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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/06/2025, n. 857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 857 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott.ssa Gabriella Giammona Presidente rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice dott.ssa Sara Marino Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1563/2025 R.G.V.G., vertente
TRA nato a [...] il [...] (c.f.: , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso l'avv. Giovanna Manto, rappresentante e difensore;
e
, nata a [...] il [...] (c.f.: , Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso l'avv. Marco Guerriero, rappresentante e difensore;
ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
AVENTE AD OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra di esse concordate (con note scritte depositate il 10-12/4/2025).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26/3/2025 i ricorrenti, premesso di avere contratto matrimonio concordatario a SI il 18/10/2008, in costanza del quale non sono nati figli, e di essersi separati consensualmente alle condizioni concordate nell'ambito della procedura di negoziazione assistita, autorizzate dal PM il 14-21/9/2022, hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Scaduto il termine perentorio del 19/6/2025, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, le parti hanno chiesto di divorziare congiuntamente alle seguenti condizioni:
“
1. ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento;
1
2. i coniugi dichiarano di avere definito tutti i rapporti nascenti dal coniugio, come da patti e condizioni espressamente indicate e sottoscritte nell'accordo per la soluzione consensuale della separazione personale dei coniugi, e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro a tele titolo né per qualsivoglia altro titolo o ragione;
3. in particolare, rispetto al punto 2) dei sopracitati accordi, il sig. risulta debitore Parte_1 della rimanente e complessiva somma di euro 7.000,00, che dovrà essere corrisposta alla sig.ra
[...]
entro e non oltre il termine massimo di tre anni, decorrenti dal rilascio del nulla Controparte_1 osta ottenuto da parte del P.M., in n. 2 rate variabile e comunque sino alla concorrenza. A tal fine la sig.ra a parziale modifica dell'accordo raggiunto in sede di separazione, autorizza il sig. CP_1
a definire la posizione debitoria entro e non oltre il 31 dicembre 2025. Il sig. si riconosce Pt_1 Pt_1 debitore del superiore importo, di talché, in caso di mancato pagamento anche di una sola rata annuale decadrà dal beneficio del termine dell'art. 1186 c.c. con conseguente facoltà della sig.ra di CP_1 procedere giudiziariamente per il recupero del credito residuo vantano a quella data.
4. le spese del presente procedimento sono compensate e ciascuna parte provvederà a corrispondere quanto di competenza al rispettivo difensore”.
Ciò posto, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• i coniugi hanno contratto matrimonio con il rito concordatario a SI il 18/10/2008;
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi a far tempo dall'autorizzazione del PM (14-21/9/2022) delle condizioni della separazione concordate nell'ambito della procedura di negoziazione assistita.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, come dianzi riportate.
Tali condizioni, non contrarie alla legge, possono essere poste alla base della decisione.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
• pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
SI il 18/10/2008 da nato a [...] il [...], e Parte_1 Controparte_1
, nata a [...] il [...], iscritto agli atti dello Stato civile del
[...]
2 predetto Comune dell'anno 2008, al n. 36, parte II, serie A, alle condizioni concordate tra le parti, come riportate in parte motiva;
• dispone che la presente sentenza, al passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 23 giugno 2025.
Il Presidente rel. ed est.
Gabriella Giammona
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott.ssa Gabriella Giammona Presidente rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice dott.ssa Sara Marino Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1563/2025 R.G.V.G., vertente
TRA nato a [...] il [...] (c.f.: , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso l'avv. Giovanna Manto, rappresentante e difensore;
e
, nata a [...] il [...] (c.f.: , Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso l'avv. Marco Guerriero, rappresentante e difensore;
ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
AVENTE AD OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra di esse concordate (con note scritte depositate il 10-12/4/2025).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26/3/2025 i ricorrenti, premesso di avere contratto matrimonio concordatario a SI il 18/10/2008, in costanza del quale non sono nati figli, e di essersi separati consensualmente alle condizioni concordate nell'ambito della procedura di negoziazione assistita, autorizzate dal PM il 14-21/9/2022, hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Scaduto il termine perentorio del 19/6/2025, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, le parti hanno chiesto di divorziare congiuntamente alle seguenti condizioni:
“
1. ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento;
1
2. i coniugi dichiarano di avere definito tutti i rapporti nascenti dal coniugio, come da patti e condizioni espressamente indicate e sottoscritte nell'accordo per la soluzione consensuale della separazione personale dei coniugi, e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro a tele titolo né per qualsivoglia altro titolo o ragione;
3. in particolare, rispetto al punto 2) dei sopracitati accordi, il sig. risulta debitore Parte_1 della rimanente e complessiva somma di euro 7.000,00, che dovrà essere corrisposta alla sig.ra
[...]
entro e non oltre il termine massimo di tre anni, decorrenti dal rilascio del nulla Controparte_1 osta ottenuto da parte del P.M., in n. 2 rate variabile e comunque sino alla concorrenza. A tal fine la sig.ra a parziale modifica dell'accordo raggiunto in sede di separazione, autorizza il sig. CP_1
a definire la posizione debitoria entro e non oltre il 31 dicembre 2025. Il sig. si riconosce Pt_1 Pt_1 debitore del superiore importo, di talché, in caso di mancato pagamento anche di una sola rata annuale decadrà dal beneficio del termine dell'art. 1186 c.c. con conseguente facoltà della sig.ra di CP_1 procedere giudiziariamente per il recupero del credito residuo vantano a quella data.
4. le spese del presente procedimento sono compensate e ciascuna parte provvederà a corrispondere quanto di competenza al rispettivo difensore”.
Ciò posto, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• i coniugi hanno contratto matrimonio con il rito concordatario a SI il 18/10/2008;
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi a far tempo dall'autorizzazione del PM (14-21/9/2022) delle condizioni della separazione concordate nell'ambito della procedura di negoziazione assistita.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, come dianzi riportate.
Tali condizioni, non contrarie alla legge, possono essere poste alla base della decisione.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
• pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
SI il 18/10/2008 da nato a [...] il [...], e Parte_1 Controparte_1
, nata a [...] il [...], iscritto agli atti dello Stato civile del
[...]
2 predetto Comune dell'anno 2008, al n. 36, parte II, serie A, alle condizioni concordate tra le parti, come riportate in parte motiva;
• dispone che la presente sentenza, al passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 23 giugno 2025.
Il Presidente rel. ed est.
Gabriella Giammona
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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