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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 16/10/2025, n. 1784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1784 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al N. 6566/2024 R.G. LAVORO, vertente
TRA
[...]
[...]
Parte_1
[...]
Parte_2
[...] Pt_3
Parte_4
Parte_5
[...] Parte_6
Parte_7
Pt_8 Pt_9 [...] Pt_10
[...] [...]
Parte_11 Pt_12
Pt_13 [...]
Parte_14
rappresentati e difesi dagli Avv. ti Antonio Costabile e Italia Giordano;
RICORRENTE
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t.
[...]
CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.12.2024, le parti ricorrenti in epigrafe premesso di essere dipendenti dell' convenuta con le qualifiche di professionale CPS – Controparte_1
Infermiere – ex categorie B/D e di OOS presso il presidio ospedaliero di e di Pt_1
prestare servizio su turni rotativi H 24, deducevano di avere espletato, nei periodi indicati in ricorso e fino al 31.12.2022, prestazioni lavorative anche nei giorni festivi infrasettimanali per i quali avrebbero avuto diritto alla retribuzione prevista per il lavoro straordinario festivo o al riposo compensativo, viceversa non corrisposti dalla datrice di lavoro.
Per tali motivi i ricorrenti adivano il Tribunale di Salerno in funzione di giudice del lavoro per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “- 1.accertare e dichiarare il diritto delle parti ricorrenti al riconoscimento delle maggiorazioni previste ex art. 9 del CCNL Integrativo del Comparto
Sanità del 07.04.1999 e ss.mm.ii. per le prestazioni lavorative rese nei giorni festivi infrasettimanali per i periodi per cui è causa, come sopra indicati, e per l'effetto:
2.condannare la resistente, in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore delle parti ricorrenti delle seguenti somme: Parte_1
€ 1.218,00; : € 1.983,00; : € 311,00;
[...] Parte_1 Parte_1 [...]
: € 907,00; : € 363,00; € 2.307,00; € Parte_1 Parte_2 Parte_15 Parte_4
653,00; : € 1.388,00; : € 2.409,00; : € Parte_5 Parte_16 Parte_7
1.390,00; € 1.193,00; : € 2.339,00; : € Controparte_2 Controparte_3 Parte_10
2.530,00; : € 451,00; : € 614,00; : €2.722,00 oltre Controparte_4 CP_5 Parte_14
interessi legali, o a quelle diverse somme maggiori o minori o risultanti a seguito di espletanda Ctu o a quelle diverse somme maggiori o minori ritenute eque ex art. 432 c.p.c.; 3.condannare la resistente, in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione ai sottoscritti avvocati antistatari.
L' regolarmente convenuta in giudizio, non si costituiva. Controparte_1
I ricorrenti, con note scritte del 2.10.2025, documentavano, mediante produzione dei cedolini paga di maggio e luglio 2025, l'avvenuto pagamento degli importi richiesti in ricorso e, in quanto avvenuto solo in data successiva all'instaurazione del giudizio, chiedevano che la convenuta fosse condannata alla refusione delle Controparte_1
spese di lite, con distrazione.
In data odierna la causa è stata decisa, con sentenza, a seguito del deposito di note scritte disposte, ex art. 127 ter cpc., in sostituzione dell'udienza del 15.10.2025.
Anzitutto va dichiarata la contumacia della , regolarmente convenuta in Controparte_6
giudizio e non costituita.
Tanto premesso, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
In punto di diritto, occorre rilevare che la cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso,
a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili.
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda. Venuta meno la materia del contendere, ma persistendo tra le parti contrasto in ordine all'onere delle spese processuali, il giudice del merito deve decidere secondo il principio della soccombenza virtuale, previi gli accertamenti necessari.
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso che ci occupa, l'avvenuto pagamento della sorta capitale, a titolo di retribuzione per il lavoro svolto durante il festivo infrasettimanale nei periodi indicati in ricorso e nei relativi conteggi, con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario, con le buste paga di maggio e luglio 2025 prodotte dai ricorrenti con note del 2.10.2025, consente la declaratoria di cessata materia del contendere.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere.
