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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 24/03/2025, n. 545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 545 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Cosenza
Prima Sezione Civile
Il giudice monocratico ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 3623 R.G.A.C. dell'anno 2022, promossa
da in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Valeria Lepore, presso il cui studio, in Cosenza, via E. De Nicola n. 40, è altresì elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
opponente
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_1 e difesa dall'avv. Lucia Lepiane, presso il cui studio, in Cosenza, via A. De Filippis n. 26, è altresì elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
opposta
avente ad oggetto: opposizione a precetto;
conclusioni delle parti: per l'opponente: “Voglia l'Ill.mo Giudicante in accoglimento della presente domanda: - dichiarare la nullità dell'atto di precetto in rinnovazione notificato via PEC il
29.09.2022, per tutte le argomentazioni svolte in atti e, conseguentemente, - dichiarare che nessun valido titolo esecutivo è stato mai notificato alla già l' , Parte_1 Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, per l'effetto, - condannare la Società opposta, in persona del socio amministratore , al risarcimento del danno ex art 96 c.p.c., da Controparte_3 liquidarsi in € 3.000,00, ovvero nella maggiore o minore somma che riterrà equa l'Ill.mo sig. Giudice, alla luce di quanto argomentato e provato;
il tutto, in ogni caso, con vittoria di spese di lite oltre accessori come per legge”; per l'opposta: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi esposti: - accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto e in diritto della opposizione spiegata dalla per tutti Parte_1 i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, rigettare tutte le richieste di parte attrice;
- con vittoria di spese, diritti e onorari di lite, oltre rimborso forfetario delle spese generali e oneri come per legge ex art. 96 cpc”.
Motivi della decisione
Fatto e diritto
Con citazione ritualmente notificata, la opponeva ai sensi dell'art. Parte_2
617 c.p.c. il precetto in rinnovazione notificatole il 29.09.2022 a mezzo PEC dalla
[...]
per l'importo di € 33.582,86, contestando di aver mai ricevuto la notifica della Controparte_1
1 titolo esecutivo (la sentenza n. 829 del 15.06.2020 del Tribunale Civile di Sofia), asseritamente eseguita con un primo precetto, a sua volta seguito da altro, di cui si affermava la notificazione il 10.12.2020, ed infine da quello, in rinnovazione, opposto;
paventando quindi la nullità di cui all'art. 480, comma 2, c.p.c., rassegnava le ritrascritte conclusioni.
Costituitasi in giudizio, la rappresentava che il primo Controparte_1 precetto, unitamente al titolo, era stato notificato a mani di , componente – giusta Persona_1 visura allegata – del consiglio di amministrazione della società opponente, quindi legato ad essa da un rapporto che gli attribuiva la qualifica di soggetto legittimato a ricevere le notifiche per l'ente, in qualunque luogo, e non solo presso la sede sociale;
evidenziava nondimeno che la regolare notifica del titolo rimaneva asseverata nell'intervento nel pignoramento presso terzi iscritto al n. 810/2022 R.G.E. dell'intestato Tribunale, in seguito al quale la debitrice aveva inoltrato una PEC di richiesta delle coordinate per il bonifico di pagamento, poi non eseguito;
formulava di conseguenza le conclusioni di cui in epigrafe. Respinta la cautela sospensiva, ed assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., in assenza di istanze di prova costituenda, all'udienza del 28.11.2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa è stata trattenuta a sentenza, con termini per comparse conclusionali e di replica. Tanto premesso in fatto, l'opposizione, siccome inammissibile, e comunque infondata, va di conseguenza respinta.
La notifica del titolo esecutivo, per come documentato, si è perfezionata il 10.12.2020 a mezzo posta, all'indirizzo della di Rende (CS), via Rossini, Palazzo Astro Parte_2
n. 35, con consegna a mani di , indicato quale destinatario persona fisica. Persona_1 Di tale notifica l'opponente assume la nullità e/o inesistenza per due ordini di ragioni: in primo luogo, perché, come inferibile dalla allegata visura storica, la sede legale della società non era più quella indicata nella relata, giusta modifica per Notaio del 09.03.2018, trascritta nel Per_2
Registro delle Imprese il 04.04.2018, e, peraltro, conosciuta dal legale rappresentante della come comprovato dalle notifica degli atti di altro contenzioso CP_1 Controparte_1 giudiziario antecedente alla notifica del precetto;
sotto diverso profilo, in ogni caso, perché
[...]
