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Sentenza 21 giugno 2025
Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 21/06/2025, n. 2216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2216 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 495/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Martina Gasparini Consigliere rel.
Dott. Caterina Caniato Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da
( ) in proprio e quale genitore già Parte_1 CodiceFiscale_1
esercente la responsabilità genitoriale sul figlio (c.f. Persona_1
ed attualmente ancora esercente la medesima responsabilità su C.F._2
(c.f. ) con l'avv. Emanuela GIRALDO Persona_2 C.F._3
Appellante contro
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._4 Controparte_2
) entrambi con l'avv. La Russa Francesco C.F._5
Appellati
Oggetto: Altri istituti relativi alle successioni. Appello avverso la sentenza n.182/23 del Tribunale di Venezia pubblicata in data 24 gennaio 2023
CONCLUSIONI
Per l'appellante
I nel merito ed in via principale 1) fermo quanto già accertato e dichiarato ossia essere tenuto , in Controparte_2 qualità di debitore nei confronti dell'attrice al versamento della somma capitale di euro
59.431,34 alla data del maggio 2021 oltre interessi di legge dalle singole scadenze al saldo, nonché delle somme maturande da giugno 2021 (data di deposito della conclusionale) in ragione del decreto di omologa della separazione personale del
Tribunale di Venezia in atti;
2) ferma l'accertata la ricorrenza ex art. 2900 c.c. dell'inerzia del debitore CP_1
il quale non ha inteso rivendicare il diritto alla quota di legittima a seguito della
[...]
pretermissione testamentaria con pregiudizio evidente per il suo patrimonio, la quale autorizza l'attrice al compimento - per quanto di ragione e per quanto occorra - di ogni azione, eccezione e difesa, ivi compresa l'azione di riduzione e rivendica dell'eredità della de cuius ed a norma dell'art. 524 c.c., pertanto, ritenere l'attrice autorizzata ad accettare l'eredità della de cuius in nome e luogo del rinunziante sig. Persona_3
fino alla concorrenza del proprio credito per l'importo di cui al titolo Controparte_2
oltre interessi successivi sino al saldo effettivo, le spese e le competenze tutte successive ed occorrende, maggiorate di oneri fiscali come per legge, autorizzandola altresì al compimento - per quanto di ragione e per quanto occorra - di ogni azione eccezione e difesa, ivi compresa l'azione di riduzione e rivendica dell'eredità della de cuius, anche in nome e per conto e/o in luogo dell'erede debitore;
Controparte_2
3) per l'effetto, in principalità ed in ogni caso a) accertarsi la qualità di legittimario del convenuto e come tale avente Controparte_2
diritto alla quota di riserva (pari ad un terzo del patrimonio del de cuius) a' sensi dell'art. 537 cc;
e, per l'effetto,
b) previa formazione della massa dei beni relitti e loro stima con riferimento al momento dell'apertura della successione;
previa detrazione dal relictum dei debiti, ove eventualmente esistenti, da valutare in riferimento allo stesso momento;
calcolarsi la quota disponibile e della quota indisponibile sulla massa di valore come sopra determinata;
c) accertarsi che nulla ha lasciato la de cuius al momento della morte a;
Controparte_2
pag. 2/12 d) accertarsi, pertanto, che la disposizione testamentaria ha ecceduto la quota di cui il defunto poteva disporre e che il testamento di al rogito su rubricato è Persona_3
stato assunto con lesione dei diritti di riservatario del convenuto;
Controparte_2
e) dichiararsi conseguentemente assoggettabili a riduzione ex art. 554 c.c. i beni di cui al citato testamento, costituiti dagli immobili così descritti:
a) appartamento di civile abitazione in NCEU di Mira (Ve), Foglio 9 mapp. 1630, sub.
2, A/3, classe 3, Vani 6,5 Rendita 570,68 Euro, sito in Mira (VE), Via Botte, n 44, piano
T; Foglio 9 mapp. 1631, sub. 2, C/6, classe 6, 16 m2 , Rendita 49,58 Euro sito in Mira
(Ve), Via Botte, n 44, piano T;
NCT Comune di Mira F. 9 mapp. 1631 are 1 ca 74 ente urbano (per la quota parte di 1/2)
b) abitazione di tipo popolare nceu Mira (VE) F. 5 mapp. 245 sub 2 cl. A/4 vani 6,0 p T-
1 in Mira (VE) via Ghebba 50; F. 5 mapp. 245 sub 1 cl. C6 p.T consistenza 15 mq. in
Mira via Ghebba 50; NCT Comune di Mira F 4 mapp. 245 EU consistenza are 4 ca 10
(per l'intero 1/1)
f) condannarsi il convenuto – posto che lo stesso ha sull'immobile Controparte_1
quota di molto maggiore del convenuto e che il compendio è pacificamente non CP_2
divisibile (se con pregiudizio al valore della residua porzione del compendio) - a pagare a l'importo in danaro corrispondente ad un terzo del compendio relitto Controparte_2
secondo il valore attribuito ai beni dalla CTU, al momento dell'apertura della successione;
ovvero subordinatamente e per la non creduta ipotesi che si ritenessero i beni comodamente divisibili, alla restituzione degli immobili donati per la quota come sopra calcolata che ecceda la quota di cui il de cuius poteva disporre, secondo il progetto divisionale redigendo anche con compensazioni in danaro a' sensi dell'art. 560 cc.;
g) condannarsi il convenuto alla restituzione dei frutti, costituiti dal Controparte_1
corrispettivo del godimento dell'immobile dalla presente domanda giudiziale alla reintegrazione effettiva della quota (in danaro o, subordinatamente, in natura), secondo i valori locatizi e/o secondo l'importo stabilendo dalla medesima CTU;
h) ingiungere al convenuto di corrispondere la somma che risulterà per Controparte_1 effetto del positivo esercizio dell'azione di divisione direttamente all'attrice, quale creditrice del legittimario pretermesso rinunciante o, comunque, inerte;
pag. 3/12 4) In via istruttoria :
Si chiede disporsi la rinnovazione della CTU già ammessa per tutti i motivi esposti nel presente atto di appello sub I) e nelle osservazioni 20.01.20 (all. A.1 ctu) e, peraltro, succintamente ribaditi all'udienza 22.09.2020, attesa l'evidente contraddittorietà di criteri adottati dal consulente e smentiti dalle stesse allegazioni del CTU;
In ogni caso, si richiede di integrare il quesito del CTU con l'indicazione del corrispettivo di godimento della quota nel possesso esclusivo del convenuto
[...]
e determinare il valore dei frutti percetti e/o percipiendi, secondo i prezzi degli CP_1
affitti/locazioni di analoghi immobili nelle aree limitrofe dal momento della morte, indicando anche i criteri di attualizzazione degli importi così determinati.
