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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 26/02/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile - Lavoro nella persona del Giudice dott. Andrea Ghio, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 31.1.2025, ha pronunziato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1473/2024 R.G.L. promossa da
, cod. fisc. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Cinzia Mascaro
RICORRENTE contro
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, cod. fisc. , rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'Avv. Atanasio Maurizio Greco
RESISTENTE
conclusioni delle parti
per parte ricorrente Parte_1
- accertare e dichiarare il diritto della sig.ra a percepire Parte_1
l'assegno sociale sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa;
- conseguentemente e per l'effetto, condannare l , in persona del suo CP_1 legale rappresentante pro-tempore, al pagamento dei relativi ratei, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge, dalla data di presentazione della domanda amministrativa;
- condannare l , in persona CP_1 del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre IVA e CAP, come per legge, da distrarsi in favore del costituito procuratore ex art. 93 c.p.c.
per parte resistente CP_1
respingere la domanda avversaria siccome infondata in fatto ed in diritto per carenza dei requisiti di legge
Con vittoria di spese e onorari di lite.
Pag. 1 a 6 * oggetto: assegno sociale – modifica condizioni di separazione
*
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. adiva il Tribunale di Torino allegando che: Parte_1
a) in data 29.5.2023 presentava domanda all' volta all'ottenimento dell'assegno CP_1 sociale (doc. “domanda assegno sociale” ); Pt_1
b) in data 18.7.2023 l rigettava la richiesta di assegno sociale di in CP_1 Pt_1 quanto «non è risultato un effettivo stato di bisogno economico e di indigenza atto
a giustificare la richiesta e il riconoscimento dell'Assegno sociale. In data 06/04/2023 e' stato emesso dal Tribunale di Lamezia Terme il Decreto R.G.V.G. n. 10/2023 dal quale si evince la rinuncia alla corresponsione da parte dell'ex- coniuge dell'assegno di mantenimento di importo mensile pari a € 500,00» (doc.
“comunicazione rigetto domanda” ); Pt_1
c) avverso il provvedimento di diniego, proponeva ricorso amministrativo in Pt_1 data 14.11.2023 (doc. “ricorso amministrativo” ) che, tuttavia, veniva Pt_1 rigettato dall' con comunicazione del 14.12.2023 (doc. “rigetto ricorso CP_1 amministrativo” ). Pt_1
1.1. La ricorrente lamentava l'illegittimità del diniego dell' sostenendo che la CP_1 rinuncia all'assegno di mantenimento non può essere posta a fondamento di siffatto diniego, considerato che rilevano esclusivamente i requisiti reddituali previsti dalla legge per l'erogazione della provvidenza, requisiti che, peraltro, nel caso di specie sarebbero soddisfatti considerato che è priva di qualsiasi forma di reddito e Pt_1 riceve i necessari mezzi di sostentamento dal solo aiuto della madre anziana con cui convive.
2. Costituitosi nel giudizio avanti al Tribunale di Torino, l chiedeva il rigetto del CP_1 ricorso allegando che:
i. il marito di parte ricorrente è titolare di pensione INPS dall'importo annuo netto di circa € 30.000,00, importo di poco inferiore a quanto egli percepiva come reddito da lavoro dipendente;
ii. il marito di parte ricorrente sostiene dal 2016 integralmente le spese del mutuo per l'acquisto dell'abitazione ove risiede la ricorrente;
iii. il figlio maggiorenne della ricorrente risulta, dagli archivi , Per_1 CP_1 inoccupato dal 2011 pur essendo pienamente idoneo e abile al lavoro.
L' sosteneva, quindi, che la condotta della ricorrente rientrasse in una prassi CP_1 recentemente diffusasi di elusione dei requisiti di legge previsti per il riconoscimento dell'assegno sociale consistente nella rinuncia all'assegno di mantenimento e contestuale prestazione di fruizione della prestazione assistenziale.
