TRIB
Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/06/2025, n. 7627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7627 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Paola Lucarelli in funzione di giudice del lavoro all'udienza del 27 giugno 2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n. 11313/2021
TRA
con l'Avv. Ezio Bonanni) Parte_1
RICORRENTE
E
(con l'Avv. Luca Capilupi) CP_1
CP_ (con l'Avv. Maria Carla Attanasio)
RESISTENTI
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 3.000,00 da dividersi in parti uguali nei confronti delle parti resistenti, oltre IVA e CPA;
60 giorni per la motivazione.
Roma, 27 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Lucarelli
FATTO
CP_ Con ricorso regolarmente notificato, il ricorrente ha convenuto in giudizio e dinnanzi al Tribunale CP_1 di Roma affinché: 1. accertasse che le infermità riscontratagli con TAC toracica del 31 marzo 2018
“….presenza di 2 micronoduli a densità calcifica lungo la pala superiore della scissitura di sinistra ..bolla di enfisema subpleurico del diametro massimo di circa 1 cm, in corrispondenza del segmento anterobasale del lobo inferiore di sinistra …NF …” sono di origine professionale per esposizione ad asbesto con diritto all'indennizzo e all'accredito delle maggiorazioni contributive per esposizione ad amianto ex art. 13 CP_1 comma 7, Legge 257 /92 per tutto il periodo di lavoro prestato alle dipendenze – dal 1 settembre 1985 al 13 marzo 2005 – della 2. per l'effetto, condannasse alla costituzione della rendita Parte_2 CP_1
o al versamento dell'indennizzo del danno biologico, oltre al pagamento degli interessi legali e, in via subordinata, qualora si ritenesse che il grado invalidante fosse inferiore al 6% dichiarasse comunque la CP_ natura professionale per esposizione ad amianto;
3. condannasse altresì l' a ricostituire la posizione previdenziale del ricorrente, per effetto dell'esposizione ad amianto, per l'intero periodo di lavoro, con adeguamento della sua posizione contributiva con la moltiplicazione (del periodo ad esposizione ad amianto) con il coefficiente 1,5, utile per maturare anticipatamente il diritto a pensione
(prepensionamento) e, se nelle more in pensione, per la rivalutazione della prestazione in godimento ai sensi dell'art. 13, comma 7, Legge 257 del 1992, con vittoria di spese di lite da distrarsi.
Il ricorrente deduceva di aver svolto le mansioni di allegatore-allestitore e, successivamente, di tipografo caporeparto e responsabile di magazzino all'interno del sito della di Roma alla Via Di Parte_2
Villa Bonelli, in esposizione qualificata a fibre e polveri di amianto, in concentrazioni assai elevate di centinaia di ff/ll, nella media delle otto ore giornaliere ogni anno e per tutto il periodo lavorativo.
Precisava che nell'espletamento dei compiti da legatore era stato a contatto con i macchinari litografici, costituiti da guarnizioni, ingranaggi, sistemi frenanti in amianto e, successivamente, nello svolgimento di quelli da tipografo caporeparto responsabile di magazzino, aveva provveduto all'approvvigionamento, inventario, sistemazione, collocazione e consegna dei materiali, anche in amianto ai singoli reparti richiedenti. Assumeva di aver manipolato direttamente amianto friabile, come materia prima, fino all'aprile del 1993 e di aver interagito, anche negli anni successivi, con materiali di amianto che permeavano tutti i macchinari del settore litografici e quindi con esposizione diretta, indiretta e per contaminazione ambientale a polveri e fibre di amianto, privo di strumenti di prevenzione tecnica e protezione individuale.
Accusate difficoltà respiratorie, tosse secca e dispnea, si sottoponeva il 31 marzo 2018 ad una TAC toracica con riscontro delle infermità, sopra descritte nel dettaglio, qualificata dal perito di parte come malattia professionale.
CP_ Presentata domanda di malattia professionale all' e domanda all' di accredito delle maggiorazioni CP_1 contributive ex art. 13 comma 7 Legge 257 del 1992 e non vedendo soddisfatte in via amministrativa le pretese avanzate, ha incardinato il presente giudizio.