Con riguardo alla richiesta di integrazione del quesito, all'occorrenza e nella non creduta ipotesi in cui si possa ritenere che il convenuto abbia contestato o, comunque, CP_1
non ammesso la circostanza (invero, pacifica) di detenere ed abitare l'immobile relitto e di possedere gli altri immobili già della de cuius in via esclusiva e senza corrispondere alcunchè al figlio, ammettersi prova per interpello dei convenuti sulla seguente capitolazione, da intendersi precedute da “vero che” sub 1) il convenuto dalla morte della de cuius abita la casa di Controparte_1
abitazione e detiene gli altri immobili descritti (sub lett. a e b nr. 3 conclusioni memoria
1 attrice) già pro quota della moglie, in via esclusiva e senza corrispondere alcunchè al figlio CP_2
5) in ogni caso
- condannare il convenuto al pagamento delle spese, competenze ed onorari del primo grado e del presente grado, oltre IVA e CAP come per legge, come da nota dimettenda, con pagamento a favore dello Stato per essere l'attrice ammesso al P.S. Stato, oltre alle spese del presente grado come richieste sub III).
- ovvero, subordinatamente e per l'ipotesi in cui la Corte ritenesse, per ventura, di revocare l'Ammissione al patrocinio (come infondatamente ha fatto il primo Giudice) condannare gli appellati alle spese di cui alla nota dimessa con distrazione a favore del sottoscritto procuratore il quale si dichiara antistatario.
Per gli appellati
In via preliminare: accertare la manifesta infondatezza della pretesa attorea e pertanto pag. 4/12 procedere ex art. 348 bis cpc.
In via principale: rigettare le domande ex adverso sollevate in quanto assolutamente prive di fondamento, sia in diritto che in fatto e nello specifico perché:
- non vi è stata alcuna lesione di legittima del sig. da parte della Controparte_2
defunta madre, sig.ra Persona_3
Sempre in via principale:
- ordinare al Conservatore dei RR.II. la cancellazione della domanda giudiziale trascritta in occasione della proposizione del giudizio di primo grado.
Conseguentemente, e per l'effetto si chiede all'Ecc.mo Giudice di
- condannare la controparte per lite temeraria, ex art. 96 cpc, al danno che sarà equitativamente deciso, essendovene i presupposti;
- revocare il gratuito patrocinio considerata l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave (art. 136 co. 2 D.P.R. 115/2002).
Con condanna ulteriore alle spese e agli onorari di causa.
MOTIVAZIONE
Giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato, , in proprio e quale esercente Parte_1
la potestà genitoriale sui figli ed , conveniva in Persona_1 Persona_2
giudizio e allegando la qualità di creditrice nei Controparte_2 Controparte_1
confronti di per oltre 35.000,00 in forza della sentenza di omologa Controparte_2
della separazione consensuale e del mancato pagamento del contributo al mantenimento dei figli ivi previsto, assumendo che in data 1 dicembre 2014 decedeva
[...]
di e madre di lasciando con Persona_4 Controparte_1 Controparte_2
testamento tutti i suoi beni al marito con totale pretermissione del figlio . CP_2
L'attrice chiedeva: l'accoglimento della domanda ex art. 524 c.c.- di impugnazione della rinunzia- la revoca ai sensi dell'art. 2901 c.c. dell'adesione alla disposizione testamentaria, l'accertamento dell'inerzia del debitore e l'autorizzazione ai sensi dell'art. 2900 c.c. al compimento dell'azione di riduzione e di rivendica dell'eredità di e in via ulteriormente subordinata l'accertamento della simulazione ex Persona_3
pag. 5/12 art. 1414 c.c. dell'atto di acquiescenza e/o di rinuncia all'impugnazione delle disposizioni lesive del testamento di . Persona_3
Si costituivano e contestando nel merito le pretese Controparte_2 Controparte_1
attoree assumendo che aveva ricevuto durante la vita della madre Controparte_2
importi in donazione superiori alla quota di legittima e chiedendo la condanna di parte attrice per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. e la revoca del gratuito patrocinio.
La causa veniva istruita a mezzo c.t.u.
Con la sentenza n. 182/23 il Tribunale di Venezia rigettava integralmente le domande attoree e condannava al pagamento delle spese di lite e di c.t.u. . Parte_1
Il Tribunale escludeva la sussistenza dei presupposti per la domanda ex art.524 c.c. posto che non vi era stata alcuna rinuncia all'eredità e rilevava come neppure sussistevano i presupposti ex art.2901 c.c. ovvero ex art.1414 c.c. ritenendo viceversa astrattamente esperibile l'azione surrogatoria ex art. 2900 c.c.. Nel merito rigettava la domanda di riduzione, esercitata in via surrogatoria da parte della creditrice Pt_1
, rilevando come secondo la c.t.u. esperita, e condivisa nei suoi risultati, non
[...]
sussisteva alcuna lesione di legittima. In proposito sottolineava che il valore del relictum dell'eredità di ammontava ad euro 105.046,88, mentre i Persona_3
debiti ereditari erano pari ad euro 41.922,79. Quanto alla disposizione di bonifico effettuata in data 6 agosto 2007 da e in favore del Controparte_1 Persona_3 figlio dell'importo di euro 108.042,38, il Tribunale rilevava che il Controparte_2
pagamento di un debito eseguito dal de cuius nei confronti di uno dei figli, con rinuncia ad agire in regresso, costituiva una fattispecie di donazione indiretta. Tenuto conto che ai sensi dell'art. 737 c.c., la quota di donazione imputabile a era pari Persona_3
ad euro 54.021,19 e che la porzione di legittima spettante al convenuto Controparte_2 dell'eredità materna risultava quantificabile nell'importo di euro 39.048,42 escludeva la sussistenza della lesione di legittima.
