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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 22/05/2025, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 24/03/2025 al n. 780 /2025 R.G. avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili promosso da
nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 domiciliato presso lo studio dell'Avv. DE VIVO MARIA CRISTINA, dalla quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
e da
, nata a [...] il [...], Parte_2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. MOSCA RAFFAELE, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
-ricorrenti -
con l'intervento della PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- interveniente necessario-
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 24/03/2025 i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Somma IA (NA) il 28/09/2000 dalla cui unione nascevano due figli,
(il 02/07/2001 a Ottaviano) e (il 10/01/2005 a Massa di Persona_1 Persona_2
Somma), entrambi maggiorenni, evidenziavano che il Tribunale di Nola aveva omologato la separazione consensuale tra i coniugi con decreto n. 816/2018 reso il 19/07/2018 nel procedimento R.G. n. 1135/2018. Sulla scorta delle predette deduzioni i ricorrenti instavano per una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
2. Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 c.p.c.
3. Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice assegnava termine fino al 14/05/2025 per il deposito di note in sostituzione di udienza. Lette le note di parte depositate il 12/05/2025, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
4. La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L. 1/12/1970 n. 898, come modificata dalla L. 6/03/1987 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che sono decorsi ben oltre sei mesi dal giorno della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dalla normativa vigente.
5. Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di divorzio con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“ I) La sig.ra continuerà a vivere nella casa coniugale in Somma IA (NA) alla Piazza Parte_2
TA ;
II) I coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi forma di mantenimento essendo entrambi in grado di mantenersi ed economicamente autosufficienti;
III) Il sig. si obbliga al versamento della somma mensile di € 300,00, da corrispondere entro Parte_1
e non oltre il giorno 05 di ciascun mese, a titolo di mantenimento dei figli e maggiorenni, ma Per_2 Per_1 ancora non autosufficienti economicamente, con indicizzazione annuale Istat nella misura del 100% ; l'assegno dovrà essere versato entro il 5 di ogni mese, a mezzo bonifico o vaglia postale o in contanti presso il domicilio della signora
con la quale convivono stabilmente i predetti figli, nonché al pagamento, nella misura del 50% Parte_2 delle spese straordinarie (mediche, universitarie, ricreative etc.), previa consultazione sulle medesime ed esibizione della relativa documentazione;
IV) I ricorrenti, inoltre, dichiarano di aver definito tra loro ogni rapporto economico e patrimoniale.
V) Le parti , inoltre, chiedono sin da ora di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e di non volersi riconciliare e rinunciano, altresì, reciprocamente al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis,
51 III c.p.c.”
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole, ritiene il
Tribunale di poterli recepire interamente e porli a base della presente decisione.
6. Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra
nato a [...] il [...] e Parte_1 Pt_2 nata a [...] il [...], il giorno 28/09/2000 in
[...]
MA NA (NA), trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di detto Comune (atto n.
131, Serie A, Parte II, Anno 2000);
b) prende atto e dispone in conformità agli accordi intervenuti dalle parti di cui al ricorso da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies c.p.c. introdotto dall'art. 4 comma 8 D. Lgs. 149/2022, cd. Riforma Cartabia;
d) compensa le spese di lite. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 14/05/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 24/03/2025 al n. 780 /2025 R.G. avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili promosso da
nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 domiciliato presso lo studio dell'Avv. DE VIVO MARIA CRISTINA, dalla quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
e da
, nata a [...] il [...], Parte_2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. MOSCA RAFFAELE, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
-ricorrenti -
con l'intervento della PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- interveniente necessario-
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 24/03/2025 i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Somma IA (NA) il 28/09/2000 dalla cui unione nascevano due figli,
(il 02/07/2001 a Ottaviano) e (il 10/01/2005 a Massa di Persona_1 Persona_2
Somma), entrambi maggiorenni, evidenziavano che il Tribunale di Nola aveva omologato la separazione consensuale tra i coniugi con decreto n. 816/2018 reso il 19/07/2018 nel procedimento R.G. n. 1135/2018. Sulla scorta delle predette deduzioni i ricorrenti instavano per una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
2. Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 c.p.c.
3. Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice assegnava termine fino al 14/05/2025 per il deposito di note in sostituzione di udienza. Lette le note di parte depositate il 12/05/2025, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
4. La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L. 1/12/1970 n. 898, come modificata dalla L. 6/03/1987 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che sono decorsi ben oltre sei mesi dal giorno della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dalla normativa vigente.
5. Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di divorzio con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“ I) La sig.ra continuerà a vivere nella casa coniugale in Somma IA (NA) alla Piazza Parte_2
TA ;
II) I coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi forma di mantenimento essendo entrambi in grado di mantenersi ed economicamente autosufficienti;
III) Il sig. si obbliga al versamento della somma mensile di € 300,00, da corrispondere entro Parte_1
e non oltre il giorno 05 di ciascun mese, a titolo di mantenimento dei figli e maggiorenni, ma Per_2 Per_1 ancora non autosufficienti economicamente, con indicizzazione annuale Istat nella misura del 100% ; l'assegno dovrà essere versato entro il 5 di ogni mese, a mezzo bonifico o vaglia postale o in contanti presso il domicilio della signora
con la quale convivono stabilmente i predetti figli, nonché al pagamento, nella misura del 50% Parte_2 delle spese straordinarie (mediche, universitarie, ricreative etc.), previa consultazione sulle medesime ed esibizione della relativa documentazione;
IV) I ricorrenti, inoltre, dichiarano di aver definito tra loro ogni rapporto economico e patrimoniale.
V) Le parti , inoltre, chiedono sin da ora di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e di non volersi riconciliare e rinunciano, altresì, reciprocamente al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis,
51 III c.p.c.”
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole, ritiene il
Tribunale di poterli recepire interamente e porli a base della presente decisione.
6. Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra
nato a [...] il [...] e Parte_1 Pt_2 nata a [...] il [...], il giorno 28/09/2000 in
[...]
MA NA (NA), trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di detto Comune (atto n.
131, Serie A, Parte II, Anno 2000);
b) prende atto e dispone in conformità agli accordi intervenuti dalle parti di cui al ricorso da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies c.p.c. introdotto dall'art. 4 comma 8 D. Lgs. 149/2022, cd. Riforma Cartabia;
d) compensa le spese di lite. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 14/05/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca