Articolo 3 della Legge 11 marzo 1974, n. 101
Articolo 2Articolo 4
Versione
2 maggio 1974
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Versione
18 agosto 1993
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Versione
24 dicembre 1996
Art. 3.
All' articolo 18 della legge 23 giugno 1970, n. 503 , e' aggiunto il seguente comma:
"In attesa dell'approvazione del predetto regolamento, il consiglio di amministrazione puo' concedere un acconto sui futuri miglioramenti nella misura del 30 per cento dello stipendio base in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, con un massimo di lire 40 mila mensili pro capite".(1) ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D. lgs. 30 giugno 1993 n. 270 ha disposto (con l'art. 10 commi 1 e 2) che "Sono abrogate le seguenti norme: articoli 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 15 , 17 , 18 , 19 e 20 della legge 23 giugno 1970, n. 503 ; articoli 2 , 3 , 4 e 5 della legge 11 marzo 1974, n. 101 ; articoli 1, limitatamente al secondo comma, 3, 4, 8, 9, 11 e 14 della legge 23 dicembre 1975, n. 745 , nonche' tutte le altre incompatibili con il presente decreto. L'abrogazione di cui al comma 1 ha efficacia dall'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza, e comunque a decorrere dal 1 gennaio 1994". --------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D. lgs. 30 giugno 1993 n. 270 , come modificato dal D.L. 23 ottobre 1996, n. 542 , convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 649 , ha disposto (con l'art. 10 commi 1 e 2) che "Sono abrogate le seguenti norme: articoli 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 15 , 17 , 18 , 19 e 20 della legge 23 giugno 1970, n. 503 ; articoli 2 , 3 , 4 e 5 della legge 11 marzo 1974, n. 101 ; articoli 1, limitatamente al secondo comma, 3, 4, 8, 9, 11 e 14 della legge 23 dicembre 1975, n. 745 , nonche' tutte le altre incompatibili con il presente decreto.
L'abrogazione di cui al comma 1 ha efficacia dall'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza".
Entrata in vigore il 24 dicembre 1996