La soccombenza virtuale deve individuarsi, dunque, solo tenendo in considerazione la fondatezza delle prospettazioni iniziali delle parti, al fine di decidere circa l'incidenza della potenziale soccombenza sull'onere delle spese (Cass Civ sez. II n. 31643/2021) ed a prescindere dal fatto sopravvenuto che ha determinato la cessazione della materia del contendere.
Ebbene, i giudici della nomofilachia hanno più volte statuito che la parte che ha provocato, con un comportamento antigiuridico, la necessità del processo non è esonerata dall'onere delle spese nonostante la rinuncia a parte delle sue pretese, per cui, il giudice che dichiari cessata la materia del contendere dovrà, comunque, pronunciarsi sulle spese secondo il principio di soccombenza individuata in base ad una ricognizione della “normale” probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito, che potrebbe portare anche ad una compensazione, purché ricorrano gravi ed eccezionali ragioni (Cass civ. sez. II n.24234/2016).
Anche la Corte Costituzionale ha indicato le coordinate da seguire per la regolamentazione delle spese processuali, riportando la condanna al rimborso delle spese al suo sostanziale fondamento: essa non ha natura sanzionatoria, nè avviene a titolo di risarcimento dei danni, ma è conseguenza oggettiva della soccombenza (in questo caso solo virtuale); rimane, comunque, sempre possibile, per il giudice che dichiari estinto il giudizio per cessata materia del contendere, non pronunciare condanna alle spese e disporre invece, in tutto o in parte, la compensazione delle stesse, purchè ricorrano i presupposti di legge e vi sia soccombenza reciproca o ricorrano gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione (Corte Cost. sentenza n. 77/2018 e n.274/2005).
Ciò posto, nel caso in esame, si tratta di verificare se ai sensi dell'art. 92 c.p.c. vi siano ragioni integranti gli estremi di “gravi ed eccezionali ragioni” secondo le coordinate ermeneutiche espresse dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 77/2018.
Ebbene la configurabilità di tali ragioni deve trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia;
in particolare, nelle ipotesi di cessata materia del contendere, quelle ragioni, senza pretesa di esaustività, possono essere rinvenute qualora l'illegittimità dell'atto che è stato revocato sia emersa a seguito dell'esame della documentazione esibita e/o dalle argomentazioni esposte soltanto in sede contenziosa;
la novità, peculiarità od oggettiva incertezza delle questioni di fatto o di diritto che rilevano nello specifico caso;
la mancanza, sulle questioni dedotte in giudizio, di un orientamento univoco e consolidato della giurisprudenza di legittimità; le modifiche normative, le pronunce della
Corte costituzionale o della Corte di giustizia dell'UE eventualmente intervenute sulla materia in contestazione e che hanno indotto l'ufficio a rivedere la propria posizione.
Nella fattispecie che ci occupa, non può non tenersi conto sia del recente consolidato orientamento della Corte regolatrice sulla questione di diritto trattata a cui anche l'intestato Tribunale si è adeguato, melius re perpensa, sia del comportamento processuale della convenuta che non ha resistito al giudizio, procedendo al pagamento di quanto dovuto ai ricorrenti dopo la notifica del ricorso.
Pertanto, le spese sono parzialmente a carico dell' Controparte_1
e liquidate come da dispositivo.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del Giudice Monocratico, dott.ssa Francesca
D'Antonio, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. condanna l' Controparte_1
al pagamento della metà delle spese processuali che liquida, già ridotto l'importo, in €
943,00 con aggiunta del rimborso per spese forfettarie nella misura del 15%, IVA (se dovuta) e CPA, da distrarsi in favore degli Avvocati Antonio Costabile ed Italia
Giordano; compensa tra le parti la restante metà delle spese di lite.
