CASS
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/12/2025, n. 41017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41017 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: AN GA - Presidente - Sent. n. 1943 sez. NO PE CC – 06/11/2025 NN AR De NT R.G.N. 26814/2025 MO RR - Relatore – RO LE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell’interesse di SA PP, nato a [...] il [...], avverso l’ordinanza emessa in data 10/07/2025 dal Tribunale di Potenza, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere MO RR;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. PP SA, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
ascoltato il difensore del ricorrente, avv. Ladislao Massari, presente in sostituzione degli avv.ti Vincenzo Sapia e Livia Lauria, che si è riportato ai motivi di ricorso ed ha insistito per l’annullamento della ordinanza impugnata. Penale Sent. Sez. 2 Num. 41017 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 06/11/2025 2 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale distrettuale per il riesame di Potenza, con l’ordinanza impugnata, rigettava (nuovamente) la richiesta di riesame proposta avverso l’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari (elettronicamente presidiati) emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza in data 22 ottobre 2024. La decisione oggi impugnata interveniva a seguito di annullamento con rinvio, disposto con sentenza di questa Corte (Sez. 6, n. 23502 del 7 maggio 2025), per nuovo esame in ordine alla valutazione della gravità indiziaria relativamente alla ipotesi di partecipazione ad associazione mafiosa (capo 1) e sussistenza delle aggravanti ad effetto speciale del metodo e delle finalità di agevolazione del sodalizio mafioso, contestate in riferimento al concorso nei delitti (capi 15 e 73), rispetto ai quali la gravità indiziaria era viceversa confermata dalla decisione rescindente. Valutazione che desse conto dell’esame in concreto (omesso con la prima ordinanza di riesame) dei motivi oppositivi svolti sul tema della gravità indiziaria dalla difesa per l’udienza di riesame dell’autunno (14 novembre) 2024. 1.1. Il Tribunale per il riesame ha, dunque, richiamato stralci della ordinanza genetica, argomentando il proprio convincimento attraverso il richiamo ad altre posizioni soggettive del medesimo contesto associativo, per poi enucleare tutte le emergenze indiziarie emergenti dagli atti. Ha quindi valorizzato il complessivo compendio indiziario, confermando l’ordinanza cautelare impugnata. 2. Con atto a firma del difensore di fiducia, PP Passarelli ha proposto ricorso avverso il provvedimento di rinnovato rigetto della richiesta di riesame e ne ha chiesto l'annullamento per i motivi in appresso sinteticamente riportati, secondo quanto dispone l’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: 2.1. Violazione della legge penale e vizi di motivazione per mancanza, mera apparenza, manifesta illogicità ed intima contraddittorietà (art. 606, comma 1, lett. b, c ed e, cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 416 bis cod. pen., 273, 274, 292, 627 cod. proc. pen.), non avendo il Tribunale ottemperato alle indicazioni fornite da questa Corte nella sede rescindente, replicando una motivazione meramente apparente e totalmente ripetitiva di quella adottata nella precedente occasione incidentale, senza tener conto dei rilievi difensivi svolti in punto di sussistenza del vincolo associativo mafioso, partecipazione consapevole e volontaria al detto sodalizio, consistenza indiziaria dei reati fine e sussistenza della aggravante mafiosa contestata in riferimento a ciascuno di essi;
