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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 30/05/2025, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 307/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Lavoro nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Giovanni PICCIAU Presidente Dott.ssa Susanna MANTOVANI Consigliere rel. Dott. Giovanni CASELLA Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 162/24, est. Dott.ssa Francesca Saioni, posta in decisione all'udienza collegiale del 22/5/25 e promossa
DA
(c.f. e P. VA ), con sede legale in Milano (MI), Parte_1 P.IVA_1
Via Archimede n. 57, in persona del legale rappresentante pro tempore, Ing. Pt_2
, rappresentata e difesa dall'Avv. Marc Ciceri del Foro di Lodi e dall'Avv.
[...]
Fontana del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Marc Ciceri in Lodi (Lo), Corso Ettore Archinti n. 70, giusta delega in calce al ricorso in appello
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ), residente in [...](C.A.P. Controparte_1 C.F._1
20142 – MI), Via Costantino Baroni 98 ed elettivamente domiciliato in Milano via Lampugnano 107 presso lo studio dell'Avv. Lorenzo Sisti, che lo rappresenta e l'assiste per procura alle liti depositata telematicamente con la memoria di costituzione di secondo grado
APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE come da ricorso: “Piaccia a codesta ill.ma Corte d'Appello, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione e previe tutte le declaratorie del caso, in riforma della sentenza di primo grado n. sentenza n. 162/2024 resa dal Tribunale di Milano in data 13 febbraio 2024, non notificata: IN VIA PRELIMINARE DI RITO Previo, se del caso, passaggio dal rito speciale al rito ordinario ex art. 427 c.p.c., accertare e/o dichiarare la carenza di giurisdizione / l'incompetenza in capo al Giudice del Lavoro, anche alla luce della previsione di clausola compromissoria ex Art. 11 inserita tanto nel contratto di procacciamento di affari del 01.05.2020, tanto in quello del 26.02.2022, con conseguente giurisdizione / competenza a decidere la presente controversia in capo all'Arbitro unico che verrà nominato e, conseguentemente, revocare, dichiarare inefficace e/o nullo e/o annullare il Decreto Ingiuntivo n. 611/2023 del 27.03.2023 – n. 2152/2023 R.G., emesso dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in persona del Giudice Dott.ssa Francesca Capelli;
IN VIA PRELIMINARE DI MERITO Previo, se del caso, passaggio dal rito speciale al rito ordinario ex art. 427 c.p.c. per tutte le ragioni in fatto ed in diritto di cui all'eccezione in via preliminare di merito di cui al paragrafo A) accertare e dichiarare in capo al Sig. l'inesistenza / l'insussistenza / la mancata maturazione / la CP_1 cessazione / l'estinzione / di qualsivoglia diritto provvigionale verso la e, Parte_1 conseguentemente, revocare, dichiarare inefficace e/o nullo e/o annullare il Decreto Ingiuntivo n. 611/2023 del 27.03.2023 – n. 2152/2023 R.G., emesso dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro. Di conseguenza IN VIA RICONVENZIONALE condannare il Sig. alla restituzione in favore CP_1 della società di tutte le somme versategli in corso di rapporto contrattuale, pari a Parte_1 complessivi € ui € 441.291,15 versati in favore del Sig. a pagamento delle CP_1 fatture emesse ed € 43.162,06 a titolo di ritenute d'acconto. IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO Previo, se del caso, il passaggio dal rito speciale al rito ordinario ex art. 427 c.p.c., revocare, dichiarare inefficace e/o nullo e/o annullare il Decreto Ingiuntivo n. 611/2023 del 27.03.2023 – n. 2152/2023 R.G., emesso dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro e rigettare la domanda proposta dal Sig. in sede monitoria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le ragioni CP_1 esposte in narrativa. IN VIA RICONVENZIONALE Accertare e dichiarare che la ha già corrisposto al Sig. l'importo di € Parte_1 Controparte_1 484.453,21 e, per le ragioni di cui in narrativa, condannare il Sig. a ripetere le Controparte_1 eventuali somme ricevute in eccesso secondo la quantificazione che ris ell'istruttoria id causa. IN OGNI CASO Condannare il Sig. a restituire le somme percepite in forza della sentenza oggi Controparte_1 impugnata. Con vittoria di spese ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA Premesso che l'onere di dimostrare i fatti costitutivi a sostegno della pretesa provvigionale ex adverso recriminata incombe integralmente sulla controparte ex art. 2697 c.c. e che non è stata prodotto alcun documento idoneo, anche solo in via presuntiva, a suffragare l'esistenza, la quantificazione e la debenza degli importi provvigionali reclamate, attese altresì le plurime contestazioni di inadempimento mosse dalla scrivente difesa, per scrupolo difensionale e onde non incorrere in preclusione alcuna, si ribadisce l'istanza di ammissione delle istanze istruttorie. PROVA ORALE Si chiede di essere ammessi alla prova orale, sui seguenti capitoli di prova:
-omissis - Si indicano a testimoni
-omissis - Rispetto ai capitoli di Controparte eventualmente ammessi da codesta Corte, si chiede sin d'ora di essere ammessi a prova contraria con i testi sopra indicati.”
PER L'APPELLATO come da memoria di costituzione:
“Voglia la Corte d'Appello, ogni contraria istanza disattesa, previa acquisizione del fascicolo di ufficio di primo grado In via principale Rigettare integralmente, per tutti i motivi in fatto e in diritto sviluppati nella narrativa che precede, il ricorso in appello avversario e tutte le domande in esso contenute, e confermare la sentenza n. 162/2024 emessa all'esito del procedimento n. 4353 R.G. 2023, instaurato dinanzi al Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, Dott.ssa Francesca Saioni, per i motivi di cui sopra In ogni caso Condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di Parte_1 spese e dei compensi di lite del presente giudizio. Si reiterano – se ritenute opportune – le istanze istruttorie formulate nel giudizio di prime cure. Il tutto oltre accessori di legge, rivalutazione e interessi (anche nella misura di cui all'art. 4 D.Lgs. 231/2002, laddove previsto) dalle singole scadenze al saldo. Con riserva di agire in separata sede per i titoli non compresi nel presente giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, con la sentenza n. 162/24 rigettava, ponendo le spese processuali (liquidate in € 5.500,00,oltre a spese generali, IVA e CPA), l'opposizione presentata da avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 611/23 emesso dal medesimo Ufficio – avente ad oggetto il pagamento della somma di € 285.590,67 a titolo di provvigioni a favore di
, che dal maggio 2020 aveva collaborato con la predetta società Controparte_1 per promuovere i servizi e i prodotti dalla stessa commercializzati nel panorama del c.d. “Superbonus 110” – opposizione diretta ad ottenere la revoca e/o la declaratoria di inefficacia e/o nullità e/o illegittimità del decreto opposto ed, inoltre, ad ottenere in via riconvenzionale la restituzione di “complessivi € 484.453,21, di cui € 441.291,15 versati in favore del Sig. a pagamento delle fatture CP_1 emesse ed € 43.162,06 a titolo di ritenute d'acconto.” Il giudice a quo disattendeva le eccezioni preliminari (carenza di giurisdizione per clausola compromissoria arbitrale ed incompetenza per materia) sollevate dalla opponente. Osservava che l'attività svolta dall'opposto era riconducibile alla disciplina di cui all'art. 409 n. 3 c.p.c., sia che si considerasse la qualificazione data dalle parti al rapporto (procacciamento di affari), sia che lo si considerasse un rapporto di agenzia, in quanto “Dall'esame della documentazione complessivamente versata in atti, si evince che l'arch. aveva assunto un incarico connotato da stabilità e continuità, CP_1 disponendo di strumenti aziendali di cui faceva uso nella promozione di ordini e nella sottoscrizione dei relativi contratti. Ne consegue la nullità della clausola compromissoria, in assenza di allegazione e prova che la contrattazione collettiva qui applicabile consenta il ricorso all'arbitrato.” Rigettava, altresì, l'eccezione di nullità del contratto per non essere CP_1
iscritto nel registro degli Agenti di Commercio.