Si costituiva in giudizio l' eccependo l'inammissibilità del ricorso per difetto di contraddittorio nei CP_1 confronti del datore di lavoro vista la doglianza di aver contratto la malattia di cui si duole in ambiente di lavoro e in cagione della presenza di polveri di amianto in tale sede. Contestava che il lavoratore si potesse ritenere esposto a rischio specifico anche perché detto rischio, per ammissione del ricorrente, è cessato nel
1993 e quindi 25 anni prima che realizzasse di aver contratto una malattia professionale. Faceva presente, del resto, che per il (organismo di Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione) il Per_1 ricorrente era stato esposto ad inalazioni contenenti amianto “in concentrazioni confrontabili (ndr pari a ) con quelle della popolazione non professionalmente esposta”. Di conseguenza non vi era alcun rischio specifico lavorativo e la patologia di cui si chiede ristoro non era connessa causalmente alle mansioni svolte. Eccepiva la carenza di legittimazione passiva per le istanze formulate ai sensi dell'art. 13, comma 8,
Legge 257 del 1992 – errando poiché il riferimento normativo richiamato nel ricorso era l'art. 13, comma 7 CP_
- poteva rispondere solo l'
CP_ Si costituiva in giudizio l' sollevando eccezioni di decadenza e di prescrizione e, nel merito, rilevando l'infondatezza del ricorso per l'assenza dei presupposti per l'accoglimento delle istanze ai sensi dell'art. 13 comma 8 e non, come invece era stata articolata, ai sensi dell'art. 13 comma 7 Legge 257 del 1992.
In corso di giudizio veniva espletata consulenza medico-legale.
Sul contraddittorio così instauratosi, escussi i testi indicati, autorizzato il deposito di note difensive, la causa
è stata decisa mediante pubblica lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è meritevole di accoglimento mentre le eccezioni sollevate dalle parti resistenti risultano prive di fondamento.
Non condivisibili quelle dell' : né quella di inammissibilità del ricorso per non essere stato incardinato il CP_1 contraddittorio nei confronti della parte datrice di lavoro (comprendendo il thema decidendum istanze presentate ai sensi dell'art. 13, comma 2, D.lgs. 38 del 2000 delle quali risponde solo l' e ancorate CP_1 CP_ all'art. 13 comma 7 Legge 257/92 delle quali risponde solo l' ; né quella di decadenza e prescrizione non solo in quanto genericamente sollevate ma formulate senza tener conto della data in cui è emersa l'infermità patita dal ricorrente (31 marzo 2018, data della TAC toracica). Da quella data il ricorrente si è attivato prontamente in sede amministrativa per far valere le sue pretese.
CP_ Non condivisibili quelle delle che sono inconferenti in quanto concernenti una diversa fattispecie giuridica, quella disciplinata dall'art. 13 Legge 257/1992, al comma 8 e non comma 7 come invece si legge nel ricorso e di cui lo stesso è consapevole dal momento che nella parte iniziale della comparsa di CP_3 risposta riporta letteralmente le istanze presentate dal Sig. Pt_1
Nel merito, il ricorso si è rivelato, all'esito della attività istruttoria compiuta nel corso del giudizio e sulla base della consulenza tecnica d'ufficio, infondato.
Preme soffermarsi sulle risultanze testimoniali.
L'assunto della parte ricorrente che fosse stato adibito a manipolare, in quanto legatore- allestitore, amianto friabile fino all'aprile del 1993 per poi trovarsi successivamente ad invece ad interagire, anche negli anni successivi, con materiali di amianto che permeavano tutti i macchinari del settore litografici e quindi con esposizione diretta, indiretta e per contaminazione ambientale a polveri e fibre di amianto è stato confermato da uno solo dei due testi che comunque – va detto - non ne ha avuto percezione diretta.
Nel dettaglio, il teste addetto al magazzino spedizioni dal 1980 al 2002 laddove Testimone_1 Pt_1 stato capo reparto dal 1989 – conferma solo la tipologia di mansioni svolte dal ricorrente ma alle domande più circostanziate concernenti la presenza di amianto nei macchinari utilizzati o comunque presenti all'interno del sito industriale non è stato in grado di dare alcun riscontro rispondendo solo “Non ricordo”.
