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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 30/04/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere rel.
3 Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emessa la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 167/2022 R.G.L. e vertente
TRA
,la cui rappresentanza e difesa è curata dagli avv.ti PIETRO Parte_1
E MARGHERITA ACCARDO ( fax 0965893231, PEC Email_1
- appellante –
CONTRO
, c.f. , Controparte_1 P.IVA_1
in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Christian
Lo Scalzo (PEC t) Email_2
- appellato -
CONCLUSIONI : Come da scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'originario ricorso chiedeva al Tribunale di Locri Parte_1
declaratoria di illegittimità del recupero di € 354,05 (sul totale liquidato di €
1.945,31) a titolo di “recuperi trattamento spec. agr.” sull'indennità di disoccupazione agricola relativa all'anno 2017.
In particolare si doleva della genericità della comunicazione del recupero , dalla quale non emergevano né gli anni del pagamento, né il motivo del presunto indebito e conseguente trattenuta, deducendo altresì l'impignorabilità della prestazione che, essendo assimilabile alle pensioni sotto il profilo delle tutele assicurate dall'art.38 della Costituzione, rientrava tra i beni impignorabili ex art 545 c.p.c.
Il Giudice di primo grado rigettava il ricorso ritenendo che:
avverso il disconoscimento delle giornate non era stato proposto tempestivamente ricorso amministrativo nei termini e comunque era stato proposto tardivamente ricorso giudiziario in data 12/12/2018;
la mancata iscrizione era perciò divenuta ormai definitiva e la ricorrente non aveva fornito alcuna prova in ordine al proprio diritto ad essere iscritta negli elenchi dei lavoratori agricoli per l'anni 2014 e conseguentemente alla spettanza delle somme percepite a titolo di indennità di disoccupazione agricola per l'annualità in oggetto, essendo l'iscrizione negli elenchi uno dei presupposti per il pagamento di detta prestazione.
Ha impugnato la sentenza la denunciando l'errore in cui sarebbe incorso il Pt_1
giudicante, equivocando l'oggetto della domanda, fondata sull'impignorabilità della disoccupazione agricola.
In particolare deduceva che : in forza del disposto dell'art. 545 comma VII c.p.c. (sui limiti di pignorabilità delle prestazioni pensionistiche) e della sentenza n. 85/2015 della Corte Costituzionale
(sulla assimilabilità delle indennità di disoccupazione alle prestazioni pensionistiche sotto il profilo delle tutele assicurate dall'articolo 38 della
Costituzione) il pignoramento (qui la compensazione) della indennità di disoccupazione è legittimo a patto che venga rispettato il duplice limite della intangibilità del minimo vitale (pari ad una volta e mezza l'importo dell'assegno sociale) e della misura massima di 1/5 della frazione eccedente il minimo di cui sopra;
anche se pagata in unica soluzione, la prestazione in questione, quale sostegno per un periodo di disoccupazione involontaria ovvero come integrazione salariale collegata al numero di giornate lavorate, è comunque riferita e parametrata ad uno specifico lasso di tempo più o meno lungo , di cui è indispensabile tener conto anche nella determinazione dei limiti di pignorabilità dei relativi importi;
nel caso di specie la somma di € 1.770,23, liquidata (al netto del prescritto contributo di solidarietà) in unica soluzione ma riferita ad un periodo di 102
giornate, corrisponde ad un importo mensile compreso tra 400 e 500 euro e pertanto abbondantemente inferiore al minimo vitale che, per il 2016, ammontava ad €
672,10, con conseguente impignorabilità dell'intero importo liquidato;
. in secondo luogo, anche nella denegata ipotesi in cui la liquidazione di € 1.770,23
venisse considerata in maniera unitaria, e non frazionata con riferimento al periodo cui si riferisce, avrebbe comunque dovuto osservarsi la salvaguardia del minimo vitale e pertanto calcolarsi la trattenuta sul minore importo di € 1.098,13 (€ 1770,23
– 672,10), in € 219,62; infine, “solo per tuziorismo difensivo” contestava che fosse stata fornita la prova dell'avvenuto pagamento.
