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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 05/05/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1455/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Michela Tamagnone Presidente dott. Andrea Padalino Giudice dott.ssa Simona Francese Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1455/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1 con il patrocinio dell'avv. Greco Christian
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 CodiceFiscale_2
RESISTENTE contumace e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli
INTERVENUTO
Oggetto: scioglimento del matrimonio pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni di merito:
1) pronunciare ai sensi dell'art. 3, n. 2) lett. b), L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra le parti, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Palermo
(Anno 1998 – Parte I – N. 2180), in regime di comunione dei beni, ordinando di procedere alla trascrizione della emananda sentenza nei registri degli atti di matrimonio del detto Comune;
2) porre a carico del signor il pagamento, in favore della ricorrente, dell'importo di Controparte_1
euro 300,00=, a titolo di assegno periodico, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, ovvero quell'altra somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
3) confermare, allo stato, il provvedimento di affido intrafamiliare di al fratello maggiorenne R_
, con collocamento presso di lui secondo modi e tempi definiti dai Servizi Sociali Persona_2
competenti, con modalità di esercizio del diritto di visita, in capo alla ricorrente, definite e monitorate dai Servizi in accordo col fratello affidatario.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno contratto matrimonio civile in Palermo, in data Parte_1 Controparte_1
04.03.1998.
Dall'unione coniugale sono nati , Persona_3 Persona_4 Persona_5
tutti attualmente maggiorenni, e (in data 23.12.2009). Persona_6
Le parti sono separate con sentenza del Tribunale di Vercelli n. 61/2024.
Con ricorso depositato in data 17.11.2024 la ricorrente ha chiesto che il Tribunale Parte_1
dichiarasse la cessazione degli effetti civili (rectius: lo scioglimento) del matrimonio contratto con
, chiedendo, inoltre, la corresponsione di assegno divorzile. Controparte_1
In esito alla prima udienza celebrata il 25.2.2025, dichiarata la contumacia del convenuto, non costituito in giudizio, la causa di natura documentale è stata rinviata per discussione e decisione.
SULLA PRONUNCIA DI DIVORZIO
Sussistono i presupposti per la pronunzia diretta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio risultando inconfutabilmente dimostrato che i coniugi vivono separati dall'udienza celebrata avanti al Presidente del Tribunale di Vercelli in data 13.7.2022 in sede di separazione giudiziale, con la conseguenza che pagina 2 di 5 sussistono i presupposti temporali per l'accoglimento della relativa domanda, essendo il ricorso per divorzio stato depositato in data 17.11.2024.
SULLA DOMANDA DI ASSSEGNO DIVORZILE
Parte ricorrente chiede la corresponsione di un assegno divorzile di euro 300 mensili, allegando come ragioni a fondamento della richiesta: la propria età anagrafica (46 anni); la nascita di 4 figli;
il fatto di avere svolto, negli ultimi 10 anni, occupazioni saltuarie e di brevissima durata;
di stare attualmente lavorando come addetta alle pulizie, con contratto a tempo determinato e retribuzione di importo pari ad euro 600,00 mensile.
La domanda non può trovare accoglimento.
Il Collegio osserva preliminarmente che è stata ribadita la differenza tra separazione e divorzio in termini di ricadute economiche (cfr. tra gli altri, Cass. Ordinanza n. 16809/2019, cfr. Cass. n.
12196/2017, per cui la separazione personale, a differenza del divorzio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i redditi adeguati -cui va rapportato ex art. 156 c.c. l'assegno in favore del coniuge- sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza del matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che ha una natura ben diversa dalla solidarietà post coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio). Già in sede di separazione -con pronuncia che non risulta impugnata- l'assegno di mantenimento chiesto dalla è stato negato, in assenza di qualsiasi Pt_1
allegazione e prova sulla situazione economico patrimoniale durante il matrimonio, sulle condizioni attuali nonché sulla specifica condizione di inabilità al lavoro (che sussiste anche nel presente giudizio, in quanto la ricorrente allega di avere sempre lavorato in nero come colf e badante).