Si limita a precisare solo che i forni avevano le guarnizioni in amianto.
Quanto al teste dipendente di dal 1976 al 2000, addetto allo stabilimento di Via Testimone_2 Pt_2 di Villa Bonelli come magazziniere fino al 1980, poi come foto-incisore per un anno e poi come addetto alle macchine litografiche/topografiche rotative – precisa che “tutto il contesto lavorativo in cui lavoravamo era fatto ingranaggi, carbone, inchiostro, piombo. Ricordo anche che le curvature a vetri del soffitto – visto che era uno stabile antico – si diceva che fosse fatto di amianto”. Conferma poi la presenza di amianto nel contesto lavorativo frequentato da nella strumentazione utilizzata come, a titolo esemplificativo, Pt_1 nei carrelli elevatori, nei forni, nei guanti di amianto che indossava, nelle caldaie per la scarbonatura. Si ritiene pero' che le dichiarazioni vadano valutate con una certa prudenza dal momento che il teste riconosce che il ricorrente era addetto ad un altro reparto se pur visibile dalla sua postazione e afferma che ha risposto in merito a tutti i macchinari che gli sono stati elencati durante l'istruttoria, anche se diversi da quelli utilizzati nell'espletamento delle sue mansioni ordinarie, per essersi reso conto del loro stato quando se ne serviva in occasione delle sostituzioni che era chiamato a fare.
All'incerto quadro probatorio non del tutto adeguato a sorreggere la prospettazione del ricorrente si aggiungono le conclusioni cui è pervenuto il consulenete tecnico d'uufcio Dott.ssa Persona_2
Il CTU incaricato, seguendo un iter logico sorretto da retti criteri tecnici e pertanto completo, preciso e persuasivo, ha dichiarato: “Relativamente alla possibilità di una malattia professionale da asbestosi nel caso in oggetto, dovremo fare riferimento all'esame radiografico presente nel fascicolo di causa, unico esame prodotto dal ricorrente ai fini della dimostrazione della malattia professionale.
In particolare trattasi di TC polmonare che si riporta integralmente:
• 31.03.2018: Referto TC Torace eseguito presso il Medicenter
Group: “…asimmetria ipertrofia della tiroide per la presenza
di formazione nodulare di circa 35mm nel contesto del lobo
sinistro. Presenza di 2 micronoduli a densità calcifica lungo la pala superiore della scissura di sinistra. Bolla di enfisema
subpleurico del diametro massimo di circa 1 cm in
corrispondenza del segmento anterobasale del lobo inferiore
di sinistra. Linfonodi aspecifici con aspetto reattivo in
corrispondenza delle logge medianistiche…”.
Come è evidente l'alterazione anatomica presente nella TC torace evidenziata è data dalla presenza di due micronoduli a densità calcifica. Tale elemento però è fortemente aspecifico, non potendosi attribuire, neanche con rilievo probabilistico, l'origine professionale di tali lesioni anatomiche. Riportiamo di seguito la differenza tra i micronoduli polmonari e le placche pleuriche da asbestosi, a significare come le prime non possano essere sovrapposte alle seconde:
• Micronoduli a densità calcifica polmonari:
• Localizzazione: All'interno del parenchima polmonare (cioè nel
tessuto vero e proprio del polmone).
• Aspetto: Piccole formazioni (tipicamente <3 mm) visibili alla TC o
alla radiografia, con calcificazione che indica spesso una lesione
benigna.
• Cause comuni: Esiti di infezioni granulomatose (es. tubercolosi,
istoplasmosi).
o Polveri inalate (es. silice, talco).
o Raramente micrometastasi calcifiche (es. tumori mucinosi).
• Significato clinico: Spesso innocui se isolati e stabili nel tempo.
Importante valutare in base al contesto clinico.
2. Placche pleuriche da asbestosi:
• Localizzazione: Nella pleura parietale (membrana che riveste
internamente la parete toracica), soprattutto diaframmatica e
laterale.
