Art. 18. (Tutela dei beni culturali) 1. La Repubblica italiana e l'UCEBI si impegnano a collaborare per la tutela e la valorizzazione dei beni afferenti il patrimonio storico e culturale delle Chiese rappresentate dall'UCEBI.
Articolo 17Articolo 19
Articolo 18 della Legge 12 aprile 1995, n. 116
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7 maggio 1995
7 maggio 1995
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