Sentenza breve 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza breve 27/04/2026, n. 789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 789 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00789/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00675/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 675 del 2026, proposto da
PR DU VA AM Patabadige, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniel Boni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Firenze, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'accertamento
previa adozione di misura cautelare, del silenzio-inadempimento serbato dalla Questura di Firenze nei confronti della richiesta del 10 novembre 2025 volta al riesame della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato presentata in data 10 ottobre 2023 (con assicurata postale n. 055982176822 e protocollata al n. 24FI024345) oppure di rinnovo del titolo medesimo, con conseguente emissione di ordine di provvedere ex art. 117 c.p.a.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della P.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 il dott. EA TU.
1) Premesso che:
- a) parte ricorrente si duole, con domanda cautelare, del silenzio-inadempimento che sarebbe stato serbato dalla P.A. sulla sua istanza del 10 novembre 2025;
- b) il ricorso è stato notificato il 4 marzo 2026 e depositato il 3 aprile 2026;
- c) alla camera di consiglio del 22 aprile 2026, per la trattazione della domanda cautelare, è stato dato avviso a verbale della possibile tardività del deposito del gravame ed il Collegio si è riservato la possibilità di emettere sentenza in forma semplificata.
2) Ritenuto che:
- a) il ricorso vada dichiarato irricevibile per tardività del deposito, che è avvenuto oltre il termine (previsto per il rito del silenzio) di 15 giorni dalla notificazione del gravame;
- b) vadano compensate le spese di lite, considerata la fattispecie nel suo complesso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Cacciari, Presidente
EA TU, Consigliere, Estensore
Katiuscia Papi, Consigliere
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| EA TU | Alessandro Cacciari |
IL SEGRETARIO