Pag. 2 a 6 3. Il Tribunale di Torino con ordinanza del 1.10.2024 dichiarava la propria incompetenza per territorio, assegnando alle parti termine di 30 giorni per la riassunzione del giudizio avanti al Tribunale di Ivrea in funzione di giudice del lavoro
(doc. “2999650s ordinanza …” ). Pt_1
4. Tempestivamente riassunto il giudizio avanti al Tribunale di Ivrea (ricorso in riassunzione depositato in data 3.10.2024), parte ricorrente riproponeva le difese svolte avanti al Tribunale di Torino e chiedeva l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
Costituitosi nel giudizio avanti al Tribunale di Ivrea, l riproponeva le difese CP_1 svolte avanti al Tribunale di Torino e chiedeva l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
All'udienza del 31.1.2025 le parti discutevano oralmente la causa che veniva decisa come da dispositivo.
*
5. In fatto, si evidenzia che le circostanze di cui ai superiori parr. 1 e 2 sono, in parte, documentali e, comunque, integralmente pacifiche tra le parti (cfr. altresì verbale dell'udienza del 31.1.2025); esse, quindi, vengono poste a fondamento della decisione ex art. 115 c.p.c.
6. L'art. 3, comma 6, l. 335/1995 dispone quanto segue:
«Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento.
L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile, Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti
Pag. 3 a 6 previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale»
In ragione del disposto dell'art. 12, comma 12bis, d.l. 78/2010 e dell'art. 24, comma 8, d.l. 201/2011, al tempo di presentazione della domanda per l'ottenimento della prestazione (29.5.2023) il requisito anagrafico era di 67 anni.
7. Per quanto attiene alla ripartizione degli oneri probatori nel presente giudizio, deve richiamarsi l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui «in tema di assegno sociale, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge n. 335 del 1995 spetta all'interessato che ne abbia fatto istanza l'onere di dimostrare il possesso del requisito reddituale, determinato in base ai rigorosi criteri richiesti dalla legge speciale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva negato la spettanza dell'assegno sociale al richiedente, in quanto titolare di una attività artigiana che lasciava presumere la sussistenza di un reddito, ancorché di carattere indeterminato)» (Cass. lav., 19 novembre 2010, n. 23477, Rv. 615655 – 01;
Cass. lav., 30 maggio 2013, n. 13577).
Con riferimento ai rapporti tra stato di bisogno e mancata richiesta di assegni al coniuge o ex coniuge in caso di separazione o divorzio, la Corte di legittimità ha chiarito che:
− «Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall'assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato, e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno» (Cass. VI-L, 9 luglio 2020, n. 14513, Rv. 658800 – 01);
− «Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, senza che assuma rilevanza la mancata richiesta, da parte dell'assistito, dell'importo dovuto dall'ex coniuge a titolo di assegno divorzile, non essendo previsto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole» (Cass. lav., 15 settembre 2021, n. 24954, Rv.
662269 – 01).
I principi sopra richiamati sono stati successivamente ribaditi dalla Corte di legittimità che ha altresì precisato che l'accettazione, in sede di separazione consensuale, di un assegno di mantenimento non adeguato non equivale ad ammissione
Pag. 4 a 6 dell'insussistenza dello stato di bisogno o comunque non vale ad escludere la configurabilità del predetto requisito (Cass. VI-L, 17 maggio 2022, n. 23305).
La Corte di legittimità ha inoltre precisato che anche la rinuncia al mantenimento non
è, di per sé sola, idonea a escludere lo stato di bisogno rilevanti ai fini della disciplina sull'assegno sociale (Cass. VI-L, 12 agosto 2022, n. 24774; Cass. lav., 20 luglio
2023, n. 21573; Cass. VI-L, 6 ottobre 2022, n. 29109; Cass. lav., 20 luglio 2023, n.
21699 con riferimento al caso di rinuncia all'assegno in sede di modificazione delle condizioni della separazione;
Cass. lav., 11 settembre 2023, nn. 26287 e 26315;
Cass. lav., 1 dicembre 2023, n. 33513; Cass. lav., 13 agosto 2024, nn. 22755, 22757
e 22799; Cass. lav., 14 agosto 2024, n. 22833; Cass. lav., 27 agosto 2024, n. 23193 che, fermi i principi richiamati, ha confermato la pronuncia di appello che aveva rigettato la richiesta della prestazione in quanto, in concreto, nel caso specifico la rinuncia all'assegno, unitamente ad altri elementi, è stato valutato come indice di insussistenza dello stato di bisogno).
