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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 09/12/2025, n. 1635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1635 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania
Prima sezione civile
composta dai Consiglieri: dott. TO OR AL Presidente rel./est. dott. Dora Bonifacio Consigliere dott. Antonino Fichera Consigliere riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n.1571/2022 R.G. avente ad oggetto responsabilità da colpa medica promosso da
(C.F. ) rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dagli avv. Filippa Maria Luisa Morina e Andrea Consoli come da procura in atti;
APPELLANTE
contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
(C.F. , (C.F.
[...] C.F._2 Controparte_3
) nella qualità di eredi di nato a [...] il C.F._3 Persona_1
13/06/1959 (C.F. ) deceduta il 5.2.2019 rappresentati e difesi dall'avv. C.F._4
OR AR come da procura in atti;
APPELLATI
All'udienza del 20/6/2025, precisate le conclusioni come in atti, la Corte poneva la causa in decisione previa assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n.453/2022, depositata il 10.10.2022, il Tribunale di Caltagirone, accertata la responsabilità dell' per l'invalidità permanente cagionata a Parte_1
nelle more del giudizio deceduta, la condannava a risarcire il danno biologico Persona_1 patito dalla predetta in favore degli eredi, che liquidava in euro 215.545,50 oltre accessori e spese.
Con atto di citazione notificato il 14.11.2022, l' Parte_1 proponeva appello avverso la detta sentenza che censurava con un unico motivo, chiedendo in riforma il rigetto delle domande avanzate in primo grado, oltre le spese del giudizio.
Si costituivano , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 chiedendo il rigetto dell'appello poiché infondato e con il riconoscimento delle spese di causa, oltre la condanna ai sensi dell'art.96, 3° comma, c.p.c. per temerarietà della lite.
1) Con un unico motivo l' contesta la decisione Parte_1 impugnata per non avere considerato che fosse temporanea la sintomatologia agli arti inferiori, con impedimento a mantenere la stazione eretta, manifestatasi in capo a nei giorni Persona_1 immediatamente successivi all'intervento per asportazione di un carcinoma del sigma, eseguito presso l'ospedale di Caltagirone il 7.9.2011, come emergeva sia dal referto elettromiografico con diagnosi di stupor e miglioramento clinico avvenuto nei mesi successivi all'intervento, sia dalla cartella clinica di altro ricovero eseguito dalla paziente nel periodo dal 18 giugno al 1 luglio 2013, nel medesimo nosocomio, da cui risultava che la predetta deambulava e manteneva la stazione eretta.
Di conseguenza, essendo la patologia completamente scomparsa, non vi era stata alcuna lesione bilaterale dei nervi femorali, ma si erano riacutizzate le patologie di cui già la paziente soffriva, circostanze non prese in considerazione dal tribunale.
La stessa relazione tecnica d'ufficio, redatta in primo grado, aveva evidenziato che la struttura nervosa della paziente era già compromessa prima dell'intervento.
In ogni caso contestava l'ammontare del risarcimento liquidato occorrendo considerare le chance di sopravvivenza della paziente a seguito dell'intervento da eseguirsi necessariamente.
1.1) Il Tribunale di Caltagirone ha affermato, sulla base delle risultanze della disposta consulenza tecnica d'ufficio, lo stato di paresi della paziente derivato dal trauma subito dai nervi femorali durante l'intervento chirurgico presso l'ospedale Gravina di Caltagirone.
Precisamente, dagli esami ENM e EMG emergeva che erano stati coinvolti da una patologia paraneoplastica ingravescente sia i nervi femorali, che quelli periferici e quindi, su una struttura nervosa già compromessa, le manipolazioni operatorie avevano causato una anticipazione del
2 manifestarsi del deficit neuro-funzionale che era divenuto irreversibile posto che, anche senza il trauma, il deficit sarebbe comparso ugualmente, ma tardivamente e con valenza meno invalidante.
Il giudice di prime cure ha poi rilevato che le manovre eseguite dai chirurghi, per liberare le anse intestinali limitrofe dal coinvolgimento neoplastico, avevano causato lo stiramento dei nervi femorali, cagionando una assono-tmesi o una assono-prassia, ma escludendo che la compressione fosse dovuta all'uso dei divaricatori non essendo stati utilizzati divaricatori automatici.
Ha quindi ritenuto trattarsi di una complicanza rara ma possibile, causata dalle difficili manovre operatorie, volte a rimuovere la massa tumorale non unitaria ma espansa e avviluppata negli organi dello scavo pelvico, manovre che, seppure involontariamente, avevano provocato uno stiramento dei nervi femorali.
