Articolo 5 della Legge 5 agosto 1991, n. 249
Articolo 4Articolo 6
Versione
25 agosto 1991
Art. 5. (Pensione di invalidita') 1. La pensione di invalidita' spetta all'iscritto la cui capacita' all'esercizio della professione sia ridotta, in modo continuativo, a meno di un terzo. Deve altresi' concorrere il requisito di dieci anni di effettiva iscrizione e contribuzione, ovvero di cinque anni di effettiva iscrizione e contribuzione se l'invalidita' e' causata da infortunio.
2. Sussiste diritto a pensione di invalidita' anche quando la riduzione della capacita' all'esercizio della professione preesista al rapporto previdenziale, purche' vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermita' che abbiano provocato la riduzione a meno di un terzo della capacita' lavorativa.
3. La misura della pensione di invalidita' e' pari al settanta per cento di quella risultante dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2.
4. L'Ente accerta ogni tre anni, limitamente alle pensioni che all'atto della concessione non siano state dichiarate non revisionabili, la persistenza della invalidita' e, tenuto conto anche dell'esercizio professionale eventualmente svolto dal pensionato, conferma o revoca la concessione della pensione. La concessione e' definitiva quando l'invalidita', dopo la concessione, sia stata confermata due volte. L'erogazione della pensione e' sospesa nei confronti del pensionato che, convocato, non si presti senza giustificato motivo alla revisione. Trascorsi sei mesi dalla data di sospensione senza che il pensionato si sia sottoposto a revisione, la pensione e' revocata d'ufficio.
5. Il pensionato per invalidita' che abbia proseguito l'esercizio della professione e maturato il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianita', puo' chiedere la liquidazione di queste ultime ai sensi degli articoli 2 e 3, in sostituzione della pensione di invalidita'.
Entrata in vigore il 25 agosto 1991
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