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Sentenza 21 giugno 2025
Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/06/2025, n. 3232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3232 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
-Sezione III Civile-
così composta:
dott.ssa Rosaria Morrone Presidente
dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere
dott. Massimo Torre Giudice ausiliario Relatore
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in secondo grado iscritta al n. 2609 del R.G.A.C. dell'anno 2021, riservata in decisione all'udienza collegiale del 12 giugno 2024, vertente tra
codice fiscale ed , codice fiscale Parte_1 C.F._1 Parte_2
rappresentati e difesi dall'avv. Pierfrancesco De Juliis, codice fiscale C.F._2
e dall'avv. Gabriele Marruzzo, codice fiscale ed elettivamente C.F._3 C.F._4
domiciliati presso il loro studio in Napoli, Via Calabritto n. 20, come da procura in atti
appellanti
e
partita IVA , Controparte_1 P.IVA_1
appellata -contumace
nonché
codice fiscale , quale incorporante della Controparte_2 P.IVA_2 Controparte_3
rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Rainone, ed elettivamente domiciliata presso il
[...]
domicilio digitale di quest'ultimo all'indirizzo p.e.c. come da procura in Email_1
atti; appellata
e
, codice fiscale rappresentata e difesa dall'avv. Massimo De Controparte_4 C.F._5
Felice, codice fiscale , ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, Via C.F._6
Mario Ruta n. 24, come da procura in atti
appellata
e
codice fiscale , rappresentata e difesa dall'avv. Altin Daja, Controparte_5 P.IVA_3
codice fiscale dall'avv. Paola Ciabotti, codice fiscale e dall'avv. C.F._7 C.F._8
Luigi Zufacchi, codice fiscale , ed elettivamente domiciliata presso lo studio di C.F._9
quest'ultimo in Napoli, Via Serafino Biscardi n.13, come da procura in atti
appellata
e
codice fiscale , rappresentata e difesa dall'avv. Faustino E_ P.IVA_4
Manfredonia, codice fiscale , e dall'avv. Claudio Manfredonia, codice fiscale C.F._10
, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Napoli, Via M. Cervantes de C.F._11
Saavedra n. 64, come da procura in atti
appellata
e
, codice fiscale , rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Controparte_7 P.IVA_5
Marciano, codice fiscale , ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in C.F._12
Sant'Anastasia (NA), Via Donizetti angolo Via Primicerio, come da procura in atti
appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 4503/2021 resa dal Tribunale di Napoli e pubblicata il 12/5/2021
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
Per gli appellanti, “in via principale, accertata la sussistenza dei presupposti di legge, sospenda ex art. 295
c.p.c. il procedimento di primo grado per le ragioni su esposte nel presente atto fino all'esito degli effetti del
passaggio in giudicato della sentenza di condanna nei confronti delle parti convenute;
- in via gradata, per le ragioni su esposte, accolga anche ex art. 354 c.p.c. l'eccezione di difetto di
integrazione del contraddittorio e, per l'effetto, dichiarata nulla la notificazione della citazione introduttiva
nei confronti della oppure ritenuto che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il CP_1
contraddittorio o non doveva essere estromessa la rimetta il procedimento al Tribunale di CP_1
Napoli per ogni opportuno provvedimento di rito al fine di integrare la causa nei confronti della Società
finora pretermessa;
- In via ulteriormente gradata, accolga l'istanza di rimessione nei termini ex CP_1
art. 153 c.p.c. previo ogni opportuno provvedimento e declaratoria, e Voglia disporre la rimessione in
termini per il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183 c.p.c. autorizzate con il decreto reso dal
Tribunale in data 29.06.2018 e comunicato dalla Cancelleria in data 2.07.2018 nel procedimento,
autorizzando un nuovo deposito delle stesse, considerato anche il mancato diniego dei difensori delle
controparti a tale possibilità difensiva del procuratore degli attori dagli stessi Colleghi manifestato anche in
occasione delle udienze in presenza, all'epoca Suo malgrado impossibilitato per gravi motivi di salute
certificati a depositare tali importanti atti difensivi nel periodo temporale in cui erano in corso i termini (dal
dì del deposito in Cancelleria: 3.09.2018, 3.10.2018, 23.10.2018); -In ogni caso, ponga le spese di ambo i
gradi in solido a carico degli appellati”.
Per l'appellata , “1) in via preliminare, dichiarare, ex art. 348 bis c.p.c., per quanto sopra Controparte_2
esposto, l'impugnazione inammissibile non avendo una ragionevole probabilità di essere accolta;
2) sempre
in via preliminare, dichiarare, per quanto sopra esposto, l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art.
341 nn.1 e 2 c.p.c.; 3) nel merito, rigettare tutti i motivi d'appello, e per l'effetto, confermare in ogni sua
parte la sentenza n.4503/2021, resa dal Giudice Unico del Tribunale di Napoli in data 12/05/2021,
pubblicata in pari data. Con vittoria di spese e competenze legali, da liquidare anche in via equitativa”.
Per l'appellata , “1) dichiarare inammissibile ex art. 348 bis cpc l'appello principale per Controparte_4
tutte le motivazioni di cui innanzi, con contestuale conferma della corretta sentenza impugnata, con
condanna al pagamento delle spese legali del secondo grado di giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA
direttamente in favore del sottoscritto procuratore antistatario. 2) comunque rigettare le domande tutte
avanzate da qualsiasi controparte nei confronti del Notaio di Napoli, in quanto le Controparte_4
domande stesse risultano inammissibili, improcedibili ed infondate in fatto ed in diritto, prive di ogni
fondamento logico e giuridico, vaghe, generiche, sommarie e, soprattutto, non provate, avendosi qui per
integralmente trascritta e ripetuta ogni eccezione a controparti sollevata nel corso del giudizio di primo grado e ribadita nel presente atto, chiedendosi la conferma in toto del giudicato di primo grado, con
condanna alle spese legali del secondo grado di giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA da versarsi
direttamente in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Per “nel merito, dichiarare inammissibile l'appello proposto dai Sig.ri Controparte_5 Parte_1
e , anche ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e/o dell'art. 348bis, comma 1, c.p.c. e 348ter
[...] Parte_2
c.p.c., e/o respingere, in ogni caso, l'appello proposto dai Sig.ri e perché Parte_1 Parte_2
totalmente infondato, di conseguenza confermando, in ogni caso, integralmente la sentenza gravata. In via
subordinata/condizionata, nella denegata ipotesi di riproposizione delle domande di cui alla chiamata di
terzo proposta in prima istanza da parte della nei confronti di e/o, per CP_8 Controparte_5
l'effetto, dell'eventuale estensione nei confronti dell'esponente di quelle attrici IN VIA PRELIMINARE -
Dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale/Foro di Napoli per essere competente il Tribunale di
Bergamo. NEL MERITO - In via principale, respingere tutte le domande promosse da Parte_3
nei confronti di per le ragioni esposte in narrativa, ivi inclusa la prescrizione Controparte_5
della domanda risarcitoria proposta nei confronti dell'esponente, in via di manleva, ex art. 1338 c.c. o ad
altro titolo extracontrattuale. - Nella denegata ipotesi di condanna di per Controparte_5
qualsivoglia titolo e domanda proposta a suo carico nel presente giudizio, dichiarare E_
obbligata a manlevare e tenere indenne da qualsivoglia eventuale
[...] Controparte_5
pregiudizio subito in relazione ai fatti di causa e , condannare a manlevare e E_
tenere indenne per le somme che questa sarà tenuta a corrispondere in virtù Controparte_5
della condanna eventualmente disposta nei suoi confronti IN OGNI CASO Dichiarare inammissibili e/o
respingere ogni domanda dei Sig.ri e eventualmente ritenuta estesa nei Parte_1 Parte_2
confronti di Con vittoria di spese, diritti ed onorari, rimborso spese generali, Controparte_5
I.V.A. e C.P.A., come per legge”.
Per l'appellata “la Corte, disattesa ogni avversa eccezione, deduzione e richiesta, E_
dichiari inammissibile ex art. 348 bis cpc con ordinanza, e, in subordine, lo dichiari tale con sentenza, e, in
entrambi i casi, comunque lo rigetti, l'appello che i Sigg. e hanno proposto e li condanni, in Pt_1 Pt_2
solido tra loro, a pagarle le spese e le competenze di questo ulteriore grado di giudizio”.
Per l'appellato , “1. Dichiarare inammissibile e comunque rigettare, perché Controparte_7
destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello avverso la sentenza n. 4503/2021 emessa dal Tribunale di Napoli – Dott.ssa Stravino;
2. Per l'effetto, confermare la suddetta sentenza n. 4503/2021; 3. In
subordine, si chiede, in caso di eventuale accoglimento dell'appello, di liquidare i danni solo nei limiti del
giusto e del vero;
4. In ogni caso, condannare le controparti alle spese e competenze difensive da distrarsi in
favore del sottoscritto avvocato antistatario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 - Con l'atto introduttivo del giudizio in prime cure, quale parte acquirente e mutuataria ed Parte_2
il di lei coniuge, , quale fideiussore, citavano, innanzi al Tribunale di Napoli, la Parte_1 [...]
e l' allo scopo di sentire, in primo luogo, dichiarare la Controparte_1 Controparte_3
nullità sia dell'atto di compravendita immobiliare concluso con la prima società, sia del rapporto di mutuo fondiario sottoscritto con (istituto bancario successivamente fuso, per incorporazione, con CP_9
l' , UBI banca): entrambi i contratti testé citati erano stati stipulati per atto Controparte_3
pubblico a rogito Notar di Napoli in data 22/03/2010 (il primo con n. rep. 99636 e registrato a Persona_1
Napoli il 30/03/2010 al n. 4879/1T, il secondo con n. rep. 99637 e registrato a Napoli il 30/03/2010 al n.
4880/1T).
1.1 - Gli attori asserivano l'esistenza di un collegamento tra i due rapporti, di talché la causa di nullità
sostenuta in ordine alla compravendita si sarebbe riverberata anche sul mutuo fondiario. Tale ipotesi di invalidità era stata avanzata dagli attori dopo aver ricevuto comunicazione del sequestro preventivo dell'immobile ad essi ceduto dalla (sito nel Comune di presso la Strada Comunale CP_1 CP_7
Cinque s.n.c.); il provvedimento cautelare in questione era stato emanato in data 15/10/2010 dal gip del
Tribunale di Santa RI UA RE nell'ambito del procedimento penale n. 13118/08 (RGNR 42272/10)
a carico di funzionari del , nonché degli amministratori della società, che aveva Controparte_7
originariamente ottenuto il permesso di costruire e di quella che ne aveva ottenuto voltura. Stando alle indagini del P.M., infatti, sarebbero emerse svariate violazioni urbanistiche a monte dei permessi rilasciati dal Comune di al fine di consentire la costruzione di nuovi immobili, tra i quali quello CP_7
successivamente acquistato in buona fede dagli attori del presente giudizio;
così, per i soggetti indagati si sarebbero configurate plurime ipotesi di reato: concorso nel reato continuato di abuso d'ufficio,
lottizzazione abusiva e costruzione senza permesso.