non avendo il Tribunale onerato del rinvio chiarito da quali elementi indiziari possa trarsi il convincimento circa la volontà del ricorrente di aderire con la sua condotta al 3 sodalizio. Il Tribunale, in particolare, omette di argomentare le ragioni della ritenuta partecipazione associativa, non desumibili neppure dall’esame dei dialoghi tra il capo del sodalizio detenuto e la figlia di costui. 2.2. Violazione e falsa applicazione della legge penale, vizi esiziali di motivazione (artt. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 416 bis.1 cod. pen., 125, 273, 274, 309, 192 cod. proc. pen.), avendo il Tribunale adottato motivazione solo apparente quanto a consistenza indiziaria delle finalità e del metodo mafioso che hanno accompagnato la commissione dei reati fine (capi 15 e 73) contestati, attualità e concretezza delle esigenze cautelari. 2.3. Inosservanza della norma processuale, avendo il Tribunale onerato del rinvio eluso le prescrizioni adottate dalla Corte rescindente in sede di annullamento della precedente ordinanza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non è fondato. 1.1. Il Tribunale potentino onerato del rinvio, alle pagine 3 (ult. cpv.) 4 e 5 (primo cpv.) della impugnata ordinanza, ferma la gravità indiziaria circa la sussistenza del sodalizio mafioso ed i gravi indizi del concorso nei due reati fine, aspetti sui quali non era caduta la scure censoria del giudice di legittimità, ha valorizzato proprio la costante disponibilità del ricorrente ad offrire il proprio contributo al sodalizio mafioso, sia nelle condotte fine (turbativa d’asta e tentata estorsione ad impresa del territorio) di interesse operativo e strategico del clan, sia per garantire la permanenza stessa del vincolo ed assicurare l’impunità dei partecipi (collaborazione tecnica nella scansione elettronica degli automezzi usati dal sodalizio). Dall’esame di tali emergenze investigative, il Tribunale ha tratto argomento per confermare la chiara evidenza della partecipazione associativa del Passarelli, sulla base della convergenza del compendio di conversazioni intercettate con i soggetti deputati ad organizzare le estorsioni sul territorio. Tale lettura dei colloqui intercettati non può logicamente aprirsi a significati euristici differenti (Sez. U. n. 22471 del 26/2/2015, Rv. 263715). Non possono quindi affacciarsi dubbi di logicità argomentativa quanto ad oggetto e natura dei colloqui intercettati. Ciò posto, non paiono cogliere nel segno i motivi di ricorso che pretendono di individuare sintomi di illogicità, contraddizione o apparenza motivazionale, nel provvedimento che trae indizio di partecipazione associativa, anche e soprattutto, dal ruolo svolto nel concorrere alla consumazione di episodi fine;
sul punto la giurisprudenza di questa 4 Corte è assolutamente consolidata da decenni (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670 – 01). Tanto argomentato logicamente in fatto, sulla falsariga di un percorso che ha seguito l’andamento di conversazioni non altrimenti leggibili nella fase ad evidenza indiziaria, la difesa ha opposto (con i motivi di ricorso) un possibile diverso significato delle conversazioni intercettate ed una diversa significanza solidaristica. Il ricorrente deduce, nella sostanza, un travisamento della prova (significati da trarre dal contenuto delle conversazioni intercettate), che non viene neppure rappresentato come evidente o unico, né pare evincersi dalla lettura del testo la manifesta illogicità o la irragionevolezza della motivazione espressa sui punti denunziati (Sez. 2, n. 35181 del 22/5/2013, Rv. 257784; Sez. 6, n. 11189, del 8/3/2012, Rv. 252190). Il Tribunale ha sul punto valorizzato il contenuto di conversazioni intercettate dalle quali univocamente si evince il ruolo determinante ed efficace anche nella imposizione del giogo estorsivo a soggetto non immediatamente condiscendente. Tanto basta, secondo la regola di giudizio che presiede alla valutazione incidentale cautelare, a ritenere dimostrata la partecipazione, il ruolo ed il concorso nei delitti fine, espressioni tipiche e paradigmatiche dell’imposizione di un monopolio nella aggiudicazione dei lavori pubblici e dell’assoggettamento omertoso del territorio e delle aziende che in quel territorio sono costrette ad intraprendere commercio, industria o servizi. 1.2. Peraltro, il secondo motivo di ricorso, nella parte in cui appunta argomenti di censura sul riconoscimento dell’aggravate (capi 15 e 73) ad effetto speciale del metodo e delle finalità di agevolazione mafiosa (art. 416 bis.