Sebbene il CTU avesse escluso che la polineuropatia neoplastica fosse già in atto al momento dell'intervento, tuttavia aveva affermato che lo stato di paresi permanente era stato influenzato, solo in piccola parte, dalla presenza del malessere metabolico di natura para- neoplastica, che avrebbe agito come concausa minore, tuttavia il giudice di prime cure aveva escluso che la condotta operatoria fosse suscettibile di riduzione proporzionale in ordine al grado di incidenza causale sullo stato di salute della paziente per effetto della diversa incidenza del fattore naturale, ossia la malattia ingravescente, ritenendo che l'intero danno biologico gravasse sulla struttura sanitaria.
1.2) Alla luce dei motivi di gravame, il collegio ha ritenuto di dover disporre nuova consulenza tecnica d'ufficio collegiale affidata, oltre che ad un medico legale, anche ad uno specialista neurochirurgo, con il seguente mandato: “Accertare, sulla scorta di quanto risulti dalla documentazione in atti, compresa la cartella clinica n.5444 relativa al ricovero della defunta nel periodo dal 18 giugno al 1 luglio 2013, se l'intervento cui la predetta Persona_1 fu sottoposta il 7.9.2011, presso il nosocomio Gravina di Caltagirone, di Persona_1 rimozione di un tratto del sigma e di un'ansa intestinale secondo la tecnica di Hartmann, abbia causato alla paziente ipostenesia agli arti inferiori e deficit di sensibilità che le impedivano di deambulare e mantenere la stazione eretta;
se tale patologia sia conseguenza della condotta colposa dei sanitari che hanno eseguito l'intervento; se invece sia stata scatenata autonomamente da pregresse patologie cui la predetta era affetta;
se la diagnosi e, conseguentemente le cure, cui la paziente fu sottoposta nel nosocomio di Caltagirone dopo l'intervento chirurgico, furono corrette o, in caso negativo, se aggravarono le condizioni della paziente;
se sia possibile, secondo la letteratura medico scientifica, che l'ipostenesia agli arti inferiori e il deficit di sensibilità, che impedivano alla paziente di mantenere la stazione eretta e di deambulare autonomamente, manifestatisi dopo
3 l'intervento chirurgico, possano essere state solo momentanee, consentendo in seguito alla paziente di deambulare autonomamente;
in caso positivo indichi quali patologie ne causarono in seguito la perdita della deambulazione e se queste furono autonome o, invece, causalmente collegate all'intervento chirurgico del 7.9.2011”.
Con la depositata relazione tecnica, i nominati consulenti hanno così risposto ai superiori quesiti (da pag. 84): “Alla luce della documentazione sanitaria esaminata nonché del tipo di intervento chirurgico cui veniva sottoposta la de cuius presso il nosocomio di Caltagirone
(7.9.2011), la signora manifestava nell'immediato post-operatorio un marcato deficit di Per_1 forza a carico dei quadricipiti femorali di entrambi gli arti inferiori. L'evoluzione clinica e i risultati delle indagini strumentali consentono di affermare che i deficit sono stati generati da una sofferenza acuta dei nervi femorali. Esiste pertanto una forte correlazione temporale tra
l'intervento chirurgico e l'insorgenza del deficit neurologico transitorio, da addebitare all'utilizzo dei divaricatori il cui uso è richiesto nel caso dell'intervento di cui appunto si Per_2 sottoponeva la . A tal proposito, la letteratura di settore che ha messo in correlazione Per_1
l'intervento di con la lesione del nervo femorale, fa esclusivamente riferimento non Per_2 all'insorgenza di una paralisi bilaterale ma di un deficit neurologico transitorio riguardante gli arti inferiori. La tecnica di Hartmann, ma in generale gli interventi chirurgici del colon o alla pelvi, specie se gli operatori abbiano ricorso all'uso dei divaricatori, come avvenuto nel caso in oggetto, possono provocare una lesione a carico del nervo femorale. Sebbene sia più frequente un interessamento del nervo di sinistra, sono stati rilevati in letteratura casi di interessamento bilaterale. Sia in base alle tempistiche di recupero che in base al referto EMG del 15.09.2011, si può sicuramente deporre in favore di un possibile Stupor dei nervi femorali. Lo Stupor nervoso è espressione di un danno neuroprassico;
quando la compressione ab extrinseco interessa il nervo limitatamente il rivestimento mielinico, gli assoni rimangono integri e la conduzione nervosa, seppur rallentata, risulta ancora presente. L'intero processo patologico è autolimitante nell'arco di poche settimane, e questo è ampiamente testimoniato dalla riduzione prima e scomparsa poi dei sintomi lamentati dalla paziente fin dalla prima giornata post-operatoria. Orbene, alla luce di quanto sopra riportato è possibile affermare che la sig.ra , a seguito del suddetto Per_1 intervento, riportava un danno neuroprassico bilaterale dei nervi femorali. L'unica ipotesi che può spiegare l'insorgenza del severo deficit neurologico lamentato dalla signora è che nel Per_1 corso del complesso intervento chirurgico cui è stata sottoposta si è determinata una compressione meccanica di entrambi i nervi femorali ad opera dei divaricatori utilizzati. L'estrema magrezza della paziente e le condizioni di urgenza hanno costituito degli elementi favorenti all'insorgere