1.2 - Su queste basi, pertanto, i sigg. e instavano in sede civile per la declaratoria di nullità Pt_1 Pt_2
del contratto di compravendita immobiliare concluso con la nonché di quello di mutuo fondiario CP_1 stipulato con l'allora 24-7 al fine di coprire – mediante retratto – parte del prezzo concordato per CP_9
l'acquisto (complessivamente pari ad € 101.320,00 IVA inclusa). Per l'effetto, gli attori chiedevano la condanna della convenuta alla restituzione dell'intera somma da essi versata in favore di quest'ultima CP_1
(che ammontava ad € 42.490,00), a titolo di indebito oggettivo;
in secondo luogo, per le medesime ragioni,
Con gli stessi formulavano domanda di condanna della convenuta l pagamento in loro favore dell'importo di € 35.000,00, somma che gli attori affermavano di aver versato alla banca a parziale estinzione del rapporto di mutuo vigente tra le parti. In via subordinata, e spiegavano altresì domanda di Pt_1 Pt_2
risarcimento danni – da liquidarsi in via equitativa – nei confronti della società venditrice e della banca: alla prima veniva imputato di aver sottaciuto agli acquirenti in buona fede le circostanze relative alle violazioni urbanistiche poi oggetto di indagini;
alla seconda veniva invece ascritta responsabilità per aver agito negligentemente in sede di accertamento delle condizioni urbanistiche inerenti alla costruzione dell'immobile, sul quale era stata anche costituita ipoteca a favore della banca a garanzia del mutuo da questa concesso.
2 - La rimaneva contumace mentre l'altra convenuta (già ) si Controparte_11 CP_12 CP_9
costituiva in giudizio in data 14/03/2017, impugnando e contestando ogni addebito mosso nei suoi confronti dagli attori. In primo luogo, contestava l'esistenza di un collegamento negoziale tra la compravendita ed il mutuo stipulati nel caso di specie e pertanto si opponeva all'avversa domanda di nullità del contratto di finanziamento. In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui si fosse ravvisata
Cont invalidità del negozio di mutuo, la piegava domanda riconvenzionale al fine di ottenere dagli attori la restituzione, in unica soluzione, della differenza tra l'importo indirettamente erogato in loro favore mediante retratto e quello non ancora restituito (pari ad € 25.000,00); in via ulteriormente subordinata, la medesima domanda veniva rivolta all'altra convenuta CP_11
2.1 - La affermava comunque di aver svolto una completa istruzione delle condizioni urbanistiche CP_8
inerenti la costruzione del bene acquistato dalla , prima che su quest'ultimo venisse costituita Pt_2
l'ipoteca a garanzia del mutuo che essa avrebbe poi concesso. In particolare, la convenuta asseriva di aver eseguito una ispezione presso l'Agenzia del Territorio, all'esito della quale era risultato che l'immobile era regolarmente accatastato e che il permesso di costruire era stato formalmente rilasciato dal Comune di
. La Banca, dunque, affermava di aver agito nel rispetto di tutti i canoni di correttezza e CP_7
diligenza professionale dovute: nulla, a suo avviso, lasciava trasparire esteriormente che si fossero verificati quegli illeciti poi contestati in sede penale ai funzionari comunali ed agli amministratori delle società
Con costruttrici. Del resto, la ottolineava di aver commissionato anche una perizia ad una società terza (la
Eagle & Wise Service s.r.l.) al fine di verificare la sussistenza di tutti i presupposti – urbanistici ed economici
– per l'erogazione del mutuo fondiario. Nessun illecito risultava da tale perizia, così come dall'atto notarile di compravendita cui pure la banca mutuante aveva fatto riferimento prima di concedere il finanziamento agli istanti. Su queste basi, dunque, la convenuta chiedeva autorizzazione a chiamare in causa il notaio nonché la al fine di essere da questi manlevata e tenuta indenne Controparte_4 Controparte_5
da qualsiasi ragione derivante dai fatti di causa.
3 - Autorizzate dal Tribunale le chiamate in giudizio, il notaio si costituiva impugnando e Controparte_4
Cont contestando ogni assunto formulato dalla convenuta nonché le istanze originariamente avanzate dagli attori. In particolare, il notaio confutava il presupposto di riferimento delle domande, con cui gli attori avevano instaurato il giudizio, ovvero la sussistenza di una ipotesi di invalidità del contratto di compravendita immobiliare. Il notaio infatti, richiamava l'art. 40 l. n. 47/1985 (con le successive CP_4
modifiche ed integrazioni) per sottolineare che gli atti aventi ad oggetto diritti reali relativi a edifici sono nulli e non possono essere rogati solo qualora da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi delle autorizzazioni urbanistiche;
il notaio ricordava peraltro come anche la giurisprudenza prevalente avesse accolto l'orientamento formalistico in merito al rapporto tra irregolarità amministrative e validità degli atti di compravendita immobiliare. Ne deduceva, pertanto, che nessuna ipotesi di invalidità
potesse essere ravvisata nell'atto di compravendita stipulato nel caso di specie. Del resto, il notaio sottolineava di non essere tenuto ex lege a svolgere alcun accertamento tecnico circa la rispondenza tra quanto dichiarato dal venditore nell'atto di compravendita e l'effettivo stato dei luoghi. Per di più, la richiamava i contenuti del rogato atto di compravendita evidenziando di essere stata finanche CP_4
esonerata esplicitamente dalle parti contraenti dall'effettuare ulteriori e specifici accertamenti tecnici.
