Art. 30. Trattamento di pensione agli iscritti volontari che hanno omesso di avvalersi del disposto di cui all'articolo 13 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435.
Gli iscritti volontari che; pur essendosi trovati nelle condizioni di cui all' articolo 13 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435 , non si siano avvalsi della facolta' in esso prevista, hanno diritto, al compimento dei limiti di eta' e sempre che avessero raggiunto 20 anni di contribuzione alla data del 1 febbraio 1952, ad una pensione in misura pari a quella che sarebbe loro spettata secondo le norme vigenti alla data in cui cessarono il versamento del contributo.
La misura della pensione cosi' liquidata viene adeguata in applicazione delle norme emanate dopo la data di cessazione del versamento.
Le pensioni in godimento a carico del Fondo liquidate agli iscritti che si trovano nelle condizioni previste dal presente articolo saranno riliquidate con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, con le modalita' di cui ai commi precedenti.
Le stesse disposizioni si applicano per gli iscritti che abbiano sospeso il versamento dei contributi dopo il 1 gennaio 1952, con almeno 20 anni di contribuzione, e che abbiano conseguito la pensione con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.
Gli iscritti volontari che; pur essendosi trovati nelle condizioni di cui all' articolo 13 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435 , non si siano avvalsi della facolta' in esso prevista, hanno diritto, al compimento dei limiti di eta' e sempre che avessero raggiunto 20 anni di contribuzione alla data del 1 febbraio 1952, ad una pensione in misura pari a quella che sarebbe loro spettata secondo le norme vigenti alla data in cui cessarono il versamento del contributo.
La misura della pensione cosi' liquidata viene adeguata in applicazione delle norme emanate dopo la data di cessazione del versamento.
Le pensioni in godimento a carico del Fondo liquidate agli iscritti che si trovano nelle condizioni previste dal presente articolo saranno riliquidate con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, con le modalita' di cui ai commi precedenti.
Le stesse disposizioni si applicano per gli iscritti che abbiano sospeso il versamento dei contributi dopo il 1 gennaio 1952, con almeno 20 anni di contribuzione, e che abbiano conseguito la pensione con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.