4 della complicanza. Il deficit, inizialmente molto severo, è migliorato nei tempi illustrati in discussione. Alla luce del dato documentale acquisto, unitamente ai dati di letteratura riportati è possibile annoverare il deficit neurologico transitorio dei due nervi femorali nell'alveo delle complicanze previste ma non prevenibili. Tale deficit neurologico transitorio è da addebitare tanto alla compressione ab-estrinseco dei divaricatori quanto alle manovre chirurgiche di isolamento dell'uretere e di un possibile stiramento del nervo femorale di sinistra “Isolamento dell'uretere di sin. che appare infiltrato ed attratto dalla neoformazione”…Le evidenze ottenute dalle indagini strumentali eseguite nei primi giorni dopo l'intervento risultavano confuse. In particolare, lo studio
EMG eseguito precocemente non era diagnostico e la RM lombosacrale senza e con mezzo di contrasto mostrava presa di mdc di alcune radici nervose della cauda equina potenzialmente suggestiva di una malattia infiammatoria (poliradicoloneurite). Sulla scorta di questo dicotomico approccio diagnostico, la decisione dei clinici che l'ebbero in cura volse verso una terapia basata su una possibile origine infiammatoria della patologia iniziando una terapia a base di cortisone e immunoglobuline che non venne praticata in una sola occasione ma in due occasioni. Questa, scelta, rivelatasi errata, non può comunque essere biasimata per vari motivi. Va innanzitutto considerato che l'evento morboso manifestatosi (deficit di forza a carico di un gruppo limitato di muscoli di entrambi gli arti inferiori) è estremamente raro, quindi di difficile inquadramento.
L'ipotesi di una sofferenza traumatica bilaterale del nervo femorale, rivelatasi poi corretta, poteva apparire estremamente improbabile a una prima valutazione. Pertanto, la presenza di segni di infiammazione delle radici alla RM ha indotto a dare credito all'ipotesi diagnostica della polineuropatia, sebbene anche questa si basava su evidenze relativamente deboli. Inoltre, la fisioterapia iniziata abbastanza precocemente dalla paziente ha permesso di cominciare a gestire la condizione patologica reale di stupor poi riscontrata nella paziente. I sanitari che ebbero in cura la paziente riuscirono ad inquadrare la patologia in essere ed iniziarla a gestire dal punto di vista terapeutico in tempistiche completamente in linea con la buona prassi medica e con i buoni risultati appunto riscontrati nella paziente. La sig.ra infatti riprese a deambulare, a distanza di Per_1 tempo, senza alcun tipo di aiuto esterno. Il deficit di forza, molto severo nei primi giorni dopo
l'intervento, è migliorato lievemente già nei giorni successivi all'insorgenza. Ciò si può evincere dalla cartella clinica relativa al primo ricovero… L'entità del recupero neurologico e i tempi in cui questo si è manifestato sono difficili da valutare per la scarsa quantità di informazioni disponibili agli atti. Le poche informazioni oggettive disponibili si possono ottenere dalla Cartella Clinica relativa al secondo ricovero presso l'U.O.C. di Chirurgia Generale Ospedale “Gravina e Sesto
Pietro” di Caltagirone effettuato dal 18.06 al 01.07.2013 e dal referto degli esami EMG.”.
5 Proseguono i consulenti che emerge dalla cartella clinica come “le difficoltà alla deambulazione presentate dalla signora dopo l'intervento a Settembre 2011 erano Per_1 migliorate a Luglio 2013, consentendole di deambulare a tratti con assistenza e a tratti senza assistenza.”
Proseguono ancora affermando: “Gli esami elettromiografici eseguiti nel 2016 e 2018 mostrano il persistere di una marcata sofferenza dei nervi femorali, segno che il deficit, seppure significativamente migliorato, non è mai regredito del tutto. L'evoluzione nel tempo del deficit neurologico e le circostanze nelle quali questo si è manifestato, suggeriscono che la lesione dei nervi femorali possa essere ascrivibile a una categoria intermedia tra la neuroaprassia e
l'assonotmesi. In conclusione, l'unica ipotesi che può spiegare l'insorgenza del severo deficit neurologico lamentato dalla signora è che nel corso del complesso intervento chirurgico Per_1 cui è stata sottoposta si è determinata una compressione meccanica di entrambi i nervi femorali ad opera dei divaricatori utilizzati. L'estrema magrezza della paziente e le condizioni di urgenza hanno costituito degli elementi favorenti all'insorgere della complicanza. Il deficit, inizialmente molto severo, è migliorato nei tempi illustrati in discussione.”