revocato dall'incarico di presidente del CdA della con atto per Notaio Per_1 Parte_2 del 05.12.2013, circostanza anch'essa conosciuta dal legale rappresentante della opposta, Per_3 socio della fino al 2017. Pt_2
Ciò posto, va in primo luogo chiarito che non si versa in ipotesi di inesistenza della notifica, bensì, al più, di sua nullità. Sul punto, la giurisprudenza ha chiarito che l'inesistenza sottende l'assenza anche di una parvenza di procedimento notificatorio, mentre invece la nullità si configura allorquando, come nel caso di specie, sia stata posta in essere un'attività notificatoria tipica, ossia corrispondente ad un archetipo di legge, che tuttavia, per qualsivoglia ragione, non ha raggiunto il suo scopo.
La distinzione ha una sua precipua rilevanza, sempre dettata dalla giurisprudenza di legittimità: ed invero, allorquando si versi in ipotesi di semplice nullità, e non anche di vera e propria inesistenza, si può configurare la sanatoria dell'atto ai sensi dell'art. 156 c.p.c. per raggiungimento dello scopo (Cass. nn. 15378/2006, 6957/2007, 13038/2013), a maggior ragione allorquando l'opposizione ex art. 617 c.p.c., ossia la deduzione del vizio di forma, non sia accompagnata anche da quella relativa alla effettiva e concreta compromissione di facoltà difensive, ovvero di altro pregiudizio incidente sull'andamento o sull'esito del processo esecutivo (Cass. nn. 27424/2023, 903/2024); in siffatte ipotesi, l'opposizione agli atti esecutivi viene stigmatizzata addirittura come inammissibile dalla citata giurisprudenza.
Ora, il caso di specie può rappresentare paradigma di applicazione del prefato indirizzo giurisprudenziale, atteso che, al di là del vizio di notifica del titolo, di cui peraltro, come si vedrà, dubbia la stessa sussistenza, la non solo non ha mai indicato alcuna Parte_2 concreta compromissione del diritto di difesa, ovvero di facoltà processuali, quanto, piuttosto, ha dedotto espressamente, a fronte di un titolo esecutivo coperto da giudicato, di essersi attivata per il pagamento del debito, producendo anche – a comprova del suo assunto, che pure comporterebbe
2 cessazione della materia del contendere, siccome quel pagamento spontaneo e di una ragione di credito ormai irretrattabile - una distinta di bonifico del 10.10.2022, successiva alla notifica del precetto in rinnovazione, ed anche alla notifica della stessa opposizione introduttiva dell'odierno giudizio. Ergo, a prescindere dal fatto che l'opposta ha negato di aver ricevuto il pagamento, la propugnata nullità del precetto per difetto di preventiva o concomitante notifica del titolo esecutivo, rimane sostanzialmente fine a sé stessa, ossia deputata a far valere tout court l'invalidità, e null'altro, riconoscendosi anzi la pretesa sostanziale della creditrice, al punto di propugnarne l'avvenuto – postumo – soddisfacimento. Non solo.
Il precetto opposto (regolarmente notificato a mezzo PEC) è in rinnovazione di due ulteriori precedenti, del primo dei quali – quello cui allegato il titolo esecutivo – contestata la valida notificazione, il che significa che la come comprovato dalla stessa Parte_2 documentata richiesta di trasmissione delle coordinate bancarie per l'effettuazione del bonifico di pagamento, già conosceva perfettamente la pretesa creditoria titolata della I&C s.r.l.: il tenore della racc. a/r del 10.10.2022, anticipata via PEC agli amministratori dell'opposta, è, a tal riguardo, inequivoco, atteso che la ammette esplicitamente di aver ricevuto notizia … dell'esistenza Pt_2 della sentenza sul quale fondato il precetto (si ripete: in (ulteriore) rinnovazione) opposto.