Il Tribunale rigettava altresì le domande di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e di revoca del gratuito patrocinio spiegate da e e poneva le spese di CP_1 Controparte_2
lite e di c.t.u. a carico dell'attrice.
Giudizio di appello
pag. 6/12 Contro la sentenza n. 182/23 del Tribunale di Venezia ha interposto tempestivo appello in proprio e già esercente la potestà genitoriale su , Parte_1 Persona_1
divenuto medio tempore maggiorenne, e ancora esercente la potestà sulla figlia _2
, insistendo per l'accoglimento dei motivi di appello e la riforma della sentenza
[...]
di primo grado.
Si sono costituiti e chiedendo il rigetto del gravame Controparte_2 Controparte_1
con conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 25 marzo 2025 le parti costituite hanno precisato le conclusioni e successivamente depositato gli scritti conclusivi.
Motivi d'appello
Primo motivo di impugnazione
Con il primo motivo l'appellante lamenta la violazione degli artt. 61, 193 e 195 c.p.c. in relazione all'art. 112 c.p.c. per avere recepito l'elaborato peritale nonostante le censure mosse in merito all'attendibilità del metodo e dei risultati tenuto conto che la stima del compendio ereditario risultava sottovalutata, poiché il metodo utilizzato non trovava corrispondenza tra i metodi correntemente applicati e determinava un deprezzamento non in linea con i valori di mercato. L'appellante rilevava inoltre come il c.t.u. non aveva indicato nell'elaborato peritale lo stato di occupazione degli immobili che assumeva rilevanza stante la permanenza nell'immobile dell'erede rinunciante.
Secondo motivo di impugnazione
Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza per aver affermato l'esistenza di una donazione indiretta della de cuius in favore dell'erede legittimo pretermesso sottolineando come il versamento effettuato dai coniugi aveva Controparte_3 estinto un debito proprio relativo all'ipoteca volontaria accesa nel 2003 per il valore di euro 250.000,00. In ogni caso rilevava come si tratterebbe di una donazione diretta poiché la de cuius pagando il debito del figlio mirava ad arricchire costui impoverendo sé stessa e che l'atto mancando dei requisiti di forma di cui all'art. 782 c.c. doveva considerarsi privo di efficacia.
Terzo motivo di impugnazione
Con il terzo motivo si deduce la violazione dell'art. 556 c.p.c. in relazione all'art. 112
c.p.c. per non aver rilevato che la donazione era stata fatta contraendo un mutuo non pag. 7/12 ancora estinto a carico dell'eredità per un importo al momento della morte di euro
77.000,00 e che pertanto, era gravato nella quota e per la medesima Controparte_2
causale di un debito residuo di euro 38.500,00 pari alla metà della passività. Il donatum sostanziale doveva pertanto essere identificato con la differenza tra quanto ricevuto dal donatario e quanto costui è obbligato a titolo di debito ereditario per la stessa causale.
Ragioni della decisione.
Il primo motivo d'impugnazione va rigettato.
Va in linea generale sottolineato che come osservato dalla Suprema Corte “Del resto è massima consolidata nella giurisprudenza di questa Corte che il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, senza che sia necessaria l'esplicita confutazione delle contrarie deduzioni dei consulenti di fiducia, di talchè le critiche che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere allegazioni difensive, inidonee a determinare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360 cod. proc. civ., n. 5” (così Cass. Civ. n.
8355/07).
In proposito va rilevato come nel caso di specie alle doglianze del patrocinio dell'appellante il nominato c.t.u. dava completa ed esaustiva risposta ( cfr. allegato c.t.u. da pag.1 a pag.22 risposta c.t.u. alle osservazioni dell'avv.to Giraldo) sì come già rilevato dal giudice nell'ordinanza 4 gennaio 2021 ( ove osservava che “ considerato come l'elaborato peritale depositato dal dott. appaia, allo stato, completo ed Pt_2
esaustivo, redatto in piena conformità al quesito posto al CTU ed esente da vizi che ne possano inficiare la validità e ciò anche in considerazione che il menzionato consulente ha avuto modo di prendere adeguata posizione sulle questioni rilevanti di causa, rispondendo in modo ampio e assolutamente puntuale alle osservazioni svolte da parte attrice nella fase endoprocedimentale”).
E nella sentenza impugnata risulta che il richiamo alle risultanze della c.t.u. viene svolto in quanto la medesima risulta “assolutamente condivisibile nei suoi passaggi logici e tecnici e scevra da vizi che ne possano minare l'attendibilità ( anche alla luce delle risposte fornite ai rilievi di parte attrice” ( cfr. sentenza impugnata).
pag. 8/12 Non corrisponde al vero che il tribunale non ha considerato i rilievi svolti dal patrocinio dell'appellante posto che in motivazione risulta indicato espressamente di aver ritenuto superati tali rilievi critici in forza di quanto sul punto chiarito dal c.t.u. tenuto conto che in allegato alla perizia come più sopra indicato risulta dettagliatamente indicato sia il criterio e la metodologia di stima utilizzata sia la ricerca di mercato effettuata per compravendite avvenute dal 1 ottobre 2013 sino al 1 dicembre 2014 (apertura della successione) concludendo che a fronte delle due diverse metodologie si perveniva allo stesso valore unitario ( cfr. allegato alla c.t.u. cit.)