1.3) All'esito della disposta consulenza tecnica d'ufficio, il collegio ha richiamato i consulenti al fine di chiarire le seguenti circostanze: “se nel caso in esame, tenuto conto delle conoscenze scientifiche e delle linee guida del periodo in cui è stato eseguito l'intervento su sia “più probabile che non” che la lesione bilaterale ai nervi femorali potesse Persona_1 essere prevenuta attraverso l'adozione di specifici accorgimenti, quali la protezione delle zone di appoggio dei divaricatori;
il riposizionamento ad intervalli di tempo degli stessi nel corso dell'intervento; l'utilizzo di divaricatori di lunghezza appropriata o se, in considerazione delle segnalate condizioni - magrezza della paziente ed urgenza dell'intervento – i predetti accorgimenti non potevano essere adottati o non sarebbero stati idonei a prevenire la predetta lesione.
I consulenti hanno così risposto: “Si conferma nell'alveo del “piu probabile che non” che, pur in presenza di un'eccessiva magrezza della paziente, la lesione bilaterale ai nervi femorali si poteva prevenire attraverso l'adozione di specifici accorgimenti come la protezione delle zone di appoggio dei divaricatori. Alla luce della documentazione sanitaria esaminata nonché del tipo di intervento chirurgico cui veniva sottoposta la de cuius presso il nosocomio di Caltagirone
(7.9.2011), la signora manifestava nell'immediato post-operatorio un marcato deficit di Per_1 forza a carico dei quadricipiti femorali di entrambi gli arti inferiori. L'evoluzione clinica e i risultati delle indagini strumentali consentono di affermare che i deficit sono stati generati da una sofferenza acuta dei nervi femorali. Esiste pertanto una forte correlazione temporale tra
6 l'intervento chirurgico e l'insorgenza del deficit neurologico dei nervi femorali, da addebitare all'utilizzo dei divaricatori il cui uso è richiesto nel caso dell'intervento di cui appunto si Per_2 sottoponeva la .” Per_1
I consulenti hanno riconosciuto se non una condotta negligente, una “ridotta attenzione da parte dei sanitari nel posizionamento dei divaricatori”, mentre “la somministrazione di terapia quale cortisone e immunoglobuline non ha ulteriormente aggravato le condizioni della paziente”.
La consulenza disposta nel grado ha quindi confermato la negligenza dei sanitari nel posizionamento dei divaricatori quale causa del procurato deficit dei nervi femorali.
Tale condotta ha accelerato e reso maggiormente invalidante la polineuropatia neoplastica a cui la paziente sarebbe andata comunque incontro, ma in assenza della subita lesione la patologia sarebbe stata meno invalidante e sarebbe sorta in epoca successiva.
1.4) La censura sulla quantificazione del danno è inammissibile per assoluta genericità limitandosi l'appellante ad affermare testualmente (pag. 7 dell'atto di appello) “si contesta il quantum liquidato agli eredi, che risulta assolutamente sproporzionato in considerazione del fatto che l'intervento eseguito era necessario e salvavita per la paziente”.
Il motivo nemmeno si confronta con la decisione di prime cure che ha nel dettaglio indicato le modalità di liquidazione del danno biologico iure hereditatis, considerata la premorienza della paziente nel corso del giudizio di primo grado.
2) Il motivo sulla condanna alle spese resta assorbito dal rigetto del gravame.
In conclusione, la sentenza di prime cure va confermata.
3) Nessuna modifica alle spese liquidate in primo grado può essere disposta, come richiesto dagli appellati, in considerazione della conferma della sentenza di primo grado e della mancanza di appello incidentale sul punto.
Le spese del grado, in considerazione del principio di soccombenza, gravano sull'
[...]
e si liquidano nella misura indicata in dispositivo tenuto conto della Parte_1 nota spese ridotta entro i medi secondo le tabelle di cui al D.M. 13.8.2022 n.147, con distrazione in favore del difensore che si è dichiarato antistatario. Cont Restano a carico dell' le spese della consulenza tecnica disposta nel grado, come liquidate con separato decreto.
Va invece rigettata la richiesta di condanna per lite temeraria avanzata dagli appellati, considerata la necessità di disporre nel grado consulenza tecnica collegiale.
Avuto riguardo all'epoca di proposizione dell'atto di appello, posteriore al 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti previsti dall'art. 13 co. 1 quater del dpr. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo
7 introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n.228, art.1, comma 17, in caso di rigetto integrale o definizione in rito dell'impugnazione, per dichiarare che l'appellante è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catania, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
1571/2022 R.G., rigetta l'appello avanzato dall' avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Caltagirone, depositata il 10.10.2022, n.453/2022 che conferma;
condanna l'appellante a corrispondere in favore degli appellati le spese del giudizio che liquida per compensi in €.12.759,00 oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore del difensore;
restano in via definitiva a carico dell'appellante le spese della consulenza tecnica d'ufficio collegiale come liquidate con separato decreto;
dichiara la sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo del comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. n.115/2012.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 8/11/2025.
