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Sentenza 19 ottobre 2025
Sentenza 19 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/10/2025, n. 7865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7865 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
Seconda Sezione civile e crisi d'impresa
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori
Dott.ssa RA De NE Presidente relatore
Dott. Francesco Pipicelli Giudice
Dott. Rosa Grippo Giudice
ha pronunciato la seguente;
SENTENZA
Nel procedimento per opposizione allo stato passivo promosso con ricorso depositato in data
13/06/2024 e rubricato al RG n. 21576 /2024;
DA
, con sede legale in Roma, Via G. Grezar Parte_1
14, Ente Pubblico Economico istituito con Decreto Legge n. 22 ottobre 2016, n. 193 (convertito con modificazioni dalla Legge 225/2016), in persona del Responsabile Gestione del Contenzioso
OM dott. autorizzato per procura speciale autenticata per Persona_1 atto Notaio - Roma, rappresentata e difesa, dall'Avv. Andrea Romano (C.F.: Persona_2
– PEC: ed elettivamente C.F._1 Email_1 domiciliata presso lo Studio di quest'ultimo in Milano, via Fontana 5
-ATTORE-
NEI CONFRONTI DI
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE N.21/2023 in persona del Curatore dott. CP_1
Persona_3
-CONVENUTO– FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13/06/2024 e ritualmente notificato alla controparte,
[...]
ha proposto opposizione contro il provvedimento emesso Parte_1 in sede di verifica dei crediti nella procedura LIQU. con il quale è Controparte_2 stata decretata la parziale esclusione del proprio credito pari ad euro 1.150.733,42 domandato dalla ricorrente in ragione dei ruoli trasmessi da Banca del Mezzogiorno – MedioCreditoCentrale
(MCCBdM).
Più nello specifico, Banca del Mezzogiorno – MedioCreditoCentrale svolge attività di gestione del
Fondo di Garanzia istituito ai sensi dell'articolo 2 comma 100 L 662/1996 con lo scopo di garantire i crediti concessi a favore delle piccole e medie imprese.
Nell'ambito di tale attività, il comitato di gestione del Fondo ha prestato garanzia sui finanziamenti Contr erogati a favore della società la quale ha omesso di onorare esponendo CP_1 all'escussione delle garanzie prestate in favore degli Istituti di credito.
Da ciò l'iscrizione a ruolo del credito vantato da nei confronti di e la CP_4 CP_1 conseguente legittimazione dell' alla riscossione del credito Controparte_5 preteso.
Con tre distinti ricorsi ha chiesto l'insinuazione al passivo della liquidazione giudiziale CP_6 [...] Contr del credito iscritto a ruolo da pari complessivamente ad euro 1.722.731,01. CP_1
In particolare, con progetto di stato passivo, comunicato all'odierna opponente in data 24 aprile
2024, il Curatore, viste le domande iscritte ai cronologici 233, 240 e 245, proponeva per la quota di crediti insinuati al privilegio ai sensi dell'art. 24 comma 3 L.449/1998 – art. 9 comma 5 d.lgs. 123/98
“l'ammissione subordinata alla comunicazione da parte dell della banca che ha attivato la Controparte_7 garanzia”.
Con decreto del 08 maggio 2024, notificato al ricorrente in data 13 maggio 2024, il Giudice Delegato
Dott.ssa Guendalina Pascale, lette le osservazioni al progetto di stato passivo depositate dalla ricorrente, condividendo le ragioni della curatela, escludeva parzialmente il credito insinuato in assenza di adeguati riscontri probatori offerti.
Solo successivamente alla conclusione della verifica dei crediti, MCCBdM acquisiva e trasmetteva la documentazione relativa ai crediti azionati, formalmente allegati all'opposizione odierna.
Quali motivi di opposizione l'opponente ha Parte_1 dedotto che:
- non sussiste alcuna carenza documentale stante che l'estratto di ruolo, posto a corredo della domanda di ammissione, contiene tutti gli elementi utili per l'individuazione della pretesa tributaria nei confronti del fallimento e costituisce titolo esecutivo per l'ammissione del credito al passivo fallimentare in ragione dell'asseverazione dello stesso da parte dell'Agente di riscossione che certifica la veridicità, sino a querela di falso, dei dati iscritti;
- il credito vantato dal Fondo è il medesimo di quello insinuato nella procedura concorsuale dalla Banca/Finanziaria che ha concesso il mutuo stante che il Gestore si sostituisce pro- quota a seguito della surroga e della liquidazione della perdita;
- la garanzia del Fondo deriva da un contratto autonomo di garanzia non obbligando il prestatore a rispondere in solido per l'intero importo finanziato. Infatti, CP_8
è tenuto all'adempimento del credito, surrogandosi al creditore finanziario, nei
[...] limiti della quota di propria competenza (pari al 60%);
- il credito insinuato, pur essendo un credito di surroga, non perde la propria natura privilegiata in ragione della disciplina applicabile all'operazione economica de qua.