CP_ Si costituito l' chiedendo il rigetto dell'appello, deducendo tra l'altro che la materia è disciplinata dall'art. 69 legge n. 153/69.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine del 29.4.2025 e la causa è stata decisa nella camera di consiglio del 30.4.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che il capo della sentenza con cui è stata accertata la legittimità della causa del recupero, ovvero la mancanza dei presupposti per ottenere la disoccupazione agricola, non è stato appellato, sicchè l'unico motivo da esaminare
è quello relativo al superamento dei limiti di cui all'art. 545 c.p.c.
Ciò posto, va esaminata prioritariamente l'ultima delle doglianze dell'appellante
(poiché potenzialmente assorbente) , relativa alla mancata prova del pagamento delle indennità per l'anno 2014 portate in compensazione in sede di liquidazione della 2017. Pt_2
Va disattesa , per plurime ragioni.
In primo luogo , non appare conducente, atteso che la ricorrente si è limitata a dedurre che l' “non ha per nulla chiarito quali indebiti avrebbe inteso CP_2
recuperare attraverso la trattenuta per cui è causa, né fornito la prova dei relativi
pagamenti: sicché anche da questo punto di vista il recupero in questione non potrà che considerarsi illegittimo “, affermazione che non equivale ad efficace contestazione e comunque , per quanto si dirà oltre, è stata proposta tardivamente;
quanto alla genericità delle ragioni della trattenuta, è venuta meno in corso di causa nel contraddittorio con l' , come confermato dalle stesse difese proposte dalla CP_2
ricorrente.
Va poi dato atto che nella prima difesa svolta dalla ricorrente dopo la costituzione
CP_ in primo grado dell' (memoria depositata il 7.4.2020), la mostrava di Pt_1
avere inteso compiutamente le ragioni della trattenuta, sull'indennità di disoccupazione relativa all'anno 2017 (sulla misura complessiva di € 1,945,31 sono stati trattenuti € 354,05) , rappresentate dal recupero di somme già pagate a titolo di disoccupazione agricola , divenute indebite secondo l'ente previdenziale a seguito di verbali ispettivi che avevano comportato il disconoscimento dei rapporti di lavoro negli anni 2011 – 2015 .
Ebbene, il solo motivo proposto avverso tale trattenuta si esauriva nell'affermare che:
- l'indennità di disoccupazione agricola non potrebbe essere a mente dell'art. 545
c.p.c. pignorata o sequestrata (e,quindi, anche compensata) se non per la parte eccedente “la misura di una volta e mezza l'importo dell'assegno sociale (nel 2017 pari ad € 448,07) e, e, quindi di € 672,10, di gran lunga superiore all'importo mensile dell'indennità di disoccupazione”;
- era pertanto “illegittimo il comportamento dell' che, in violazione CP_1
dell'articolo di legge citato ha operato una inammissibile compensazione con un reddito di gran lunga inferiore a quello che la Legge e la Giurisprudenza corrente
considera indispensabile per potere semplicemente sopravvivere (c.d. reddito
minimo vitale) che, ribadiamo, resta assolutamente intangibile in ogni senso e sotto tutti gli aspetti”.
E' palese che parte ricorrente non ha minimamente contestato, nella prima difesa
CP_ utile successiva alla costituzione dell' come era suo onere, il fatto storico dell'avvenuto pagamento delle somme portate in compensazione e tale posizione processuale è rimasta immutata per oltre due anni, dopo ben tre successive udienze e il deposito di note scritte (nelle quali la ricorrente si limitava a richiamare le pregresse difese).
Solo con le note conclusive depositate il 23.5.2022 per la prima volta deduceva
(“ ad abundantiam”) il difetto di prova dei pagamenti posti in compensazione
CP_ dall' in sede di liquidazione dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno
2017; contrariamente a quanto si legge in dette note, l' effettiva percezione di quelle indennità non era stata affatto negata fino a quel momento del processo dalla ricorrente.