Il Presidente estensore
TO OR AL
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania
Prima sezione civile
composta dai Consiglieri: dott. TO OR AL Presidente rel./est. dott. Dora Bonifacio Consigliere dott. Antonino Fichera Consigliere riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n.1571/2022 R.G. avente ad oggetto responsabilità da colpa medica promosso da
(C.F. ) rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dagli avv. Filippa Maria Luisa Morina e Andrea Consoli come da procura in atti;
APPELLANTE
contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
(C.F. , (C.F.
[...] C.F._2 Controparte_3
) nella qualità di eredi di nato a [...] il C.F._3 Persona_1
13/06/1959 (C.F. ) deceduta il 5.2.2019 rappresentati e difesi dall'avv. C.F._4
OR AR come da procura in atti;
APPELLATI
All'udienza del 20/6/2025, precisate le conclusioni come in atti, la Corte poneva la causa in decisione previa assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n.453/2022, depositata il 10.10.2022, il Tribunale di Caltagirone, accertata la responsabilità dell' per l'invalidità permanente cagionata a Parte_1
nelle more del giudizio deceduta, la condannava a risarcire il danno biologico Persona_1 patito dalla predetta in favore degli eredi, che liquidava in euro 215.545,50 oltre accessori e spese.
Con atto di citazione notificato il 14.11.2022, l' Parte_1 proponeva appello avverso la detta sentenza che censurava con un unico motivo, chiedendo in riforma il rigetto delle domande avanzate in primo grado, oltre le spese del giudizio.
Si costituivano , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 chiedendo il rigetto dell'appello poiché infondato e con il riconoscimento delle spese di causa, oltre la condanna ai sensi dell'art.96, 3° comma, c.p.c. per temerarietà della lite.
1) Con un unico motivo l' contesta la decisione Parte_1 impugnata per non avere considerato che fosse temporanea la sintomatologia agli arti inferiori, con impedimento a mantenere la stazione eretta, manifestatasi in capo a nei giorni Persona_1 immediatamente successivi all'intervento per asportazione di un carcinoma del sigma, eseguito presso l'ospedale di Caltagirone il 7.9.2011, come emergeva sia dal referto elettromiografico con diagnosi di stupor e miglioramento clinico avvenuto nei mesi successivi all'intervento, sia dalla cartella clinica di altro ricovero eseguito dalla paziente nel periodo dal 18 giugno al 1 luglio 2013, nel medesimo nosocomio, da cui risultava che la predetta deambulava e manteneva la stazione eretta.
Di conseguenza, essendo la patologia completamente scomparsa, non vi era stata alcuna lesione bilaterale dei nervi femorali, ma si erano riacutizzate le patologie di cui già la paziente soffriva, circostanze non prese in considerazione dal tribunale.
La stessa relazione tecnica d'ufficio, redatta in primo grado, aveva evidenziato che la struttura nervosa della paziente era già compromessa prima dell'intervento.
In ogni caso contestava l'ammontare del risarcimento liquidato occorrendo considerare le chance di sopravvivenza della paziente a seguito dell'intervento da eseguirsi necessariamente.
1.1) Il Tribunale di Caltagirone ha affermato, sulla base delle risultanze della disposta consulenza tecnica d'ufficio, lo stato di paresi della paziente derivato dal trauma subito dai nervi femorali durante l'intervento chirurgico presso l'ospedale Gravina di Caltagirone.
Precisamente, dagli esami ENM e EMG emergeva che erano stati coinvolti da una patologia paraneoplastica ingravescente sia i nervi femorali, che quelli periferici e quindi, su una struttura nervosa già compromessa, le manipolazioni operatorie avevano causato una anticipazione del
2 manifestarsi del deficit neuro-funzionale che era divenuto irreversibile posto che, anche senza il trauma, il deficit sarebbe comparso ugualmente, ma tardivamente e con valenza meno invalidante.
Il giudice di prime cure ha poi rilevato che le manovre eseguite dai chirurghi, per liberare le anse intestinali limitrofe dal coinvolgimento neoplastico, avevano causato lo stiramento dei nervi femorali, cagionando una assono-tmesi o una assono-prassia, ma escludendo che la compressione fosse dovuta all'uso dei divaricatori non essendo stati utilizzati divaricatori automatici.
Ha quindi ritenuto trattarsi di una complicanza rara ma possibile, causata dalle difficili manovre operatorie, volte a rimuovere la massa tumorale non unitaria ma espansa e avviluppata negli organi dello scavo pelvico, manovre che, seppure involontariamente, avevano provocato uno stiramento dei nervi femorali.