1. cod. pen.), palesa anche assoluta carenza di interesse, giacché la dimensione circostanziale delle fattispecie ritenute in cautela non offre alcun apporto sostanziale alla portata coercitiva della misura cautelare in corso di applicazione, né sotto il profilo del meccanismo presuntivo che governa la ricorrenza delle esigenze cautelari e la adeguatezza della misura (art. 275, comma 3, cod. proc. pen.), tampoco sotto quello che individua i massimi edittali ai fini della corretta identificazione dei termini di fase della custodia (art. 278, 303 e 304 cod. proc. pen.: nei termini Sez. 2, n. 17366 del 21/12/2022, dep. 2023, Renna, Rv. 284489 – 01; Sez. 3, n. 20891 del 18/06/2020, Piccirillo Rv. 279508 – 01; Sez. 3, n. 31633, del 15/3/2019, Rv. 276273; da ultimo, Sez. 2, n. 8025 del 11/02/2025, Gentile, non mass.). Inammissibili sarebbero comunque i motivi di ricorso attraverso i quali si deduce la violazione della regola processuale indicata all'art. 273 cod. proc. pen., per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi acquisiti, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. 5 proc. pen., in difetto di una espressa sanzione di inutilizzabilità, nullità, inammissibilità, decadenza. 1.3. Neppure appare fondato il terzo motivo di ricorso, atteso che -per quanto appena rappresentato- il Tribunale onerato del rinvio non ha affatto eluso i temi d’indagine demandati nel momento rescindente, avendo precisato quali gli indizi di consapevole e durevole partecipazione alle vicende del sodalizio, quali gli indizi delle finalità dell’agire nel delitto. 2. L’argomentare del Tribunale non tradisce dunque le violazioni di legge o le illogicità, men che meno manifeste, denunziate con i motivi di ricorso ed appare altresì coerente con gli elementi indiziari utilizzabili nell’incidente cautelare. 3. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della parte privata ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 6 novembre 2025. Il consigliere estensore La Presidente MO RR AN GA
udita la relazione svolta dal consigliere MO RR;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. PP SA, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
ascoltato il difensore del ricorrente, avv. Ladislao Massari, presente in sostituzione degli avv.ti Vincenzo Sapia e Livia Lauria, che si è riportato ai motivi di ricorso ed ha insistito per l’annullamento della ordinanza impugnata. Penale Sent. Sez. 2 Num. 41017 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 06/11/2025 2 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale distrettuale per il riesame di Potenza, con l’ordinanza impugnata, rigettava (nuovamente) la richiesta di riesame proposta avverso l’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari (elettronicamente presidiati) emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza in data 22 ottobre 2024. La decisione oggi impugnata interveniva a seguito di annullamento con rinvio, disposto con sentenza di questa Corte (Sez. 6, n. 23502 del 7 maggio 2025), per nuovo esame in ordine alla valutazione della gravità indiziaria relativamente alla ipotesi di partecipazione ad associazione mafiosa (capo 1) e sussistenza delle aggravanti ad effetto speciale del metodo e delle finalità di agevolazione del sodalizio mafioso, contestate in riferimento al concorso nei delitti (capi 15 e 73), rispetto ai quali la gravità indiziaria era viceversa confermata dalla decisione rescindente. Valutazione che desse conto dell’esame in concreto (omesso con la prima ordinanza di riesame) dei motivi oppositivi svolti sul tema della gravità indiziaria dalla difesa per l’udienza di riesame dell’autunno (14 novembre) 2024. 1.1. Il Tribunale per il riesame ha, dunque, richiamato stralci della ordinanza genetica, argomentando il proprio convincimento attraverso il richiamo ad altre posizioni soggettive del medesimo contesto associativo, per poi enucleare tutte le emergenze indiziarie emergenti dagli atti. Ha quindi valorizzato il complessivo compendio indiziario, confermando l’ordinanza cautelare impugnata. 