3.1 - L'altra chiamata in causa, la società , si costituiva in giudizio in data 21/07/2017. CP_5 CP_5
In via preliminare, eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli a favore di quello di
Bergamo, richiamando una clausola presente all'art. 26 della convenzione stipulata nel 2009 con l'allora
Nel merito, la società di valutazioni immobiliari negava la fondatezza di ogni addebito di Email_2
responsabilità nei suoi riguardi, asserendo, a sua volta, di non essere mai stata tenuta ad effettuare verifiche urbanistiche in ordine all'edificio da sottoporre a perizia per conto della banca;
a suo avviso, infatti, la convenzione stipulata con l'istituto di credito le attribuiva il solo compito di svolgere valutazioni economiche e di mercato di cespiti da porre a garanzia di mutui ipotecari. In ogni caso, la CP_5
eccepiva anche l'intervenuta prescrizione della pretesa risarcitoria rivolta a suo carico, in virtù della decorrenza del termine quinquennale previsto dall'art. 2497 c.c. Inoltre, con riferimento alla denegata ipotesi di accertamento di responsabilità di sorta a suo carico, essa dichiarava di aver diritto ad essere tenuta indenne dalla compagnia assicuratrice stante una polizza di responsabilità civile stipulata CP_6
con quest'ultima; a tale scopo, la chiedeva a sua volta di essere autorizzata a chiamare in CP_5
causa la compagnia assicurativa.
4 - Autorizzata dal Tribunale l'ulteriore chiamata in garanzia, la si costituiva in E_
giudizio in data 19/02/2018. In via preliminare, eccepiva la violazione – da parte della – di un CP_5
patto di gestione lite previsto all'art. 19 delle condizioni di polizza: secondo la compagnia assicurativa, il contratto prevedeva l'esclusione dalla copertura delle spese sostenute dall'assicurato per la partecipazione a giudizi non patrocinati da legali designati dalla o in maniera concorde fra i contraenti. Nel CP_6
merito, invece, la compagnia si associava a quanto rilevato dalle altre parti in lite in ordine alla sussistenza di violazioni urbanistiche a monte della costruzione dell'immobile acquistato dagli attori. A suo avviso,
nessun soggetto coinvolto avrebbe potuto rilevare le irregolarità amministrative o gli illeciti penali di cui si discute, circostanza che avrebbe reso impossibile la configurazione di un nesso causale tra le valutazioni immobiliari espletate dalla e dalla e l'eventuale danno patito dai signori e CP_9 CP_5 Pt_2
Tuttavia, con riferimento alla denegata ipotesi in cui fosse stato accordato un risarcimento agli Pt_1
acquirenti in buona fede, la chiedeva a sua volta di essere autorizzata a chiamare in giudizio in CP_6
manleva il , ritenendo in definitiva ogni eventuale danno imputabile a quest'ultimo Controparte_7
per avere indebitamente ed illegittimamente concesso il permesso di costruire alla società venditrice e per non aver adeguatamente vigilato sul corretto operato dei propri uffici e dei propri funzionari.
5 - Alla prima udienza del 25/1/2018 il Tribunale autorizzava la chiamata in giudizio anche del
[...]
il quale si costituiva in data 30/05/2018, contestando la fondatezza di tutto quanto avverso CP_7
dedotto. Anzitutto, il eccepiva la carenza di legittimazione attiva della alla sua chiamata CP_7 CP_6
in causa (non essendo le due parti vincolate reciprocamente da alcun rapporto), nonché la propria carenza di legittimazione passiva a resistere ad una pretesa risarcitoria originariamente avanzata dagli attori nei confronti di soggetti diversi;
su queste basi, l'ente chiedeva di essere estromesso dal giudizio. In via gradatamente preliminare, il avanzava la richiesta di sospendere il procedimento de quo ex art. CP_7
295 c.p.c. in attesa della definizione del giudizio penale a carico dei propri dipendenti, ritenendo l'eventuale accertamento di reati commessi da questi ultimi un presupposto per la configurazione di responsabilità
anche sul piano civilistico. Nel merito, evidenziava l'assenza di prova circa un effettivo annullamento – da parte dell'Autorità amministrativa competente – del permesso di costruire l'edificio in cui si trova l'immobile acquistato dalla ; anzi, riportandosi all'art. 11 comma 2 d.P.R. n. 380/2001, il Comune Pt_2
asseriva l'irrevocabilità e la piena trasferibilità del permesso in questione, negando che il quadro amministrativo-urbanistico fosse tale da far ritenere abusivo l'immobile. In più, l'ente locale chiamato in causa metteva in rilevo che tutto il dedotto attoreo allo stato si fondava su mere ipotesi investigative,
essendo ancora in corso il procedimento penale. Inoltre, esso contestava anche l'esistenza del danno allegato dagli attori, così come l'eventuale sua derivazione causale immediata, diretta ed esclusiva dal comportamento di taluna delle parti citate a comparire nel giudizio;
in tal senso, peraltro, il CP_7
sottolineava che la valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. è norma di chiusura destinata a trovare applicazione in casi di oggettiva impossibilità della prova dell'entità del danno allegato, non potendo invece essere invocata in una ipotesi di mera difficoltà nel dimostrare l'esistenza in sé del danno.
6 - Concessi e decorsi i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c., il difensore degli attori chiedeva la rimessione nei termini processuali ex art. 153 c.p.c., producendo una certificazione medica per giustificare l'omesso deposito delle memorie istruttorie. Il Tribunale rigettava l'istanza sul presupposto che il certificato medico prodotto dallo stesso difensore non appariva idoneo a comprovare un assoluto impedimento del professionista a depositare atti processuali nel lasso temporale in cui erano in corso i termini.