Sebbene il CTU avesse escluso che la polineuropatia neoplastica fosse già in atto al momento dell'intervento, tuttavia aveva affermato che lo stato di paresi permanente era stato influenzato, solo in piccola parte, dalla presenza del malessere metabolico di natura para- neoplastica, che avrebbe agito come concausa minore, tuttavia il giudice di prime cure aveva escluso che la condotta operatoria fosse suscettibile di riduzione proporzionale in ordine al grado di incidenza causale sullo stato di salute della paziente per effetto della diversa incidenza del fattore naturale, ossia la malattia ingravescente, ritenendo che l'intero danno biologico gravasse sulla struttura sanitaria.
1.2) Alla luce dei motivi di gravame, il collegio ha ritenuto di dover disporre nuova consulenza tecnica d'ufficio collegiale affidata, oltre che ad un medico legale, anche ad uno specialista neurochirurgo, con il seguente mandato: “Accertare, sulla scorta di quanto risulti dalla documentazione in atti, compresa la cartella clinica n.5444 relativa al ricovero della defunta nel periodo dal 18 giugno al 1 luglio 2013, se l'intervento cui la predetta Persona_1 fu sottoposta il 7.9.2011, presso il nosocomio Gravina di Caltagirone, di Persona_1 rimozione di un tratto del sigma e di un'ansa intestinale secondo la tecnica di Hartmann, abbia causato alla paziente ipostenesia agli arti inferiori e deficit di sensibilità che le impedivano di deambulare e mantenere la stazione eretta;
se tale patologia sia conseguenza della condotta colposa dei sanitari che hanno eseguito l'intervento; se invece sia stata scatenata autonomamente da pregresse patologie cui la predetta era affetta;
se la diagnosi e, conseguentemente le cure, cui la paziente fu sottoposta nel nosocomio di Caltagirone dopo l'intervento chirurgico, furono corrette o, in caso negativo, se aggravarono le condizioni della paziente;
se sia possibile, secondo la letteratura medico scientifica, che l'ipostenesia agli arti inferiori e il deficit di sensibilità, che impedivano alla paziente di mantenere la stazione eretta e di deambulare autonomamente, manifestatisi dopo
3 l'intervento chirurgico, possano essere state solo momentanee, consentendo in seguito alla paziente di deambulare autonomamente;
in caso positivo indichi quali patologie ne causarono in seguito la perdita della deambulazione e se queste furono autonome o, invece, causalmente collegate all'intervento chirurgico del 7.9.2011”.
Con la depositata relazione tecnica, i nominati consulenti hanno così risposto ai superiori quesiti (da pag. 84): “Alla luce della documentazione sanitaria esaminata nonché del tipo di intervento chirurgico cui veniva sottoposta la de cuius presso il nosocomio di Caltagirone
(7.9.2011), la signora manifestava nell'immediato post-operatorio un marcato deficit di Per_1 forza a carico dei quadricipiti femorali di entrambi gli arti inferiori. L'evoluzione clinica e i risultati delle indagini strumentali consentono di affermare che i deficit sono stati generati da una sofferenza acuta dei nervi femorali. Esiste pertanto una forte correlazione temporale tra
l'intervento chirurgico e l'insorgenza del deficit neurologico transitorio, da addebitare all'utilizzo dei divaricatori il cui uso è richiesto nel caso dell'intervento di cui appunto si Per_2 sottoponeva la . A tal proposito, la letteratura di settore che ha messo in correlazione Per_1
l'intervento di con la lesione del nervo femorale, fa esclusivamente riferimento non Per_2 all'insorgenza di una paralisi bilaterale ma di un deficit neurologico transitorio riguardante gli arti inferiori. La tecnica di Hartmann, ma in generale gli interventi chirurgici del colon o alla pelvi, specie se gli operatori abbiano ricorso all'uso dei divaricatori, come avvenuto nel caso in oggetto, possono provocare una lesione a carico del nervo femorale. Sebbene sia più frequente un interessamento del nervo di sinistra, sono stati rilevati in letteratura casi di interessamento bilaterale. Sia in base alle tempistiche di recupero che in base al referto EMG del 15.09.2011, si può sicuramente deporre in favore di un possibile Stupor dei nervi femorali. Lo Stupor nervoso è espressione di un danno neuroprassico;
quando la compressione ab extrinseco interessa il nervo limitatamente il rivestimento mielinico, gli assoni rimangono integri e la conduzione nervosa, seppur rallentata, risulta ancora presente. L'intero processo patologico è autolimitante nell'arco di poche settimane, e questo è ampiamente testimoniato dalla riduzione prima e scomparsa poi dei sintomi lamentati dalla paziente fin dalla prima giornata post-operatoria. Orbene, alla luce di quanto sopra riportato è possibile affermare che la sig.ra , a seguito del suddetto Per_1 intervento, riportava un danno neuroprassico bilaterale dei nervi femorali. L'unica ipotesi che può spiegare l'insorgenza del severo deficit neurologico lamentato dalla signora è che nel Per_1 corso del complesso intervento chirurgico cui è stata sottoposta si è determinata una compressione meccanica di entrambi i nervi femorali ad opera dei divaricatori utilizzati. L'estrema magrezza della paziente e le condizioni di urgenza hanno costituito degli elementi favorenti all'insorgere