Va inoltre osservato come anche in questa sede l'appellante non si confronta con le compiute risposte date alle proprie osservazioni in tale elaborato ma si limita a reiterare le proprie critiche.
In proposito va poi osservato come in realtà la critica offerta alle stime del c.t.u. non viene fondata su dati tecnici ma, sì come indicato dal patrocinio dell'appellante, da un lato ad una simulazione effettuata a mezzo del portale “immobiliare.it” e dall'altro al mero riferimento al valore del bene attribuito in sede di concessione del mutuo fondiario, elementi entrambi privi di specificità e in grado di contrastare le ampie e compiute motivazioni date alle valorizzazioni compiute dal c.t.u.
Infine, quanto alla asserita mancata indicazione dello stato occupativo dell'immobile, va osservato che la c.t.u. aveva quale espresso incarico quello di determinare il valore degli immobili al momento dell'apertura della successione restando irrilevante l'eventuale attuale occupazione da parte dell'erede.
Vanno altresì rigettati il secondo e terzo motivo di appello.
Quanto alla censura rispetto alla affermata esistenza di una donazione indiretta va evidenziato che, come già evidenziato nell'impugnata sentenza, risulta non contestato e documentalmente provato che e effettuarono un Controparte_1 Persona_3
bonifico per la somma di complessivi euro 108.042,38 e che tale versamento risulta essere stato effettuato per ripianare la posizione debitoria del figlio come comprovato dalla distinta di versamento versata in atti che indica quale causale “versamento sofferenza ” . Controparte_2
Né in senso contrario appare valorizzabile l'assunto svolto dall'appellante secondo cui
“il pagamento andava a sanare una preesistente ipoteca volontaria dai medesimi accesa pag. 9/12 sullo stesso immobile ipotecato (sicchè l'operazione era banalmente un'operazione di rifinanziamento sul medesimo immobile)” sicchè il pagamento del debito da parte dei genitori sarebbe avvenuto per un interesse comune alle parti e non per spirito di liberalità.
In disparte all'irrilevanza dei motivi, già sottolineata dal giudice di prime cure, rispetto al ripianamento della posizione debitoria del figlio va altresì sottolineato come la tesi risulta infondata tenuto conto che, come posto in rilievo dagli appellati, lo stesso iniziale muto che secondo l'appellante risulterebbe rifinanziato in realtà era stato contratto per il figlio ( come indicato nella ispezione ipotecaria – doc.
4- ove si legge che mutuatario era e terzi datori d'ipoteca i genitori). Controparte_2
Va infine rigettata la censura relativamente alla considerazione quale donazione indiretta dell'intera somma disposta in favore del figlio pari ad euro 54.000,00 (metà della somma di euro 108.00,00) senza detrarre da tale somma che il residuo debito del mutuo pari ad euro 38.500,00.
Osserva il Collegio come risulta del tutto errata la prospettazione dell'appellante laddove intende sottrarre dal valore del donatum una quota parte di debiti ereditari con conseguente doppio calcolo degli stessi. Com'è noto dapprima vanno determinati il relictum e il donatum e successivamente da tale sommatoria vanno detratti i debiti ereditari.
Tanto premesso, la sentenza va integralmente confermata senza che siano ravvisabili i presupposti per l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno avanzata, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. proposta dagli appellati.
La responsabilità ex art. 96 comma 3 c.p.c. come osservato dalla Suprema Corte (Cass.
Civ. n.21570/2012) presuppone il requisito della mala fede o della colpa grave, non solo perché è inserito in un articolo destinato a disciplinare la responsabilità aggravata, ma anche perché agire in giudizio per far valere una pretesa che alla fine si rileva infondata non costituisce condotta di per sé rimproverabile, né, diversamente da quanto opinato dal patrocinio degli appellati, elementi di mala fede e colpa grave risultano immediatamente rinvenibili nel caso di specie tenuto conto della non contestata posizione creditoria dell'attrice e della circostanza che - rispetto alle complessive valutazioni, che si sono svolte anche con il necessario ausilio della c.t.u. - la mera pag. 10/12 consapevolezza di avvenute erogazioni di denaro da parte dei genitori nei confronti del figlio non risultavano di per sé tali da escludere la possibile lesione di legittima.
Non vi è luogo a pronunciare sulla richiesta formulata dagli appellati di “ordinare al
Conservatore dei RR.II. la cancellazione della domanda giudiziale trascritta in occasione della proposizione del giudizio di primo grado” tenuto conto che non risulta in atti, né di questo giudizio, né del giudizio di primo grado, alcuna documentazione relativa all'asserita trascrizione della domanda (né può disporsi la remissione in istruttoria a tal fine tenuto conto che, una volta adempiuto a tale onere la parte interessata potrà richiedere la mera correzione della sentenza).
Conclusioni e spese
La sentenza appellata merita integrale conferma.
Le spese processuali del presente grado sostenute dagli appellati vanno poste ad integrale carico dell'appellante atteso il rigetto dell'impugnazione e Parte_1
vengono liquidate, secondo il dm n.55/2014 in assenza di nota spese, secondo lo scaglione da euro 26.001,00 a euro 52.000,00 per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale effettivamente svolte, in euro 5.211,00 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA .
Segue al rigetto dell'appello l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n.
115/02 nei confronti dell'appellante.
P. Q. M.
La Corte d'Appello, definitivamente decidendo sull'appello avverso la sentenza n.182/2023 pubblicata il 24 gennaio 2023 del Tribunale di Venezia, lo respinge e per l'effetto:
1) conferma la sentenza appellata;
2) condanna a rifondere a e in Parte_1 Controparte_2 Controparte_1
solido tra loro, le spese di lite del presente grado, liquidate in euro 5.211,00 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA;
3) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/02 a carico dell'appellante . Parte_1
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio 18 giugno 2025
pag. 11/12 L'ESTENSORE
dott. Martina Gasparini
IL PRESIDENTE dott. Caterina Passarelli
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 495/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Martina Gasparini Consigliere rel.