Nel caso di richiesta di assegno di divorzile è vieppiù necessaria una puntuale allegazione ai fini di ritenerne sussistenti i presupposti.
In particolare, il giudizio di adeguatezza dei mezzi impone una valutazione composita e comparativa, in cui la situazione economico-patrimoniale del richiedente costituisce il fondamento della valutazione di adeguatezza;
tuttavia, non va assunta come una premessa meramente fenomenica ed oggettiva, svincolata dalle cause che l'hanno prodotta, dovendo accertarsi se tali cause siano riconducibili agli indicatori delle caratteristiche della unione matrimoniale così come descritti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, i quali, infine, assumono rilievo direttamente proporzionale alla durata del matrimonio
(cfr. S.U. 18287/2018).
pagina 3 di 5 Si aggiunga che in caso di domanda di assegno da parte dell'ex coniuge economicamente debole, il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza (S.U. cit.).
Il Collegio osserva che nel caso in esame, agli atti non è ravvisabile da parte della ricorrente alcuna allegazione, né soprattutto, deduzione istruttoria sugli aspetti rilevanti sopra indicati, considerato che le richieste istruttorie vertono unicamente su richieste di ordine di esibizione volti ad accertare le condizioni economiche del convenuto.
La ricorrente – che, come detto, è pacificamente in possesso di capacità lavorativa e non risulta di età così avanzata- ha allegato unicamente l'impossibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico subito e, dunque, inserirsi nel mondo del lavoro (cfr. ricorso introduttivo): non si ravvisano ulteriori allegazioni inerenti l'apporto alla costituzione del patrimonio familiare, o la perdita di specifiche chances lavorative o di studio, finalizzato alla progressione stipendiale, causate dal temo dedicato alla cura della famiglia;
tutte queste circostanze dovrebbero invece essere puntualmente allegate e non possono formare oggetto di presunzione, nemmeno semplice.
Gli insanabili difetti di allegazione e di prova rilevati non possono essere sanati dalla richiesta di indagini sul patrimonio del convenuto. A ciò aggiungasi che l'argomentazione afferente la cura della prole pare incompatibile con le statuizioni giudiziarie che si sono via via succedute per rimediare alle inadeguate se non del tutto omesse cure parentali della ricorrente (non solo del minore ma R_
anche dell'altro figlio , collocato in comunità con provvedimento del Tribunale per i Per_5
Minorenni del 25.3.2022).
SULLA CONFERMA DELLE STATUZIONI DELLA SENTENZA DI SEPARAZIONE
In sede di separazione, le parti sono state dichiarate entrambe decadute dalla responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore attualmente sedicenne. Tale statuizione deve essere confermata R_
in assenza di sopravvenienze rilevanti, nonché di domanda delle parti, chiedendo invero la ricorrente di confermare, allo stato, il provvedimento di affido intrafamiliare di al fratello maggiorenne R_
, con collocamento presso di lui secondo modi e tempi definiti dai Servizi Sociali Persona_2
pagina 4 di 5 competenti, con modalità di esercizio del diritto di visita, in capo alla ricorrente, definite e monitorate dai Servizi in accordo col fratello affidatario.
SULLE SPESE PROCESSUALI
La tipologia del giudizio e della decisione, nonché la mancata costituzione in giudizio del convenuto inducono a dichiarare irripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte nella controversia civile n.
1455/2024, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
1) PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra e Parte_1 CP_1
in Palermo, in data 04.03.1998.
[...]
2) ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
3) CONFERMA le statuizioni della sentenza di separazione in punto decadenza responsabilità genitoriale e modalità di affido del figlio minore R_
4) RIGETTA la domanda di assegno divorzile.
5) DICHIARA irripetibili le spese di lite.