Tale contestazione è dunque intervenuta tardivamente, in violazione del principio di circolarità degli oneri di allegazione e di prova del rito del lavoro, precludendone l'esame in questo grado.
In termini : “Il sistema di preclusioni su cui fonda il rito del lavoro (come il rito civile riformato) comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle
prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa, evidenziando con
chiarezza gli elementi in contestazione;
ne consegue che ogni volta che sia posto a
carico di una delle parti (attore o convenuto che sia) un onere di allegazione (e di
prova), il corretto sviluppo della dialettica processuale impone che l'altra
parte prenda posizione in maniera precisa rispetto alle affermazioni della parte
onerata, nella prima occasione processuale utile (e perciò nel corso dell'udienza di
cui all'art. 420 cod. proc. civ., se non ha potuto farlo nell'atto introduttivo), atteso
che il principio di non contestazione, derivando dalla struttura del processo e non
soltanto dalla formulazione dell'art. 416 bis cod. proc. civ., è applicabile,
ricorrendone i presupposti, anche con riguardo all'attore, ove oneri di allegazione
(e prova) gravino anche sul convenuto. (Sez. L, Sentenza n. 3245 del 05/03/2003;
conf.. tra le molte, Cass. ordin. n. 5166 del 17/02/2023.
Anche nel resto, l'appello è infondato, potendosi richiamare ex art.118 disp.att.
c.p.c la motivazione della sentenza di questa Corte n. 25 pubblicata il 25.1.2025 .
<< Resta da esaminare la questione controversa devoluta con l'appello, avente ad oggetto la violazione dei limiti di cui all'art. 545 c.p.c, violazione posta a fondamento della domanda: “in primo luogo ribadiamo che è del tutto pacifico, in forza del disposto dell'art. 545 comma VII c.p.c. (sui limiti di pignorabilità delle prestazioni pensionistiche) e della sentenza n. 85/2015 della Corte Costituzionale
(sulla assimilabilità delle indennità di disoccupazione alle prestazioni pensionistiche sotto il profilo delle tutele assicurate dall'articolo 38 della
Costituzione) che il pignoramento (o la compensazione, nel nostro caso) della
indennità di disoccupazione sia in teoria legittimo, a patto che venga rispettato il
duplice limite della intangibilità del minimo vitale (pari ad una volta e mezza
l'importo dell'assegno sociale) e della misura massima di 1/5 della frazione eccedente il minimo di cui sopra”. (così atto di appello pag. 2).
(...) Deve, invece, essere considerato se i limiti imposti dall'art. 545 c.p.c. siano applicabili ad una fattispecie in cui non sussista pignoramento da parte dell' CP_2
per crediti propri, ma solo una compensazione fra somme da corrispondere e somme indebitamente corrisposte.
CP_
L'interrogativo è stato risolto alla Suprema Corte: “In tema di indebito, l'
salvo il diritto di avvalersi dell'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c., può
recuperare gli indebiti previdenziali anche in via di compensazione, mediante
trattenute che non superino, in applicazione dell'art. 69, comma 1, l. n. 153 del
1969, la misura di un quinto del trattamento in godimento e fatto comunque salvo
il trattamento di pensione minimo, non applicandosi i diversi limiti di pignorabilità
di cui all'art. 545 c.p.c. - come novellato dall'art. 13, comma 1, lett. l), del d. l. n.
83 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 132 del 2015 ed ulteriormente
modificato ex art. 21-bis del d. l. n. 115 del 2022, conv. con l. n. 142 del 2022 - che
rilevano nelle sole ipotesi in cui la pensione venga aggredita da soggetti diversi
CP_ dall , o quando l' agisce per crediti diversi dall'indebita Controparte_3
percezione di prestazioni a suo carico o da omissioni contributive”. (Cass. civ. sez. lav., 26580/2024).