[...] Affermava, richiamando la sentenza n. 456/00 della Corte di Giustizia delle Comunità Europee e l'orientamento di legittimità (cfr. Cass. n. 4817/99), che il contrasto tra la legge nazionale e la direttiva del Consiglio 18/12/86 n. 86/653/Cee andava superato disapplicando la norma interna incompatibile e che, avendo la direttiva efficacia diretta rispetto alla norma che vietava agli agenti di commercio di esercitare l'attività senza l'iscrizione al Ruolo, il contratto de quo era valido. Riguardo, poi, alla dedotta insussistenza dei presupposti richiesti dagli art. 633 c.p.c. e seg., evidenziava come la questione fosse irrilevante, dato che l'opposto aveva chiesto comunque la condanna di controparte al pagamento della somma azionata in sede monitoria. In relazione al mancato rispetto dell'addendum contrattuale del 23/5/22 di cui al doc. n. 4 di parte resistente (secondo cui le attività dei procacciatori solo se “'portate a termine pienamente e completamente, danno diritto al compenso provvigionale indicato nel contratto di incarico di Consulente Commerciale sottoscritto tra le parti"), osservava che tale documento non era stato sottoscritto dal mentre in relazione CP_1 alle pretese provvigioni osservava che “L'esame complessivo della documentazione consente di superare i rilievi mossi dall'opponente posto che ove, ad esempio, non si rinviene la sottoscrizione del contratto, soccorrono – a riprova dell'operato del professionista - le fotografie e le planimetrie dei lavori piuttosto che le schede di sopralluogo o le dichiarazioni sostitutive dell'atto notorio, come si evince alle pagg. 7 – 42 delle note difensive finali. Documenti di cui il professionista non avrebbe ragione di essere in possesso se non in funzione della prestazione resa. Deve peraltro ritenersi pacifico che l'attività svolta dall'architetto fosse divisa in fase prodromica (acquisizione del cliente, proposta contrattuale gestita personalmente dal professionista, ispezione del cantiere, attività di back office) e fase contrattuale, in cui avveniva il primo contatto tra il cliente ed , ove l'agente procedeva a predisporre il computo metrico e il contratto nonché Pt_1
a raccogliere la sottoscrizione del cliente e allo svolgimento delle attività accessorie al contratto di agenzia (ad es. il caricamento della documentazione sull'applicativo aziendale TrustBonus e nel gestionale ). Controparte_2
A fronte di ciò, è pacifico in causa che , neanche con il ricorso introduttivo del giudizio, Pt_1 abbia prodotto gli estratti conto provvigionali, documenti più volti richiesti ante causam dall'agente e nemmeno in questa sede consegnati. La lacuna è dirimente, tenuto conto che solo tali documenti avrebbero consentito di confutare. in concreto, la quantificazione delle provvigioni reclamate dall'architetto in sede monitoria sulla base della citata documentazione.”
ha proposto appello, affidandosi a cinque ordini di censure. Parte_1
Con il primo motivo (pag. 8 e seg.) impugna la sentenza n. 162/24 nella parte in cui il Tribunale di Milano ha disatteso la eccezione di incompetenza per materia, riconducendo il rapporto de quo all'art. 409 n. 3 c.p.c. Sostiene che il giudice di prime cure si è limitato ad esaminare la clausola n. 8 avente ad oggetto il patto di non concorrenza, ove – per un mero errore materiale
– si richiama il “rapporto di agenzia intrattenuto con la Mandante”, mentre non ha attribuito valenza al nomen iuris: “lo stesso Sig. ha confermato la piena Controparte_1 genuinità del contratto da procacciatore d'affari, visto che – in sede stragiudiziale, con lettera a firma anche dei suoi difensori – ha richiesto il pagamento delle provvigioni (ipoteticamente) dovute in forza del contratto, senza sollevare alcuna contestazione in ordine a possibili riqualificazioni del rapporto (cfr. Doc. 6 fascicolo di primo grado . CP_1
Tale circostanza concretizza una vera e propria confessione sulla genuinità del rapporto che il Giudice di prime cure non ha in alcun modo valutato”. Sostiene che, a differenza dell'agente, non era tenuto a Controparte_1 promuovere affari in via stabile e continuativa, non era responsabile contrattualmente di inadempimento nel caso di mancata promozione degli affari (“le contestazioni di inadempimento mosse da non si pongono in contrasto con la Parte_1 natura del contratto di procacciatore d'affari, in quanto si riferiscono a un momento successivo all'invio dell'ordine da parte del ricorrente.”), che non aveva una zona di competenza specifica, né operava in esclusiva e che era completamente libero di organizzare il proprio lavoro e di determinare il contenuto della propria prestazione, avendo come unico obiettivo quello di inviarle gli ordini. Nell'ottica del gravame, inoltre, la collaborazione in oggetto non possedeva le caratteristiche del coordinamento e continuità richieste dall'art. 409 c.p.c. e dunque rientra nella competenza del Tribunale ordinario. Con il secondo motivo (pag. 20 e seg.) impugna la sentenza n. 162/24 nella parte in cui il Tribunale di Milano ha ritenuto nulla la clausola compromissoria arbitrale. Attesa la genuinità del rapporto di procacciamento di affari per quanto sopra esposto, detta clausola - a dire dell'attuale appellante - è del tutto legittima, nulla ostando alla possibilità di pattuire la rimessione di eventuali controversie alla determinazione contrattuale, tanto è vero che l'AEC Terziario (quand'anche applicabile) prevede espressamente la possibilità per le parti di tentare di definire la controversia in sede arbitrale. Opera quindi “l'art. 808 ter c.p.c., con conseguente inapplicabilità delle disposizioni del Titolo VIII a cui appartiene l'art. 806 c.p.c., che al secondo comma prevede che “… le controversie di cui all'art. 409 c.p.c. possono essere decise da arbitri solo se previsto dalla legge o nei contratti o accordi collettivi di lavoro …' Inoltre, si evidenzia che le limitazioni di cui all'art. 806 c.p.c. relativa alle controversie di cui all'art. 409 c.p.c. sono riferibili esclusivamente, sia per collocazione sistematica che per tipologia della norma, all'arbitrato rituale” Con il terzo motivo (pag. 23 e seg.) impugna la sentenza n. 162/24 nella parte in cui il Tribunale di Milano ha ritenuto provato il credito provvigionale in base alla documentazione offerta da in sede monitoria ed in sede di Controparte_1 opposizione;
e nella parte in cui ha escluso i dedotti inadempimenti contrattuali sulle operazioni accessorie contenute nell'addendum del 23/5/22 (“Caricare le foto tramite app-Trust bonus come da tempistiche.., Presenziare costantemente nei cantieri e gestire i rapporti dei propri Clienti;
Effettuare dei report con cadenza settimanale da inviare all'Operating, Rispettare le procedure aziendali e partecipare alle riunioni convocate”), in quanto non sottoscritto. In relazione al primo aspetto, sostiene che il giudice a quo non ha considerato adeguatamente le contestazioni mosse alla documentazione riversata da controparte, che reitera in questa sede, ricordando, inoltre, di avere allegato - e offerto di provare - che la maggior parte dei clienti che hanno concluso i contratti relativi alle provvigioni rivendicate erano direzionali e quindi procurati autonomamente tramite il servizio di call center. In relazione al secondo aspetto, sostiene che il giudice a quo doveva esaminare la condotta tenuta dalle parti e non limitarsi a verificare la mancata sottoscrizione:
“•il Sig. non ha trasmesso alcuna contestazione circa l'iniziativa assunta dall'odierna Controparte_1 appellante;
•anche al cospetto delle contestazioni di sugli inadempimenti contrattuali fondati Parte_1 proprio sull'addendum (cfr. doc. 14 fascicolo di primo grado di , il Sig. Parte_1 Controparte_1 non ha mai sostenuto (se non in sede giudiziale) di non esservi assoggettato;
•il Sig. ha continuato a prestare la sua attività da procacciatore in favore di Controparte_1 Parte_1 anche nei mesi successivi all'invio dell'addendum. …
[...]
