TRIB
Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 09/07/2025, n. 665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 665 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
Il Giudice del lavoro, dott. Dario Porrovecchio, nella causa iscritta al n. 936/2025
R.G.L. promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'avv. Rosanna Milazzo Parte_1
- ricorrente -
C O N T R O
[...]
Controparte_1
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e
[...]
difesi ex art. 417 bis c.p.c., dalla dott.ssa Serena Montanti
- resistenti -
e nei confronti dei dei docenti inseriti nella I fascia e II fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) per la classe di concorso B019 della provincia di valide per il CP_1 biennio 2024/2026,
-controinteressati- ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso ritualmente depositato il ricorrente in epigrafe, avendo premesso di aver Contr presentato domanda di inserimento nelle per il biennio 2024/2026, lamentava che l'Amministrazione resistente non avesse valutato il servizio di leva obbligatorio espletato dal ricorrente, non in costanza di nomina, con il medesimo punteggio previsto per quello prestato in costanza di nomina.
Dolendosi dell'illegittimità dell'operato della P.A., per violazione della normativa primaria e disparità di trattamento tra servizio di leva svolto in costanza di nomina e quello prestato non in costanza di nomina, parte ricorrente chiedeva riconoscere e attribuirgli il punteggio aggiuntivo di 12 per le GPS di I fascia e II fascia della Provincia di valide per il biennio 2024/2026. CP_1
Si costituivano in giudizio i convenuti contestando nel merito la fondatezza del ricorso.
Sul contraddittorio così costituito, la causa è stata discussa all'odierna udienza e posta in decisione.
Va respinta la domanda di riconoscimento ed attribuzione di un punteggio aggiuntivo di 12 punti nelle GPS di I e II fascia della Provincia di valide per il biennio CP_1
2024/2026, per il servizio militare svolto non in costanza di nomina.
Secondo la tesi di parte ricorrente, la previsione di rango regolamentare contenuta nell'O.M. n 88/2024, di aggiornamento delle graduatorie per le supplenze, prevedendo all'art. 15, comma 6 che il servizio militare è interamente valutabile purché prestato in costanza di nomina, contrasta con la normativa di rango primario che riconosce, invece, la valutazione a tutti gli effetti del servizio di leva, nonché con l'orientamento della Corte di Cassazione che ha riconosciuto il diritto dei docenti al punteggio in seno alle graduatorie per le supplenze anche per il servizio di leva espletato non in costanza di nomina.
In altri termini, l'odierno ricorrente ritiene ingiustificato il discrimen, operato dal decreto ministeriale di riferimento, tra servizio di leva svolto in costanza di nomina con quello prestato non in costanza di nomina e chiede pertanto la disapplicazione del predetto decreto ministeriale in quanto contrastante con la norma primaria.
Tanto premesso, a prescindere dalla fondatezza della tesi di parte ricorrente, risulta fondata e assorbente la censura sollevata da parte resistente in merito all'omessa indicazione, nella domanda di aggiornamento della GPS, del servizio militare svolto.
Ed invero, diversamente da quanto affermato in ricorso, nella domanda prodotta in allegato (v. all. 1 ricorso) non risulta affatto inserita la richiesta di valutazione del punteggio maturato per lo svolgimento del servizio militare.
Né può ritenersi sufficiente la mera attestazione in domanda, sotto la voce “altre dichiarazioni”, della posizione regolare nei confronti dei servizi di leva, sia perché si tratta di una dichiarazione del tutto generica che presuppone come meramente eventuale l'essere stato chiamato al servizio, sia perché non reca neppure l'indicazione dello specifico periodo di servizio, così precludendo in toto la commisurazione del relativo punteggio.
Del resto, neppure risulta che il ricorrente avesse presentato alcun reclamo avverso la mancata attribuzione del punteggio per il servizio militare svolto, sicché non v'era davvero alcuna possibilità per l'amministrazione di conoscere il titolo di servizio vantato, né poteva certo pretendersi, nel caso concreto, che la P.A. procedesse d'ufficio ad una verifica incrociata dei dati in possesso aliunde e alla conseguente rettifica del punteggio,
a fronte della mancata indicazione del titolo di servizio.
Ma anche a voler superare tale rilievo preliminare, osta all'accoglimento del ricorso la circostanza pacifica che il servizio militare di cui si chiede il riconoscimento non è stato svolto successivamente al conseguimento del titolo di accesso alle graduatorie, bensì in un periodo ben anteriore.
Dalla documentazione in atti prodotta dal ricorrente emerge infatti che il ricorrente ha svolto il servizio di leva diversi anni prima del conseguimento dei titoli validi per l'accesso alle graduatorie delle rispettive classi di concorso. Ed invero, il servizio militare per il quale si chiede il riconoscimento del punteggio in graduatoria è stato svolto dal ricorrente negli anni 1994/95 (v. doc. 3), mentre i titoli di accesso alle graduatoria per le rispettive classi di concorso sono stati conseguiti dal ricorrente soltanto in data successiva
(il diploma di diploma di ist. prof. sett. servizi indirizzo serv. per l'enogastronomia e l'ospitalita' alb. art. accoglienza turistica nel 2021 e di specializzazione in sostegno nel
2024).
Sul punto, basti richiamare la sentenza n. 1172/2017 della Corte d'Appello di
Palermo, resa in analoga controversia, che deve qui intendersi richiamata anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., ove si afferma, fra l'altro, che “Naturalmente la valutabilità del servizio militare è comunque condizionata al fatto che esso debba essere stato effettuato dopo il conseguimento del titolo di studio (diploma o la laurea) indispensabile all'accesso dell'insegnamento medesimo, in quanto la valutabilità è logicamente collegata al fatto che il servizio militare obbligatorio poteva essere di ostacolo all'instaurazione del rapporto di servizio”.
Ciò del resto risulta conforme alla ratio ispiratrice del quadro normativo di riferimento, costituzionalmente fondato sull'art. 52 Cost. (secondo cui “l'adempimento del servizio militare di leva non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino”), volto ad evitare che il servizio militare obbligatorio (qual era quello antecedente alla riforma legislativa n. 226 del 2004) potesse pregiudicare l'attività lavorativa del docente, necessariamente impedita o ritardata dal periodo di leva, per le ipotesi in cui l'interessato avesse già conseguito il titolo di studio necessario per l'insegnamento. Ma se detto titolo di accesso non era stato conseguito, non poteva neppure ravvisarsi nello svolgimento del predetto servizio di leva l'ostacolo all'accesso all'insegnamento.
Il valore assorbente delle precedenti considerazioni rende superflua ogni ulteriore valutazione sulle questioni di merito sollevate da parte ricorrente.
La complessità delle questioni scrutinate e l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: rigetta il ricorso dichiara integralmente compensate le spese di giudizio.
Trapani, 09/07/2025.
Il Giudice
Dario Porrovecchio