In applicazione dei principi di diritto sopra riportati, deve concludersi che i limiti di pignorabilità di cui all'art. 545 c.p.c., posti dall'appellante a fondamento della domanda non regolamentino la fattispecie dedotta in giudizio, in cui l' ha CP_2
operato una trattenuta, per compensazione, per il recupero dell'indebito previdenziale. Già tale considerazione rende inconferente, a fini decisori, le argomentazioni rassegnate dall'appellante circa la non pignorabilità di talune delle componenti dell'importo quantificato a titolo di DS per il 2017 ....>>.
Non giova pertanto la produzione del modello 730/2018 , avvenuta solo con le note scritte del 14.1.2025 in considerazione del “recente orientamento espresso dall'Ecc.ma Corte in giudizi consimili al presente” (acquisibile ex art. 421 c.p.c.), essendo diretta a fare emergere che “ nell'anno 2017 della liquidazione assoggettata a compensazione la ricorrente ha realizzato un reddito annuo di appena € 3.095,00, che si colloca chiaramente al di sotto del “minimo vitale” di cui all'art. 545 c.p.c.”.
Evidenziato che la ricorrente ha limitato le proprie doglianze alla impignorabilità
ex art. 545 c.p.c., norma come detto non applicabile alla fattispecie in esame, va nondimeno richiamata la motivazione della sentenza n. 510/2024 di questa Corte ,
depositata il 22.7.2024:
<< in relazione all'art. 69 L. 153/1969, norma applicabile alla presente fattispecie, come chiarito da Corte Costituzionale 506/2002, che proprio su tale
considerazione salvò la norma dalla declaratoria di illegittimità costituzionale, la
previsione va intesa quale ipotesi, selezionata dal legislatore, di (diverso e
discrezionale) bilanciamento dei valori costituzionali, tale per cui, qualora il
creditore sia lo stesso la fissazione della quota pignorabile non transita CP_2
per la previa detrazione di quanto da destinare al minimum vitale (come stabilito
in via generale e per gli altri casi dalla medesima sentenza, con regola ora
declinata dall'art. 545 co. 7 c.p.c.) ma direttamente si determina sull'intera pensione, con la salvaguardia (comma 2) dei minimi pensionistici.” (cfr. Cass.
3648/2019).
Analogamente, ossia in base ai medesimi criteri, va affermato che la tutela del cd
“minimo vitale” non può che attenere al complesso dei trattamenti assistenziali erogati dallo stesso ente previdenziale essendo essa funzionale a garantire nel complesso un'esistenza dignitosa del beneficiario e non a rendere intangibile in assoluto le somme erogate, non potendosi affermare che possa pretendersi l'effetto di precludere il recupero anche se in concreto le somme erogate risultino di gran lunga superiori al minimo vitale.
Inoltre si rileva che la pretesa dell'appellante di spalmare l'indennità di disoccupazione agricola su più mesi, porterebbe al paradossale risultato, del tutto eccentrico rispetto al sistema sin qui delineato, dell'intangibilità tout court dell'indennità di disoccupazione agricola>>
Per tutti questi motivi l'appello non può trovare accoglimento.
Nulla sulle spese di lite atteso che il Giudice di primo grado ha dato atto della sussistenza di una valida dichiarazione ex art 152 disp att. c.p.c., capo di sentenza non impugnato, e l'appellante non ha segnalato variazioni di reddito.
Ricorrono i presupposti per il versamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da
[...]
contro , avverso la sentenza n. 467/2022 del Giudice del lavoro Pt_1 CP_2
di Locri pubblicata in data 1.6.2022: rigetta l'appello; nulla sulle spese di lite
Dichiara sussistenti i presupposti per il versamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 30.4.2025.
Il Consigliere relatore
(Dott. Eugenio Scopelliti )
Il Presidente
(Dott. Marialuisa Crucitti )
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere rel.