Così deciso in Salerno, il 15.10.2025
Il Giudice
Dott. ssa Francesca D'Antonio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al N. 6566/2024 R.G. LAVORO, vertente
TRA
[...]
[...]
Parte_1
[...]
Parte_2
[...] Pt_3
Parte_4
Parte_5
[...] Parte_6
Parte_7
Pt_8 Pt_9 [...] Pt_10
[...] [...]
Parte_11 Pt_12
Pt_13 [...]
Parte_14
rappresentati e difesi dagli Avv. ti Antonio Costabile e Italia Giordano;
RICORRENTE
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t.
[...]
CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.12.2024, le parti ricorrenti in epigrafe premesso di essere dipendenti dell' convenuta con le qualifiche di professionale CPS – Controparte_1
Infermiere – ex categorie B/D e di OOS presso il presidio ospedaliero di e di Pt_1
prestare servizio su turni rotativi H 24, deducevano di avere espletato, nei periodi indicati in ricorso e fino al 31.12.2022, prestazioni lavorative anche nei giorni festivi infrasettimanali per i quali avrebbero avuto diritto alla retribuzione prevista per il lavoro straordinario festivo o al riposo compensativo, viceversa non corrisposti dalla datrice di lavoro.
Per tali motivi i ricorrenti adivano il Tribunale di Salerno in funzione di giudice del lavoro per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “- 1.accertare e dichiarare il diritto delle parti ricorrenti al riconoscimento delle maggiorazioni previste ex art. 9 del CCNL Integrativo del Comparto
Sanità del 07.04.1999 e ss.mm.ii. per le prestazioni lavorative rese nei giorni festivi infrasettimanali per i periodi per cui è causa, come sopra indicati, e per l'effetto:
2.condannare la resistente, in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore delle parti ricorrenti delle seguenti somme: Parte_1
€ 1.218,00; : € 1.983,00; : € 311,00;
[...] Parte_1 Parte_1 [...]
: € 907,00; : € 363,00; € 2.307,00; € Parte_1 Parte_2 Parte_15 Parte_4
653,00; : € 1.388,00; : € 2.409,00; : € Parte_5 Parte_16 Parte_7
1.390,00; € 1.193,00; : € 2.339,00; : € Controparte_2 Controparte_3 Parte_10
2.530,00; : € 451,00; : € 614,00; : €2.722,00 oltre Controparte_4 CP_5 Parte_14
interessi legali, o a quelle diverse somme maggiori o minori o risultanti a seguito di espletanda Ctu o a quelle diverse somme maggiori o minori ritenute eque ex art. 432 c.p.c.; 3.condannare la resistente, in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione ai sottoscritti avvocati antistatari.
L' regolarmente convenuta in giudizio, non si costituiva. Controparte_1
I ricorrenti, con note scritte del 2.10.2025, documentavano, mediante produzione dei cedolini paga di maggio e luglio 2025, l'avvenuto pagamento degli importi richiesti in ricorso e, in quanto avvenuto solo in data successiva all'instaurazione del giudizio, chiedevano che la convenuta fosse condannata alla refusione delle Controparte_1
spese di lite, con distrazione.
In data odierna la causa è stata decisa, con sentenza, a seguito del deposito di note scritte disposte, ex art. 127 ter cpc., in sostituzione dell'udienza del 15.10.2025.
Anzitutto va dichiarata la contumacia della , regolarmente convenuta in Controparte_6
giudizio e non costituita.
Tanto premesso, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
In punto di diritto, occorre rilevare che la cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso,
a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili.
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda. Venuta meno la materia del contendere, ma persistendo tra le parti contrasto in ordine all'onere delle spese processuali, il giudice del merito deve decidere secondo il principio della soccombenza virtuale, previi gli accertamenti necessari.
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso che ci occupa, l'avvenuto pagamento della sorta capitale, a titolo di retribuzione per il lavoro svolto durante il festivo infrasettimanale nei periodi indicati in ricorso e nei relativi conteggi, con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario, con le buste paga di maggio e luglio 2025 prodotte dai ricorrenti con note del 2.10.2025, consente la declaratoria di cessata materia del contendere.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere.