Rimane quindi doppiamente inconferente la giurisprudenza citata a sostegno della paventata nullità del precetto, ossia Cass. n. 1096/2021, sia perché la nullità testuale ex art. 479 e 480, comma
2, c.p.c., collegata alla omessa notifica del titolo esecutivo, mentre invece, per quanto premesso, nel caso di specie, si verte al più in ipotesi di nullità della notifica, sia, in ogni caso, perché dimostrata dalla creditrice per tabulas la conoscenza effettiva del titolo da parte della debitrice opponente, che non ha lamentato la compromissione di facoltà difensive, prima tra tutte quella relativa allo spatium deliberandi per provvedere al pagamento spontaneo del debito, evitando l'espropriazione, evenienza ancora possibile nel caso di specie, atteso che la prefata comunicazione di Parte_2 volontà di pagamento spontaneo è antecedente all'udienza dell'espropriazione presso terzi iscritta al n. 810/2022 R.G.E. dell'intestato Tribunale. Anzi: la distinta di bonifico reca incredibilmente la medesima data – ossia il 10.10.2022 – della richiesta di coordinate bancarie per l'esecuzione di quel tipo di pagamento, ed in essa campeggia la dicitura pagamento ordinato con sentenza n. 829/15.06.2020 Tribunale di Sofia, ad ulteriore – e definitiva – comprova del fatto che la pretesa portata dal titolo era perfettamente conosciuta – anche nel suo importo, come attesta la distinta di bonifico – dalla Parte_2
Le prefate argomentazioni impongono quindi, in ossequio alla citata giurisprudenza, declaratoria di inammissibilità dell'opposizione, a prescindere dallo scrutinio della regolarità o meno della notifica. Al riguardo, nondimeno, va comunque segnalata la criticità delle censure dell'opponente. Ed infatti, a mente dell'art. 145, comma 1, c.p.c., “la notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa …”, senza distinguersi tra sede legale e sede effettiva.
Nel caso di specie, dalla relata si evince che la notifica è stata eseguita presso quella che, fino al 2018, era la sede legale della ed a persona che, per quanto Parte_1 documentato dalla visura societaria allegata dalla opposta, risulta essere socio della stessa, così rientrando nel novero dei soggetti abilitati alla ricezione;
al riguardo, la revoca del dalla Per_1 carica di componente del CdA non esclude la sua qualità di socio.
Nondimeno, sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, rimane in ogni caso indifferente la qualifica della persona rivestita all'interno della società, con la conseguenza che l'ufficiale giudiziario non deve fare sul punto alcun accertamento;
ed infatti, “in tema di notificazioni alle persone giuridiche, l'art. 145 c.p.c., nel prevedere che l'atto possa essere consegnato a persona incaricata della relativa ricezione, non assegna rilevanza alla specifica
3 qualifica che detto consegnatario rivesta in seno alla persona giuridica, né impone che un siffatto accertamento sia compiuto dall'ufficiale giudiziario” (Cass. n. 4406/1982), sussistendo una presunzione di legittimazione a ricevere l'atto ex art. 138, per effetto della immedesimazione organica della persona fisica rispetto all'ente (Cass. n. 28892/2008). Peraltro, in mancanza delle figure richiamate nell'art. 145, comma 1, c.p.c., la notifica può legittimamente essere eseguita nelle mani di persona addetta alla sede, non necessariamente legata alla persona giuridica da un rapporto lavorativo (Cass. n. 642/1998), e quindi per avventura anche meramente presente negli uffici della società (Cass. n. 976/2000); la consegna fatta dall'ufficiale giudiziario ad una persona che si trovava nella sede, quindi, è valida in quanto sorretta dalla presunzione che il soggetto fosse addetto alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica;
in controprova, la società deve invece dimostrare che la persona che ha ritirato l'atto, oltre a non essere alle sue dipendenze, o socio, non era neppure addetta alla ricezione degli atti (Cass. n. 24622/2008). Nel caso di specie, il socio ha ritirato l'atto presso la precedente sede legale, così Per_1 asseverando implicitamente che quella rimaneva ancora sede effettiva degli affari societari, mentre l'opponente, ex adverso, non ha fornito alcuna prova del contrario. Quindi, come premesso, ove anche superato il rilievo di inammissibilità, l'opposizione comunque rimarrebbe infondata.
Spese e competenze di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, nella prefata composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta, siccome inammissibile e, comunque, infondata, l'opposizione proposta dalla
[...]
Parte_1
- condanna la ridetta opponente alla refusione, in favore dell'opposta, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.809,00 per competenze professionali calcolate al minimo tariffario, oltre rimb. forf. 15% spese gen., CPA e IVA.