Deve, peraltro, precisarsi che «resta salvo, evidentemente, l'accertamento in concreto di condotte fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza;
tuttavia, in difetto di prove
(anche presuntive) in tal senso, non si può negare la corresponsione dell'assegno sociale a chi, pur avendo astrattamente diritto ad un reddito derivante da un altrui obbligo di mantenimento e/o di alimenti, non l'abbia in concreto e per qualsivoglia motivo percepito» (Cass. lav., 20 luglio 2023, n. 21573, in motivazione punto 15; cfr. già Cass. lav., 15 settembre 2021, n. 24954, in motivazione); ne consegue che l'accertamento in concreto di una condotta volta a creare l'apparenza di uno stato di bisogno, in realtà non effettivo, comporta il rigetto della pretesa alla corresponsione dell'assegno sociale [Cass. lav., 1 dicembre 2023, n. 33532 che ha confermato la sentenza di merito (C. App. Salerno, sez. lavoro, n. 497/2021 in causa RGL
310/2019) che aveva motivato il rigetto della pretesa alla prestazione assistenziale valorizzando plurimi indici rivelatori dell'insussistenza di uno stato di bisogno effettivo].
8. Applicando i sopra richiamati principi al caso in esame, ritiene questo giudice che la domanda di parte ricorrente non sia fondata non avendo la stessa fornito prova dell'effettivo stato di bisogno e, anzi, sussistendo plurimi elementi volti che consentono di dimostrare la volontà di far apparire uno stato di bisogno in realtà insussistente.
Si deve, infatti, tenere conto, congiuntamente delle seguenti circostanze:
a) non risulta, in quanto nemmeno allegato da parte ricorrente, che il marito di
PA si sia mai reso inadempiente all'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento di € 500,00 mensili a partire dal 2011;
b) è pacifico che il marito della ricorrente attualmente percepisca una pensione
INPS dall'importo netto di € 30.000,00 poco al di sotto di quanto percepiva come reddito da lavoro dipendente. Pertanto, diversamente da quanto rappresentato in
Pag. 5 a 6 sede di modifica delle condizioni di separazione, nel presente giudizio non è emerso alcun significativo mutamento delle condizioni economiche del marito della ricorrente;
c) la richiesta di modifica delle condizioni di separazione è stata presentata in data
10.1.2023 (doc. “decreto modifica mazza-pascutto” PA) – ossia, pochi mesi dopo la maturazione del requisito anagrafico da parte della ricorrente (nata nel
1955) per poter beneficiare dell'assegno sociale – e la domanda della prestazione per l'ottenimento della prestazione assistenziale neanche un mese dopo la modifica delle condizioni di separazione;
d) in sede di modifica delle condizioni di separazione è stato rappresentato che “il figlio maggiorenne , sebbene alla data della separazione fosse Per_1 autonomo e indipendente, ha da diversi mesi perso il lavoro ed essendo privo di reddito si è trasferito presso la casa familiare vivendo completamente a carico del padre che provvede a tutte le sue quotidiane esigenze alimentari e personali” (doc. “decreto modifica ” ). Tuttavia, nel presente giudizio Parte_2 Pt_1
è emersa una situazione significativamente differente con riguardo alle condizioni del figlio della ricorrente (peraltro, come si evince dal decreto di modifica delle condizioni di separazione, già maggiorenne al tempo della separazione, ossia nel
2011). Infatti, l ha specificatamente allegato – e nessuna contestazione vi è CP_1 stata sul punto – che il figlio della ricorrente risulta inoccupato dal 2011: pertanto, nel presente giudizio non è possibile sostenere un mutamento in peius della situazione lavorativa del figlio . Per_1
In sintesi, nel presente giudizio sono risultate smentite tutte le circostanze di fatto poste a fondamento del decreto di modifica delle condizioni della separazione.
In tale contesto, ritiene questo giudice che le circostanze sopra evidenziate, congiuntamente valutate, sono tali da evidenziare effettivamente un comportamento intenzionalmente preordinato a fare apparire uno stato di bisogno al fine di accedere alla prestazione assistenziale o, comunque, a ottenere un importo maggiore dell'assegno sociale rispetto a quello a cui la ricorrente avrebbe avuto diritto.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
9. Le spese vengono compensate per mere ragioni di equità tenuto conto della differente qualità delle parti.
P.Q.M.
visto l'art. 442 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente le spese tra le parti.
Fissa in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione.