La procedura resistente, pur non costituendosi formalmente nel presente giudizio, ha depositato in data 15.01.2025, una relazione illustrativa nella quale ha esposto le ragioni che hanno motivato l'esclusione del credito vantato dall'opponente.
Dopo diversi rinvii motivati dalla richiesta congiunta delle parti, all'udienza del 24.09.2025 il curatore ha concluso nel senso che “nulla oppone all'ammissione essendo stato possibile dalla documentazione Contr successiva depositata la riconciliazione tra le domande proposte dalle banche e le domande di per la parte in surroga”.
All'esito dell'udienza il giudice ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
La domanda proposta è fondata e come tale deve essere accolta.
È consolidato orientamento giurisprudenziale quello per il quale l'opponente può depositare, unitamente al ricorso introduttivo ex art. 206 CCII, tutti i documenti ritenuti rilevanti ai fini dell'opposizione e non prodotti nell'ambito del procedimento di verifica dello stato passivo.
Nella specie, la documentazione integrativa risulta tempestivamente depositata ed è, dunque, idonea a costituire prova della pretesa dell'opponente, superando di fatto le eccezioni che avevano determinato l'esclusione del credito.
Ciò risulta confermato dalla stessa parte convenuta la quale, pur non costituendosi, considerata la copiosa documentazione depositata in atti, ha escluso la sussistenza di ulteriori ragioni che oppongono all'ammissione del credito vantato dalla ricorrente.
Al predetto credito va riconosciuto il grado del privilegio ex ante primo grado ultimo comma art. 2777 c.c.
Per quanto attiene alle spese di lite deve ritenersi che sussistano giustificati motivi per compensare le spese, essendo l'ammissione conseguente alle produzioni documentali intervenute in sede di opposizione.
P.Q.M.
1. Accoglie l'opposizione proposta da , nei Parte_1 confronti della liquidazione giudiziale N.21/2023 per l'effetto ammette il credito CP_9 per la somma di euro 1.150.733,42 allo stato passivo della procedura, ex ante primo grado ultimo comma art. 2777 c.c.; ex art. 24, comma 33 L. 449/97; art. 9 comma 5 D.Lgs. 123/98 e art. 8bis
L. 33/15.;
2. Compensa le spese di lite del presente giudizio tra le parti;
3. dispone che il curatore provveda alla conseguente modifica dello stato passivo con l'annotazione dei crediti ammessi.
Milano, 9 ottobre 2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa De NE RA
Seconda Sezione civile e crisi d'impresa
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori
Dott.ssa RA De NE Presidente relatore
Dott. Francesco Pipicelli Giudice
Dott. Rosa Grippo Giudice
ha pronunciato la seguente;
SENTENZA
Nel procedimento per opposizione allo stato passivo promosso con ricorso depositato in data
13/06/2024 e rubricato al RG n. 21576 /2024;
DA
, con sede legale in Roma, Via G. Grezar Parte_1
14, Ente Pubblico Economico istituito con Decreto Legge n. 22 ottobre 2016, n. 193 (convertito con modificazioni dalla Legge 225/2016), in persona del Responsabile Gestione del Contenzioso
OM dott. autorizzato per procura speciale autenticata per Persona_1 atto Notaio - Roma, rappresentata e difesa, dall'Avv. Andrea Romano (C.F.: Persona_2
– PEC: ed elettivamente C.F._1 Email_1 domiciliata presso lo Studio di quest'ultimo in Milano, via Fontana 5
-ATTORE-
NEI CONFRONTI DI
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE N.21/2023 in persona del Curatore dott. CP_1
Persona_3
-CONVENUTO– FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13/06/2024 e ritualmente notificato alla controparte,
[...]
ha proposto opposizione contro il provvedimento emesso Parte_1 in sede di verifica dei crediti nella procedura LIQU. con il quale è Controparte_2 stata decretata la parziale esclusione del proprio credito pari ad euro 1.150.733,42 domandato dalla ricorrente in ragione dei ruoli trasmessi da Banca del Mezzogiorno – MedioCreditoCentrale
(MCCBdM).
Più nello specifico, Banca del Mezzogiorno – MedioCreditoCentrale svolge attività di gestione del
Fondo di Garanzia istituito ai sensi dell'articolo 2 comma 100 L 662/1996 con lo scopo di garantire i crediti concessi a favore delle piccole e medie imprese.
Nell'ambito di tale attività, il comitato di gestione del Fondo ha prestato garanzia sui finanziamenti Contr erogati a favore della società la quale ha omesso di onorare esponendo CP_1 all'escussione delle garanzie prestate in favore degli Istituti di credito.
Da ciò l'iscrizione a ruolo del credito vantato da nei confronti di e la CP_4 CP_1 conseguente legittimazione dell' alla riscossione del credito Controparte_5 preteso.