• Aspetto: Ispessimenti ben delimitati, calcificati o meno, spesso
simmetrici.
• Cause: Esposizione cronica all'amianto (asbesto).
• Significato clinico: o Sono marker di esposizione all'amianto, non indicano di
per sé malattia attiva.
o Non compromettono in modo rilevante la funzione
polmonare, ma indicano rischio aumentato di:
▪ Asbestosi parenchimale (fibrosi interstiziale).
▪ Mesotelioma pleurico.
▪ Tumore polmonare.
Appare quindi evidente che la natura parenchimatosa dei micronoduli e la loro elevata aspecificità non ci consentono di affermare che l'immagine TC sia da ricondurre con elevata probabilità al contatto con amianto”.
Sulle base di tali conclusioni, si ritiene che la domanda formulata nei confronti dell' non possa esser CP_1 CP_ accolta perché infondata e medesimo esito abbia quella formulata nei confronti dell'
La domanda vantata nei confronti dell'Istituto previdenziale si ancora all'articolo 13, comma 7, Legge 257 del 1992 che recita “Ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche per i lavoratori, che abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto documentata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ( , il numero di settimane coperto da contribuzione CP_1 obbligatoria relativa a periodi di prestazione lavorativa per il periodo di provata esposizione all'amianto è moltiplicata per il coefficiente di 1,5”.
Avendo il CTU negata la natura professionale nelle infermità patite da iene meno il presupposto del Pt_1 beneficio contributivo de quo.
Non portano ad un diverso convincimento le osservazioni fatte dal CTU che motiva il riconoscimento del diritto all'accredito alle maggiorazioni contributive per esposizione ad amianto ex art. 13, comma 7, L.257 del 1992 fondandosi su un presupposto – quello della esposizione a fibre di amianto in concentrazioni superiori allo 0.1 ff /cm 3 - rilevante per il riconoscimento del beneficio contributivo disciplinata nel comma
8 dello medesimo articolo che però non è compreso nel thema decidendum .
Il ricorso va rigettato.
Le spese seguono il principio della soccombenza.
Roma, 30 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Lucarelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Paola Lucarelli in funzione di giudice del lavoro all'udienza del 27 giugno 2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n. 11313/2021
TRA
con l'Avv. Ezio Bonanni) Parte_1
RICORRENTE
E
(con l'Avv. Luca Capilupi) CP_1
CP_ (con l'Avv. Maria Carla Attanasio)
RESISTENTI
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 3.000,00 da dividersi in parti uguali nei confronti delle parti resistenti, oltre IVA e CPA;
60 giorni per la motivazione.
Roma, 27 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Lucarelli
FATTO
CP_ Con ricorso regolarmente notificato, il ricorrente ha convenuto in giudizio e dinnanzi al Tribunale CP_1 di Roma affinché: 1. accertasse che le infermità riscontratagli con TAC toracica del 31 marzo 2018
“….presenza di 2 micronoduli a densità calcifica lungo la pala superiore della scissitura di sinistra ..bolla di enfisema subpleurico del diametro massimo di circa 1 cm, in corrispondenza del segmento anterobasale del lobo inferiore di sinistra …NF …” sono di origine professionale per esposizione ad asbesto con diritto all'indennizzo e all'accredito delle maggiorazioni contributive per esposizione ad amianto ex art. 13 CP_1 comma 7, Legge 257 /92 per tutto il periodo di lavoro prestato alle dipendenze – dal 1 settembre 1985 al 13 marzo 2005 – della 2. per l'effetto, condannasse alla costituzione della rendita Parte_2 CP_1
o al versamento dell'indennizzo del danno biologico, oltre al pagamento degli interessi legali e, in via subordinata, qualora si ritenesse che il grado invalidante fosse inferiore al 6% dichiarasse comunque la CP_ natura professionale per esposizione ad amianto;
3. condannasse altresì l' a ricostituire la posizione previdenziale del ricorrente, per effetto dell'esposizione ad amianto, per l'intero periodo di lavoro, con adeguamento della sua posizione contributiva con la moltiplicazione (del periodo ad esposizione ad amianto) con il coefficiente 1,5, utile per maturare anticipatamente il diritto a pensione
(prepensionamento) e, se nelle more in pensione, per la rivalutazione della prestazione in godimento ai sensi dell'art. 13, comma 7, Legge 257 del 1992, con vittoria di spese di lite da distrarsi.