2. Con atto a firma del difensore di fiducia, PP Passarelli ha proposto ricorso avverso il provvedimento di rinnovato rigetto della richiesta di riesame e ne ha chiesto l'annullamento per i motivi in appresso sinteticamente riportati, secondo quanto dispone l’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: 2.1. Violazione della legge penale e vizi di motivazione per mancanza, mera apparenza, manifesta illogicità ed intima contraddittorietà (art. 606, comma 1, lett. b, c ed e, cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 416 bis cod. pen., 273, 274, 292, 627 cod. proc. pen.), non avendo il Tribunale ottemperato alle indicazioni fornite da questa Corte nella sede rescindente, replicando una motivazione meramente apparente e totalmente ripetitiva di quella adottata nella precedente occasione incidentale, senza tener conto dei rilievi difensivi svolti in punto di sussistenza del vincolo associativo mafioso, partecipazione consapevole e volontaria al detto sodalizio, consistenza indiziaria dei reati fine e sussistenza della aggravante mafiosa contestata in riferimento a ciascuno di essi;
non avendo il Tribunale onerato del rinvio chiarito da quali elementi indiziari possa trarsi il convincimento circa la volontà del ricorrente di aderire con la sua condotta al 3 sodalizio. Il Tribunale, in particolare, omette di argomentare le ragioni della ritenuta partecipazione associativa, non desumibili neppure dall’esame dei dialoghi tra il capo del sodalizio detenuto e la figlia di costui. 2.2. Violazione e falsa applicazione della legge penale, vizi esiziali di motivazione (artt. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 416 bis.1 cod. pen., 125, 273, 274, 309, 192 cod. proc. pen.), avendo il Tribunale adottato motivazione solo apparente quanto a consistenza indiziaria delle finalità e del metodo mafioso che hanno accompagnato la commissione dei reati fine (capi 15 e 73) contestati, attualità e concretezza delle esigenze cautelari. 2.3. Inosservanza della norma processuale, avendo il Tribunale onerato del rinvio eluso le prescrizioni adottate dalla Corte rescindente in sede di annullamento della precedente ordinanza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non è fondato. 1.1. Il Tribunale potentino onerato del rinvio, alle pagine 3 (ult. cpv.) 4 e 5 (primo cpv.) della impugnata ordinanza, ferma la gravità indiziaria circa la sussistenza del sodalizio mafioso ed i gravi indizi del concorso nei due reati fine, aspetti sui quali non era caduta la scure censoria del giudice di legittimità, ha valorizzato proprio la costante disponibilità del ricorrente ad offrire il proprio contributo al sodalizio mafioso, sia nelle condotte fine (turbativa d’asta e tentata estorsione ad impresa del territorio) di interesse operativo e strategico del clan, sia per garantire la permanenza stessa del vincolo ed assicurare l’impunità dei partecipi (collaborazione tecnica nella scansione elettronica degli automezzi usati dal sodalizio). Dall’esame di tali emergenze investigative, il Tribunale ha tratto argomento per confermare la chiara evidenza della partecipazione associativa del Passarelli, sulla base della convergenza del compendio di conversazioni intercettate con i soggetti deputati ad organizzare le estorsioni sul territorio. Tale lettura dei colloqui intercettati non può logicamente aprirsi a significati euristici differenti (Sez. U. n. 22471 del 26/2/2015, Rv. 263715). Non possono quindi affacciarsi dubbi di logicità argomentativa quanto ad oggetto e natura dei colloqui intercettati. Ciò posto, non paiono cogliere nel segno i motivi di ricorso che pretendono di individuare sintomi di illogicità, contraddizione o apparenza motivazionale, nel provvedimento che trae indizio di partecipazione associativa, anche e soprattutto, dal ruolo svolto nel concorrere alla consumazione di episodi fine;