Così deciso in Cosenza il 24 marzo 2025
Il giudice
Gino Bloise
4
Tribunale Ordinario di Cosenza
Prima Sezione Civile
Il giudice monocratico ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 3623 R.G.A.C. dell'anno 2022, promossa
da in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Valeria Lepore, presso il cui studio, in Cosenza, via E. De Nicola n. 40, è altresì elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
opponente
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_1 e difesa dall'avv. Lucia Lepiane, presso il cui studio, in Cosenza, via A. De Filippis n. 26, è altresì elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
opposta
avente ad oggetto: opposizione a precetto;
conclusioni delle parti: per l'opponente: “Voglia l'Ill.mo Giudicante in accoglimento della presente domanda: - dichiarare la nullità dell'atto di precetto in rinnovazione notificato via PEC il
29.09.2022, per tutte le argomentazioni svolte in atti e, conseguentemente, - dichiarare che nessun valido titolo esecutivo è stato mai notificato alla già l' , Parte_1 Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, per l'effetto, - condannare la Società opposta, in persona del socio amministratore , al risarcimento del danno ex art 96 c.p.c., da Controparte_3 liquidarsi in € 3.000,00, ovvero nella maggiore o minore somma che riterrà equa l'Ill.mo sig. Giudice, alla luce di quanto argomentato e provato;
il tutto, in ogni caso, con vittoria di spese di lite oltre accessori come per legge”; per l'opposta: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi esposti: - accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto e in diritto della opposizione spiegata dalla per tutti Parte_1 i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, rigettare tutte le richieste di parte attrice;
- con vittoria di spese, diritti e onorari di lite, oltre rimborso forfetario delle spese generali e oneri come per legge ex art. 96 cpc”.
Motivi della decisione
Fatto e diritto
Con citazione ritualmente notificata, la opponeva ai sensi dell'art. Parte_2
617 c.p.c. il precetto in rinnovazione notificatole il 29.09.2022 a mezzo PEC dalla
[...]
per l'importo di € 33.582,86, contestando di aver mai ricevuto la notifica della Controparte_1
1 titolo esecutivo (la sentenza n. 829 del 15.06.2020 del Tribunale Civile di Sofia), asseritamente eseguita con un primo precetto, a sua volta seguito da altro, di cui si affermava la notificazione il 10.12.2020, ed infine da quello, in rinnovazione, opposto;
paventando quindi la nullità di cui all'art. 480, comma 2, c.p.c., rassegnava le ritrascritte conclusioni.
Costituitasi in giudizio, la rappresentava che il primo Controparte_1 precetto, unitamente al titolo, era stato notificato a mani di , componente – giusta Persona_1 visura allegata – del consiglio di amministrazione della società opponente, quindi legato ad essa da un rapporto che gli attribuiva la qualifica di soggetto legittimato a ricevere le notifiche per l'ente, in qualunque luogo, e non solo presso la sede sociale;
evidenziava nondimeno che la regolare notifica del titolo rimaneva asseverata nell'intervento nel pignoramento presso terzi iscritto al n. 810/2022 R.G.E. dell'intestato Tribunale, in seguito al quale la debitrice aveva inoltrato una PEC di richiesta delle coordinate per il bonifico di pagamento, poi non eseguito;
formulava di conseguenza le conclusioni di cui in epigrafe. Respinta la cautela sospensiva, ed assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., in assenza di istanze di prova costituenda, all'udienza del 28.11.2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa è stata trattenuta a sentenza, con termini per comparse conclusionali e di replica. Tanto premesso in fatto, l'opposizione, siccome inammissibile, e comunque infondata, va di conseguenza respinta.
La notifica del titolo esecutivo, per come documentato, si è perfezionata il 10.12.2020 a mezzo posta, all'indirizzo della di Rende (CS), via Rossini, Palazzo Astro Parte_2
n. 35, con consegna a mani di , indicato quale destinatario persona fisica. Persona_1 Di tale notifica l'opponente assume la nullità e/o inesistenza per due ordini di ragioni: in primo luogo, perché, come inferibile dalla allegata visura storica, la sede legale della società non era più quella indicata nella relata, giusta modifica per Notaio del 09.03.2018, trascritta nel Per_2
Registro delle Imprese il 04.04.2018, e, peraltro, conosciuta dal legale rappresentante della come comprovato dalle notifica degli atti di altro contenzioso CP_1 Controparte_1 giudiziario antecedente alla notifica del precetto;
sotto diverso profilo, in ogni caso, perché
[...]