Pertanto, considerato che – come si è visto – l'addendum era pienamente efficace tra le parti alla luce dei comportamenti concludenti dello stesso Sig. , nulla è dovuto in favore Controparte_1 della parte appellata.” Con il quarto motivo (pag. 37 e seg.) impugna la sentenza n. 162/24 nella parte in cui il Tribunale di Milano ha ritenuto valido il contratto sottoscritto dalle parti nonostante la mancata iscrizione di al registro delle Controparte_1
Imprese c/o la competente Camera di Commercio. Evidenzia la non conferenza delle pronunce posta dal giudice di prime cure a fondamento della decisione sul punto, perché si riferiscono alla diversa fattispecie del contratto di agenzia e in ogni caso stabiliscono l'impossibilità di accertare la nullità del contratto di agenzia, ma non prendono affatto posizione sul diverso tema del diritto dell'agente/procacciatore alla provvigione. Al contrario, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito che “anche il procacciatore d'affari è assoggettato all'obbligo di iscrizione nell'albo degli agenti di affari in mediazione ovvero, dopo l'entrata in vigore del d. lg. n. 59 del 2010, all'obbligo di dichiarazione di inizio di attività alla camera di commercio, pena la perdita del diritto alla provvigione, salva l'ipotesi in cui l'attività sia svolta in modo occasionale e l'affare non abbia ad oggetto beni immobili o aziende”. (Cass n. 19161/17). Insiste, pertanto, nella domanda riconvenzionale avente ad oggetto la “restituzione di tutte le somme versate in corso di rapporto contrattuale, pari a complessivi € 484.453,21, di cui
€ 441.291,15 versati in favore del Sig. a pagamento delle fatture emesse (cfr. Doc. Controparte_1
8, fascicolo di primo grado) ed € 43.162,06 a titolo di ritenute d'acconto”. Infine, con il quinto motivo (pag. 41 e seg.) impugna la sentenza n. 162/24 nella parte in cui il Tribunale di Milano ha aderito al conteggio predisposto da senza nemmeno disporre una c.t.u. contabile. Parte_3
Osserva che la mancata produzione dell'estratto conto provvigionale non determina di per sé la prova della sussistenza del diritto rivendicato ex adverso e di aver formulato puntuali contestazioni ai calcoli di controparte.
resiste in giudizio, difendendo la sentenza gravata e replicando Controparte_1 ai motivi di gravame. Produce ulteriore documentazione a sostegno della domanda azionata in via monitoria e reiterata nel giudizio di cognizione, deducendo di avere dettagliato, documentato e provato i requisiti utili al riconoscimento del vantato credito provvigionale. Disposta una c.t.u. contabile, all'udienza del 22/5/25, all'esito della discussione orale delle parti, la causa è stata decisa con dispositivo pubblicamente letto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
*Incompetenza per materia (I motivo) La doglianza non coglie nel segno. Premesso che nel presente giudizio - concernente unicamente le pretese provvigioni - non ha formulato una domanda diretta a Controparte_1 qualificare come agenzia il rapporto intercorso con è indubbio Controparte_3 che la fattispecie concreta vada in ogni caso ricondotta all'art. 409 c.p.c., essendo stata quella tra le parti in causa una collaborazione prevalentemente personale, coordinata e continuativa. All'attuale appellato è stato invero conferito l'incarico di promuovere “stabilmente” (art.
4.1 contratto dell'1/5/20 e successivo del 23/2/22) - è già questo mal si concilia con la asserita occasionalità della prestazione - la commercializzazione, la vendita e la installazione di impianti da fonte rinnovabile fotovoltaico su immobili civili, industriali commerciali e agricoli forniti, installati e posati da non gli è stata assegnata una zona specifica, ma aveva la facoltà Controparte_3 di proporre contratti ad aziende operanti su tutto il mercato nazionale “da stabilirsi caso per caso” (4.6), per cui era comunque individuato un territorio (quello italiano) su cui operare;
il rapporto è durato senza soluzione di continuità per quasi tre anni;
e si coordinava con la struttura della citata Controparte_1 società, in quanto, da un lato, quest'ultima gli forniva circolari e direttive (art.
4.3 e 4.7) e, dall'altro lato, il predetto si avvaleva anche di una serie di Capi Area ed agenti, tanto è vero che la sua provvigione maturava “quando l'affare risulti essere stato con clienti per effetto del suo intervento e della sua rete” (art.
5.2 doc. 1 citato) e da una certa data gli è stata pure riconosciuta una percentuale sui risultati raggiunti dalla rete che supervisionava. Era inoltre inserito nel mandato un patto di non concorrenza post-contrattuale (art. 8). Ne consegue che, considerata la stabilità e la continuità dell'incarico e le previsioni contenute negli accordi in atti, il rapporto - formalmente di procacciamento - intercorso tra e appare Controparte_3 Controparte_1 sussumibile nell'art. 1742 c.c.
* Clausola Compromissoria arbitrale (II motivo) La riconducibilità della collaborazione de qua al genus dei rapporti di lavoro c.d. parasubordinati determina la competenza del giudice del lavoro, nonché la nullità della clausola compromissoria di cui all'art. 11 del contratto sottoscritto fra le parti, come correttamente affermato dal Tribunale di Milano. E' noto che il ricorso all'arbitrato rituale - quello individuato nel contratto di cui è causa - è possibile solo quando sia prescritto da una norma di legge o sia previsto dalla contrattazione collettiva e l'allegazione della applicabilità (oltre che la produzione) dello “Stralcio AEC Terziario” (doc. D appellante), formulata solo in appello è evidentemente tardiva.
*Mancata iscrizione alla CCIAA (IV motivo) La censura è priva di pregio per le condividibili argomentazioni svolte dal giudice di primo grado, avendo operato più come agente che come Controparte_1 procacciatore di affari per quanto sopra evidenziato. Va quindi confermata la decisione del Tribunale di Milano là dove ha rigettato la domanda riconvenzionale finalizzata ad ottenere la ripetizione dell'importo complessivamente erogato a titolo provvigionale, essendo appunto basata sulla dedotta nullità del contratto (non può, invece, essere invocato l'art. 2126 c.c., richiamato in subordine dall'attuale appellato, che non opera nei rapporti di lavoro autonomo, sia pure aventi le caratteristiche della parasubordinazione, trattandosi di norme a carattere eccezionale attinente al lavoro subordinato, in tal senso cfr. Cass. 5738/01).