Il ricorrente deduceva di aver svolto le mansioni di allegatore-allestitore e, successivamente, di tipografo caporeparto e responsabile di magazzino all'interno del sito della di Roma alla Via Di Parte_2
Villa Bonelli, in esposizione qualificata a fibre e polveri di amianto, in concentrazioni assai elevate di centinaia di ff/ll, nella media delle otto ore giornaliere ogni anno e per tutto il periodo lavorativo.
Precisava che nell'espletamento dei compiti da legatore era stato a contatto con i macchinari litografici, costituiti da guarnizioni, ingranaggi, sistemi frenanti in amianto e, successivamente, nello svolgimento di quelli da tipografo caporeparto responsabile di magazzino, aveva provveduto all'approvvigionamento, inventario, sistemazione, collocazione e consegna dei materiali, anche in amianto ai singoli reparti richiedenti. Assumeva di aver manipolato direttamente amianto friabile, come materia prima, fino all'aprile del 1993 e di aver interagito, anche negli anni successivi, con materiali di amianto che permeavano tutti i macchinari del settore litografici e quindi con esposizione diretta, indiretta e per contaminazione ambientale a polveri e fibre di amianto, privo di strumenti di prevenzione tecnica e protezione individuale.
Accusate difficoltà respiratorie, tosse secca e dispnea, si sottoponeva il 31 marzo 2018 ad una TAC toracica con riscontro delle infermità, sopra descritte nel dettaglio, qualificata dal perito di parte come malattia professionale.
CP_ Presentata domanda di malattia professionale all' e domanda all' di accredito delle maggiorazioni CP_1 contributive ex art. 13 comma 7 Legge 257 del 1992 e non vedendo soddisfatte in via amministrativa le pretese avanzate, ha incardinato il presente giudizio.
Si costituiva in giudizio l' eccependo l'inammissibilità del ricorso per difetto di contraddittorio nei CP_1 confronti del datore di lavoro vista la doglianza di aver contratto la malattia di cui si duole in ambiente di lavoro e in cagione della presenza di polveri di amianto in tale sede. Contestava che il lavoratore si potesse ritenere esposto a rischio specifico anche perché detto rischio, per ammissione del ricorrente, è cessato nel
1993 e quindi 25 anni prima che realizzasse di aver contratto una malattia professionale. Faceva presente, del resto, che per il (organismo di Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione) il Per_1 ricorrente era stato esposto ad inalazioni contenenti amianto “in concentrazioni confrontabili (ndr pari a ) con quelle della popolazione non professionalmente esposta”. Di conseguenza non vi era alcun rischio specifico lavorativo e la patologia di cui si chiede ristoro non era connessa causalmente alle mansioni svolte. Eccepiva la carenza di legittimazione passiva per le istanze formulate ai sensi dell'art. 13, comma 8,
Legge 257 del 1992 – errando poiché il riferimento normativo richiamato nel ricorso era l'art. 13, comma 7 CP_
- poteva rispondere solo l'
CP_ Si costituiva in giudizio l' sollevando eccezioni di decadenza e di prescrizione e, nel merito, rilevando l'infondatezza del ricorso per l'assenza dei presupposti per l'accoglimento delle istanze ai sensi dell'art. 13 comma 8 e non, come invece era stata articolata, ai sensi dell'art. 13 comma 7 Legge 257 del 1992.
In corso di giudizio veniva espletata consulenza medico-legale.
Sul contraddittorio così instauratosi, escussi i testi indicati, autorizzato il deposito di note difensive, la causa
è stata decisa mediante pubblica lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è meritevole di accoglimento mentre le eccezioni sollevate dalle parti resistenti risultano prive di fondamento.