Dott. Caterina Caniato Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da
( ) in proprio e quale genitore già Parte_1 CodiceFiscale_1
esercente la responsabilità genitoriale sul figlio (c.f. Persona_1
ed attualmente ancora esercente la medesima responsabilità su C.F._2
(c.f. ) con l'avv. Emanuela GIRALDO Persona_2 C.F._3
Appellante contro
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._4 Controparte_2
) entrambi con l'avv. La Russa Francesco C.F._5
Appellati
Oggetto: Altri istituti relativi alle successioni. Appello avverso la sentenza n.182/23 del Tribunale di Venezia pubblicata in data 24 gennaio 2023
CONCLUSIONI
Per l'appellante
I nel merito ed in via principale 1) fermo quanto già accertato e dichiarato ossia essere tenuto , in Controparte_2 qualità di debitore nei confronti dell'attrice al versamento della somma capitale di euro
59.431,34 alla data del maggio 2021 oltre interessi di legge dalle singole scadenze al saldo, nonché delle somme maturande da giugno 2021 (data di deposito della conclusionale) in ragione del decreto di omologa della separazione personale del
Tribunale di Venezia in atti;
2) ferma l'accertata la ricorrenza ex art. 2900 c.c. dell'inerzia del debitore CP_1
il quale non ha inteso rivendicare il diritto alla quota di legittima a seguito della
[...]
pretermissione testamentaria con pregiudizio evidente per il suo patrimonio, la quale autorizza l'attrice al compimento - per quanto di ragione e per quanto occorra - di ogni azione, eccezione e difesa, ivi compresa l'azione di riduzione e rivendica dell'eredità della de cuius ed a norma dell'art. 524 c.c., pertanto, ritenere l'attrice autorizzata ad accettare l'eredità della de cuius in nome e luogo del rinunziante sig. Persona_3
fino alla concorrenza del proprio credito per l'importo di cui al titolo Controparte_2
oltre interessi successivi sino al saldo effettivo, le spese e le competenze tutte successive ed occorrende, maggiorate di oneri fiscali come per legge, autorizzandola altresì al compimento - per quanto di ragione e per quanto occorra - di ogni azione eccezione e difesa, ivi compresa l'azione di riduzione e rivendica dell'eredità della de cuius, anche in nome e per conto e/o in luogo dell'erede debitore;
Controparte_2
3) per l'effetto, in principalità ed in ogni caso a) accertarsi la qualità di legittimario del convenuto e come tale avente Controparte_2
diritto alla quota di riserva (pari ad un terzo del patrimonio del de cuius) a' sensi dell'art. 537 cc;
e, per l'effetto,
b) previa formazione della massa dei beni relitti e loro stima con riferimento al momento dell'apertura della successione;
previa detrazione dal relictum dei debiti, ove eventualmente esistenti, da valutare in riferimento allo stesso momento;
calcolarsi la quota disponibile e della quota indisponibile sulla massa di valore come sopra determinata;
c) accertarsi che nulla ha lasciato la de cuius al momento della morte a;
Controparte_2
pag. 2/12 d) accertarsi, pertanto, che la disposizione testamentaria ha ecceduto la quota di cui il defunto poteva disporre e che il testamento di al rogito su rubricato è Persona_3
stato assunto con lesione dei diritti di riservatario del convenuto;
Controparte_2
e) dichiararsi conseguentemente assoggettabili a riduzione ex art. 554 c.c. i beni di cui al citato testamento, costituiti dagli immobili così descritti:
a) appartamento di civile abitazione in NCEU di Mira (Ve), Foglio 9 mapp. 1630, sub.
2, A/3, classe 3, Vani 6,5 Rendita 570,68 Euro, sito in Mira (VE), Via Botte, n 44, piano
T; Foglio 9 mapp. 1631, sub. 2, C/6, classe 6, 16 m2 , Rendita 49,58 Euro sito in Mira
(Ve), Via Botte, n 44, piano T;
NCT Comune di Mira F. 9 mapp. 1631 are 1 ca 74 ente urbano (per la quota parte di 1/2)
b) abitazione di tipo popolare nceu Mira (VE) F. 5 mapp. 245 sub 2 cl. A/4 vani 6,0 p T-
1 in Mira (VE) via Ghebba 50; F. 5 mapp. 245 sub 1 cl. C6 p.T consistenza 15 mq. in
Mira via Ghebba 50; NCT Comune di Mira F 4 mapp. 245 EU consistenza are 4 ca 10
(per l'intero 1/1)
f) condannarsi il convenuto – posto che lo stesso ha sull'immobile Controparte_1
quota di molto maggiore del convenuto e che il compendio è pacificamente non CP_2
divisibile (se con pregiudizio al valore della residua porzione del compendio) - a pagare a l'importo in danaro corrispondente ad un terzo del compendio relitto Controparte_2
secondo il valore attribuito ai beni dalla CTU, al momento dell'apertura della successione;
ovvero subordinatamente e per la non creduta ipotesi che si ritenessero i beni comodamente divisibili, alla restituzione degli immobili donati per la quota come sopra calcolata che ecceda la quota di cui il de cuius poteva disporre, secondo il progetto divisionale redigendo anche con compensazioni in danaro a' sensi dell'art. 560 cc.;
g) condannarsi il convenuto alla restituzione dei frutti, costituiti dal Controparte_1
corrispettivo del godimento dell'immobile dalla presente domanda giudiziale alla reintegrazione effettiva della quota (in danaro o, subordinatamente, in natura), secondo i valori locatizi e/o secondo l'importo stabilendo dalla medesima CTU;
h) ingiungere al convenuto di corrispondere la somma che risulterà per Controparte_1 effetto del positivo esercizio dell'azione di divisione direttamente all'attrice, quale creditrice del legittimario pretermesso rinunciante o, comunque, inerte;
pag. 3/12 4) In via istruttoria :
Si chiede disporsi la rinnovazione della CTU già ammessa per tutti i motivi esposti nel presente atto di appello sub I) e nelle osservazioni 20.01.20 (all. A.1 ctu) e, peraltro, succintamente ribaditi all'udienza 22.09.2020, attesa l'evidente contraddittorietà di criteri adottati dal consulente e smentiti dalle stesse allegazioni del CTU;
In ogni caso, si richiede di integrare il quesito del CTU con l'indicazione del corrispettivo di godimento della quota nel possesso esclusivo del convenuto
[...]
e determinare il valore dei frutti percetti e/o percipiendi, secondo i prezzi degli CP_1
affitti/locazioni di analoghi immobili nelle aree limitrofe dal momento della morte, indicando anche i criteri di attualizzazione degli importi così determinati.