6.1 - All'udienza figurata dell'11/2/2021 il Tribunale tratteneva la causa in decisione ed assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
7 - Con sentenza n. 4503/2021 il Tribunale di Napoli: a) rigettava tutte le domande proposte dagli attori nei confronti della e della b) condannava gli attori, in Controparte_11 Controparte_3
solido, al rimborso delle spese processuali sostenute dalla convenuta che Controparte_3
liquidava in euro 5.885,00; c) nulla disponeva per le spese riguardanti la convenuta non costituita
[...]
d) dichiarava inammissibili le domande estese dagli attori nei confronti dei terzi chiamati Controparte_11
in giudizio, ovvero il Notaio , la Eagle & Wise Service s.r.l., la Controparte_4 E_
ed il;
e) dichiarava assorbite nella pronuncia di cui al capo a) le domande
[...] Controparte_7 Cont riconvenzionali formulate dalla convenuta nei riguardi degli attori e della f) Controparte_11
condannava la convenuta al rimborso delle spese processuali sostenute dal Controparte_3
Notaio , che liquidava in euro 5.885,00, con attribuzione in favore del procuratore Controparte_4
antistatario, dalla Eagle & Wise service s.r.l., che liquidava in euro 5.885,00, e dalla che liquidava CP_6
in euro 5.885,00; g) condannava la al rimborso delle spese processuali sostenute dal E_
, che liquidava in euro 3.393,00, con distrazione in favore del procuratore Controparte_7
anticipatario.
7.1 - Il primo giudice ha posto a fondamento della decisione i seguenti rilievi: 1) va esclusa la sussistenza di una fattispecie di nullità del contratto di compravendita immobiliare stipulato la e la Pt_1 [...]
conseguentemente, manca il presupposto per ogni contestazione inerente alla validità Controparte_11
del rapporto di mutuo vigente con l'Unione di Banche Italiane Vanno dunque rigettate le domande CP_5
volte ad ottenere la restituzione – a titolo di indebito oggettivo – delle somme versate alle convenute CP_1
Cont e 2) Inoltre, “non risulta dimostrato il danno allegato dai sigg. e allo stato va Pt_2 Pt_1
conseguentemente respinta ogni pretesa risarcitoria vantata dagli attori del presente giudizio”. 3) “Manca
la prova dell'avvenuta notifica dell'atto di citazione alla convenuta (mancando Controparte_11
l'avviso di ricevimento della raccomandata). Di tale notificazione non viene ordinato agli attori il rinnovo a
pena di nullità della citazione – in attuazione del combinato disposto degli artt. 291 e 160 c.p.c. –
esclusivamente in applicazione del cd. principio della ragione più liquida (che può essere ricavato dagli artt.
24 e 111 Cost.). Infatti, rilevata l'infondatezza delle istanze attoree, è opportuno assicurare la definizione del
giudizio nel merito, senza la necessità di una preventiva integrazione del contraddittorio nei confronti del
convenuto cui l'atto di citazione non risulta correttamente notificato, trattandosi di un'attività processuale
del tutto ininfluente sull'esito del giudizio”. 4) Va respinta la domanda di accertamento della nullità del contratto di compravendita stipulato tra gli attori e la la quale si fonda sul presupposto dell'abusività CP_1
della costruzione in cui si trova l'immobile. “L'art. 46 d.P.R. n. 380/2001 e gli artt. 17 e 40 l. n. 47/1985 (al quale ultimo gli stessi attori fanno riferimento) contemplano una fattispecie di nullità volta a sanzionare la mancata inclusione negli atti di compravendita degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile cui gli stessi si riferiscono. “Ne deriva che può configurarsi la nullità di un atto di trasferimento immobiliare soltanto
laddove il venditore non dichiari nell'atto il titolo in forza del quale sia stato costruito l'immobile oggetto di
alienazione, ovvero nel caso in cui il titolo abilitativo dichiarato si dimostri inesistente o riferito ad un fabbricato diverso da quello oggetto dell'atto di trasferimento. Non sussistendo le suddette condizioni, l'atto
di trasferimento di per sé resta valido. Tale interpretazione della normativa vigente è stata confermata
anche dalle SS.UU. della Cassazione (sent. n. 8230/2019), che hanno risolto tutti i precedenti contrasti
esegetici sul punto. Del resto, le norme che pongono limiti all'autonomia privata e divieti alla libera
circolazione dei beni, sancendo la nullità degli atti negoziali, devono ritenersi di stretta interpretazione e
non possono essere applicate, estensivamente o per analogia, ad ipotesi diverse da quelle espressamente
previste dalla legge, come è peraltro desumibile dall'art. 1418 3° comma c.c.”. 5) Nel caso di specie, non si è
configurata alcuna delle suddette circostanze che costituiscono presupposti della nullità contrattuale.