Non condivisibili quelle dell' : né quella di inammissibilità del ricorso per non essere stato incardinato il CP_1 contraddittorio nei confronti della parte datrice di lavoro (comprendendo il thema decidendum istanze presentate ai sensi dell'art. 13, comma 2, D.lgs. 38 del 2000 delle quali risponde solo l' e ancorate CP_1 CP_ all'art. 13 comma 7 Legge 257/92 delle quali risponde solo l' ; né quella di decadenza e prescrizione non solo in quanto genericamente sollevate ma formulate senza tener conto della data in cui è emersa l'infermità patita dal ricorrente (31 marzo 2018, data della TAC toracica). Da quella data il ricorrente si è attivato prontamente in sede amministrativa per far valere le sue pretese.
CP_ Non condivisibili quelle delle che sono inconferenti in quanto concernenti una diversa fattispecie giuridica, quella disciplinata dall'art. 13 Legge 257/1992, al comma 8 e non comma 7 come invece si legge nel ricorso e di cui lo stesso è consapevole dal momento che nella parte iniziale della comparsa di CP_3 risposta riporta letteralmente le istanze presentate dal Sig. Pt_1
Nel merito, il ricorso si è rivelato, all'esito della attività istruttoria compiuta nel corso del giudizio e sulla base della consulenza tecnica d'ufficio, infondato.
Preme soffermarsi sulle risultanze testimoniali.
L'assunto della parte ricorrente che fosse stato adibito a manipolare, in quanto legatore- allestitore, amianto friabile fino all'aprile del 1993 per poi trovarsi successivamente ad invece ad interagire, anche negli anni successivi, con materiali di amianto che permeavano tutti i macchinari del settore litografici e quindi con esposizione diretta, indiretta e per contaminazione ambientale a polveri e fibre di amianto è stato confermato da uno solo dei due testi che comunque – va detto - non ne ha avuto percezione diretta.
Nel dettaglio, il teste addetto al magazzino spedizioni dal 1980 al 2002 laddove Testimone_1 Pt_1 stato capo reparto dal 1989 – conferma solo la tipologia di mansioni svolte dal ricorrente ma alle domande più circostanziate concernenti la presenza di amianto nei macchinari utilizzati o comunque presenti all'interno del sito industriale non è stato in grado di dare alcun riscontro rispondendo solo “Non ricordo”.
Si limita a precisare solo che i forni avevano le guarnizioni in amianto.
Quanto al teste dipendente di dal 1976 al 2000, addetto allo stabilimento di Via Testimone_2 Pt_2 di Villa Bonelli come magazziniere fino al 1980, poi come foto-incisore per un anno e poi come addetto alle macchine litografiche/topografiche rotative – precisa che “tutto il contesto lavorativo in cui lavoravamo era fatto ingranaggi, carbone, inchiostro, piombo. Ricordo anche che le curvature a vetri del soffitto – visto che era uno stabile antico – si diceva che fosse fatto di amianto”. Conferma poi la presenza di amianto nel contesto lavorativo frequentato da nella strumentazione utilizzata come, a titolo esemplificativo, Pt_1 nei carrelli elevatori, nei forni, nei guanti di amianto che indossava, nelle caldaie per la scarbonatura. Si ritiene pero' che le dichiarazioni vadano valutate con una certa prudenza dal momento che il teste riconosce che il ricorrente era addetto ad un altro reparto se pur visibile dalla sua postazione e afferma che ha risposto in merito a tutti i macchinari che gli sono stati elencati durante l'istruttoria, anche se diversi da quelli utilizzati nell'espletamento delle sue mansioni ordinarie, per essersi reso conto del loro stato quando se ne serviva in occasione delle sostituzioni che era chiamato a fare.
All'incerto quadro probatorio non del tutto adeguato a sorreggere la prospettazione del ricorrente si aggiungono le conclusioni cui è pervenuto il consulenete tecnico d'uufcio Dott.ssa Persona_2
Il CTU incaricato, seguendo un iter logico sorretto da retti criteri tecnici e pertanto completo, preciso e persuasivo, ha dichiarato: “Relativamente alla possibilità di una malattia professionale da asbestosi nel caso in oggetto, dovremo fare riferimento all'esame radiografico presente nel fascicolo di causa, unico esame prodotto dal ricorrente ai fini della dimostrazione della malattia professionale.