*Preteso credito provvigionale (III e V motivo) Va innanzi tutto rilevato che i mandati sottoscritti tra le parti in causa prevedono il diritto al compenso quando l'operazione è stata conclusa per effetto dell'intervento del procacciatore (o della sua rete vendita). Non è pertanto richiesto il buon fine dell'affare ai sensi dell'art. 1748, 4^ comma c.c. (“salvo che sia diversamente pattuito, la provvigione spetta all'agente dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso con il terzo”), essendo sufficiente che il contratto di fornitura sia stato promosso per merito dell'attività del collaboratore. Va altresì evidenziato che l'importo lordo di € 285.590,67, rivendicato da per le provvigioni asseritamente maturate e non pagate nel Controparte_1 triennio 2020/2022 - oggetto del decreto ingiuntivo, confermato in sede di opposizione - si riferisce unicamente agli affari procurati dal predetto e non dalla rete vendite di cui da una certa data si è avvalso. Ciò premesso, non sono condivisibili le doglianze di relative Parte_1 all'addendum del 23/5/22 - e dunque relative all'insussistenza del diritto alle provvigioni pretese dal collaboratore per gli asseriti inadempimenti di questo ultimo sulle operazioni accessorie in esso previste - poiché l'integrazione al contratto del febbraio 2022 non è stata firmata da , mentre Controparte_1
l'assunto della predetta società fondato sul comportamento concludente delle parti è stato prospettato solo in appello ed è perciò inammissibile, introducendo un nuovo campo di indagine. Sono, invece, condivisibili i rilievi di in ordine alla Parte_1 documentazione offerta dal collaboratore - nel procedimento monitorio e poi integrata in sede ordinaria - a sostegno della propria domanda, documentazione che il Tribunale di Milano ha ritenuto idonea per dimostrare il contestato credito.
in primo grado ha dedotto che “La preponente sulla complessiva Controparte_1 provvigione dovuta di € 686.590,67 (=390.249,90+296.340,77) provvedeva a liquidare solo il minor importo di € 401.000,00, trattenuto dal ricorrente a titolo di acconto, residuando un credito del ricorrente di € 285.590,67“ (così ricorso per ingiunzione e memoria di costituzione giudizio opposizione), allegando i prospetti provvigionali per gli anni 2020 e 2021 (doc. 2) e per l'anno 2022 (doc. 4) per tutti i contratti che sostiene di avere procurato.
ha, al riguardo, sollevato diverse eccezioni sia sui contratti Parte_1 prodotti (non firmati dai clienti;
prodotti in duplice copia;
incompleti; recanti importi significativamente differenti l'uno dall'altro, nonostante si riferiscano alla stessa clientela); sia in ordine all'importo complessivamente corrisposto a titolo provvigionale nell'arco temporale in questione (somma lorda di € 484.453,21 e non la somma lorda di € 401.000,00 indicata da ), eccezioni che Controparte_1 richiedevano un approfondimento istruttorio e/o contabile. Stante la inammissibilità della prova testimoniale offerta dall'attuale appellato (valutativa e/o generica nella parte che non trova riscontro documentale), il Collegio ha ritenuto necessario ricorrere ad una c.t.u. per appurare quali contratti di fornitura, tra quelli prodotti da , fossero sottoscritti Controparte_1 dai clienti e dunque fossero stati procurati da questo ultimo;
per appurare quanto effettivamente pagato da per le provvigioni nel triennio Parte_1 in oggetto;
e per appurare le eventuali differenze provvigionali a favore del collaboratore secondo la percentuale diversamente pattuita nel tempo, il tutto sulla base dei prospetti provvigionali redatti dall'attuale appellato, che riassumono - secondo la sua prospettazione - per ogni anno i termini dei singoli affari a lui attribuibili. La dottoressa facendo un controllo tra le fatture di Per_1 CP_1
ed i bonifici effettuati da ha riscontrato innanzi tutto la
[...] Parte_1 mancata corresponsione dell'importo netto di € 5.000.00 (punto 5.1 della perizia). Per quanto attiene, invece, all'esame dei dati inseriti nei prospetti provvigionali citati e dei contratti versati in atti (punto 5.2 della perizia), la verifica non è stata agevole, poiché, come messo in luce dalla stessa c.t.u., nella maggior parte nelle fatture emesse da non è riportata la causale (“nelle fatture Controparte_1 emesse dall'Arch (salvo alcune eccezioni) non sono riportati i nominativi dei clienti a cui si CP_1 riferiscono, né in termini di nominativi né in termini di collocazione temporale di emissione delle stesse in riferimento all'opera eseguita. “) ; e poiché in alcuni contratti non è indicato chiaramente l'importo dell'opera da eseguire. La dottoressa a perciò elaborato tre diverse soluzioni e nel dettaglio: Per_1
1) provvigioni determinate in base alle opere di cui ai contratti sottoscritti dai clienti;
2) provvigioni determinate in base alle opere di cui ai contratti sottoscritti dai clienti senza importi delle opere “in chiaro”;
3) provvigioni determinate in base alle opere di cui ai contratti non sottoscritti dai clienti, ma riportati nei prospetti provigionali predisposti da CP_1
.
[...]
Poiché il diritto alla provvigione sorge nel momento in cui l'attuale appellato ha procurato il contratto di fornitura in virtù della sua attività promozionale, non possono essergli riconosciute le somme di cui alla terza colonna, non avendo il predetto offerto elementi che permettano di ricondurre questi contratti al suo operato (non c'è un riscontro documentale e la prova testimoniale è inammissibile, come sopra precisato). Il Collegio ritiene, pertanto, che debbano essere calcolate non solo le somme relative alla prima colonna (contratti firmati dai clienti con importi delle opere “in chiaro”), ma anche quelle della seconda colonna (contratti firmati dai clienti con importi delle opere non “in chiaro”), dovendosi, per questo gruppo di contratti, ritenere attendibili i costi delle opere precisati da nei prospetti Controparte_1 provigionali posti alla base della sua domanda, avendo il c.t.u. verificato la corrispondenza, nella maggior parte dei casi, tra quelli indicati dal predetto e quelli presenti nei contratti sottoscritti dai clienti. Considerando i valori riportati nelle prime due colonne per il lasso temporale in osservazione, emerge una somma lorda a titolo di provvigioni complessivamente pari ad € 623.833,54 (284.427,79+78.564,06+171.778,19+89.063,30), cui deve essere detratta la somma lorda di € 484.453,21, pagata da Parte_1 sempre per il medesimo titolo (provigioni) negli anni in questione, con una differenza a favore dell'attuale appellato pari alla somma lorda di € 139.380,33. Ne consegue che, in riforma della sentenza impugnata, deve essere revocato il decreto ingiuntivo n. 611/23 del Tribunale di Milano ed va Parte_1 condannata a pagare a la somma lorda di € 139.380,33, oltre Controparte_1 alla somma netta di 5.000,00. Tali importi devono essere maggiorati di interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Attesa la reciproca soccombenza, le spese del doppio grado - liquidate secondo il DM 147/22 in base al valore della controversia, tenuto conto anche del procedimento monitorio e della assenza di istruttoria nel primo grado del giudizio - vengono parzialmente compensate nella misura stabilità in dispositivo, così come, per la medesima ragione, le spese di c.t.u.
P.Q.M.
In riforma della sentenza n. 162/24 del Tribunale di Milano, revoca il decreto ingiuntivo n. 611/23 del Tribunale di Milano e condanna a Parte_1 pagare a la somma netta di € 5.000,00 e la somma lorda di € Controparte_1 139.380,33 a titolo di differenze provvigionali, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Liquida le spese del primo grado in € 8.400,00 e del secondo grado in € 10.400,00, che pone a carico della attuale appellante nella misura del 50%, compensa nel resto. Pone le spese di c.t.u., di cui al separato decreto, definitivamente a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna. Milano, 22/5/25
IL CONSIGLIERE REL. IL PRESIDENTE dott.ssa Susanna Mantovani dott. Giovanni Picciau
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Lavoro nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Giovanni PICCIAU Presidente Dott.ssa Susanna MANTOVANI Consigliere rel. Dott. Giovanni CASELLA Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 162/24, est. Dott.ssa Francesca Saioni, posta in decisione all'udienza collegiale del 22/5/25 e promossa
DA
(c.f. e P. VA ), con sede legale in Milano (MI), Parte_1 P.IVA_1
Via Archimede n. 57, in persona del legale rappresentante pro tempore, Ing. Pt_2
, rappresentata e difesa dall'Avv. Marc Ciceri del Foro di Lodi e dall'Avv.
