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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. V, sentenza 13/01/2026, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 263/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 5, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SESSA SABATO, Presidente BARBA VINCENZO, Relatore FIMMANO' FRANCESCO, Giudice
in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3976/2023 depositato il 17/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Viterbo
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Viterbo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N.14 00142 Roma RM
Email_4 elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 25/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VITERBO sez. 1 e pubblicata il 16/01/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12520200007583148000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1La contribuente Edi impugna, in data 17.07.2023, la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di Roma n. 25 del 16.01.2023 con la quale è stato respinto il ricorso proposto nei confronti del MEF-SEGRETERIA DELLA CGT di 1° GRADO di VITERBO, dell'AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE di ROMA, dell'AGENZIA DELLE ENTRATE di VITERBO avverso la cartella di pagamento n. 12520200007583148000 relativa al contributo unificato tributario 2018.
Si costituisce in giudizio, in data 21.07.2023, il solo MEF-Segreteria della Cgt di 1° Grado di Viterbo che controdeduce.
All'esito dell'odierna camera di consiglio la causa viene decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con riferimento all'appello in epigrafe indicato, l'Agenzia delle Entrate di Viterbo ha comunicato, in data 13.11.2015, con apposita nota di deposito, che risulta iscritto a ruolo un altro procedimento presso la Corte di Giustizia Tributaria del Lazio con numero RGA 3797/2023, avente ad oggetto la medesima sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Viterbo, che costituisce l'oggetto della presente impugnazione.
Per tale procedimento è già intervenuta una decisione da parte della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio, Sezione V, con sentenza n. 1789/2025, depositata il 10 luglio 2025, prodotta in atti che ha respinto l'appello, depositato in data 27.04.2023, e condannato l'appellante alle spese liquidate in euro 1200,00.
In materia vige il principio giurisprudenziale della SC secondo cui il diritto di impugnazione si consuma con la proposizione del primo appello: un secondo atto di appello, identico sullo stesso oggetto e relativi motivi, risulta inammissibile per difetto di interesse e per divieto di duplicazione dei mezzi di gravame. Tale orientamento trova conferma in particolare nell'ordinanza 3508/2025 emessa dalla Cassazione Civile, Sezione 5 e pubblicata l'11 febbraio 2025, dove si afferma appunto che la proposizione di appelli identici (duplicati) contro la medesima sentenza consuma il diritto di impugnazione, e dunque di conseguenza il giudice deve dichiarare l'inammissibilità del secondo appello e non entrare nel merito della questione.
L'appello risulta dunque inammissibile e l'appellante va condannato alle spese secondo la regola generale della soccombenza.
PQM
La Corte dichiara inammissibile l'appello e condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite in favore della parte costituita in giudizio liquidate in euro 1.400,00 oltre oneri e spese di legge se dovute.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 5, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SESSA SABATO, Presidente BARBA VINCENZO, Relatore FIMMANO' FRANCESCO, Giudice
in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3976/2023 depositato il 17/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Viterbo
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Viterbo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N.14 00142 Roma RM
Email_4 elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 25/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VITERBO sez. 1 e pubblicata il 16/01/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12520200007583148000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1La contribuente Edi impugna, in data 17.07.2023, la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di Roma n. 25 del 16.01.2023 con la quale è stato respinto il ricorso proposto nei confronti del MEF-SEGRETERIA DELLA CGT di 1° GRADO di VITERBO, dell'AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE di ROMA, dell'AGENZIA DELLE ENTRATE di VITERBO avverso la cartella di pagamento n. 12520200007583148000 relativa al contributo unificato tributario 2018.
Si costituisce in giudizio, in data 21.07.2023, il solo MEF-Segreteria della Cgt di 1° Grado di Viterbo che controdeduce.
All'esito dell'odierna camera di consiglio la causa viene decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con riferimento all'appello in epigrafe indicato, l'Agenzia delle Entrate di Viterbo ha comunicato, in data 13.11.2015, con apposita nota di deposito, che risulta iscritto a ruolo un altro procedimento presso la Corte di Giustizia Tributaria del Lazio con numero RGA 3797/2023, avente ad oggetto la medesima sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Viterbo, che costituisce l'oggetto della presente impugnazione.
Per tale procedimento è già intervenuta una decisione da parte della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio, Sezione V, con sentenza n. 1789/2025, depositata il 10 luglio 2025, prodotta in atti che ha respinto l'appello, depositato in data 27.04.2023, e condannato l'appellante alle spese liquidate in euro 1200,00.
In materia vige il principio giurisprudenziale della SC secondo cui il diritto di impugnazione si consuma con la proposizione del primo appello: un secondo atto di appello, identico sullo stesso oggetto e relativi motivi, risulta inammissibile per difetto di interesse e per divieto di duplicazione dei mezzi di gravame. Tale orientamento trova conferma in particolare nell'ordinanza 3508/2025 emessa dalla Cassazione Civile, Sezione 5 e pubblicata l'11 febbraio 2025, dove si afferma appunto che la proposizione di appelli identici (duplicati) contro la medesima sentenza consuma il diritto di impugnazione, e dunque di conseguenza il giudice deve dichiarare l'inammissibilità del secondo appello e non entrare nel merito della questione.
L'appello risulta dunque inammissibile e l'appellante va condannato alle spese secondo la regola generale della soccombenza.
PQM
La Corte dichiara inammissibile l'appello e condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite in favore della parte costituita in giudizio liquidate in euro 1.400,00 oltre oneri e spese di legge se dovute.