sul punto la giurisprudenza di questa 4 Corte è assolutamente consolidata da decenni (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670 – 01). Tanto argomentato logicamente in fatto, sulla falsariga di un percorso che ha seguito l’andamento di conversazioni non altrimenti leggibili nella fase ad evidenza indiziaria, la difesa ha opposto (con i motivi di ricorso) un possibile diverso significato delle conversazioni intercettate ed una diversa significanza solidaristica. Il ricorrente deduce, nella sostanza, un travisamento della prova (significati da trarre dal contenuto delle conversazioni intercettate), che non viene neppure rappresentato come evidente o unico, né pare evincersi dalla lettura del testo la manifesta illogicità o la irragionevolezza della motivazione espressa sui punti denunziati (Sez. 2, n. 35181 del 22/5/2013, Rv. 257784; Sez. 6, n. 11189, del 8/3/2012, Rv. 252190). Il Tribunale ha sul punto valorizzato il contenuto di conversazioni intercettate dalle quali univocamente si evince il ruolo determinante ed efficace anche nella imposizione del giogo estorsivo a soggetto non immediatamente condiscendente. Tanto basta, secondo la regola di giudizio che presiede alla valutazione incidentale cautelare, a ritenere dimostrata la partecipazione, il ruolo ed il concorso nei delitti fine, espressioni tipiche e paradigmatiche dell’imposizione di un monopolio nella aggiudicazione dei lavori pubblici e dell’assoggettamento omertoso del territorio e delle aziende che in quel territorio sono costrette ad intraprendere commercio, industria o servizi. 1.2. Peraltro, il secondo motivo di ricorso, nella parte in cui appunta argomenti di censura sul riconoscimento dell’aggravate (capi 15 e 73) ad effetto speciale del metodo e delle finalità di agevolazione mafiosa (art. 416 bis.
1. cod. pen.), palesa anche assoluta carenza di interesse, giacché la dimensione circostanziale delle fattispecie ritenute in cautela non offre alcun apporto sostanziale alla portata coercitiva della misura cautelare in corso di applicazione, né sotto il profilo del meccanismo presuntivo che governa la ricorrenza delle esigenze cautelari e la adeguatezza della misura (art. 275, comma 3, cod. proc. pen.), tampoco sotto quello che individua i massimi edittali ai fini della corretta identificazione dei termini di fase della custodia (art. 278, 303 e 304 cod. proc. pen.: nei termini Sez. 2, n. 17366 del 21/12/2022, dep. 2023, Renna, Rv. 284489 – 01; Sez. 3, n. 20891 del 18/06/2020, Piccirillo Rv. 279508 – 01; Sez. 3, n. 31633, del 15/3/2019, Rv. 276273; da ultimo, Sez. 2, n. 8025 del 11/02/2025, Gentile, non mass.). Inammissibili sarebbero comunque i motivi di ricorso attraverso i quali si deduce la violazione della regola processuale indicata all'art. 273 cod. proc. pen., per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi acquisiti, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. 5 proc. pen., in difetto di una espressa sanzione di inutilizzabilità, nullità, inammissibilità, decadenza. 1.3. Neppure appare fondato il terzo motivo di ricorso, atteso che -per quanto appena rappresentato- il Tribunale onerato del rinvio non ha affatto eluso i temi d’indagine demandati nel momento rescindente, avendo precisato quali gli indizi di consapevole e durevole partecipazione alle vicende del sodalizio, quali gli indizi delle finalità dell’agire nel delitto. 2. L’argomentare del Tribunale non tradisce dunque le violazioni di legge o le illogicità, men che meno manifeste, denunziate con i motivi di ricorso ed appare altresì coerente con gli elementi indiziari utilizzabili nell’incidente cautelare. 3. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della parte privata ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 6 novembre 2025. Il consigliere estensore La Presidente MO RR AN GA