.
5. Preliminarmente, è da disattendere l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dall'odierno appellato ai sensi dell'art. 342 c.p.c., sul presupposto della mancata indicazione delle
“censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado”, atteso che nulla veniva aggiunto di nuovo dall'appellante, rispetto alla posizione difensiva assunta in primo grado. Si osserva, in proposito, come l'atto introduttivo sia esplicito e chiaro nell'individuare i punti e gli errori motivazionali che, secondo la prospettazione attorea, avrebbero viziato la sentenza oggetto di gravame.
Invero, come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (Cass., sez. un., 16 novembre 2017, n. 27199).
Nella fattispecie in esame, l'atto d'appello è da reputarsi sufficientemente esaustivo nell'indicazione delle ragioni di dissenso rispetto alla decisione impugnata e nella concreta individuazione del quantum appellatum, dunque delle parti della sentenza che si è inteso appellare, peraltro riportate nella parte iniziale di ogni motivo di appello, cosicché il gravame deve ritenersi ammissibile.
Tanto premesso, l'appello proposto deve essere accolto.
pagina 4 di 7 Al riguardo è opportuno premettere che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, i buoni postali fruttiferi non hanno natura di titoli di credito, ma vanno considerati titoli di legittimazione ai sensi dell'art. 2002 c.c. (tra le altre: Cass., sez. I, 16 dicembre 2005, n. 27809; Id., 28 febbraio 2018, n. 4761), in forza del quale i titoli di credito sono “documenti che servono solo a identificare l'avente diritto alla prestazione, o a consentire il trasferimento del diritto senza
l'osservanza delle forme proprie della cessione”. Ne consegue che, a differenza dei titoli di credito, le cui condizioni di rimborso devono essere contenute nel testo del titolo medesimo, per i titoli di legittimazione (BFP), la relativa disciplina trova fonte negli atti normativi e amministrativi esterni al titolo, facendo gravare in capo al sottoscrittore l'onere di conoscenza degli elementi della disciplina del rapporto non indicati nel titolo stesso, compreso anche il termine di prescrizione entro cui chiedere il rimborso. La conoscibilità della normativa applicabile al BPF è, dunque, assicurata, tra l'altro, mediante la pubblicazione della regolamentazione sul sito web di o di Depositi e Parte_1 CP_3
Prestiti, ovvero a mezzo dell'affissione di appositi avvisi nei locali aperti al pubblico nonché dall'esame del decreto del Ministero del Tesoro che regola la specifica serie dei buoni in questione.
È opportuno, altresì, rammentare che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ritenuto non applicabile ai buoni fruttiferi la disciplina di tutela dei consumatori, caratterizzata dalla separata sottoscrizione di clausole vessatorie e dalla imposizione di obblighi informativi personalizzati cui riconnettere facoltà e diritti intesi a garantire la libera autodeterminazione dei risparmiatori anche nel corso del rapporto (cfr. Cass., sez. un., 11 febbraio 2019, n. 3963).
Tutto quanto sopra riportato ha trovato ulteriore conferma in una copiosa produzione giurisprudenziale di merito, secondo cui i decreti ministeriali regolanti l'emissione di una specifica serie di buoni postali sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale e, dunque, sono accessibili dalla generalità degli interessati, con la conseguenza che sui sottoscrittori grava un onere di attivazione diretto ad acquisire la conoscenza delle caratteristiche di tali strumenti di risparmio, ivi comprese la loro scadenza e la decorrenza del termine di prescrizione entro cui richiedere il rimborso del capitale, la liquidazione e il pagamento degli interessi maturati e che, come ribadito nelle decisioni dell'Arbitro
Bancario Finanziario (decisioni nn. 7778/2015; 4900/2013; 5708/2013; 2728/2014), i risparmiatori ben potevano (e dovevano con l'ordinaria diligenza) averne contezza. Quanto al dovere di consegna del foglio informativo (FIA) al risparmiatore, è la stessa giurisprudenza a chiarire che la mancata
Cont eventuale consegna del foglio informativo al momento della sottoscrizione del di per sé non comporta alcun obbligo di risarcimento, essendo possibile per il sottoscrittore conoscere le condizioni di scadenza e termine di prescrizione del buono stesso visitando i siti di pubblicazione della gazzetta ufficiale e visionando gli avvisi affissi nei locali delle o anche semplicemente richiedendo di Pt_1
pagina 5 di 7 informazioni in un qualsiasi ufficio postale, cosicché la mancata conoscenza di tali termini contrattuali, in mancanza di prova specifica, non può di per sé farsi discendere dalla mancata consegna del FIA al singolo sottoscrittore (così, ex multis, Corte di appello di L'Aquila, 18 ottobre
2024, n. 117).