[...]
Fontana del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Marc Ciceri in Lodi (Lo), Corso Ettore Archinti n. 70, giusta delega in calce al ricorso in appello
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ), residente in [...](C.A.P. Controparte_1 C.F._1
20142 – MI), Via Costantino Baroni 98 ed elettivamente domiciliato in Milano via Lampugnano 107 presso lo studio dell'Avv. Lorenzo Sisti, che lo rappresenta e l'assiste per procura alle liti depositata telematicamente con la memoria di costituzione di secondo grado
APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE come da ricorso: “Piaccia a codesta ill.ma Corte d'Appello, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione e previe tutte le declaratorie del caso, in riforma della sentenza di primo grado n. sentenza n. 162/2024 resa dal Tribunale di Milano in data 13 febbraio 2024, non notificata: IN VIA PRELIMINARE DI RITO Previo, se del caso, passaggio dal rito speciale al rito ordinario ex art. 427 c.p.c., accertare e/o dichiarare la carenza di giurisdizione / l'incompetenza in capo al Giudice del Lavoro, anche alla luce della previsione di clausola compromissoria ex Art. 11 inserita tanto nel contratto di procacciamento di affari del 01.05.2020, tanto in quello del 26.02.2022, con conseguente giurisdizione / competenza a decidere la presente controversia in capo all'Arbitro unico che verrà nominato e, conseguentemente, revocare, dichiarare inefficace e/o nullo e/o annullare il Decreto Ingiuntivo n. 611/2023 del 27.03.2023 – n. 2152/2023 R.G., emesso dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in persona del Giudice Dott.ssa Francesca Capelli;
IN VIA PRELIMINARE DI MERITO Previo, se del caso, passaggio dal rito speciale al rito ordinario ex art. 427 c.p.c. per tutte le ragioni in fatto ed in diritto di cui all'eccezione in via preliminare di merito di cui al paragrafo A) accertare e dichiarare in capo al Sig. l'inesistenza / l'insussistenza / la mancata maturazione / la CP_1 cessazione / l'estinzione / di qualsivoglia diritto provvigionale verso la e, Parte_1 conseguentemente, revocare, dichiarare inefficace e/o nullo e/o annullare il Decreto Ingiuntivo n. 611/2023 del 27.03.2023 – n. 2152/2023 R.G., emesso dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro. Di conseguenza IN VIA RICONVENZIONALE condannare il Sig. alla restituzione in favore CP_1 della società di tutte le somme versategli in corso di rapporto contrattuale, pari a Parte_1 complessivi € ui € 441.291,15 versati in favore del Sig. a pagamento delle CP_1 fatture emesse ed € 43.162,06 a titolo di ritenute d'acconto. IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO Previo, se del caso, il passaggio dal rito speciale al rito ordinario ex art. 427 c.p.c., revocare, dichiarare inefficace e/o nullo e/o annullare il Decreto Ingiuntivo n. 611/2023 del 27.03.2023 – n. 2152/2023 R.G., emesso dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro e rigettare la domanda proposta dal Sig. in sede monitoria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le ragioni CP_1 esposte in narrativa. IN VIA RICONVENZIONALE Accertare e dichiarare che la ha già corrisposto al Sig. l'importo di € Parte_1 Controparte_1 484.453,21 e, per le ragioni di cui in narrativa, condannare il Sig. a ripetere le Controparte_1 eventuali somme ricevute in eccesso secondo la quantificazione che ris ell'istruttoria id causa. IN OGNI CASO Condannare il Sig. a restituire le somme percepite in forza della sentenza oggi Controparte_1 impugnata. Con vittoria di spese ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA Premesso che l'onere di dimostrare i fatti costitutivi a sostegno della pretesa provvigionale ex adverso recriminata incombe integralmente sulla controparte ex art. 2697 c.c. e che non è stata prodotto alcun documento idoneo, anche solo in via presuntiva, a suffragare l'esistenza, la quantificazione e la debenza degli importi provvigionali reclamate, attese altresì le plurime contestazioni di inadempimento mosse dalla scrivente difesa, per scrupolo difensionale e onde non incorrere in preclusione alcuna, si ribadisce l'istanza di ammissione delle istanze istruttorie. PROVA ORALE Si chiede di essere ammessi alla prova orale, sui seguenti capitoli di prova:
-omissis - Si indicano a testimoni
-omissis - Rispetto ai capitoli di Controparte eventualmente ammessi da codesta Corte, si chiede sin d'ora di essere ammessi a prova contraria con i testi sopra indicati.”
PER L'APPELLATO come da memoria di costituzione:
“Voglia la Corte d'Appello, ogni contraria istanza disattesa, previa acquisizione del fascicolo di ufficio di primo grado In via principale Rigettare integralmente, per tutti i motivi in fatto e in diritto sviluppati nella narrativa che precede, il ricorso in appello avversario e tutte le domande in esso contenute, e confermare la sentenza n. 162/2024 emessa all'esito del procedimento n. 4353 R.G. 2023, instaurato dinanzi al Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, Dott.ssa Francesca Saioni, per i motivi di cui sopra In ogni caso Condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di Parte_1 spese e dei compensi di lite del presente giudizio. Si reiterano – se ritenute opportune – le istanze istruttorie formulate nel giudizio di prime cure. Il tutto oltre accessori di legge, rivalutazione e interessi (anche nella misura di cui all'art. 4 D.Lgs. 231/2002, laddove previsto) dalle singole scadenze al saldo. Con riserva di agire in separata sede per i titoli non compresi nel presente giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, con la sentenza n. 162/24 rigettava, ponendo le spese processuali (liquidate in € 5.500,00,oltre a spese generali, IVA e CPA), l'opposizione presentata da avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 611/23 emesso dal medesimo Ufficio – avente ad oggetto il pagamento della somma di € 285.590,67 a titolo di provvigioni a favore di
, che dal maggio 2020 aveva collaborato con la predetta società Controparte_1 per promuovere i servizi e i prodotti dalla stessa commercializzati nel panorama del c.d. “Superbonus 110” – opposizione diretta ad ottenere la revoca e/o la declaratoria di inefficacia e/o nullità e/o illegittimità del decreto opposto ed, inoltre, ad ottenere in via riconvenzionale la restituzione di “complessivi € 484.453,21, di cui € 441.291,15 versati in favore del Sig. a pagamento delle fatture CP_1 emesse ed € 43.162,06 a titolo di ritenute d'acconto.” Il giudice a quo disattendeva le eccezioni preliminari (carenza di giurisdizione per clausola compromissoria arbitrale ed incompetenza per materia) sollevate dalla opponente. Osservava che l'attività svolta dall'opposto era riconducibile alla disciplina di cui all'art. 409 n. 3 c.p.c., sia che si considerasse la qualificazione data dalle parti al rapporto (procacciamento di affari), sia che lo si considerasse un rapporto di agenzia, in quanto “Dall'esame della documentazione complessivamente versata in atti, si evince che l'arch. aveva assunto un incarico connotato da stabilità e continuità, CP_1 disponendo di strumenti aziendali di cui faceva uso nella promozione di ordini e nella sottoscrizione dei relativi contratti. Ne consegue la nullità della clausola compromissoria, in assenza di allegazione e prova che la contrattazione collettiva qui applicabile consenta il ricorso all'arbitrato.” Rigettava, altresì, l'eccezione di nullità del contratto per non essere CP_1
iscritto nel registro degli Agenti di Commercio.