Nell'atto di compravendita la società venditrice ha regolarmente dichiarato gli estremi del titolo in forza del quale è stato costruito l'edificio interessato. Il titolo in questione si riferisce senz'altro all'immobile oggetto della compravendita. Tale permesso di costruire esiste realmente – rilasciato formalmente dal Comune di in data 08/06/2006 – e non risulta oggetto di annullamento sul piano amministrativo, per cui CP_7
allo stato, l'immobile interessato non può essere definito abusivo ed il contratto di compravendita di cui esso è oggetto non risulta affetto da alcuna ipotesi di invalidità, formale o sostanziale. “Neppure l'eventuale
accertamento dei reati ipotizzati dalla Procura di Santa RI UA RE (a valle di un procedimento
penale in cui al momento non è presente alcuna pronuncia definitiva sui fatti di causa) potrebbe inficiare la
validità del contratto di compravendita stipulato tra la e la , dato il quadro normativo di CP_1 Pt_2
riferimento, costituito dall'art. 46 d.P.R. n. 380/2001 e dagli artt. 17 e 40 l. n. 47/1985, … eventuali
conseguenze amministrative derivanti dalla configurazione in sede penale di responsabilità a carico di
funzionari dell'Ufficio Tecnico comunale, nonché degli amministratori della legittimerebbero i sigg. CP_1
e ad invocare tutela nei confronti della società venditrice esclusivamente sul piano Pt_2 Pt_1
dell'adempimento contrattuale, ontologicamente differente da quello dell'invalidità invocata nel presente
giudizio”. 6) Anche la mancata consegna o il mancato rilascio del certificato di agibilità, evocata dagli attori,
“sono circostanze che non hanno assolutamente alcuna attinenza con il profilo dei vizi genetici del rapporto
negoziale e che gli attori avrebbero dovuto eventualmente rilevare sul piano dell'adempimento degli
obblighi del venditore”. 7) Stante la piena validità dell'atto di compravendita immobiliare concluso tra gli attori e la va rigettata anche la richiesta di accertamento di invalidità derivata del contratto di mutuo CP_1
fondiario. Tale istanza, infatti, si fonda esclusivamente sul presupposto di un collegamento negoziale tra la compravendita ed il mutuo, di cui viene dunque invocata una invalidità soltanto derivata dal primo. Dal momento che nessun motivo di invalidità relativo al rapporto di mutuo in sé è stato eccepito dagli attori, né
risulta rilevabile d'ufficio, anche la domanda in questione va rigettata. 8) Le domande di condanna rivolte
Cont alle convenute e titolo di indebito oggettivo, ai fini della restituzione delle somme versate dagli CP_1
attori come pagamento (totale o parziale) del prezzo pattuito per la compravendita e per il mutuo, vanno a loro volta rigettate, atteso che i due contratti in questione sono formalmente validi e tuttora vigenti. 9) Non
possono poi trovare accoglimento le richieste di risarcimento danni – da liquidarsi in via equitativa –
Cont avanzate dai sigg. e nei confronti sia della sia della Oltretutto, va sottolineato Pt_2 Pt_1 CP_1
che in tema di responsabilità contrattuale è il danneggiato a dover fornire non solo la prova dell'effettiva esistenza del danno, ma anche dell'entità di quest'ultimo, producendo tutti gli elementi necessari onde potersi determinare la reale sussistenza del danno in questione e del suo ammontare. Nel caso di specie, al contrario, gli attori non hanno fornito elementi suscettibili di provare la perdita patrimoniale di cui chiedono il risarcimento. Essi hanno invocato una valutazione equitativa del danno presuntivamente subìto,
ma la disposizione di cui all'art. 1226 c.c. è norma di chiusura destinata a trovare applicazione in casi di oggettiva impossibilità della prova dell'entità del danno allegato, non potendo invece essere applicata ad ipotesi di mera difficoltà nel dimostrare l'esistenza in sé dello stesso. Le medesime richieste risarcitorie sono state poi estese dai sigg. e a tutti i terzi chiamati in causa. “In ogni caso, tale richiesta Pt_2 Pt_1
di ampliare la platea dei destinatari delle pretese risarcitorie è inammissibile, prima ancora che infondata
nel merito”. Infatti, “posto che non vi è un unico rapporto controverso tra attori, convenute-chiamanti e
chiamati in causa, l'estensione dell'originaria domanda risarcitoria non può operare automaticamente”. Gli
attori hanno chiesto l'estensione, ma lo hanno fatto solo nella comparsa conclusionale e quindi intempestivamente. 10) Il rigetto delle domande principali comporta l'assorbimento delle domande
Cont riconvenzionali spiegate dalla convenuta nei confronti degli attori e della Controparte_11
Analogamente, vengono assorbite dal rigetto della domanda principale tutte le richieste di manleva,
Cont formulate dalla nei confronti del notaio e della , da quest'ultima nei CP_4 Controparte_5
confronti della ed infine da questa nei riguardi del . Inoltre, E_ Controparte_7
viene meno la ragione logica per esaminare le eccezioni sollevate da ciascuna delle parti chiamate in causa.
11) “Le spese del presente procedimento seguono le regole della soccombenza, tuttavia occorre operare le
dovute distinzioni tra i singoli rapporti processuali configuratisi nell'ambito del giudizio”. 8 - Avverso detta sentenza hanno proposto appello ed , sulla base di tre Parte_1 Parte_2
motivi. Gli appellanti hanno contestualmente proposto istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
istanza rigettata da questa Corte con ordinanza del 15/12/2021.
L'appellata non si è costituita e, per tanto, se ne deve dichiarare la contumacia. CP_1
Hanno resistito, con separate costituzioni in giudizio, con il patrocinio di differenti difensori, l'
[...]
(quale incorporante l' ), il notaio Controparte_2 Controparte_3 CP_12 CP_4
la la ed il , concludendo
[...] E_ Controparte_5 Controparte_7
come sopra riportato.
9 - All'udienza collegiale del 12/6/2024 la Corte ha riservato la causa in decisione concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c..
10 - Occorre esaminare, preliminarmente, l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposta da
[...]
ed con la comparsa di costituzione. Le suddette appellate eccepiscono, Controparte_2 Controparte_5
infatti, l'inammissibilità dell'appello perché non soddisferebbe i requisiti previsti dall'articolo 342, c.p.c..
10.1 - A parere del Collegio, tale eccezione non può trovare accoglimento. Infatti, secondo il consolidato disposto della Corte di Cassazione il requisito codicistico in esame deve ritenersi sussistente, secondo una verifica da effettuarsi in concreto, quando l'atto di impugnazione consenta di individuare con certezza le ragioni del gravame e le statuizioni impugnate, sì da consentire al giudice di comprendere con certezza il contenuto delle censure e alle controparti di svolgere senza alcun pregiudizio la propria attività difensiva,
(Cass. civ. sent. n. 1164/2017). Pertanto non va mai dichiarata l'inammissibilità dell'atto di appello, ai sensi dell'art. 342 c.p.c. quando (come nel caso di specie) dalla lettura complessiva dell'atto sia possibile evincere con sufficiente chiarezza quali siano le contestazioni mosse alla pronuncia di primo grado.
11 - Con il primo motivo di gravame gli appellanti censurano la sentenza gravata per “violazione del
principio del contraddittorio”.