Ivrea, 31.1.2025 Il Giudice
Andrea Ghio
Pag. 6 a 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile - Lavoro nella persona del Giudice dott. Andrea Ghio, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 31.1.2025, ha pronunziato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1473/2024 R.G.L. promossa da
, cod. fisc. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Cinzia Mascaro
RICORRENTE contro
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, cod. fisc. , rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'Avv. Atanasio Maurizio Greco
RESISTENTE
conclusioni delle parti
per parte ricorrente Parte_1
- accertare e dichiarare il diritto della sig.ra a percepire Parte_1
l'assegno sociale sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa;
- conseguentemente e per l'effetto, condannare l , in persona del suo CP_1 legale rappresentante pro-tempore, al pagamento dei relativi ratei, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge, dalla data di presentazione della domanda amministrativa;
- condannare l , in persona CP_1 del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre IVA e CAP, come per legge, da distrarsi in favore del costituito procuratore ex art. 93 c.p.c.
per parte resistente CP_1
respingere la domanda avversaria siccome infondata in fatto ed in diritto per carenza dei requisiti di legge
Con vittoria di spese e onorari di lite.
Pag. 1 a 6 * oggetto: assegno sociale – modifica condizioni di separazione
*
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. adiva il Tribunale di Torino allegando che: Parte_1
a) in data 29.5.2023 presentava domanda all' volta all'ottenimento dell'assegno CP_1 sociale (doc. “domanda assegno sociale” ); Pt_1
b) in data 18.7.2023 l rigettava la richiesta di assegno sociale di in CP_1 Pt_1 quanto «non è risultato un effettivo stato di bisogno economico e di indigenza atto
a giustificare la richiesta e il riconoscimento dell'Assegno sociale. In data 06/04/2023 e' stato emesso dal Tribunale di Lamezia Terme il Decreto R.G.V.G. n. 10/2023 dal quale si evince la rinuncia alla corresponsione da parte dell'ex- coniuge dell'assegno di mantenimento di importo mensile pari a € 500,00» (doc.
“comunicazione rigetto domanda” ); Pt_1
c) avverso il provvedimento di diniego, proponeva ricorso amministrativo in Pt_1 data 14.11.2023 (doc. “ricorso amministrativo” ) che, tuttavia, veniva Pt_1 rigettato dall' con comunicazione del 14.12.2023 (doc. “rigetto ricorso CP_1 amministrativo” ). Pt_1
1.1. La ricorrente lamentava l'illegittimità del diniego dell' sostenendo che la CP_1 rinuncia all'assegno di mantenimento non può essere posta a fondamento di siffatto diniego, considerato che rilevano esclusivamente i requisiti reddituali previsti dalla legge per l'erogazione della provvidenza, requisiti che, peraltro, nel caso di specie sarebbero soddisfatti considerato che è priva di qualsiasi forma di reddito e Pt_1 riceve i necessari mezzi di sostentamento dal solo aiuto della madre anziana con cui convive.
2. Costituitosi nel giudizio avanti al Tribunale di Torino, l chiedeva il rigetto del CP_1 ricorso allegando che:
i. il marito di parte ricorrente è titolare di pensione INPS dall'importo annuo netto di circa € 30.000,00, importo di poco inferiore a quanto egli percepiva come reddito da lavoro dipendente;
ii. il marito di parte ricorrente sostiene dal 2016 integralmente le spese del mutuo per l'acquisto dell'abitazione ove risiede la ricorrente;
iii. il figlio maggiorenne della ricorrente risulta, dagli archivi , Per_1 CP_1 inoccupato dal 2011 pur essendo pienamente idoneo e abile al lavoro.
L' sosteneva, quindi, che la condotta della ricorrente rientrasse in una prassi CP_1 recentemente diffusasi di elusione dei requisiti di legge previsti per il riconoscimento dell'assegno sociale consistente nella rinuncia all'assegno di mantenimento e contestuale prestazione di fruizione della prestazione assistenziale.