[...] Affermava, richiamando la sentenza n. 456/00 della Corte di Giustizia delle Comunità Europee e l'orientamento di legittimità (cfr. Cass. n. 4817/99), che il contrasto tra la legge nazionale e la direttiva del Consiglio 18/12/86 n. 86/653/Cee andava superato disapplicando la norma interna incompatibile e che, avendo la direttiva efficacia diretta rispetto alla norma che vietava agli agenti di commercio di esercitare l'attività senza l'iscrizione al Ruolo, il contratto de quo era valido. Riguardo, poi, alla dedotta insussistenza dei presupposti richiesti dagli art. 633 c.p.c. e seg., evidenziava come la questione fosse irrilevante, dato che l'opposto aveva chiesto comunque la condanna di controparte al pagamento della somma azionata in sede monitoria. In relazione al mancato rispetto dell'addendum contrattuale del 23/5/22 di cui al doc. n. 4 di parte resistente (secondo cui le attività dei procacciatori solo se “'portate a termine pienamente e completamente, danno diritto al compenso provvigionale indicato nel contratto di incarico di Consulente Commerciale sottoscritto tra le parti"), osservava che tale documento non era stato sottoscritto dal mentre in relazione CP_1 alle pretese provvigioni osservava che “L'esame complessivo della documentazione consente di superare i rilievi mossi dall'opponente posto che ove, ad esempio, non si rinviene la sottoscrizione del contratto, soccorrono – a riprova dell'operato del professionista - le fotografie e le planimetrie dei lavori piuttosto che le schede di sopralluogo o le dichiarazioni sostitutive dell'atto notorio, come si evince alle pagg. 7 – 42 delle note difensive finali. Documenti di cui il professionista non avrebbe ragione di essere in possesso se non in funzione della prestazione resa. Deve peraltro ritenersi pacifico che l'attività svolta dall'architetto fosse divisa in fase prodromica (acquisizione del cliente, proposta contrattuale gestita personalmente dal professionista, ispezione del cantiere, attività di back office) e fase contrattuale, in cui avveniva il primo contatto tra il cliente ed , ove l'agente procedeva a predisporre il computo metrico e il contratto nonché Pt_1
a raccogliere la sottoscrizione del cliente e allo svolgimento delle attività accessorie al contratto di agenzia (ad es. il caricamento della documentazione sull'applicativo aziendale TrustBonus e nel gestionale ). Controparte_2
A fronte di ciò, è pacifico in causa che , neanche con il ricorso introduttivo del giudizio, Pt_1 abbia prodotto gli estratti conto provvigionali, documenti più volti richiesti ante causam dall'agente e nemmeno in questa sede consegnati. La lacuna è dirimente, tenuto conto che solo tali documenti avrebbero consentito di confutare. in concreto, la quantificazione delle provvigioni reclamate dall'architetto in sede monitoria sulla base della citata documentazione.”
ha proposto appello, affidandosi a cinque ordini di censure. Parte_1
Con il primo motivo (pag. 8 e seg.) impugna la sentenza n. 162/24 nella parte in cui il Tribunale di Milano ha disatteso la eccezione di incompetenza per materia, riconducendo il rapporto de quo all'art. 409 n. 3 c.p.c. Sostiene che il giudice di prime cure si è limitato ad esaminare la clausola n. 8 avente ad oggetto il patto di non concorrenza, ove – per un mero errore materiale
– si richiama il “rapporto di agenzia intrattenuto con la Mandante”, mentre non ha attribuito valenza al nomen iuris: “lo stesso Sig. ha confermato la piena Controparte_1 genuinità del contratto da procacciatore d'affari, visto che – in sede stragiudiziale, con lettera a firma anche dei suoi difensori – ha richiesto il pagamento delle provvigioni (ipoteticamente) dovute in forza del contratto, senza sollevare alcuna contestazione in ordine a possibili riqualificazioni del rapporto (cfr. Doc. 6 fascicolo di primo grado . CP_1
Tale circostanza concretizza una vera e propria confessione sulla genuinità del rapporto che il Giudice di prime cure non ha in alcun modo valutato”. Sostiene che, a differenza dell'agente, non era tenuto a Controparte_1 promuovere affari in via stabile e continuativa, non era responsabile contrattualmente di inadempimento nel caso di mancata promozione degli affari (“le contestazioni di inadempimento mosse da non si pongono in contrasto con la Parte_1 natura del contratto di procacciatore d'affari, in quanto si riferiscono a un momento successivo all'invio dell'ordine da parte del ricorrente.”), che non aveva una zona di competenza specifica, né operava in esclusiva e che era completamente libero di organizzare il proprio lavoro e di determinare il contenuto della propria prestazione, avendo come unico obiettivo quello di inviarle gli ordini. Nell'ottica del gravame, inoltre, la collaborazione in oggetto non possedeva le caratteristiche del coordinamento e continuità richieste dall'art. 409 c.p.c. e dunque rientra nella competenza del Tribunale ordinario. Con il secondo motivo (pag. 20 e seg.) impugna la sentenza n. 162/24 nella parte in cui il Tribunale di Milano ha ritenuto nulla la clausola compromissoria arbitrale. Attesa la genuinità del rapporto di procacciamento di affari per quanto sopra esposto, detta clausola - a dire dell'attuale appellante - è del tutto legittima, nulla ostando alla possibilità di pattuire la rimessione di eventuali controversie alla determinazione contrattuale, tanto è vero che l'AEC Terziario (quand'anche applicabile) prevede espressamente la possibilità per le parti di tentare di definire la controversia in sede arbitrale. Opera quindi “l'art. 808 ter c.p.c., con conseguente inapplicabilità delle disposizioni del Titolo VIII a cui appartiene l'art. 806 c.p.c., che al secondo comma prevede che “… le controversie di cui all'art. 409 c.p.c. possono essere decise da arbitri solo se previsto dalla legge o nei contratti o accordi collettivi di lavoro …' Inoltre, si evidenzia che le limitazioni di cui all'art. 806 c.p.c. relativa alle controversie di cui all'art. 409 c.p.c. sono riferibili esclusivamente, sia per collocazione sistematica che per tipologia della norma, all'arbitrato rituale” Con il terzo motivo (pag. 23 e seg.) impugna la sentenza n. 162/24 nella parte in cui il Tribunale di Milano ha ritenuto provato il credito provvigionale in base alla documentazione offerta da in sede monitoria ed in sede di Controparte_1 opposizione;
e nella parte in cui ha escluso i dedotti inadempimenti contrattuali sulle operazioni accessorie contenute nell'addendum del 23/5/22 (“Caricare le foto tramite app-Trust bonus come da tempistiche.., Presenziare costantemente nei cantieri e gestire i rapporti dei propri Clienti;
Effettuare dei report con cadenza settimanale da inviare all'Operating, Rispettare le procedure aziendali e partecipare alle riunioni convocate”), in quanto non sottoscritto. In relazione al primo aspetto, sostiene che il giudice a quo non ha considerato adeguatamente le contestazioni mosse alla documentazione riversata da controparte, che reitera in questa sede, ricordando, inoltre, di avere allegato - e offerto di provare - che la maggior parte dei clienti che hanno concluso i contratti relativi alle provvigioni rivendicate erano direzionali e quindi procurati autonomamente tramite il servizio di call center. In relazione al secondo aspetto, sostiene che il giudice a quo doveva esaminare la condotta tenuta dalle parti e non limitarsi a verificare la mancata sottoscrizione:
“•il Sig. non ha trasmesso alcuna contestazione circa l'iniziativa assunta dall'odierna Controparte_1 appellante;
•anche al cospetto delle contestazioni di sugli inadempimenti contrattuali fondati Parte_1 proprio sull'addendum (cfr. doc. 14 fascicolo di primo grado di , il Sig. Parte_1 Controparte_1 non ha mai sostenuto (se non in sede giudiziale) di non esservi assoggettato;
•il Sig. ha continuato a prestare la sua attività da procacciatore in favore di Controparte_1 Parte_1 anche nei mesi successivi all'invio dell'addendum. …
[...]