3 Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emessa la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 167/2022 R.G.L. e vertente
TRA
,la cui rappresentanza e difesa è curata dagli avv.ti PIETRO Parte_1
E MARGHERITA ACCARDO ( fax 0965893231, PEC Email_1
- appellante –
CONTRO
, c.f. , Controparte_1 P.IVA_1
in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Christian
Lo Scalzo (PEC t) Email_2
- appellato -
CONCLUSIONI : Come da scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'originario ricorso chiedeva al Tribunale di Locri Parte_1
declaratoria di illegittimità del recupero di € 354,05 (sul totale liquidato di €
1.945,31) a titolo di “recuperi trattamento spec. agr.” sull'indennità di disoccupazione agricola relativa all'anno 2017.
In particolare si doleva della genericità della comunicazione del recupero , dalla quale non emergevano né gli anni del pagamento, né il motivo del presunto indebito e conseguente trattenuta, deducendo altresì l'impignorabilità della prestazione che, essendo assimilabile alle pensioni sotto il profilo delle tutele assicurate dall'art.38 della Costituzione, rientrava tra i beni impignorabili ex art 545 c.p.c.
Il Giudice di primo grado rigettava il ricorso ritenendo che:
avverso il disconoscimento delle giornate non era stato proposto tempestivamente ricorso amministrativo nei termini e comunque era stato proposto tardivamente ricorso giudiziario in data 12/12/2018;
la mancata iscrizione era perciò divenuta ormai definitiva e la ricorrente non aveva fornito alcuna prova in ordine al proprio diritto ad essere iscritta negli elenchi dei lavoratori agricoli per l'anni 2014 e conseguentemente alla spettanza delle somme percepite a titolo di indennità di disoccupazione agricola per l'annualità in oggetto, essendo l'iscrizione negli elenchi uno dei presupposti per il pagamento di detta prestazione.
Ha impugnato la sentenza la denunciando l'errore in cui sarebbe incorso il Pt_1
giudicante, equivocando l'oggetto della domanda, fondata sull'impignorabilità della disoccupazione agricola.
In particolare deduceva che : in forza del disposto dell'art. 545 comma VII c.p.c. (sui limiti di pignorabilità delle prestazioni pensionistiche) e della sentenza n. 85/2015 della Corte Costituzionale
(sulla assimilabilità delle indennità di disoccupazione alle prestazioni pensionistiche sotto il profilo delle tutele assicurate dall'articolo 38 della
Costituzione) il pignoramento (qui la compensazione) della indennità di disoccupazione è legittimo a patto che venga rispettato il duplice limite della intangibilità del minimo vitale (pari ad una volta e mezza l'importo dell'assegno sociale) e della misura massima di 1/5 della frazione eccedente il minimo di cui sopra;
anche se pagata in unica soluzione, la prestazione in questione, quale sostegno per un periodo di disoccupazione involontaria ovvero come integrazione salariale collegata al numero di giornate lavorate, è comunque riferita e parametrata ad uno specifico lasso di tempo più o meno lungo , di cui è indispensabile tener conto anche nella determinazione dei limiti di pignorabilità dei relativi importi;
nel caso di specie la somma di € 1.770,23, liquidata (al netto del prescritto contributo di solidarietà) in unica soluzione ma riferita ad un periodo di 102
giornate, corrisponde ad un importo mensile compreso tra 400 e 500 euro e pertanto abbondantemente inferiore al minimo vitale che, per il 2016, ammontava ad €
672,10, con conseguente impignorabilità dell'intero importo liquidato;
. in secondo luogo, anche nella denegata ipotesi in cui la liquidazione di € 1.770,23
venisse considerata in maniera unitaria, e non frazionata con riferimento al periodo cui si riferisce, avrebbe comunque dovuto osservarsi la salvaguardia del minimo vitale e pertanto calcolarsi la trattenuta sul minore importo di € 1.098,13 (€ 1770,23
– 672,10), in € 219,62; infine, “solo per tuziorismo difensivo” contestava che fosse stata fornita la prova dell'avvenuto pagamento.