revocato dall'incarico di presidente del CdA della con atto per Notaio Per_1 Parte_2 del 05.12.2013, circostanza anch'essa conosciuta dal legale rappresentante della opposta, Per_3 socio della fino al 2017. Pt_2
Ciò posto, va in primo luogo chiarito che non si versa in ipotesi di inesistenza della notifica, bensì, al più, di sua nullità. Sul punto, la giurisprudenza ha chiarito che l'inesistenza sottende l'assenza anche di una parvenza di procedimento notificatorio, mentre invece la nullità si configura allorquando, come nel caso di specie, sia stata posta in essere un'attività notificatoria tipica, ossia corrispondente ad un archetipo di legge, che tuttavia, per qualsivoglia ragione, non ha raggiunto il suo scopo.
La distinzione ha una sua precipua rilevanza, sempre dettata dalla giurisprudenza di legittimità: ed invero, allorquando si versi in ipotesi di semplice nullità, e non anche di vera e propria inesistenza, si può configurare la sanatoria dell'atto ai sensi dell'art. 156 c.p.c. per raggiungimento dello scopo (Cass. nn. 15378/2006, 6957/2007, 13038/2013), a maggior ragione allorquando l'opposizione ex art. 617 c.p.c., ossia la deduzione del vizio di forma, non sia accompagnata anche da quella relativa alla effettiva e concreta compromissione di facoltà difensive, ovvero di altro pregiudizio incidente sull'andamento o sull'esito del processo esecutivo (Cass. nn. 27424/2023, 903/2024); in siffatte ipotesi, l'opposizione agli atti esecutivi viene stigmatizzata addirittura come inammissibile dalla citata giurisprudenza.
Ora, il caso di specie può rappresentare paradigma di applicazione del prefato indirizzo giurisprudenziale, atteso che, al di là del vizio di notifica del titolo, di cui peraltro, come si vedrà, dubbia la stessa sussistenza, la non solo non ha mai indicato alcuna Parte_2 concreta compromissione del diritto di difesa, ovvero di facoltà processuali, quanto, piuttosto, ha dedotto espressamente, a fronte di un titolo esecutivo coperto da giudicato, di essersi attivata per il pagamento del debito, producendo anche – a comprova del suo assunto, che pure comporterebbe
2 cessazione della materia del contendere, siccome quel pagamento spontaneo e di una ragione di credito ormai irretrattabile - una distinta di bonifico del 10.10.2022, successiva alla notifica del precetto in rinnovazione, ed anche alla notifica della stessa opposizione introduttiva dell'odierno giudizio. Ergo, a prescindere dal fatto che l'opposta ha negato di aver ricevuto il pagamento, la propugnata nullità del precetto per difetto di preventiva o concomitante notifica del titolo esecutivo, rimane sostanzialmente fine a sé stessa, ossia deputata a far valere tout court l'invalidità, e null'altro, riconoscendosi anzi la pretesa sostanziale della creditrice, al punto di propugnarne l'avvenuto – postumo – soddisfacimento. Non solo.
Il precetto opposto (regolarmente notificato a mezzo PEC) è in rinnovazione di due ulteriori precedenti, del primo dei quali – quello cui allegato il titolo esecutivo – contestata la valida notificazione, il che significa che la come comprovato dalla stessa Parte_2 documentata richiesta di trasmissione delle coordinate bancarie per l'effettuazione del bonifico di pagamento, già conosceva perfettamente la pretesa creditoria titolata della I&C s.r.l.: il tenore della racc. a/r del 10.10.2022, anticipata via PEC agli amministratori dell'opposta, è, a tal riguardo, inequivoco, atteso che la ammette esplicitamente di aver ricevuto notizia … dell'esistenza Pt_2 della sentenza sul quale fondato il precetto (si ripete: in (ulteriore) rinnovazione) opposto.