La soccombenza virtuale deve individuarsi, dunque, solo tenendo in considerazione la fondatezza delle prospettazioni iniziali delle parti, al fine di decidere circa l'incidenza della potenziale soccombenza sull'onere delle spese (Cass Civ sez. II n. 31643/2021) ed a prescindere dal fatto sopravvenuto che ha determinato la cessazione della materia del contendere.
Ebbene, i giudici della nomofilachia hanno più volte statuito che la parte che ha provocato, con un comportamento antigiuridico, la necessità del processo non è esonerata dall'onere delle spese nonostante la rinuncia a parte delle sue pretese, per cui, il giudice che dichiari cessata la materia del contendere dovrà, comunque, pronunciarsi sulle spese secondo il principio di soccombenza individuata in base ad una ricognizione della “normale” probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito, che potrebbe portare anche ad una compensazione, purché ricorrano gravi ed eccezionali ragioni (Cass civ. sez. II n.24234/2016).
Anche la Corte Costituzionale ha indicato le coordinate da seguire per la regolamentazione delle spese processuali, riportando la condanna al rimborso delle spese al suo sostanziale fondamento: essa non ha natura sanzionatoria, nè avviene a titolo di risarcimento dei danni, ma è conseguenza oggettiva della soccombenza (in questo caso solo virtuale); rimane, comunque, sempre possibile, per il giudice che dichiari estinto il giudizio per cessata materia del contendere, non pronunciare condanna alle spese e disporre invece, in tutto o in parte, la compensazione delle stesse, purchè ricorrano i presupposti di legge e vi sia soccombenza reciproca o ricorrano gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione (Corte Cost. sentenza n. 77/2018 e n.274/2005).
Ciò posto, nel caso in esame, si tratta di verificare se ai sensi dell'art. 92 c.p.c. vi siano ragioni integranti gli estremi di “gravi ed eccezionali ragioni” secondo le coordinate ermeneutiche espresse dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 77/2018.
Ebbene la configurabilità di tali ragioni deve trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia;
in particolare, nelle ipotesi di cessata materia del contendere, quelle ragioni, senza pretesa di esaustività, possono essere rinvenute qualora l'illegittimità dell'atto che è stato revocato sia emersa a seguito dell'esame della documentazione esibita e/o dalle argomentazioni esposte soltanto in sede contenziosa;
la novità, peculiarità od oggettiva incertezza delle questioni di fatto o di diritto che rilevano nello specifico caso;
la mancanza, sulle questioni dedotte in giudizio, di un orientamento univoco e consolidato della giurisprudenza di legittimità; le modifiche normative, le pronunce della
Corte costituzionale o della Corte di giustizia dell'UE eventualmente intervenute sulla materia in contestazione e che hanno indotto l'ufficio a rivedere la propria posizione.
Nella fattispecie che ci occupa, non può non tenersi conto sia del recente consolidato orientamento della Corte regolatrice sulla questione di diritto trattata a cui anche l'intestato Tribunale si è adeguato, melius re perpensa, sia del comportamento processuale della convenuta che non ha resistito al giudizio, procedendo al pagamento di quanto dovuto ai ricorrenti dopo la notifica del ricorso.
Pertanto, le spese sono parzialmente a carico dell' Controparte_1
e liquidate come da dispositivo.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del Giudice Monocratico, dott.ssa Francesca
D'Antonio, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. condanna l' Controparte_1
al pagamento della metà delle spese processuali che liquida, già ridotto l'importo, in €
943,00 con aggiunta del rimborso per spese forfettarie nella misura del 15%, IVA (se dovuta) e CPA, da distrarsi in favore degli Avvocati Antonio Costabile ed Italia
Giordano; compensa tra le parti la restante metà delle spese di lite.
Così deciso in Salerno, il 15.10.2025
Il Giudice
Dott. ssa Francesca D'Antonio