Pertanto, considerato che – come si è visto – l'addendum era pienamente efficace tra le parti alla luce dei comportamenti concludenti dello stesso Sig. , nulla è dovuto in favore Controparte_1 della parte appellata.” Con il quarto motivo (pag. 37 e seg.) impugna la sentenza n. 162/24 nella parte in cui il Tribunale di Milano ha ritenuto valido il contratto sottoscritto dalle parti nonostante la mancata iscrizione di al registro delle Controparte_1
Imprese c/o la competente Camera di Commercio. Evidenzia la non conferenza delle pronunce posta dal giudice di prime cure a fondamento della decisione sul punto, perché si riferiscono alla diversa fattispecie del contratto di agenzia e in ogni caso stabiliscono l'impossibilità di accertare la nullità del contratto di agenzia, ma non prendono affatto posizione sul diverso tema del diritto dell'agente/procacciatore alla provvigione. Al contrario, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito che “anche il procacciatore d'affari è assoggettato all'obbligo di iscrizione nell'albo degli agenti di affari in mediazione ovvero, dopo l'entrata in vigore del d. lg. n. 59 del 2010, all'obbligo di dichiarazione di inizio di attività alla camera di commercio, pena la perdita del diritto alla provvigione, salva l'ipotesi in cui l'attività sia svolta in modo occasionale e l'affare non abbia ad oggetto beni immobili o aziende”. (Cass n. 19161/17). Insiste, pertanto, nella domanda riconvenzionale avente ad oggetto la “restituzione di tutte le somme versate in corso di rapporto contrattuale, pari a complessivi € 484.453,21, di cui
€ 441.291,15 versati in favore del Sig. a pagamento delle fatture emesse (cfr. Doc. Controparte_1
8, fascicolo di primo grado) ed € 43.162,06 a titolo di ritenute d'acconto”. Infine, con il quinto motivo (pag. 41 e seg.) impugna la sentenza n. 162/24 nella parte in cui il Tribunale di Milano ha aderito al conteggio predisposto da senza nemmeno disporre una c.t.u. contabile. Parte_3
Osserva che la mancata produzione dell'estratto conto provvigionale non determina di per sé la prova della sussistenza del diritto rivendicato ex adverso e di aver formulato puntuali contestazioni ai calcoli di controparte.
resiste in giudizio, difendendo la sentenza gravata e replicando Controparte_1 ai motivi di gravame. Produce ulteriore documentazione a sostegno della domanda azionata in via monitoria e reiterata nel giudizio di cognizione, deducendo di avere dettagliato, documentato e provato i requisiti utili al riconoscimento del vantato credito provvigionale. Disposta una c.t.u. contabile, all'udienza del 22/5/25, all'esito della discussione orale delle parti, la causa è stata decisa con dispositivo pubblicamente letto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
*Incompetenza per materia (I motivo) La doglianza non coglie nel segno. Premesso che nel presente giudizio - concernente unicamente le pretese provvigioni - non ha formulato una domanda diretta a Controparte_1 qualificare come agenzia il rapporto intercorso con è indubbio Controparte_3 che la fattispecie concreta vada in ogni caso ricondotta all'art. 409 c.p.c., essendo stata quella tra le parti in causa una collaborazione prevalentemente personale, coordinata e continuativa. All'attuale appellato è stato invero conferito l'incarico di promuovere “stabilmente” (art.
4.1 contratto dell'1/5/20 e successivo del 23/2/22) - è già questo mal si concilia con la asserita occasionalità della prestazione - la commercializzazione, la vendita e la installazione di impianti da fonte rinnovabile fotovoltaico su immobili civili, industriali commerciali e agricoli forniti, installati e posati da non gli è stata assegnata una zona specifica, ma aveva la facoltà Controparte_3 di proporre contratti ad aziende operanti su tutto il mercato nazionale “da stabilirsi caso per caso” (4.6), per cui era comunque individuato un territorio (quello italiano) su cui operare;
il rapporto è durato senza soluzione di continuità per quasi tre anni;
e si coordinava con la struttura della citata Controparte_1 società, in quanto, da un lato, quest'ultima gli forniva circolari e direttive (art.
4.3 e 4.7) e, dall'altro lato, il predetto si avvaleva anche di una serie di Capi Area ed agenti, tanto è vero che la sua provvigione maturava “quando l'affare risulti essere stato con clienti per effetto del suo intervento e della sua rete” (art.
5.2 doc. 1 citato) e da una certa data gli è stata pure riconosciuta una percentuale sui risultati raggiunti dalla rete che supervisionava. Era inoltre inserito nel mandato un patto di non concorrenza post-contrattuale (art. 8). Ne consegue che, considerata la stabilità e la continuità dell'incarico e le previsioni contenute negli accordi in atti, il rapporto - formalmente di procacciamento - intercorso tra e appare Controparte_3 Controparte_1 sussumibile nell'art. 1742 c.c.
* Clausola Compromissoria arbitrale (II motivo) La riconducibilità della collaborazione de qua al genus dei rapporti di lavoro c.d. parasubordinati determina la competenza del giudice del lavoro, nonché la nullità della clausola compromissoria di cui all'art. 11 del contratto sottoscritto fra le parti, come correttamente affermato dal Tribunale di Milano. E' noto che il ricorso all'arbitrato rituale - quello individuato nel contratto di cui è causa - è possibile solo quando sia prescritto da una norma di legge o sia previsto dalla contrattazione collettiva e l'allegazione della applicabilità (oltre che la produzione) dello “Stralcio AEC Terziario” (doc. D appellante), formulata solo in appello è evidentemente tardiva.
*Mancata iscrizione alla CCIAA (IV motivo) La censura è priva di pregio per le condividibili argomentazioni svolte dal giudice di primo grado, avendo operato più come agente che come Controparte_1 procacciatore di affari per quanto sopra evidenziato. Va quindi confermata la decisione del Tribunale di Milano là dove ha rigettato la domanda riconvenzionale finalizzata ad ottenere la ripetizione dell'importo complessivamente erogato a titolo provvigionale, essendo appunto basata sulla dedotta nullità del contratto (non può, invece, essere invocato l'art. 2126 c.c., richiamato in subordine dall'attuale appellato, che non opera nei rapporti di lavoro autonomo, sia pure aventi le caratteristiche della parasubordinazione, trattandosi di norme a carattere eccezionale attinente al lavoro subordinato, in tal senso cfr. Cass. 5738/01).