Rimane quindi doppiamente inconferente la giurisprudenza citata a sostegno della paventata nullità del precetto, ossia Cass. n. 1096/2021, sia perché la nullità testuale ex art. 479 e 480, comma
2, c.p.c., collegata alla omessa notifica del titolo esecutivo, mentre invece, per quanto premesso, nel caso di specie, si verte al più in ipotesi di nullità della notifica, sia, in ogni caso, perché dimostrata dalla creditrice per tabulas la conoscenza effettiva del titolo da parte della debitrice opponente, che non ha lamentato la compromissione di facoltà difensive, prima tra tutte quella relativa allo spatium deliberandi per provvedere al pagamento spontaneo del debito, evitando l'espropriazione, evenienza ancora possibile nel caso di specie, atteso che la prefata comunicazione di Parte_2 volontà di pagamento spontaneo è antecedente all'udienza dell'espropriazione presso terzi iscritta al n. 810/2022 R.G.E. dell'intestato Tribunale. Anzi: la distinta di bonifico reca incredibilmente la medesima data – ossia il 10.10.2022 – della richiesta di coordinate bancarie per l'esecuzione di quel tipo di pagamento, ed in essa campeggia la dicitura pagamento ordinato con sentenza n. 829/15.06.2020 Tribunale di Sofia, ad ulteriore – e definitiva – comprova del fatto che la pretesa portata dal titolo era perfettamente conosciuta – anche nel suo importo, come attesta la distinta di bonifico – dalla Parte_2
Le prefate argomentazioni impongono quindi, in ossequio alla citata giurisprudenza, declaratoria di inammissibilità dell'opposizione, a prescindere dallo scrutinio della regolarità o meno della notifica. Al riguardo, nondimeno, va comunque segnalata la criticità delle censure dell'opponente. Ed infatti, a mente dell'art. 145, comma 1, c.p.c., “la notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa …”, senza distinguersi tra sede legale e sede effettiva.
Nel caso di specie, dalla relata si evince che la notifica è stata eseguita presso quella che, fino al 2018, era la sede legale della ed a persona che, per quanto Parte_1 documentato dalla visura societaria allegata dalla opposta, risulta essere socio della stessa, così rientrando nel novero dei soggetti abilitati alla ricezione;
al riguardo, la revoca del dalla Per_1 carica di componente del CdA non esclude la sua qualità di socio.
Nondimeno, sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, rimane in ogni caso indifferente la qualifica della persona rivestita all'interno della società, con la conseguenza che l'ufficiale giudiziario non deve fare sul punto alcun accertamento;
ed infatti, “in tema di notificazioni alle persone giuridiche, l'art. 145 c.p.c., nel prevedere che l'atto possa essere consegnato a persona incaricata della relativa ricezione, non assegna rilevanza alla specifica
3 qualifica che detto consegnatario rivesta in seno alla persona giuridica, né impone che un siffatto accertamento sia compiuto dall'ufficiale giudiziario” (Cass. n. 4406/1982), sussistendo una presunzione di legittimazione a ricevere l'atto ex art. 138, per effetto della immedesimazione organica della persona fisica rispetto all'ente (Cass. n. 28892/2008). Peraltro, in mancanza delle figure richiamate nell'art. 145, comma 1, c.p.c., la notifica può legittimamente essere eseguita nelle mani di persona addetta alla sede, non necessariamente legata alla persona giuridica da un rapporto lavorativo (Cass. n. 642/1998), e quindi per avventura anche meramente presente negli uffici della società (Cass. n. 976/2000); la consegna fatta dall'ufficiale giudiziario ad una persona che si trovava nella sede, quindi, è valida in quanto sorretta dalla presunzione che il soggetto fosse addetto alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica;
in controprova, la società deve invece dimostrare che la persona che ha ritirato l'atto, oltre a non essere alle sue dipendenze, o socio, non era neppure addetta alla ricezione degli atti (Cass. n. 24622/2008). Nel caso di specie, il socio ha ritirato l'atto presso la precedente sede legale, così Per_1 asseverando implicitamente che quella rimaneva ancora sede effettiva degli affari societari, mentre l'opponente, ex adverso, non ha fornito alcuna prova del contrario. Quindi, come premesso, ove anche superato il rilievo di inammissibilità, l'opposizione comunque rimarrebbe infondata.
Spese e competenze di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, nella prefata composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta, siccome inammissibile e, comunque, infondata, l'opposizione proposta dalla
[...]
Parte_1
- condanna la ridetta opponente alla refusione, in favore dell'opposta, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.809,00 per competenze professionali calcolate al minimo tariffario, oltre rimb. forf. 15% spese gen., CPA e IVA.
Così deciso in Cosenza il 24 marzo 2025
Il giudice
Gino Bloise
4