Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 08/04/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. 5162/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 5162/2024 R.G. promossa da:
( ), rappresentata e difesa dall'Avv. Claudia Proni presso il Parte_1 C.F._1
cui studio è elettivamente domiciliata in Lugo (RA), via Monteverdi n. 7, in virtù di procura allegata al ricorso
E
( , rappresentato e difeso dall'Avv. Deanna Bertazzoli Controparte_1 C.F._2
presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Lugo (RA), Via Tellarini n. 13, in virtù di procura allegata al ricorso
ATTORI
CONCLUSIONI
“1) disporre che il padre non sia più tenuto a versare alla madre Parte_1 Controparte_1
l'assegno di contribuzione nel mantenimento in favore della figlia con decorrenza dalla data Per_1
di firma del ricorso congiunto per la modifica delle condizioni di divorzio;
2) Il mantenimento ordinario della figlia maggiorenne ma non indipendente economicamente, è a Per_1
carico del padre, il quale vi provvederà mediante mantenimento diretto della figlia che con lui abita prevalentemente, ed è a carico della madre solo durante i residuali tempi di permanenza della figlia presso di lei, tale obbligo dei genitori cesserà al raggiungimento della autosufficienza economica della figlia;
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coabita saltuariamente, mentre il domicilio della figlia è presso la abitazione del padre;
4) le spese straordinarie per la figlia continueranno ad essere a carico dei genitori nella misura Per_1
del 50% per ciascuno, fino al raggiungimento della indipendenza economica della figlia. Dette spese straordinarie saranno da concordare preferibilmente tra i genitori, secondo quanto indicato nel protocollo del Tribunale di Ravenna in vigore al momento della sottoscrizione del presente ricorso, sia con riferimento alla tipologia di spesa, sia con riferimento alla necessità del preventivo accordo tra i genitori. Le spese straordinarie dovranno essere corrisposte direttamente pro-quota dai genitori secondo le percentuali sopra indicate, ovvero nel caso dovessero essere anticipate e sostenute interamente da un genitore, l'altro provvederà a rifondere la sua quota di spettanza immediatamente (e comunque non oltre cinque giorni dalla richiesta di rimborso) dietro esibizione di idonea pezza giustificativa.
I genitori danno atti di conoscere il protocollo e, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dispongono sulle spese straordinarie secondo le seguenti specificazioni:
**spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale;
**spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
pagina 2 di 4 d) dotazione informatica ( pc / tablet); e) assicurazione scolastica;
e) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico/università;
**spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) uscite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero;
e) alloggio presso la sede universitaria;
**spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei);
d) spese per attività ludiche e ricreative f) viaggi studio in Italia e all'estero, stages, erasmus o similari;
g) acquisto mezzi di trasporto della figlia, nonché le relative riparazioni e manutenzioni necessarie;
**altre spese straordinarie (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) carburante, assicurazione, bollo della auto della figlia e revisione periodica;
b) oneri per l'abbigliamento, calzature, capispalla stagionali;
c) ricarica cellulare figlia,
h) abbonamento palestra;
La auto della figlia è attualmente una Alfa Romeo Mito, cointestata col padre.
5) Confermare tutte le altre condizioni stabilite in sede di divorzio di cui alla sentenza sopra citata.
I ricorrenti dichiarano espressamente, ex art. 473 bis.51, 2° comma, c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e dunque dichiarano di non volersi riconciliare.
I ricorrenti si esonerano reciprocamente dalla produzione dei documenti indicati nell'ultima parte della norma ora sopra citata, impegnandosi a produrli qualora richiesti dall'intestato Tribunale”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 5/12/2024 e hanno Parte_1 Controparte_1
chiesto modificarsi la sentenza dell'intestato Tribunale n. 341/2018 del 22/3/2018, pubblicata il 3/4/2018 pronunciata nel procedimento n. 242/2018, alle condizioni di cui al ricorso sopra riportate, deducendo,
pagina 3 di 4 in particolare, quali fattori sopravvenuti rispetto al detto provvedimento, la circostanza per cui la figlia ad oggi maggiorenne, ha iniziato a vivere stabilmente presso il padre, con conseguente accordo tra Per_1
le parti che prevede la cessazione dell'assegno a favore della madre a contribuzione nel mantenimento della figlia, a far data dalla firma del ricorso, e che sia il padre, sempre a far data dalla firma del ricorso,
a provvedere al mantenimento ordinario diretto della figlia che con lui coabita prevalentemente e che la madre provveda al mantenimento diretto della figlia in via residuale quando la stessa è presso di lei.
Acquisito il parere (favorevole) del Pubblico Ministero, acquisita documentazione varia, con ordinanza depositata il 14/3/2024 il Giudice relatore delegato ha rimesso la causa in decisione al Collegio.
Tanto premesso, il Collegio osserva che gli accordi intercorsi tra le parti in modifica delle condizioni stabilite nella sentenza dell'intestato Tribunale n. 341/2018 del 22/3/2018, pubblicata il 3/4/2018 pronunciata nel procedimento n. 242/2018, non si appalesano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Sussistono pertanto i presupposti affinché il tribunale omologhi tali accordi, ai sensi dell'art. 473 bis 51, comma 4, c.p.c.
Le spese di lite vanno integralmente compensate, in ragione della definizione del giudizio sulla base dell'accordo delle parti (art. 92, comma 3, c.p.c.).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
5162/2024 RG, così provvede:
a) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in modifica della sentenza dell'intestato Tribunale n.
341/2018 del 22/3/2018, pubblicata il 3/4/2018 pronunciata nel procedimento n. 242/2018;
b) spese di lite compensate.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 4/4/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Alessia Vicini dott.ssa Mariapia Parisi
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