Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 03/06/2025, n. 1822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1822 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. 3905/2024 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa AR AP TE – I Sezione Civile in persona del giudice dott. Emanuele Alcidi
Ha pronunciato, ex artt. 350 comma 3, 350-bis e 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al N.R.G.
3905/2024; avente a oggetto: “Lesione personale”;
TRA
(C.F. ) rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Gennaro Grassia (C.F. C.F._2 con studio in Santa AR AP TE (CE) al Viale Gramsci
n. 19, presso il quale elettivamente domicilia;
Appellante
E
QUALE IMPRESA DESIGNATA PER Controparte_1
LA GESTIONE DEL Controparte_2
(C.F. ) rappresentata e difesa
[...] P.IVA_1 dall'Avv. Antonio Conca (C.F. ) con studio C.F._3 in AR AP (CE) alla Via Roma n. 126, presso il quale elettivamente domicilia;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte appellante adiva il Tribunale di Santa AR AP TE per veder riformata la sentenza n. 5/2024 del Giudice di Pace di
Sessa Aurunca, chiedendo l'accoglimento della domanda, rigettata in primo grado.
Si costituiva parte appellata, nella qualità Controparte_1 di Fondo di Garanzia Vittime della Strada, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza resa in primo grado.
All'udienza del 15.05.2025 la causa veniva riservata in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies comma 3 c.p.c.
In diritto
Questo Giudice, tenuto conto della ridotta complessità della causa, decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 350 comma 3, 350-bis e 281-sexies c.p.c. e, in virtù di quanto statuito dall'art. 350-bis comma 3 c.p.c., motiva sinteticamente la sentenza mediante esclusivo riferimento ai punti di fatto e/o alle questioni di diritto ritenuti risolutivi e/o mediante rinvio a precedenti conformi.
Preliminarmente vanno dichiarate inammissibili le comparse conclusionali depositate da entrambe le parti in quanto non previamente autorizzate.
Tanto premesso, l'appello va rigettato.
Deve, infatti, condividersi la valutazione compiuta dal Giudice di prime cure secondo cui l'istruttoria espletata non consenta di ritenere sufficientemente provata la domanda.
Non si ritiene attendibile, infatti, il teste escusso Tes_1 all'udienza del 01.03.2023. A tal proposito deve rilevarsi come
- 2 -
ingeneri certamente forti dubbi la circostanza che il teste, benché la deposizione sia avvenuta a distanza di 16 anni dal momento in cui si è verificato il fatto (2007), sia stato in grado di riferire con dovizia di particolari una serie di circostanze
(l'abbigliamento degli infortunati, il fatto che all'interno del veicolo non identificato ci fosse una sola persona e che il sinistro si verificava perché quest'ultimo si allargava verso sinistra invadendo l'altrui corsia) ed abbia, invece, omesso di precisare elementi ulteriori di indubbia più semplice e immediata memorizzazione, come ad esempio modello e colore del veicolo rimasto non identificato.
Ad ogni buon conto, deve evidenziarsi che il teste ha Tes_1 fornito dichiarazioni in ordine alla dinamica del sinistro in contrasto con la stessa ricostruzione dei fatti operata da parte attorea.
Nello specifico, mentre l'attore, all'interno dell'atto di citazione, ha riferito che il sinistro si verificava perché il veicolo investitore
“tamponava a forte velocità con il proprio specchietto sinistro il manubrio del motociclo”, il teste ha, invece, dichiarato Tes_1 che la vettura “urtava con la parte anteriore sinistra e con lo specchietto retrovisore il motociclo” e che l'urto avveniva “tra la parte laterale anteriore sinistra dell'auto e la parte sinistra della moto”.
A ciò si aggiunga l'ulteriore elemento peculiare della circostanza che benché il teste abbia visto l'auto investitrice allontanarsi a forte velocità senza riuscire ad appuntare il numero di targa e, al contempo, la pattuglia dei Carabinieri sopraggiungere da
- 3 -
lontano, si sia allontanato dai luoghi di causa senza rilasciare ad essi alcuna dichiarazione.
Da quanto sopra discende irrimediabilmente una valutazione in termini negativi sulla attendibilità del teste, con la conseguenza che quanto dallo stesso riferito sulla dinamica del fatto non è utilizzabile e, dunque, il fatto, così come ricostruito dall'attore non può dirsi provato, per cui la domanda risarcitoria non può trovare accoglimento e l'appello va, pertanto, rigettato.
Sulle spese
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in parte dispositiva.
Tenuto conto del mancato svolgimento dell'attività istruttoria e della circostanza che il giudizio si è articolato in sole due udienze, si ritiene equo non liquidare la fase istruttoria/trattazione. Vanno applicate, poi, le riduzioni di cui all'art. 4 comma 1 D.M. 55/2014 relativamente alla fase decisionale, stante il carattere sintetico della discussione orale.
Sussistono, infine, i presupposti per il versamento a carico di parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la odierna impugnazione a norma dell'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa AR AP TE I Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni altra istanza, difesa o eccezione così provvede:
• Rigetta l'appello;
- 4 -
• Per l'effetto, conferma la sentenza n. 5/2024 del Giudice di Pace di Sessa Aurunca;
• Condanna al pagamento delle spese di Parte_1 secondo grado in favore di nella Controparte_1 qualità di Fondo di Garanzia Vittime della Strada, pari ad
€ 2.547,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
• Dichiara sussistenti i presupposti per il versamento a carico di parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la odierna impugnazione a norma dell'art. 13 comma 1-quater DPR
115/2002.
Così deciso, Santa AR AP TE, 31.05.2025.
Il Giudice
Dott. Emanuele Alcidi
- 5 -