Nel caso di specie, i primi due dei sei buoni per cui è causa (cfr. documento n. 1 del fascicolo di primo grado allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello) sono stati emessi in data 5 febbraio 2002 e appartenevano alla serie AA3 a termine (istituita con il D.M. del 17 ottobre 2001, poi pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 246 del 22 ottobre 2001, in vigore dal 23 ottobre 2001, cfr. allegato all'atto di citazione in appello) – e per i quali era stato riconosciuto un rendimento pari al 35% del capitale investito (al lordo delle ritenute fiscali) al compimento del settimo anno, superato il quale, il titolo diventava infruttifero e si prescriveva decorso il successivo decennio (in virtù di quanto previsto dal già citato D.M. 10 dicembre 2000); i restanti quattro buoni per cui è causa (cfr. documento n. 1 del fascicolo di primo grado allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello) sono stati emessi in data 2 febbraio 2006, appartenevano alla serie “Diciottomesi”, “18F” (cfr. allegato all'atto di citazione in appello), e producevano interessi per diciotto mesi dalla data di emissione, raggiungendo la massima fruttuosità il 2 agosto 2007, superato il quale, il titolo diventava infruttifero e si prescriveva decorso il successivo decennio.
Dall'esame dei titoli prodotti in atti, sui due buoni appartenenti alla serie AA3, risulta l'indicazione degli stessi alla serie “a termine”, come descritto dalla stampigliatura sul fronte dei buoni in alto a sinistra;
inoltre, risulta, sul retro dei buoni, l'annotazione della data di emissione degli stessi nonché
l'annotazione, inserita a penna dal funzionario, della serie AA3 a cui i due buoni erano da ricondursi.
Mentre, quanto ai quattro buoni appartenenti alla serie “18F”, sul retro degli stessi risulta la data di emissione dei buoni e l'indicazione della serie “18F” a cui gli stessi appartenevano.
Gli elementi sopradescritti e, in particolare, l'indicazione della serie di appartenenza su ogni buono fruttifero, sono da considerarsi sufficienti al fine di verificare la regolamentazione degli stessi buoni sul
D.M. di riferimento, supplendo così alla mancata consegna del foglio illustrativo (FIA) lamentata dal
A ciò si aggiunga che, mentre il FIA ha unicamente una funzione informativa, è il CP_1
provvedimento di emissione, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, a determinare le caratteristiche del titolo, la scadenza, i rendimenti ed ogni altro elemento contrattuale.
Ne consegue che il termine di dieci anni, entro cui il titolare dei sei buoni fruttiferi in discorso, appartenenti alla serie AA3 e 18F, avrebbe potuto esercitare il diritto al rimborso, deve farsi decorrere dal primo giorno successivo alla data in cui i predetti titoli hanno cessato di essere fruttiferi (sul tema è intervenuto più volte l'Arbitro Bancario e Finanziario, tra le altre decisioni: Collegio di Bari, decisione pagina 6 di 7 n. 1064/2019; Collegio di Napoli, decisione n. 10176/2018; Collegio di Torino, decisione n.
7679/2018; Collegio di Bologna, decisione n. 7390/2018).
Sicché, sulla scorta delle considerazioni che precedono, il diritto ad ottenere il rimborso dei buoni in discorso è da ritenersi prescritto, atteso che i due buoni appartenenti alla tipologia serie AA3 sono stati emessi il 5 febbraio 2002, per cui, in ragione di quanto sopra osservato in punto di fruttuosità dei titoli in discorso, il diritto al rimborso doveva essere esercitato fino al 6 febbraio 2019; i quattro buoni appartenenti alla serie “18F” sono stati emessi il 2 febbraio 2006, per cui, in ragione di quanto sopra osservato in punto di fruttuosità dei titoli in discorso, il diritto ad ottenere il rimborso doveva essere esercitato fino al 3 agosto 2017.
La richiesta di rimborso per tutti i buoni è stata, invece, avanzata mediante ricorso ex art. 316 ss e
281decies c.p.c. notificato a in data 18 settembre 2023, quindi in epoca successiva allo Parte_1
spirare del termine di prescrizione, non risultando precedentemente alcun evento interruttivo del relativo decorso.
Conclusivamente, l'appello proposto da deve quindi essere accolto. Parte_1
Da ultimo, deve concludersi per l'infondatezza della domanda restitutoria formulata dalla società appellante, sopra riportata, stante la mancanza di specifiche allegazioni, anche in punto di quantificazione, e di documentazione volta a comprovare gli eventuali pagamenti effettuati.
6. Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, in considerazione della peculiarità della vicenda e della mancanza di uno specifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, definitivamente pronunciando nella causa civile di II grado iscritta al n. 425 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione ritenuta disattesa ed assorbita, così provvede:
- accoglie l'appello proposto da in persona del legale rappresentante p.t., e, per Parte_1
l'effetto, in riforma della pronuncia di primo grado, rigetta la domanda proposta da nei Controparte_1 confronti dell'odierna appellante;
- compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.
Lanciano, 19 maggio 2025
Il giudice
Maria Rosaria Boncompagni
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