Con riguardo alla richiesta di integrazione del quesito, all'occorrenza e nella non creduta ipotesi in cui si possa ritenere che il convenuto abbia contestato o, comunque, CP_1
non ammesso la circostanza (invero, pacifica) di detenere ed abitare l'immobile relitto e di possedere gli altri immobili già della de cuius in via esclusiva e senza corrispondere alcunchè al figlio, ammettersi prova per interpello dei convenuti sulla seguente capitolazione, da intendersi precedute da “vero che” sub 1) il convenuto dalla morte della de cuius abita la casa di Controparte_1
abitazione e detiene gli altri immobili descritti (sub lett. a e b nr. 3 conclusioni memoria
1 attrice) già pro quota della moglie, in via esclusiva e senza corrispondere alcunchè al figlio CP_2
5) in ogni caso
- condannare il convenuto al pagamento delle spese, competenze ed onorari del primo grado e del presente grado, oltre IVA e CAP come per legge, come da nota dimettenda, con pagamento a favore dello Stato per essere l'attrice ammesso al P.S. Stato, oltre alle spese del presente grado come richieste sub III).
- ovvero, subordinatamente e per l'ipotesi in cui la Corte ritenesse, per ventura, di revocare l'Ammissione al patrocinio (come infondatamente ha fatto il primo Giudice) condannare gli appellati alle spese di cui alla nota dimessa con distrazione a favore del sottoscritto procuratore il quale si dichiara antistatario.
Per gli appellati
In via preliminare: accertare la manifesta infondatezza della pretesa attorea e pertanto pag. 4/12 procedere ex art. 348 bis cpc.
In via principale: rigettare le domande ex adverso sollevate in quanto assolutamente prive di fondamento, sia in diritto che in fatto e nello specifico perché:
- non vi è stata alcuna lesione di legittima del sig. da parte della Controparte_2
defunta madre, sig.ra Persona_3
Sempre in via principale:
- ordinare al Conservatore dei RR.II. la cancellazione della domanda giudiziale trascritta in occasione della proposizione del giudizio di primo grado.
Conseguentemente, e per l'effetto si chiede all'Ecc.mo Giudice di
- condannare la controparte per lite temeraria, ex art. 96 cpc, al danno che sarà equitativamente deciso, essendovene i presupposti;
- revocare il gratuito patrocinio considerata l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave (art. 136 co. 2 D.P.R. 115/2002).
Con condanna ulteriore alle spese e agli onorari di causa.
MOTIVAZIONE
Giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato, , in proprio e quale esercente Parte_1
la potestà genitoriale sui figli ed , conveniva in Persona_1 Persona_2
giudizio e allegando la qualità di creditrice nei Controparte_2 Controparte_1
confronti di per oltre 35.000,00 in forza della sentenza di omologa Controparte_2
della separazione consensuale e del mancato pagamento del contributo al mantenimento dei figli ivi previsto, assumendo che in data 1 dicembre 2014 decedeva
[...]
di e madre di lasciando con Persona_4 Controparte_1 Controparte_2
testamento tutti i suoi beni al marito con totale pretermissione del figlio . CP_2
L'attrice chiedeva: l'accoglimento della domanda ex art. 524 c.c.- di impugnazione della rinunzia- la revoca ai sensi dell'art. 2901 c.c. dell'adesione alla disposizione testamentaria, l'accertamento dell'inerzia del debitore e l'autorizzazione ai sensi dell'art. 2900 c.c. al compimento dell'azione di riduzione e di rivendica dell'eredità di e in via ulteriormente subordinata l'accertamento della simulazione ex Persona_3
pag. 5/12 art. 1414 c.c. dell'atto di acquiescenza e/o di rinuncia all'impugnazione delle disposizioni lesive del testamento di . Persona_3
Si costituivano e contestando nel merito le pretese Controparte_2 Controparte_1
attoree assumendo che aveva ricevuto durante la vita della madre Controparte_2
importi in donazione superiori alla quota di legittima e chiedendo la condanna di parte attrice per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. e la revoca del gratuito patrocinio.
La causa veniva istruita a mezzo c.t.u.
Con la sentenza n. 182/23 il Tribunale di Venezia rigettava integralmente le domande attoree e condannava al pagamento delle spese di lite e di c.t.u. . Parte_1
Il Tribunale escludeva la sussistenza dei presupposti per la domanda ex art.524 c.c. posto che non vi era stata alcuna rinuncia all'eredità e rilevava come neppure sussistevano i presupposti ex art.2901 c.c. ovvero ex art.1414 c.c. ritenendo viceversa astrattamente esperibile l'azione surrogatoria ex art. 2900 c.c.. Nel merito rigettava la domanda di riduzione, esercitata in via surrogatoria da parte della creditrice Pt_1
, rilevando come secondo la c.t.u. esperita, e condivisa nei suoi risultati, non
[...]
sussisteva alcuna lesione di legittima. In proposito sottolineava che il valore del relictum dell'eredità di ammontava ad euro 105.046,88, mentre i Persona_3
debiti ereditari erano pari ad euro 41.922,79. Quanto alla disposizione di bonifico effettuata in data 6 agosto 2007 da e in favore del Controparte_1 Persona_3 figlio dell'importo di euro 108.042,38, il Tribunale rilevava che il Controparte_2
pagamento di un debito eseguito dal de cuius nei confronti di uno dei figli, con rinuncia ad agire in regresso, costituiva una fattispecie di donazione indiretta. Tenuto conto che ai sensi dell'art. 737 c.c., la quota di donazione imputabile a era pari Persona_3
ad euro 54.021,19 e che la porzione di legittima spettante al convenuto Controparte_2 dell'eredità materna risultava quantificabile nell'importo di euro 39.048,42 escludeva la sussistenza della lesione di legittima.