Con tre distinti ricorsi ha chiesto l'insinuazione al passivo della liquidazione giudiziale CP_6 [...] Contr del credito iscritto a ruolo da pari complessivamente ad euro 1.722.731,01. CP_1
In particolare, con progetto di stato passivo, comunicato all'odierna opponente in data 24 aprile
2024, il Curatore, viste le domande iscritte ai cronologici 233, 240 e 245, proponeva per la quota di crediti insinuati al privilegio ai sensi dell'art. 24 comma 3 L.449/1998 – art. 9 comma 5 d.lgs. 123/98
“l'ammissione subordinata alla comunicazione da parte dell della banca che ha attivato la Controparte_7 garanzia”.
Con decreto del 08 maggio 2024, notificato al ricorrente in data 13 maggio 2024, il Giudice Delegato
Dott.ssa Guendalina Pascale, lette le osservazioni al progetto di stato passivo depositate dalla ricorrente, condividendo le ragioni della curatela, escludeva parzialmente il credito insinuato in assenza di adeguati riscontri probatori offerti.
Solo successivamente alla conclusione della verifica dei crediti, MCCBdM acquisiva e trasmetteva la documentazione relativa ai crediti azionati, formalmente allegati all'opposizione odierna.
Quali motivi di opposizione l'opponente ha Parte_1 dedotto che:
- non sussiste alcuna carenza documentale stante che l'estratto di ruolo, posto a corredo della domanda di ammissione, contiene tutti gli elementi utili per l'individuazione della pretesa tributaria nei confronti del fallimento e costituisce titolo esecutivo per l'ammissione del credito al passivo fallimentare in ragione dell'asseverazione dello stesso da parte dell'Agente di riscossione che certifica la veridicità, sino a querela di falso, dei dati iscritti;
- il credito vantato dal Fondo è il medesimo di quello insinuato nella procedura concorsuale dalla Banca/Finanziaria che ha concesso il mutuo stante che il Gestore si sostituisce pro- quota a seguito della surroga e della liquidazione della perdita;
- la garanzia del Fondo deriva da un contratto autonomo di garanzia non obbligando il prestatore a rispondere in solido per l'intero importo finanziato. Infatti, CP_8
è tenuto all'adempimento del credito, surrogandosi al creditore finanziario, nei
[...] limiti della quota di propria competenza (pari al 60%);
- il credito insinuato, pur essendo un credito di surroga, non perde la propria natura privilegiata in ragione della disciplina applicabile all'operazione economica de qua.
La procedura resistente, pur non costituendosi formalmente nel presente giudizio, ha depositato in data 15.01.2025, una relazione illustrativa nella quale ha esposto le ragioni che hanno motivato l'esclusione del credito vantato dall'opponente.
Dopo diversi rinvii motivati dalla richiesta congiunta delle parti, all'udienza del 24.09.2025 il curatore ha concluso nel senso che “nulla oppone all'ammissione essendo stato possibile dalla documentazione Contr successiva depositata la riconciliazione tra le domande proposte dalle banche e le domande di per la parte in surroga”.
All'esito dell'udienza il giudice ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
La domanda proposta è fondata e come tale deve essere accolta.
È consolidato orientamento giurisprudenziale quello per il quale l'opponente può depositare, unitamente al ricorso introduttivo ex art. 206 CCII, tutti i documenti ritenuti rilevanti ai fini dell'opposizione e non prodotti nell'ambito del procedimento di verifica dello stato passivo.
Nella specie, la documentazione integrativa risulta tempestivamente depositata ed è, dunque, idonea a costituire prova della pretesa dell'opponente, superando di fatto le eccezioni che avevano determinato l'esclusione del credito.
Ciò risulta confermato dalla stessa parte convenuta la quale, pur non costituendosi, considerata la copiosa documentazione depositata in atti, ha escluso la sussistenza di ulteriori ragioni che oppongono all'ammissione del credito vantato dalla ricorrente.
Al predetto credito va riconosciuto il grado del privilegio ex ante primo grado ultimo comma art. 2777 c.c.
Per quanto attiene alle spese di lite deve ritenersi che sussistano giustificati motivi per compensare le spese, essendo l'ammissione conseguente alle produzioni documentali intervenute in sede di opposizione.
P.Q.M.
1. Accoglie l'opposizione proposta da , nei Parte_1 confronti della liquidazione giudiziale N.21/2023 per l'effetto ammette il credito CP_9 per la somma di euro 1.150.733,42 allo stato passivo della procedura, ex ante primo grado ultimo comma art. 2777 c.c.; ex art. 24, comma 33 L. 449/97; art. 9 comma 5 D.Lgs. 123/98 e art. 8bis
L. 33/15.;
2. Compensa le spese di lite del presente giudizio tra le parti;
3. dispone che il curatore provveda alla conseguente modifica dello stato passivo con l'annotazione dei crediti ammessi.
Milano, 9 ottobre 2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa De NE RA