CP_ Si costituito l' chiedendo il rigetto dell'appello, deducendo tra l'altro che la materia è disciplinata dall'art. 69 legge n. 153/69.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine del 29.4.2025 e la causa è stata decisa nella camera di consiglio del 30.4.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che il capo della sentenza con cui è stata accertata la legittimità della causa del recupero, ovvero la mancanza dei presupposti per ottenere la disoccupazione agricola, non è stato appellato, sicchè l'unico motivo da esaminare
è quello relativo al superamento dei limiti di cui all'art. 545 c.p.c.
Ciò posto, va esaminata prioritariamente l'ultima delle doglianze dell'appellante
(poiché potenzialmente assorbente) , relativa alla mancata prova del pagamento delle indennità per l'anno 2014 portate in compensazione in sede di liquidazione della 2017. Pt_2
Va disattesa , per plurime ragioni.
In primo luogo , non appare conducente, atteso che la ricorrente si è limitata a dedurre che l' “non ha per nulla chiarito quali indebiti avrebbe inteso CP_2
recuperare attraverso la trattenuta per cui è causa, né fornito la prova dei relativi
pagamenti: sicché anche da questo punto di vista il recupero in questione non potrà che considerarsi illegittimo “, affermazione che non equivale ad efficace contestazione e comunque , per quanto si dirà oltre, è stata proposta tardivamente;
quanto alla genericità delle ragioni della trattenuta, è venuta meno in corso di causa nel contraddittorio con l' , come confermato dalle stesse difese proposte dalla CP_2
ricorrente.
Va poi dato atto che nella prima difesa svolta dalla ricorrente dopo la costituzione
CP_ in primo grado dell' (memoria depositata il 7.4.2020), la mostrava di Pt_1
avere inteso compiutamente le ragioni della trattenuta, sull'indennità di disoccupazione relativa all'anno 2017 (sulla misura complessiva di € 1,945,31 sono stati trattenuti € 354,05) , rappresentate dal recupero di somme già pagate a titolo di disoccupazione agricola , divenute indebite secondo l'ente previdenziale a seguito di verbali ispettivi che avevano comportato il disconoscimento dei rapporti di lavoro negli anni 2011 – 2015 .
Ebbene, il solo motivo proposto avverso tale trattenuta si esauriva nell'affermare che:
- l'indennità di disoccupazione agricola non potrebbe essere a mente dell'art. 545
c.p.c. pignorata o sequestrata (e,quindi, anche compensata) se non per la parte eccedente “la misura di una volta e mezza l'importo dell'assegno sociale (nel 2017 pari ad € 448,07) e, e, quindi di € 672,10, di gran lunga superiore all'importo mensile dell'indennità di disoccupazione”;
- era pertanto “illegittimo il comportamento dell' che, in violazione CP_1
dell'articolo di legge citato ha operato una inammissibile compensazione con un reddito di gran lunga inferiore a quello che la Legge e la Giurisprudenza corrente
considera indispensabile per potere semplicemente sopravvivere (c.d. reddito
minimo vitale) che, ribadiamo, resta assolutamente intangibile in ogni senso e sotto tutti gli aspetti”.
E' palese che parte ricorrente non ha minimamente contestato, nella prima difesa
CP_ utile successiva alla costituzione dell' come era suo onere, il fatto storico dell'avvenuto pagamento delle somme portate in compensazione e tale posizione processuale è rimasta immutata per oltre due anni, dopo ben tre successive udienze e il deposito di note scritte (nelle quali la ricorrente si limitava a richiamare le pregresse difese).
Solo con le note conclusive depositate il 23.5.2022 per la prima volta deduceva
(“ ad abundantiam”) il difetto di prova dei pagamenti posti in compensazione
CP_ dall' in sede di liquidazione dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno
2017; contrariamente a quanto si legge in dette note, l' effettiva percezione di quelle indennità non era stata affatto negata fino a quel momento del processo dalla ricorrente.