Così deciso il 18.4.2025 nella camera di consiglio della sezione civile del TRIBUNALE
ORDINARIO di Vercelli.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE EST.
dott.ssa Michela Tamagnone dott.ssa Simona Francese
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Michela Tamagnone Presidente dott. Andrea Padalino Giudice dott.ssa Simona Francese Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1455/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1 con il patrocinio dell'avv. Greco Christian
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 CodiceFiscale_2
RESISTENTE contumace e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli
INTERVENUTO
Oggetto: scioglimento del matrimonio pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni di merito:
1) pronunciare ai sensi dell'art. 3, n. 2) lett. b), L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra le parti, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Palermo
(Anno 1998 – Parte I – N. 2180), in regime di comunione dei beni, ordinando di procedere alla trascrizione della emananda sentenza nei registri degli atti di matrimonio del detto Comune;
2) porre a carico del signor il pagamento, in favore della ricorrente, dell'importo di Controparte_1
euro 300,00=, a titolo di assegno periodico, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, ovvero quell'altra somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
3) confermare, allo stato, il provvedimento di affido intrafamiliare di al fratello maggiorenne R_
, con collocamento presso di lui secondo modi e tempi definiti dai Servizi Sociali Persona_2
competenti, con modalità di esercizio del diritto di visita, in capo alla ricorrente, definite e monitorate dai Servizi in accordo col fratello affidatario.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno contratto matrimonio civile in Palermo, in data Parte_1 Controparte_1
04.03.1998.
Dall'unione coniugale sono nati , Persona_3 Persona_4 Persona_5
tutti attualmente maggiorenni, e (in data 23.12.2009). Persona_6
Le parti sono separate con sentenza del Tribunale di Vercelli n. 61/2024.
Con ricorso depositato in data 17.11.2024 la ricorrente ha chiesto che il Tribunale Parte_1
dichiarasse la cessazione degli effetti civili (rectius: lo scioglimento) del matrimonio contratto con
, chiedendo, inoltre, la corresponsione di assegno divorzile. Controparte_1
In esito alla prima udienza celebrata il 25.2.2025, dichiarata la contumacia del convenuto, non costituito in giudizio, la causa di natura documentale è stata rinviata per discussione e decisione.
SULLA PRONUNCIA DI DIVORZIO
Sussistono i presupposti per la pronunzia diretta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio risultando inconfutabilmente dimostrato che i coniugi vivono separati dall'udienza celebrata avanti al Presidente del Tribunale di Vercelli in data 13.7.2022 in sede di separazione giudiziale, con la conseguenza che pagina 2 di 5 sussistono i presupposti temporali per l'accoglimento della relativa domanda, essendo il ricorso per divorzio stato depositato in data 17.11.2024.
SULLA DOMANDA DI ASSSEGNO DIVORZILE
Parte ricorrente chiede la corresponsione di un assegno divorzile di euro 300 mensili, allegando come ragioni a fondamento della richiesta: la propria età anagrafica (46 anni); la nascita di 4 figli;
il fatto di avere svolto, negli ultimi 10 anni, occupazioni saltuarie e di brevissima durata;
di stare attualmente lavorando come addetta alle pulizie, con contratto a tempo determinato e retribuzione di importo pari ad euro 600,00 mensile.
La domanda non può trovare accoglimento.
Il Collegio osserva preliminarmente che è stata ribadita la differenza tra separazione e divorzio in termini di ricadute economiche (cfr. tra gli altri, Cass. Ordinanza n. 16809/2019, cfr. Cass. n.
12196/2017, per cui la separazione personale, a differenza del divorzio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i redditi adeguati -cui va rapportato ex art. 156 c.c. l'assegno in favore del coniuge- sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza del matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che ha una natura ben diversa dalla solidarietà post coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio). Già in sede di separazione -con pronuncia che non risulta impugnata- l'assegno di mantenimento chiesto dalla è stato negato, in assenza di qualsiasi Pt_1
allegazione e prova sulla situazione economico patrimoniale durante il matrimonio, sulle condizioni attuali nonché sulla specifica condizione di inabilità al lavoro (che sussiste anche nel presente giudizio, in quanto la ricorrente allega di avere sempre lavorato in nero come colf e badante).