Pag. 2 a 6 3. Il Tribunale di Torino con ordinanza del 1.10.2024 dichiarava la propria incompetenza per territorio, assegnando alle parti termine di 30 giorni per la riassunzione del giudizio avanti al Tribunale di Ivrea in funzione di giudice del lavoro
(doc. “2999650s ordinanza …” ). Pt_1
4. Tempestivamente riassunto il giudizio avanti al Tribunale di Ivrea (ricorso in riassunzione depositato in data 3.10.2024), parte ricorrente riproponeva le difese svolte avanti al Tribunale di Torino e chiedeva l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
Costituitosi nel giudizio avanti al Tribunale di Ivrea, l riproponeva le difese CP_1 svolte avanti al Tribunale di Torino e chiedeva l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
All'udienza del 31.1.2025 le parti discutevano oralmente la causa che veniva decisa come da dispositivo.
*
5. In fatto, si evidenzia che le circostanze di cui ai superiori parr. 1 e 2 sono, in parte, documentali e, comunque, integralmente pacifiche tra le parti (cfr. altresì verbale dell'udienza del 31.1.2025); esse, quindi, vengono poste a fondamento della decisione ex art. 115 c.p.c.
6. L'art. 3, comma 6, l. 335/1995 dispone quanto segue:
«Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento.
L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile, Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti
Pag. 3 a 6 previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale»
In ragione del disposto dell'art. 12, comma 12bis, d.l. 78/2010 e dell'art. 24, comma 8, d.l. 201/2011, al tempo di presentazione della domanda per l'ottenimento della prestazione (29.5.2023) il requisito anagrafico era di 67 anni.
7. Per quanto attiene alla ripartizione degli oneri probatori nel presente giudizio, deve richiamarsi l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui «in tema di assegno sociale, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge n. 335 del 1995 spetta all'interessato che ne abbia fatto istanza l'onere di dimostrare il possesso del requisito reddituale, determinato in base ai rigorosi criteri richiesti dalla legge speciale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva negato la spettanza dell'assegno sociale al richiedente, in quanto titolare di una attività artigiana che lasciava presumere la sussistenza di un reddito, ancorché di carattere indeterminato)» (Cass. lav., 19 novembre 2010, n. 23477, Rv. 615655 – 01;
Cass. lav., 30 maggio 2013, n. 13577).
Con riferimento ai rapporti tra stato di bisogno e mancata richiesta di assegni al coniuge o ex coniuge in caso di separazione o divorzio, la Corte di legittimità ha chiarito che:
− «Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall'assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato, e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno» (Cass. VI-L, 9 luglio 2020, n. 14513, Rv. 658800 – 01);
− «Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, senza che assuma rilevanza la mancata richiesta, da parte dell'assistito, dell'importo dovuto dall'ex coniuge a titolo di assegno divorzile, non essendo previsto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole» (Cass. lav., 15 settembre 2021, n. 24954, Rv.
662269 – 01).
I principi sopra richiamati sono stati successivamente ribaditi dalla Corte di legittimità che ha altresì precisato che l'accettazione, in sede di separazione consensuale, di un assegno di mantenimento non adeguato non equivale ad ammissione
Pag. 4 a 6 dell'insussistenza dello stato di bisogno o comunque non vale ad escludere la configurabilità del predetto requisito (Cass. VI-L, 17 maggio 2022, n. 23305).
La Corte di legittimità ha inoltre precisato che anche la rinuncia al mantenimento non
è, di per sé sola, idonea a escludere lo stato di bisogno rilevanti ai fini della disciplina sull'assegno sociale (Cass. VI-L, 12 agosto 2022, n. 24774; Cass. lav., 20 luglio
2023, n. 21573; Cass. VI-L, 6 ottobre 2022, n. 29109; Cass. lav., 20 luglio 2023, n.
21699 con riferimento al caso di rinuncia all'assegno in sede di modificazione delle condizioni della separazione;
Cass. lav., 11 settembre 2023, nn. 26287 e 26315;
Cass. lav., 1 dicembre 2023, n. 33513; Cass. lav., 13 agosto 2024, nn. 22755, 22757
e 22799; Cass. lav., 14 agosto 2024, n. 22833; Cass. lav., 27 agosto 2024, n. 23193 che, fermi i principi richiamati, ha confermato la pronuncia di appello che aveva rigettato la richiesta della prestazione in quanto, in concreto, nel caso specifico la rinuncia all'assegno, unitamente ad altri elementi, è stato valutato come indice di insussistenza dello stato di bisogno).