Tale contestazione è dunque intervenuta tardivamente, in violazione del principio di circolarità degli oneri di allegazione e di prova del rito del lavoro, precludendone l'esame in questo grado.
In termini : “Il sistema di preclusioni su cui fonda il rito del lavoro (come il rito civile riformato) comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle
prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa, evidenziando con
chiarezza gli elementi in contestazione;
ne consegue che ogni volta che sia posto a
carico di una delle parti (attore o convenuto che sia) un onere di allegazione (e di
prova), il corretto sviluppo della dialettica processuale impone che l'altra
parte prenda posizione in maniera precisa rispetto alle affermazioni della parte
onerata, nella prima occasione processuale utile (e perciò nel corso dell'udienza di
cui all'art. 420 cod. proc. civ., se non ha potuto farlo nell'atto introduttivo), atteso
che il principio di non contestazione, derivando dalla struttura del processo e non
soltanto dalla formulazione dell'art. 416 bis cod. proc. civ., è applicabile,
ricorrendone i presupposti, anche con riguardo all'attore, ove oneri di allegazione
(e prova) gravino anche sul convenuto. (Sez. L, Sentenza n. 3245 del 05/03/2003;
conf.. tra le molte, Cass. ordin. n. 5166 del 17/02/2023.
Anche nel resto, l'appello è infondato, potendosi richiamare ex art.118 disp.att.
c.p.c la motivazione della sentenza di questa Corte n. 25 pubblicata il 25.1.2025 .
<< Resta da esaminare la questione controversa devoluta con l'appello, avente ad oggetto la violazione dei limiti di cui all'art. 545 c.p.c, violazione posta a fondamento della domanda: “in primo luogo ribadiamo che è del tutto pacifico, in forza del disposto dell'art. 545 comma VII c.p.c. (sui limiti di pignorabilità delle prestazioni pensionistiche) e della sentenza n. 85/2015 della Corte Costituzionale
(sulla assimilabilità delle indennità di disoccupazione alle prestazioni pensionistiche sotto il profilo delle tutele assicurate dall'articolo 38 della
Costituzione) che il pignoramento (o la compensazione, nel nostro caso) della
indennità di disoccupazione sia in teoria legittimo, a patto che venga rispettato il
duplice limite della intangibilità del minimo vitale (pari ad una volta e mezza
l'importo dell'assegno sociale) e della misura massima di 1/5 della frazione eccedente il minimo di cui sopra”. (così atto di appello pag. 2).
(...) Deve, invece, essere considerato se i limiti imposti dall'art. 545 c.p.c. siano applicabili ad una fattispecie in cui non sussista pignoramento da parte dell' CP_2
per crediti propri, ma solo una compensazione fra somme da corrispondere e somme indebitamente corrisposte.
CP_
L'interrogativo è stato risolto alla Suprema Corte: “In tema di indebito, l'
salvo il diritto di avvalersi dell'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c., può
recuperare gli indebiti previdenziali anche in via di compensazione, mediante
trattenute che non superino, in applicazione dell'art. 69, comma 1, l. n. 153 del
1969, la misura di un quinto del trattamento in godimento e fatto comunque salvo
il trattamento di pensione minimo, non applicandosi i diversi limiti di pignorabilità
di cui all'art. 545 c.p.c. - come novellato dall'art. 13, comma 1, lett. l), del d. l. n.
83 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 132 del 2015 ed ulteriormente
modificato ex art. 21-bis del d. l. n. 115 del 2022, conv. con l. n. 142 del 2022 - che
rilevano nelle sole ipotesi in cui la pensione venga aggredita da soggetti diversi
CP_ dall , o quando l' agisce per crediti diversi dall'indebita Controparte_3
percezione di prestazioni a suo carico o da omissioni contributive”. (Cass. civ. sez. lav., 26580/2024).