Nel caso di richiesta di assegno di divorzile è vieppiù necessaria una puntuale allegazione ai fini di ritenerne sussistenti i presupposti.
In particolare, il giudizio di adeguatezza dei mezzi impone una valutazione composita e comparativa, in cui la situazione economico-patrimoniale del richiedente costituisce il fondamento della valutazione di adeguatezza;
tuttavia, non va assunta come una premessa meramente fenomenica ed oggettiva, svincolata dalle cause che l'hanno prodotta, dovendo accertarsi se tali cause siano riconducibili agli indicatori delle caratteristiche della unione matrimoniale così come descritti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, i quali, infine, assumono rilievo direttamente proporzionale alla durata del matrimonio
(cfr. S.U. 18287/2018).
pagina 3 di 5 Si aggiunga che in caso di domanda di assegno da parte dell'ex coniuge economicamente debole, il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza (S.U. cit.).
Il Collegio osserva che nel caso in esame, agli atti non è ravvisabile da parte della ricorrente alcuna allegazione, né soprattutto, deduzione istruttoria sugli aspetti rilevanti sopra indicati, considerato che le richieste istruttorie vertono unicamente su richieste di ordine di esibizione volti ad accertare le condizioni economiche del convenuto.
La ricorrente – che, come detto, è pacificamente in possesso di capacità lavorativa e non risulta di età così avanzata- ha allegato unicamente l'impossibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico subito e, dunque, inserirsi nel mondo del lavoro (cfr. ricorso introduttivo): non si ravvisano ulteriori allegazioni inerenti l'apporto alla costituzione del patrimonio familiare, o la perdita di specifiche chances lavorative o di studio, finalizzato alla progressione stipendiale, causate dal temo dedicato alla cura della famiglia;
tutte queste circostanze dovrebbero invece essere puntualmente allegate e non possono formare oggetto di presunzione, nemmeno semplice.
Gli insanabili difetti di allegazione e di prova rilevati non possono essere sanati dalla richiesta di indagini sul patrimonio del convenuto. A ciò aggiungasi che l'argomentazione afferente la cura della prole pare incompatibile con le statuizioni giudiziarie che si sono via via succedute per rimediare alle inadeguate se non del tutto omesse cure parentali della ricorrente (non solo del minore ma R_
anche dell'altro figlio , collocato in comunità con provvedimento del Tribunale per i Per_5
Minorenni del 25.3.2022).
SULLA CONFERMA DELLE STATUZIONI DELLA SENTENZA DI SEPARAZIONE
In sede di separazione, le parti sono state dichiarate entrambe decadute dalla responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore attualmente sedicenne. Tale statuizione deve essere confermata R_
in assenza di sopravvenienze rilevanti, nonché di domanda delle parti, chiedendo invero la ricorrente di confermare, allo stato, il provvedimento di affido intrafamiliare di al fratello maggiorenne R_
, con collocamento presso di lui secondo modi e tempi definiti dai Servizi Sociali Persona_2
pagina 4 di 5 competenti, con modalità di esercizio del diritto di visita, in capo alla ricorrente, definite e monitorate dai Servizi in accordo col fratello affidatario.
SULLE SPESE PROCESSUALI
La tipologia del giudizio e della decisione, nonché la mancata costituzione in giudizio del convenuto inducono a dichiarare irripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte nella controversia civile n.
1455/2024, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
1) PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra e Parte_1 CP_1
in Palermo, in data 04.03.1998.
[...]
2) ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
3) CONFERMA le statuizioni della sentenza di separazione in punto decadenza responsabilità genitoriale e modalità di affido del figlio minore R_
4) RIGETTA la domanda di assegno divorzile.
5) DICHIARA irripetibili le spese di lite.
Così deciso il 18.4.2025 nella camera di consiglio della sezione civile del TRIBUNALE
ORDINARIO di Vercelli.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE EST.
dott.ssa Michela Tamagnone dott.ssa Simona Francese
pagina 5 di 5