In particolare trattasi di TC polmonare che si riporta integralmente:
• 31.03.2018: Referto TC Torace eseguito presso il Medicenter
Group: “…asimmetria ipertrofia della tiroide per la presenza
di formazione nodulare di circa 35mm nel contesto del lobo
sinistro. Presenza di 2 micronoduli a densità calcifica lungo la pala superiore della scissura di sinistra. Bolla di enfisema
subpleurico del diametro massimo di circa 1 cm in
corrispondenza del segmento anterobasale del lobo inferiore
di sinistra. Linfonodi aspecifici con aspetto reattivo in
corrispondenza delle logge medianistiche…”.
Come è evidente l'alterazione anatomica presente nella TC torace evidenziata è data dalla presenza di due micronoduli a densità calcifica. Tale elemento però è fortemente aspecifico, non potendosi attribuire, neanche con rilievo probabilistico, l'origine professionale di tali lesioni anatomiche. Riportiamo di seguito la differenza tra i micronoduli polmonari e le placche pleuriche da asbestosi, a significare come le prime non possano essere sovrapposte alle seconde:
• Micronoduli a densità calcifica polmonari:
• Localizzazione: All'interno del parenchima polmonare (cioè nel
tessuto vero e proprio del polmone).
• Aspetto: Piccole formazioni (tipicamente <3 mm) visibili alla TC o
alla radiografia, con calcificazione che indica spesso una lesione
benigna.
• Cause comuni: Esiti di infezioni granulomatose (es. tubercolosi,
istoplasmosi).
o Polveri inalate (es. silice, talco).
o Raramente micrometastasi calcifiche (es. tumori mucinosi).
• Significato clinico: Spesso innocui se isolati e stabili nel tempo.
Importante valutare in base al contesto clinico.
2. Placche pleuriche da asbestosi:
• Localizzazione: Nella pleura parietale (membrana che riveste
internamente la parete toracica), soprattutto diaframmatica e
laterale.
• Aspetto: Ispessimenti ben delimitati, calcificati o meno, spesso
simmetrici.
• Cause: Esposizione cronica all'amianto (asbesto).
• Significato clinico: o Sono marker di esposizione all'amianto, non indicano di
per sé malattia attiva.
o Non compromettono in modo rilevante la funzione
polmonare, ma indicano rischio aumentato di:
▪ Asbestosi parenchimale (fibrosi interstiziale).
▪ Mesotelioma pleurico.
▪ Tumore polmonare.
Appare quindi evidente che la natura parenchimatosa dei micronoduli e la loro elevata aspecificità non ci consentono di affermare che l'immagine TC sia da ricondurre con elevata probabilità al contatto con amianto”.
Sulle base di tali conclusioni, si ritiene che la domanda formulata nei confronti dell' non possa esser CP_1 CP_ accolta perché infondata e medesimo esito abbia quella formulata nei confronti dell'
La domanda vantata nei confronti dell'Istituto previdenziale si ancora all'articolo 13, comma 7, Legge 257 del 1992 che recita “Ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche per i lavoratori, che abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto documentata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ( , il numero di settimane coperto da contribuzione CP_1 obbligatoria relativa a periodi di prestazione lavorativa per il periodo di provata esposizione all'amianto è moltiplicata per il coefficiente di 1,5”.
Avendo il CTU negata la natura professionale nelle infermità patite da iene meno il presupposto del Pt_1 beneficio contributivo de quo.
Non portano ad un diverso convincimento le osservazioni fatte dal CTU che motiva il riconoscimento del diritto all'accredito alle maggiorazioni contributive per esposizione ad amianto ex art. 13, comma 7, L.257 del 1992 fondandosi su un presupposto – quello della esposizione a fibre di amianto in concentrazioni superiori allo 0.1 ff /cm 3 - rilevante per il riconoscimento del beneficio contributivo disciplinata nel comma
8 dello medesimo articolo che però non è compreso nel thema decidendum .
Il ricorso va rigettato.
Le spese seguono il principio della soccombenza.
Roma, 30 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Lucarelli