Affermano, infatti, che il Tribunale ha errato nel non disporre il rinnovo della notifica dell'atto di citazione in prime cure alla società a pena di nullità della citazione stessa, in attuazione del combinato disposto CP_1
degli artt. 291 e 160 c.p.c.. Assumono che il primo giudice ha errato nel motivare “tale omesso
provvedimento in ragione del principio della ragione più liquida, esposto peraltro in maniera alquanto
scarna, anzi, ritenendo addirittura ininfluente il rinnovo dell'atto di citazione”.
Per gli appellanti, seppure “in linea tendenziale e in certi casi, deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio,
anche in presenza di alcune questioni pregiudiziali”, ciò non poteva avvenire nel caso di specie in cui “la
grave e perdurante omessa integrazione del contraddittorio” avrebbe violato “il diritto alla difesa della
parte convenuta, irragionevolmente pretermessa e non potutasi costituire” e quindi si sarebbe concretato
“nell'ingiusta esclusione di un litisconsorte necessario, la società venditrice , da essi attori in prime CP_1
cure irritualmente evocata nel giudizio di primo grado.
12 - Con il secondo motivo, gli appellanti censurano la decisione del Tribunale in punto di rigetto dell'istanza di sospensione pregiudiziale del giudizio di primo grado proposta, ex art. 295 c.p.c., dal chiamato in causa . Deducono gli appellanti che il presupposto principale della Controparte_7
sospensione necessaria, secondo il disposto della norma in esame è, “la pendenza di un effettivo rapporto
pregiudiziale”. Pregiudizialità che, per gli odierni appellanti, sussisteva nella fattispecie in esame “giacchè la
decisione del Tribunale Civile dipendeva, dipende e dipenderà dal giudizio penale attualmente pendente
innanzi il Tribunale di Santa RI UA RE” nei confronti dei funzionari del ”. Controparte_7
13 - Con il terzo motivo gli appellanti censurano la sentenza appellata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto di non accogliere l'istanza di rimessione nei termini spiegata ex art. 153, secondo comma, c.p.c.
dall'avv. Pierfrancesco De Juliis, difensore degli attori in prime cure, “per seri e certificati motivi di salute nel
periodo di deposito delle tre memorie istruttorie”. Deducono che l'impedimento da parte dell'avv.
Pierfrancesco De Juliis, doveva essere ascritto “al grave stato ansioso-depressivo” di quest'ultimo, attestato da un certificato depositato in atti che attestava la “comparsa dei sintomi, peggiorati nell'ultimo anno
(2018), della serie depressiva a partire dalla tarda primavera del 2016 in concomitanza con la malattia del
padre deceduto nel giugno 2017”. Per gli appellanti, negli ultimi mesi del 2018 (in concomitanza, appunto,
con il decorso dei termini ex art. 183, VI comma, c.p.c.), i sintomi accusati dal difensore sarebbero
“peggiorati, nel contesto di sindrome da lutto mal elaborato” tanto da costituire impedimento assoluto al deposito delle memorie istruttorie.
14 - Il primo motivo di gravame deve essere disatteso.
Mette conto evidenziare preliminarmente che, l'effettiva operatività del principio della “ragione più
liquida” (in particolare con riguardo al suo utilizzo ai fini della decisione nel merito anche in presenza di preliminari questioni di rito) è tema ancora dibattuto in giurisprudenza. L'orientamento prevalente nelle decisioni della Suprema Corte è quello di ritenere che il giudice sia esentato dal valutare le questioni processuali sollevate in ordine alla regolarizzazione del contraddittorio,
ovvero altre relative all'esercizio di facoltà defensionali, dovendo farsi, appunto, applicazione del principio della “ragione più liquida”, in base al quale -quand'anche dei relativi adempimenti sussistesse effettiva necessità- la loro effettuazione, pur nell'ininfluenza sull'esito del giudizio, sarebbe lesiva del principio della ragionevole durata del processo (Cass. ord. n. 10839/2019; Cass. n. 3049/2020). Purtuttavia, decisioni coeve (Cass. n. 7941/2020; Cass. ord. n. 20557/2020) ritengono che il suddetto principio può essere invocato solo per decidere la controversia in base alla questione di merito che, pur se logicamente subordinata ad altre questioni di merito, venga ritenuta più “liquida”; ma non può ritenersi operante nel rapporto tra questioni di rito e questioni di merito.
14.1 - A prescindere dall'orientamento a cui si voglia dar seguito, nella fattispecie, la censura proposta dagli appellanti con il primo motivo di gravame, in ogni caso, non può essere accolta.
Risulta dirimente per il rigetto del motivo in esame la circostanza che gli appellanti si sono limitati a denunciare “la violazione dell'art. 102 c.p.c. senza prospettare l'erroneità, nel merito, della decisione
impugnata e, soprattutto, senza indicare quali facoltà difensive siano state loro pregiudicate, non potendo
gli stessi vantare un interesse astratto alla regolarità del giudizio senza evidenziarne i riflessi pratici sulla
decisione adottata” (in motivazione, Cass. n. 20152/2019). Naturale corollario del suddetto principio è che
“la parte soccombente è priva di interesse a far valere, col ricorso per cassazione, la mancata integrazione
del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari pretermessi nel giudizio di appello, se dalla loro
partecipazione al processo non avrebbe tratto alcun vantaggio, essendo risultate infondate tutte le altre
censure mosse alla sentenza impugnata, e se non sia nemmeno astrattamente ipotizzabile che tale
integrazione si sarebbe risolta in una decisione di contenuto diverso e favorevole alla stessa soccombente”
(Cass. n. 17893/2024).