Deve, peraltro, precisarsi che «resta salvo, evidentemente, l'accertamento in concreto di condotte fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza;
tuttavia, in difetto di prove
(anche presuntive) in tal senso, non si può negare la corresponsione dell'assegno sociale a chi, pur avendo astrattamente diritto ad un reddito derivante da un altrui obbligo di mantenimento e/o di alimenti, non l'abbia in concreto e per qualsivoglia motivo percepito» (Cass. lav., 20 luglio 2023, n. 21573, in motivazione punto 15; cfr. già Cass. lav., 15 settembre 2021, n. 24954, in motivazione); ne consegue che l'accertamento in concreto di una condotta volta a creare l'apparenza di uno stato di bisogno, in realtà non effettivo, comporta il rigetto della pretesa alla corresponsione dell'assegno sociale [Cass. lav., 1 dicembre 2023, n. 33532 che ha confermato la sentenza di merito (C. App. Salerno, sez. lavoro, n. 497/2021 in causa RGL
310/2019) che aveva motivato il rigetto della pretesa alla prestazione assistenziale valorizzando plurimi indici rivelatori dell'insussistenza di uno stato di bisogno effettivo].
8. Applicando i sopra richiamati principi al caso in esame, ritiene questo giudice che la domanda di parte ricorrente non sia fondata non avendo la stessa fornito prova dell'effettivo stato di bisogno e, anzi, sussistendo plurimi elementi volti che consentono di dimostrare la volontà di far apparire uno stato di bisogno in realtà insussistente.
Si deve, infatti, tenere conto, congiuntamente delle seguenti circostanze:
a) non risulta, in quanto nemmeno allegato da parte ricorrente, che il marito di
PA si sia mai reso inadempiente all'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento di € 500,00 mensili a partire dal 2011;
b) è pacifico che il marito della ricorrente attualmente percepisca una pensione
INPS dall'importo netto di € 30.000,00 poco al di sotto di quanto percepiva come reddito da lavoro dipendente. Pertanto, diversamente da quanto rappresentato in
Pag. 5 a 6 sede di modifica delle condizioni di separazione, nel presente giudizio non è emerso alcun significativo mutamento delle condizioni economiche del marito della ricorrente;
c) la richiesta di modifica delle condizioni di separazione è stata presentata in data
10.1.2023 (doc. “decreto modifica mazza-pascutto” PA) – ossia, pochi mesi dopo la maturazione del requisito anagrafico da parte della ricorrente (nata nel
1955) per poter beneficiare dell'assegno sociale – e la domanda della prestazione per l'ottenimento della prestazione assistenziale neanche un mese dopo la modifica delle condizioni di separazione;
d) in sede di modifica delle condizioni di separazione è stato rappresentato che “il figlio maggiorenne , sebbene alla data della separazione fosse Per_1 autonomo e indipendente, ha da diversi mesi perso il lavoro ed essendo privo di reddito si è trasferito presso la casa familiare vivendo completamente a carico del padre che provvede a tutte le sue quotidiane esigenze alimentari e personali” (doc. “decreto modifica ” ). Tuttavia, nel presente giudizio Parte_2 Pt_1
è emersa una situazione significativamente differente con riguardo alle condizioni del figlio della ricorrente (peraltro, come si evince dal decreto di modifica delle condizioni di separazione, già maggiorenne al tempo della separazione, ossia nel
2011). Infatti, l ha specificatamente allegato – e nessuna contestazione vi è CP_1 stata sul punto – che il figlio della ricorrente risulta inoccupato dal 2011: pertanto, nel presente giudizio non è possibile sostenere un mutamento in peius della situazione lavorativa del figlio . Per_1
In sintesi, nel presente giudizio sono risultate smentite tutte le circostanze di fatto poste a fondamento del decreto di modifica delle condizioni della separazione.
In tale contesto, ritiene questo giudice che le circostanze sopra evidenziate, congiuntamente valutate, sono tali da evidenziare effettivamente un comportamento intenzionalmente preordinato a fare apparire uno stato di bisogno al fine di accedere alla prestazione assistenziale o, comunque, a ottenere un importo maggiore dell'assegno sociale rispetto a quello a cui la ricorrente avrebbe avuto diritto.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
9. Le spese vengono compensate per mere ragioni di equità tenuto conto della differente qualità delle parti.
P.Q.M.
visto l'art. 442 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente le spese tra le parti.
Fissa in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione.
Ivrea, 31.1.2025 Il Giudice
Andrea Ghio
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