4 della complicanza. Il deficit, inizialmente molto severo, è migliorato nei tempi illustrati in discussione. Alla luce del dato documentale acquisto, unitamente ai dati di letteratura riportati è possibile annoverare il deficit neurologico transitorio dei due nervi femorali nell'alveo delle complicanze previste ma non prevenibili. Tale deficit neurologico transitorio è da addebitare tanto alla compressione ab-estrinseco dei divaricatori quanto alle manovre chirurgiche di isolamento dell'uretere e di un possibile stiramento del nervo femorale di sinistra “Isolamento dell'uretere di sin. che appare infiltrato ed attratto dalla neoformazione”…Le evidenze ottenute dalle indagini strumentali eseguite nei primi giorni dopo l'intervento risultavano confuse. In particolare, lo studio
EMG eseguito precocemente non era diagnostico e la RM lombosacrale senza e con mezzo di contrasto mostrava presa di mdc di alcune radici nervose della cauda equina potenzialmente suggestiva di una malattia infiammatoria (poliradicoloneurite). Sulla scorta di questo dicotomico approccio diagnostico, la decisione dei clinici che l'ebbero in cura volse verso una terapia basata su una possibile origine infiammatoria della patologia iniziando una terapia a base di cortisone e immunoglobuline che non venne praticata in una sola occasione ma in due occasioni. Questa, scelta, rivelatasi errata, non può comunque essere biasimata per vari motivi. Va innanzitutto considerato che l'evento morboso manifestatosi (deficit di forza a carico di un gruppo limitato di muscoli di entrambi gli arti inferiori) è estremamente raro, quindi di difficile inquadramento.
L'ipotesi di una sofferenza traumatica bilaterale del nervo femorale, rivelatasi poi corretta, poteva apparire estremamente improbabile a una prima valutazione. Pertanto, la presenza di segni di infiammazione delle radici alla RM ha indotto a dare credito all'ipotesi diagnostica della polineuropatia, sebbene anche questa si basava su evidenze relativamente deboli. Inoltre, la fisioterapia iniziata abbastanza precocemente dalla paziente ha permesso di cominciare a gestire la condizione patologica reale di stupor poi riscontrata nella paziente. I sanitari che ebbero in cura la paziente riuscirono ad inquadrare la patologia in essere ed iniziarla a gestire dal punto di vista terapeutico in tempistiche completamente in linea con la buona prassi medica e con i buoni risultati appunto riscontrati nella paziente. La sig.ra infatti riprese a deambulare, a distanza di Per_1 tempo, senza alcun tipo di aiuto esterno. Il deficit di forza, molto severo nei primi giorni dopo
l'intervento, è migliorato lievemente già nei giorni successivi all'insorgenza. Ciò si può evincere dalla cartella clinica relativa al primo ricovero… L'entità del recupero neurologico e i tempi in cui questo si è manifestato sono difficili da valutare per la scarsa quantità di informazioni disponibili agli atti. Le poche informazioni oggettive disponibili si possono ottenere dalla Cartella Clinica relativa al secondo ricovero presso l'U.O.C. di Chirurgia Generale Ospedale “Gravina e Sesto
Pietro” di Caltagirone effettuato dal 18.06 al 01.07.2013 e dal referto degli esami EMG.”.
5 Proseguono i consulenti che emerge dalla cartella clinica come “le difficoltà alla deambulazione presentate dalla signora dopo l'intervento a Settembre 2011 erano Per_1 migliorate a Luglio 2013, consentendole di deambulare a tratti con assistenza e a tratti senza assistenza.”
Proseguono ancora affermando: “Gli esami elettromiografici eseguiti nel 2016 e 2018 mostrano il persistere di una marcata sofferenza dei nervi femorali, segno che il deficit, seppure significativamente migliorato, non è mai regredito del tutto. L'evoluzione nel tempo del deficit neurologico e le circostanze nelle quali questo si è manifestato, suggeriscono che la lesione dei nervi femorali possa essere ascrivibile a una categoria intermedia tra la neuroaprassia e
l'assonotmesi. In conclusione, l'unica ipotesi che può spiegare l'insorgenza del severo deficit neurologico lamentato dalla signora è che nel corso del complesso intervento chirurgico Per_1 cui è stata sottoposta si è determinata una compressione meccanica di entrambi i nervi femorali ad opera dei divaricatori utilizzati. L'estrema magrezza della paziente e le condizioni di urgenza hanno costituito degli elementi favorenti all'insorgere della complicanza. Il deficit, inizialmente molto severo, è migliorato nei tempi illustrati in discussione.”