*Preteso credito provvigionale (III e V motivo) Va innanzi tutto rilevato che i mandati sottoscritti tra le parti in causa prevedono il diritto al compenso quando l'operazione è stata conclusa per effetto dell'intervento del procacciatore (o della sua rete vendita). Non è pertanto richiesto il buon fine dell'affare ai sensi dell'art. 1748, 4^ comma c.c. (“salvo che sia diversamente pattuito, la provvigione spetta all'agente dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso con il terzo”), essendo sufficiente che il contratto di fornitura sia stato promosso per merito dell'attività del collaboratore. Va altresì evidenziato che l'importo lordo di € 285.590,67, rivendicato da per le provvigioni asseritamente maturate e non pagate nel Controparte_1 triennio 2020/2022 - oggetto del decreto ingiuntivo, confermato in sede di opposizione - si riferisce unicamente agli affari procurati dal predetto e non dalla rete vendite di cui da una certa data si è avvalso. Ciò premesso, non sono condivisibili le doglianze di relative Parte_1 all'addendum del 23/5/22 - e dunque relative all'insussistenza del diritto alle provvigioni pretese dal collaboratore per gli asseriti inadempimenti di questo ultimo sulle operazioni accessorie in esso previste - poiché l'integrazione al contratto del febbraio 2022 non è stata firmata da , mentre Controparte_1
l'assunto della predetta società fondato sul comportamento concludente delle parti è stato prospettato solo in appello ed è perciò inammissibile, introducendo un nuovo campo di indagine. Sono, invece, condivisibili i rilievi di in ordine alla Parte_1 documentazione offerta dal collaboratore - nel procedimento monitorio e poi integrata in sede ordinaria - a sostegno della propria domanda, documentazione che il Tribunale di Milano ha ritenuto idonea per dimostrare il contestato credito.
in primo grado ha dedotto che “La preponente sulla complessiva Controparte_1 provvigione dovuta di € 686.590,67 (=390.249,90+296.340,77) provvedeva a liquidare solo il minor importo di € 401.000,00, trattenuto dal ricorrente a titolo di acconto, residuando un credito del ricorrente di € 285.590,67“ (così ricorso per ingiunzione e memoria di costituzione giudizio opposizione), allegando i prospetti provvigionali per gli anni 2020 e 2021 (doc. 2) e per l'anno 2022 (doc. 4) per tutti i contratti che sostiene di avere procurato.
ha, al riguardo, sollevato diverse eccezioni sia sui contratti Parte_1 prodotti (non firmati dai clienti;
prodotti in duplice copia;
incompleti; recanti importi significativamente differenti l'uno dall'altro, nonostante si riferiscano alla stessa clientela); sia in ordine all'importo complessivamente corrisposto a titolo provvigionale nell'arco temporale in questione (somma lorda di € 484.453,21 e non la somma lorda di € 401.000,00 indicata da ), eccezioni che Controparte_1 richiedevano un approfondimento istruttorio e/o contabile. Stante la inammissibilità della prova testimoniale offerta dall'attuale appellato (valutativa e/o generica nella parte che non trova riscontro documentale), il Collegio ha ritenuto necessario ricorrere ad una c.t.u. per appurare quali contratti di fornitura, tra quelli prodotti da , fossero sottoscritti Controparte_1 dai clienti e dunque fossero stati procurati da questo ultimo;
per appurare quanto effettivamente pagato da per le provvigioni nel triennio Parte_1 in oggetto;
e per appurare le eventuali differenze provvigionali a favore del collaboratore secondo la percentuale diversamente pattuita nel tempo, il tutto sulla base dei prospetti provvigionali redatti dall'attuale appellato, che riassumono - secondo la sua prospettazione - per ogni anno i termini dei singoli affari a lui attribuibili. La dottoressa facendo un controllo tra le fatture di Per_1 CP_1
ed i bonifici effettuati da ha riscontrato innanzi tutto la
[...] Parte_1 mancata corresponsione dell'importo netto di € 5.000.00 (punto 5.1 della perizia). Per quanto attiene, invece, all'esame dei dati inseriti nei prospetti provvigionali citati e dei contratti versati in atti (punto 5.2 della perizia), la verifica non è stata agevole, poiché, come messo in luce dalla stessa c.t.u., nella maggior parte nelle fatture emesse da non è riportata la causale (“nelle fatture Controparte_1 emesse dall'Arch (salvo alcune eccezioni) non sono riportati i nominativi dei clienti a cui si CP_1 riferiscono, né in termini di nominativi né in termini di collocazione temporale di emissione delle stesse in riferimento all'opera eseguita. “) ; e poiché in alcuni contratti non è indicato chiaramente l'importo dell'opera da eseguire. La dottoressa a perciò elaborato tre diverse soluzioni e nel dettaglio: Per_1
1) provvigioni determinate in base alle opere di cui ai contratti sottoscritti dai clienti;
2) provvigioni determinate in base alle opere di cui ai contratti sottoscritti dai clienti senza importi delle opere “in chiaro”;
3) provvigioni determinate in base alle opere di cui ai contratti non sottoscritti dai clienti, ma riportati nei prospetti provigionali predisposti da CP_1
.
[...]
Poiché il diritto alla provvigione sorge nel momento in cui l'attuale appellato ha procurato il contratto di fornitura in virtù della sua attività promozionale, non possono essergli riconosciute le somme di cui alla terza colonna, non avendo il predetto offerto elementi che permettano di ricondurre questi contratti al suo operato (non c'è un riscontro documentale e la prova testimoniale è inammissibile, come sopra precisato). Il Collegio ritiene, pertanto, che debbano essere calcolate non solo le somme relative alla prima colonna (contratti firmati dai clienti con importi delle opere “in chiaro”), ma anche quelle della seconda colonna (contratti firmati dai clienti con importi delle opere non “in chiaro”), dovendosi, per questo gruppo di contratti, ritenere attendibili i costi delle opere precisati da nei prospetti Controparte_1 provigionali posti alla base della sua domanda, avendo il c.t.u. verificato la corrispondenza, nella maggior parte dei casi, tra quelli indicati dal predetto e quelli presenti nei contratti sottoscritti dai clienti. Considerando i valori riportati nelle prime due colonne per il lasso temporale in osservazione, emerge una somma lorda a titolo di provvigioni complessivamente pari ad € 623.833,54 (284.427,79+78.564,06+171.778,19+89.063,30), cui deve essere detratta la somma lorda di € 484.453,21, pagata da Parte_1 sempre per il medesimo titolo (provigioni) negli anni in questione, con una differenza a favore dell'attuale appellato pari alla somma lorda di € 139.380,33. Ne consegue che, in riforma della sentenza impugnata, deve essere revocato il decreto ingiuntivo n. 611/23 del Tribunale di Milano ed va Parte_1 condannata a pagare a la somma lorda di € 139.380,33, oltre Controparte_1 alla somma netta di 5.000,00. Tali importi devono essere maggiorati di interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Attesa la reciproca soccombenza, le spese del doppio grado - liquidate secondo il DM 147/22 in base al valore della controversia, tenuto conto anche del procedimento monitorio e della assenza di istruttoria nel primo grado del giudizio - vengono parzialmente compensate nella misura stabilità in dispositivo, così come, per la medesima ragione, le spese di c.t.u.
P.Q.M.
In riforma della sentenza n. 162/24 del Tribunale di Milano, revoca il decreto ingiuntivo n. 611/23 del Tribunale di Milano e condanna a Parte_1 pagare a la somma netta di € 5.000,00 e la somma lorda di € Controparte_1 139.380,33 a titolo di differenze provvigionali, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Liquida le spese del primo grado in € 8.400,00 e del secondo grado in € 10.400,00, che pone a carico della attuale appellante nella misura del 50%, compensa nel resto. Pone le spese di c.t.u., di cui al separato decreto, definitivamente a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna. Milano, 22/5/25
IL CONSIGLIERE REL. IL PRESIDENTE dott.ssa Susanna Mantovani dott. Giovanni Picciau