In applicazione dei principi di diritto sopra riportati, deve concludersi che i limiti di pignorabilità di cui all'art. 545 c.p.c., posti dall'appellante a fondamento della domanda non regolamentino la fattispecie dedotta in giudizio, in cui l' ha CP_2
operato una trattenuta, per compensazione, per il recupero dell'indebito previdenziale. Già tale considerazione rende inconferente, a fini decisori, le argomentazioni rassegnate dall'appellante circa la non pignorabilità di talune delle componenti dell'importo quantificato a titolo di DS per il 2017 ....>>.
Non giova pertanto la produzione del modello 730/2018 , avvenuta solo con le note scritte del 14.1.2025 in considerazione del “recente orientamento espresso dall'Ecc.ma Corte in giudizi consimili al presente” (acquisibile ex art. 421 c.p.c.), essendo diretta a fare emergere che “ nell'anno 2017 della liquidazione assoggettata a compensazione la ricorrente ha realizzato un reddito annuo di appena € 3.095,00, che si colloca chiaramente al di sotto del “minimo vitale” di cui all'art. 545 c.p.c.”.
Evidenziato che la ricorrente ha limitato le proprie doglianze alla impignorabilità
ex art. 545 c.p.c., norma come detto non applicabile alla fattispecie in esame, va nondimeno richiamata la motivazione della sentenza n. 510/2024 di questa Corte ,
depositata il 22.7.2024:
<< in relazione all'art. 69 L. 153/1969, norma applicabile alla presente fattispecie, come chiarito da Corte Costituzionale 506/2002, che proprio su tale
considerazione salvò la norma dalla declaratoria di illegittimità costituzionale, la
previsione va intesa quale ipotesi, selezionata dal legislatore, di (diverso e
discrezionale) bilanciamento dei valori costituzionali, tale per cui, qualora il
creditore sia lo stesso la fissazione della quota pignorabile non transita CP_2
per la previa detrazione di quanto da destinare al minimum vitale (come stabilito
in via generale e per gli altri casi dalla medesima sentenza, con regola ora
declinata dall'art. 545 co. 7 c.p.c.) ma direttamente si determina sull'intera pensione, con la salvaguardia (comma 2) dei minimi pensionistici.” (cfr. Cass.
3648/2019).
Analogamente, ossia in base ai medesimi criteri, va affermato che la tutela del cd
“minimo vitale” non può che attenere al complesso dei trattamenti assistenziali erogati dallo stesso ente previdenziale essendo essa funzionale a garantire nel complesso un'esistenza dignitosa del beneficiario e non a rendere intangibile in assoluto le somme erogate, non potendosi affermare che possa pretendersi l'effetto di precludere il recupero anche se in concreto le somme erogate risultino di gran lunga superiori al minimo vitale.
Inoltre si rileva che la pretesa dell'appellante di spalmare l'indennità di disoccupazione agricola su più mesi, porterebbe al paradossale risultato, del tutto eccentrico rispetto al sistema sin qui delineato, dell'intangibilità tout court dell'indennità di disoccupazione agricola>>
Per tutti questi motivi l'appello non può trovare accoglimento.
Nulla sulle spese di lite atteso che il Giudice di primo grado ha dato atto della sussistenza di una valida dichiarazione ex art 152 disp att. c.p.c., capo di sentenza non impugnato, e l'appellante non ha segnalato variazioni di reddito.
Ricorrono i presupposti per il versamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da
[...]
contro , avverso la sentenza n. 467/2022 del Giudice del lavoro Pt_1 CP_2
di Locri pubblicata in data 1.6.2022: rigetta l'appello; nulla sulle spese di lite
Dichiara sussistenti i presupposti per il versamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 30.4.2025.
Il Consigliere relatore
(Dott. Eugenio Scopelliti )
Il Presidente
(Dott. Marialuisa Crucitti )