Il Tribunale rigettava altresì le domande di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e di revoca del gratuito patrocinio spiegate da e e poneva le spese di CP_1 Controparte_2
lite e di c.t.u. a carico dell'attrice.
Giudizio di appello
pag. 6/12 Contro la sentenza n. 182/23 del Tribunale di Venezia ha interposto tempestivo appello in proprio e già esercente la potestà genitoriale su , Parte_1 Persona_1
divenuto medio tempore maggiorenne, e ancora esercente la potestà sulla figlia _2
, insistendo per l'accoglimento dei motivi di appello e la riforma della sentenza
[...]
di primo grado.
Si sono costituiti e chiedendo il rigetto del gravame Controparte_2 Controparte_1
con conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 25 marzo 2025 le parti costituite hanno precisato le conclusioni e successivamente depositato gli scritti conclusivi.
Motivi d'appello
Primo motivo di impugnazione
Con il primo motivo l'appellante lamenta la violazione degli artt. 61, 193 e 195 c.p.c. in relazione all'art. 112 c.p.c. per avere recepito l'elaborato peritale nonostante le censure mosse in merito all'attendibilità del metodo e dei risultati tenuto conto che la stima del compendio ereditario risultava sottovalutata, poiché il metodo utilizzato non trovava corrispondenza tra i metodi correntemente applicati e determinava un deprezzamento non in linea con i valori di mercato. L'appellante rilevava inoltre come il c.t.u. non aveva indicato nell'elaborato peritale lo stato di occupazione degli immobili che assumeva rilevanza stante la permanenza nell'immobile dell'erede rinunciante.
Secondo motivo di impugnazione
Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza per aver affermato l'esistenza di una donazione indiretta della de cuius in favore dell'erede legittimo pretermesso sottolineando come il versamento effettuato dai coniugi aveva Controparte_3 estinto un debito proprio relativo all'ipoteca volontaria accesa nel 2003 per il valore di euro 250.000,00. In ogni caso rilevava come si tratterebbe di una donazione diretta poiché la de cuius pagando il debito del figlio mirava ad arricchire costui impoverendo sé stessa e che l'atto mancando dei requisiti di forma di cui all'art. 782 c.c. doveva considerarsi privo di efficacia.
Terzo motivo di impugnazione
Con il terzo motivo si deduce la violazione dell'art. 556 c.p.c. in relazione all'art. 112
c.p.c. per non aver rilevato che la donazione era stata fatta contraendo un mutuo non pag. 7/12 ancora estinto a carico dell'eredità per un importo al momento della morte di euro
77.000,00 e che pertanto, era gravato nella quota e per la medesima Controparte_2
causale di un debito residuo di euro 38.500,00 pari alla metà della passività. Il donatum sostanziale doveva pertanto essere identificato con la differenza tra quanto ricevuto dal donatario e quanto costui è obbligato a titolo di debito ereditario per la stessa causale.
Ragioni della decisione.
Il primo motivo d'impugnazione va rigettato.
Va in linea generale sottolineato che come osservato dalla Suprema Corte “Del resto è massima consolidata nella giurisprudenza di questa Corte che il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, senza che sia necessaria l'esplicita confutazione delle contrarie deduzioni dei consulenti di fiducia, di talchè le critiche che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere allegazioni difensive, inidonee a determinare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360 cod. proc. civ., n. 5” (così Cass. Civ. n.
8355/07).
In proposito va rilevato come nel caso di specie alle doglianze del patrocinio dell'appellante il nominato c.t.u. dava completa ed esaustiva risposta ( cfr. allegato c.t.u. da pag.1 a pag.22 risposta c.t.u. alle osservazioni dell'avv.to Giraldo) sì come già rilevato dal giudice nell'ordinanza 4 gennaio 2021 ( ove osservava che “ considerato come l'elaborato peritale depositato dal dott. appaia, allo stato, completo ed Pt_2
esaustivo, redatto in piena conformità al quesito posto al CTU ed esente da vizi che ne possano inficiare la validità e ciò anche in considerazione che il menzionato consulente ha avuto modo di prendere adeguata posizione sulle questioni rilevanti di causa, rispondendo in modo ampio e assolutamente puntuale alle osservazioni svolte da parte attrice nella fase endoprocedimentale”).
E nella sentenza impugnata risulta che il richiamo alle risultanze della c.t.u. viene svolto in quanto la medesima risulta “assolutamente condivisibile nei suoi passaggi logici e tecnici e scevra da vizi che ne possano minare l'attendibilità ( anche alla luce delle risposte fornite ai rilievi di parte attrice” ( cfr. sentenza impugnata).
pag. 8/12 Non corrisponde al vero che il tribunale non ha considerato i rilievi svolti dal patrocinio dell'appellante posto che in motivazione risulta indicato espressamente di aver ritenuto superati tali rilievi critici in forza di quanto sul punto chiarito dal c.t.u. tenuto conto che in allegato alla perizia come più sopra indicato risulta dettagliatamente indicato sia il criterio e la metodologia di stima utilizzata sia la ricerca di mercato effettuata per compravendite avvenute dal 1 ottobre 2013 sino al 1 dicembre 2014 (apertura della successione) concludendo che a fronte delle due diverse metodologie si perveniva allo stesso valore unitario ( cfr. allegato alla c.t.u. cit.)