1.3) All'esito della disposta consulenza tecnica d'ufficio, il collegio ha richiamato i consulenti al fine di chiarire le seguenti circostanze: “se nel caso in esame, tenuto conto delle conoscenze scientifiche e delle linee guida del periodo in cui è stato eseguito l'intervento su sia “più probabile che non” che la lesione bilaterale ai nervi femorali potesse Persona_1 essere prevenuta attraverso l'adozione di specifici accorgimenti, quali la protezione delle zone di appoggio dei divaricatori;
il riposizionamento ad intervalli di tempo degli stessi nel corso dell'intervento; l'utilizzo di divaricatori di lunghezza appropriata o se, in considerazione delle segnalate condizioni - magrezza della paziente ed urgenza dell'intervento – i predetti accorgimenti non potevano essere adottati o non sarebbero stati idonei a prevenire la predetta lesione.
I consulenti hanno così risposto: “Si conferma nell'alveo del “piu probabile che non” che, pur in presenza di un'eccessiva magrezza della paziente, la lesione bilaterale ai nervi femorali si poteva prevenire attraverso l'adozione di specifici accorgimenti come la protezione delle zone di appoggio dei divaricatori. Alla luce della documentazione sanitaria esaminata nonché del tipo di intervento chirurgico cui veniva sottoposta la de cuius presso il nosocomio di Caltagirone
(7.9.2011), la signora manifestava nell'immediato post-operatorio un marcato deficit di Per_1 forza a carico dei quadricipiti femorali di entrambi gli arti inferiori. L'evoluzione clinica e i risultati delle indagini strumentali consentono di affermare che i deficit sono stati generati da una sofferenza acuta dei nervi femorali. Esiste pertanto una forte correlazione temporale tra
6 l'intervento chirurgico e l'insorgenza del deficit neurologico dei nervi femorali, da addebitare all'utilizzo dei divaricatori il cui uso è richiesto nel caso dell'intervento di cui appunto si Per_2 sottoponeva la .” Per_1
I consulenti hanno riconosciuto se non una condotta negligente, una “ridotta attenzione da parte dei sanitari nel posizionamento dei divaricatori”, mentre “la somministrazione di terapia quale cortisone e immunoglobuline non ha ulteriormente aggravato le condizioni della paziente”.
La consulenza disposta nel grado ha quindi confermato la negligenza dei sanitari nel posizionamento dei divaricatori quale causa del procurato deficit dei nervi femorali.
Tale condotta ha accelerato e reso maggiormente invalidante la polineuropatia neoplastica a cui la paziente sarebbe andata comunque incontro, ma in assenza della subita lesione la patologia sarebbe stata meno invalidante e sarebbe sorta in epoca successiva.
1.4) La censura sulla quantificazione del danno è inammissibile per assoluta genericità limitandosi l'appellante ad affermare testualmente (pag. 7 dell'atto di appello) “si contesta il quantum liquidato agli eredi, che risulta assolutamente sproporzionato in considerazione del fatto che l'intervento eseguito era necessario e salvavita per la paziente”.
Il motivo nemmeno si confronta con la decisione di prime cure che ha nel dettaglio indicato le modalità di liquidazione del danno biologico iure hereditatis, considerata la premorienza della paziente nel corso del giudizio di primo grado.
2) Il motivo sulla condanna alle spese resta assorbito dal rigetto del gravame.
In conclusione, la sentenza di prime cure va confermata.
3) Nessuna modifica alle spese liquidate in primo grado può essere disposta, come richiesto dagli appellati, in considerazione della conferma della sentenza di primo grado e della mancanza di appello incidentale sul punto.
Le spese del grado, in considerazione del principio di soccombenza, gravano sull'
[...]
e si liquidano nella misura indicata in dispositivo tenuto conto della Parte_1 nota spese ridotta entro i medi secondo le tabelle di cui al D.M. 13.8.2022 n.147, con distrazione in favore del difensore che si è dichiarato antistatario. Cont Restano a carico dell' le spese della consulenza tecnica disposta nel grado, come liquidate con separato decreto.
Va invece rigettata la richiesta di condanna per lite temeraria avanzata dagli appellati, considerata la necessità di disporre nel grado consulenza tecnica collegiale.
Avuto riguardo all'epoca di proposizione dell'atto di appello, posteriore al 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti previsti dall'art. 13 co. 1 quater del dpr. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo
7 introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n.228, art.1, comma 17, in caso di rigetto integrale o definizione in rito dell'impugnazione, per dichiarare che l'appellante è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catania, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
1571/2022 R.G., rigetta l'appello avanzato dall' avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Caltagirone, depositata il 10.10.2022, n.453/2022 che conferma;
condanna l'appellante a corrispondere in favore degli appellati le spese del giudizio che liquida per compensi in €.12.759,00 oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore del difensore;
restano in via definitiva a carico dell'appellante le spese della consulenza tecnica d'ufficio collegiale come liquidate con separato decreto;
dichiara la sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo del comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. n.115/2012.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 8/11/2025.
Il Presidente estensore
TO OR AL
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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