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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 20/05/2025, n. 957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 957 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 542/2018, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 542/2018
TRA
difeso dall'avv. EMANUELA ROMANO Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
, rappresentati e difesi, rispettivamente, dalla dott.ssa TIZIANA CP_1
MELIGRANA e dall'avv. TERESA CALFA
RESISTENTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato, il sig. a proposto opposizione Parte_2
avverso l'intimazione di pagamento n. pagamento13920179001780966000 notificata il
12.9.2017 a cartella esattoriale n. n 13920120003014733000 notificata il 30.3.2012, secondo quanto dichiarato dall'ente impositore, deducendo, di nulla dover pagare per effetto della mancata notifica della cartella esattoriale, per decorso della prescrizione quinquennale.
Con Si costituiva l' contestando le deduzioni della opponente e chiedendo il rigetto della opposizione.
1 L'Equitalia si costituiva ed eccepiva la rituale notifica della cartella esattoriale CP_2
in oggetto nonché la decadenza dal termine per le eccezioni di carattere formale alle cartelle esattoriali, inoltre rilevata che al ricorrente era stato notificato un preavviso di fermo amministrativo, n 13980201300000911, ritualmente notificato in data 16/04/2013, contenente la cartella impugnata, idoneo ad interrompere la prescrizione. Produceva documenti.
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta
MOTIVAZIONE
Deve premettersi che la questione relativa alla validità della notifica di una cartella di pagamento eseguita ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del D.P.R. n. 602 del
1973, mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, con consegna a persona diversa dal destinatario — nella specie, un familiare convivente — e senza successivo invio della comunicazione di avvenuta notifica (c.d. CAN), è oggetto di un contrasto interpretativo in seno alla giurisprudenza di legittimità.
Un primo indirizzo, affermatosi in diverse pronunce della Corte di Cassazione (cfr.
Cass., Sez. VI, ord. n. 28872 del 12.11.2018; ord. n. 10037 del 10.04.2019; ord. n.
12470 del 24.06.2020; ord. n. 37259 del 29.11.2021), ritiene che, nei casi in cui la notifica sia effettuata direttamente dall'agente della riscossione mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi della richiamata disposizione normativa, non trovi applicazione la disciplina di cui alla L. n. 890/1982 — che prevede l'obbligo di invio della raccomandata informativa — bensì quella del servizio postale ordinario. Di conseguenza, l'adempimento in questione non sarebbe necessario, anche laddove la consegna della raccomandata avvenga a soggetto diverso dal destinatario.
A tale orientamento se ne contrappone uno più recente e garantista, espresso da plurime decisioni della medesima Corte (v. Cass., Sez. V, ord. n. 14093 del 04.05.2022; ord. n.
27446 del 20.09.2022; ord. n. 22894 del 27.07.2023; ord. n. 23561 del 02.08.2023), secondo cui, anche nell'ipotesi in cui la notifica sia effettuata ai sensi dell'art. 26 cit., laddove il plico venga recapitato a persona diversa dal destinatario, è comunque necessaria la successiva comunicazione dell'avvenuta notifica, al fine di garantire al contribuente una conoscenza legale ed effettiva dell'atto, in ossequio ai principi costituzionali di cui agli artt. 24 e 111 Cost.
2 Tale seconda impostazione appare maggiormente conforme alle indicazioni espresse dalla Corte Costituzionale, che nella sentenza n. 175 del 2018, pur avendo dichiarato la legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del D.P.R. n. 602/1973, ha nondimeno precisato che la notifica diretta da parte dell'agente della riscossione, per essere compatibile con i principi del giusto processo, deve comunque assicurare la possibilità concreta ed effettiva per il destinatario di avere conoscenza dell'atto notificato.
Alla luce del richiamato orientamento e tenuto conto dei principi costituzionali in materia di tutela del contraddittorio e del diritto di difesa, deve pertanto ritenersi che, ove la cartella di pagamento, in questo caso anche il preavviso di fermo, siano stati notificati a persona diversa dal destinatario — ancorché familiare convivente —, la mancata comunicazione dell'avvenuta notifica rende l'atto affetto da nullità per violazione delle norme sul perfezionamento della notifica, e ciò anche nell'ipotesi di notifica eseguita ai sensi dell'art. 26, comma 1, D.P.R. n. 602/1973.
Tale omissione comporta la nullità della notifica, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità.
Le spese del presente giudizio vanno integralmente compensate tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., in considerazione della peculiarità della questione trattata, oggetto di contrasto giurisprudenziale non ancora definitivamente risolto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa,
- Accoglie il ricorso proposto da [nome ricorrente] e, per l'effetto,
- Annulla la cartella esattoriale n. [numero] per difetto di valida notifica.
- Compensa le spese di lite.
Così deciso, 19.5.2025
Il giudice
Il gop dott.ssa Susanna Cirianni
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