Va inoltre osservato come anche in questa sede l'appellante non si confronta con le compiute risposte date alle proprie osservazioni in tale elaborato ma si limita a reiterare le proprie critiche.
In proposito va poi osservato come in realtà la critica offerta alle stime del c.t.u. non viene fondata su dati tecnici ma, sì come indicato dal patrocinio dell'appellante, da un lato ad una simulazione effettuata a mezzo del portale “immobiliare.it” e dall'altro al mero riferimento al valore del bene attribuito in sede di concessione del mutuo fondiario, elementi entrambi privi di specificità e in grado di contrastare le ampie e compiute motivazioni date alle valorizzazioni compiute dal c.t.u.
Infine, quanto alla asserita mancata indicazione dello stato occupativo dell'immobile, va osservato che la c.t.u. aveva quale espresso incarico quello di determinare il valore degli immobili al momento dell'apertura della successione restando irrilevante l'eventuale attuale occupazione da parte dell'erede.
Vanno altresì rigettati il secondo e terzo motivo di appello.
Quanto alla censura rispetto alla affermata esistenza di una donazione indiretta va evidenziato che, come già evidenziato nell'impugnata sentenza, risulta non contestato e documentalmente provato che e effettuarono un Controparte_1 Persona_3
bonifico per la somma di complessivi euro 108.042,38 e che tale versamento risulta essere stato effettuato per ripianare la posizione debitoria del figlio come comprovato dalla distinta di versamento versata in atti che indica quale causale “versamento sofferenza ” . Controparte_2
Né in senso contrario appare valorizzabile l'assunto svolto dall'appellante secondo cui
“il pagamento andava a sanare una preesistente ipoteca volontaria dai medesimi accesa pag. 9/12 sullo stesso immobile ipotecato (sicchè l'operazione era banalmente un'operazione di rifinanziamento sul medesimo immobile)” sicchè il pagamento del debito da parte dei genitori sarebbe avvenuto per un interesse comune alle parti e non per spirito di liberalità.
In disparte all'irrilevanza dei motivi, già sottolineata dal giudice di prime cure, rispetto al ripianamento della posizione debitoria del figlio va altresì sottolineato come la tesi risulta infondata tenuto conto che, come posto in rilievo dagli appellati, lo stesso iniziale muto che secondo l'appellante risulterebbe rifinanziato in realtà era stato contratto per il figlio ( come indicato nella ispezione ipotecaria – doc.
4- ove si legge che mutuatario era e terzi datori d'ipoteca i genitori). Controparte_2
Va infine rigettata la censura relativamente alla considerazione quale donazione indiretta dell'intera somma disposta in favore del figlio pari ad euro 54.000,00 (metà della somma di euro 108.00,00) senza detrarre da tale somma che il residuo debito del mutuo pari ad euro 38.500,00.
Osserva il Collegio come risulta del tutto errata la prospettazione dell'appellante laddove intende sottrarre dal valore del donatum una quota parte di debiti ereditari con conseguente doppio calcolo degli stessi. Com'è noto dapprima vanno determinati il relictum e il donatum e successivamente da tale sommatoria vanno detratti i debiti ereditari.
Tanto premesso, la sentenza va integralmente confermata senza che siano ravvisabili i presupposti per l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno avanzata, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. proposta dagli appellati.
La responsabilità ex art. 96 comma 3 c.p.c. come osservato dalla Suprema Corte (Cass.
Civ. n.21570/2012) presuppone il requisito della mala fede o della colpa grave, non solo perché è inserito in un articolo destinato a disciplinare la responsabilità aggravata, ma anche perché agire in giudizio per far valere una pretesa che alla fine si rileva infondata non costituisce condotta di per sé rimproverabile, né, diversamente da quanto opinato dal patrocinio degli appellati, elementi di mala fede e colpa grave risultano immediatamente rinvenibili nel caso di specie tenuto conto della non contestata posizione creditoria dell'attrice e della circostanza che - rispetto alle complessive valutazioni, che si sono svolte anche con il necessario ausilio della c.t.u. - la mera pag. 10/12 consapevolezza di avvenute erogazioni di denaro da parte dei genitori nei confronti del figlio non risultavano di per sé tali da escludere la possibile lesione di legittima.
Non vi è luogo a pronunciare sulla richiesta formulata dagli appellati di “ordinare al
Conservatore dei RR.II. la cancellazione della domanda giudiziale trascritta in occasione della proposizione del giudizio di primo grado” tenuto conto che non risulta in atti, né di questo giudizio, né del giudizio di primo grado, alcuna documentazione relativa all'asserita trascrizione della domanda (né può disporsi la remissione in istruttoria a tal fine tenuto conto che, una volta adempiuto a tale onere la parte interessata potrà richiedere la mera correzione della sentenza).
Conclusioni e spese
La sentenza appellata merita integrale conferma.
Le spese processuali del presente grado sostenute dagli appellati vanno poste ad integrale carico dell'appellante atteso il rigetto dell'impugnazione e Parte_1
vengono liquidate, secondo il dm n.55/2014 in assenza di nota spese, secondo lo scaglione da euro 26.001,00 a euro 52.000,00 per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale effettivamente svolte, in euro 5.211,00 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA .
Segue al rigetto dell'appello l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n.
115/02 nei confronti dell'appellante.
P. Q. M.
La Corte d'Appello, definitivamente decidendo sull'appello avverso la sentenza n.182/2023 pubblicata il 24 gennaio 2023 del Tribunale di Venezia, lo respinge e per l'effetto:
1) conferma la sentenza appellata;
2) condanna a rifondere a e in Parte_1 Controparte_2 Controparte_1
solido tra loro, le spese di lite del presente grado, liquidate in euro 5.211,00 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA;
3) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/02 a carico dell'appellante . Parte_1
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio 18 giugno 2025
pag. 11/12 L'ESTENSORE
dott. Martina Gasparini
IL PRESIDENTE dott. Caterina Passarelli
pag. 12/12