Orberne, nella fattispecie in esame, non soltanto si deve evidenziare che la parte evocata nel giudizio di primo grado con notifica nulla, la benché regolarmente citata in appello, non si è costituita (ed è CP_1
rimasta, quindi, contumace non avendo inteso impugnare la sentenza di primo grado, eccependone la nullità per nullità della notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado nei suoi confronti), ma va rilevata e valorizzata soprattutto la circostanza che gli odierni appellanti, con tutti e tre i motivi di gravame, non soltanto hanno omesso di censurare, nel merito, la decisione del Tribunale -e, quindi, la motivazione che sorregge la decisione di rigetto delle domande attoree- ma non hanno neppure allegato il pregiudizio che il difetto di contraddittorio avrebbe concretamente arrecato alla loro difesa;
limitandosi a dedurre astrattamente un pregiudizio solo al “diritto alla difesa della parte convenuta,
irragionevolmente pretermessa e non potutasi costituire”.
In sostanza, gli appellanti si sono limitati a denunciare la nullità della notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado nei confronti della convenuta omettendo, però, di indicare CP_1
quali facoltà difensive siano state loro pregiudicate, quale vantaggio essi avrebbero tratto dalla costituzione in giudizio della controparte (sempre ammesso che la raggiunta da una regolare notifica CP_1 CP_1
dell'atto di citazione, avesse avuto intenzione di costituirsi in giudizio) ed in che modo la partecipazione in giudizio della convenuta avrebbe potuto portare ad una decisione loro favorevole in primo grado (in CP_1
motivazione, Cass. n. 20152/2019; Cass. n. 17893/2024).
15 - Il secondo ed il terzo motivo -a prescindere dal fatto che, anch'essi, si focalizzano su questioni procedurali, omettendo qualsivoglia censura nel merito della decisione impugnata- vanno disattesi.
15.1 - Con riguardo al secondo motivo, ai fini del suo rigetto, risulta dirimente il consolidato principio della
Suprema Corte secondo cui, per la sospensione necessaria del processo, non è configurabile un rapporto di pregiudizialità necessaria tra cause pendenti fra soggetti diversi, seppur legate fra loro da pregiudizialità
logica, in quanto la parte rimasta estranea ad uno di essi può sempre eccepire l'inopponibilità, nei propri confronti, della relativa decisione (Cass. n. 20072/2017).
Nel caso di specie, dunque, l'eventuale decisione penale di condanna a carico dei funzionari del
[...]
, per irregolarità sulla concessione dei permessi a costruire, non potrebbe, con tutta evidenza, CP_7
porsi in rapporto di pregiudizialità necessaria con il giudizio che ci occupa non solo perché, appunto,
relativa a soggetti differenti da quelli del giudizio stesso ma anche perché la sola eventuale condanna in sede penale dei funzionari pubblici non potrebbe certo costituire il presupposto logico-giuridico indispensabile per la definizione del giudizio civile in punto di richiesta declaratoria di nullità della compravendita ex art. 46 del d.p.r. n. 380/2001. E ciò, a maggior ragione, se si voglia tener conto del principio affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione Sezioni Unite (sent. n. 8230/2019) secondo cui “la nullità comminata dall'art. 46 del d.p.r. n. 380 del 2001 e dagli artt. 17 e 40 della L. n. 47 del 1985 va
ricondotta nell'ambito del comma 3 dell'art 1418 c.c., di cui costituisce una specifica declinazione, e deve
qualificarsi come nullità “testuale”; con tale espressione dovendo intendersi, in stretta adesione al dato normativo, un'unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali volta a sanzionare solo
“la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile” (in tal senso anche Cass.
7521/2022). Dichiarazione che, nel caso di specie, era pacificamente contenuta nell'atto di compravendita per cui è giudizio.
16 - In punto di rigetto del terzo motivo, mette conto evidenziare che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, la malattia del procuratore non rileva, di per sé, come legittimo impedimento (Cass. Sez.
Un. n. 32725/2018); invero, anche nel caso di specie non è stato neppure allegato un malessere improvviso o un totale impedimento a svolgere l'attività professionale, ma piuttosto uno stato di alterata salute psicologica pregressa del difensore degli attori -seppure peggiorata nel tempo- a fronte della quale il professionista ben avrebbe dovuto e potuto organizzarsi per tempo affinchè le attività ordinarie come quelle del deposito di memorie istruttorie potessero svolgersi senza interruzioni. Dalla documentazione medica allegata, in sostanza, non rileva l'impossibilità assoluta, per il suddetto difensore, di provvedere al deposito delle memorie istruttorie nel rispetto del termine codicistico (al riguardo, Cass. 20211/2019).
Pertanto, nel caso di specie, difetta la prova dell'assolutezza dell'impedimento e, quindi, delle circostanze giustificanti la causa non imputabile (al riguardo, Cass. 22092/2019).
16 - Tutte le altre eccezioni e questioni proposte dagli appellati, anche ex art. 346 c.p.c. devono ritenersi assorbite in conseguenza della decisione qui adottata di rigetto del gravame.
18 - Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M.
n. 147/2022, in misura prossima ai parametri minimi per le cause di valore da euro 52.001,00 fino ad euro
260.000,00 in considerazione del limitato numero delle questioni trattate.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002 per il versamento, con riferimento alla parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Parte_1
ed , così provvede: Parte_2
1) dichiara la contumacia della Controparte_1
2) rigetta l'appello; 3) condanna ed , in solido, al pagamento delle spese del giudizio Parte_1 Parte_2
di gravame, in favore: a) dell'appellata b) dell'appellata , con Controparte_2 Controparte_4
distrazione in favore del difensore antistatario avv. Massimo De Felice, c) dell'appellata
[...]
d) dell'appellata e) dell'appellato , con CP_13 Controparte_14 Controparte_7
distrazione in favore del difensore antistatario avv. Raffaele Marciano;
spese che liquida, per ciascuna parte appellata, in complessivi euro 7.160,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, cpa ed iva, se dovuta;
4) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002 per il versamento, con riferimento alla parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 12 marzo 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Massimo Torre Dott.ssa Rosaria Morrone