Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 03/02/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 449/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore dr.ssa Valeria Gaburro Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 23.01.2025, promossa da:
(C.F. nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 DEavv. CAVALLERI EFREN ed elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti attore contro
(C.F. ) nata a [...] il [...], rappresentata e CP_1 C.F._2 difesa dall'avv. VALOTI SABRINA ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti convenuta con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: Divorzio
Conclusioni: per come da conclusioni congiunte precisate all'udienza del 23.01.2025 Parte_1
per , come da conclusioni congiunte precisate all'udienza del 23.01.2025 CP_1
per il PUBBLICO MINISTERO, parere favorevole
MOTIVI DELLA DECISIONE
1
SERIO, in data 11/04/2015 (anno 2015, atto n. 4, reg. COLOGNO AL SERIO, parte I), dalla cui unione nascevano i figli il 25.01.2016 e il 7.04.2020, dalla quale si separava consensualmente con Per_1 Per_2 verbale in data 4.04.2023, omologato con decreto del Tribunale di Bergamo n. 2317/2023 del 4.05.2023, si rivolgeva all'intestato Tribunale domandando di pronunciare il divorzio e formulava le domande accessorie.
Si costituiva in giudizio che aderiva alla pronuncia sullo status e formulava le domande CP_1 accessorie.
All'udienza di prima comparizione DE8.05.2024, il Giudice sentiva ampiamente e congiuntamente entrambe le parti ed esperiva il tentativo di conciliazione avente esito negativo;
con riservata ordinanza di pari data pronunciava i provvedimenti temporanei e urgenti e disponeva una consulenza tecnica d'ufficio, conferendo incarico di c.t.u. alla dott.ssa Persona_3
All'esito delle operazioni peritali, all'udienza del 23.01.2025, dopo ampia discussione, le parti, personalmente presenti, raggiungevano il seguente accordo:
“1) Pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra i signori e sposati con rito CP_1 Parte_1 civile in Cologno al Serio (Bg), in data 11.4.2015, come da atto iscritto nel Registro dello Stato Civile del medesimo Comune, al n. 4, P. I, Anno 2015, ordinando ai competenti Ufficiali dello Stato Civile l'annotazione DEemananda sentenza. Per_ 2) Affidare i figli minori (25.1.2016) e (7.4.2024) ad entrambi i genitori, con loro collocamento Per_1 prevalente e residenza anagrafica presso la madre.
3) Disporre che le frequentazioni dei minori con il padre siano regolate come da calendario predisposto dalla
CTU, già in vigore tra le parti come da provvedimento in data 23.12.24:
- Settimana I il martedì, dalla fine delle lezioni scolastiche (o alle ore 9.30 ritirandoli dalla casa della mamma in periodo non scolastico) con pernottamento e riaccompagnamento a scuola il mattino successivo (o alle 9.30 in periodo non scolastico onerandosi la mamma del ritiro presso la casa paterna), oltre al week end, dalla fine delle lezioni scolastiche del venerdì (o alle ore 9.30 ritirandoli dalla casa della mamma in periodo non scolastico) sino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola (o alle 9.30 in periodo non scolastico onerandosi la mamma del ritiro presso la casa paterna).
- Settimana II il mercoledì, dalla fine delle lezioni scolastiche (o alle ore 9.30 ritirandoli dalla casa della mamma in periodo non scolastico) sino al venerdì mattina con riaccompagnamento a scuola (o alle 9.30 in periodo non scolastico onerandosi la mamma del ritiro presso la casa paterna).
- vacanze natalizie: ad anni alterni, il giorno di Natale con un genitore e quello di Santo ST con l'altro
(per l'anno 2025, i bambini trascorreranno il Natale con la mamma).
Per il resto delle vacanze natalizie, resta ferma la modalità ordinaria di visita;
- vacanze pasquali: ad anni alterni, i minori trascorreranno tre giorni consecutivi con ciascun genitore, avendo cura di alternare, di anno in anno, tra i genitori, la Domenica di Pasqua ed il ED DEGE (i minori
2 trascorreranno la domenica di Pasqua con il genitore con i quale non avranno trascorso il giorno di Natale -
Pasqua 2025 pertanto staranno con la mamma-). Chi avrà i bambini il ED DEGE li terrà sino al mercoledì mattina, con il riaccompagnamento a scuola.
- vacanze di Carnevale: se previste dal calendario scolastico, saranno godute ad anni alterni da chi non avrà i figli a Pasqua (Carnevale 2025 i bambini staranno con il papà).
- vacanze estive: nel periodo compreso tra la fine della scuola e i primi giorni di settembre, i minori trascorreranno con entrambi i genitori fino a tre settimane, di cui due consecutive se ve ne è la possibilità lavorativa. I periodi di vacanza dovranno essere concordati entro il 30 aprile di ogni anno. In mancanza di accordo, i bambini trascorreranno dal 1 al 15 agosto con un genitore e dal 16 al 31 agosto con l'altro (anni pari, primo periodo con la mamma;
anni dispari, primo periodo con il papà).
Nel periodo di vacanza estiva prescelto da ciascun genitore, le visite settimanali DEaltro genitore saranno sospese.
4) Disporre che il signor con decorrenza dalla mensilità di febbraio 2025, versi alla signora , Pt_1 CP_1 entro il giorno 15 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, un assegno DEimporto di €
900 (€ 450 al mese per ciascun figlio) fintanto che i coniugi avranno in essere il percorso di coordinazione genitoriale intrapreso con la dott.ssa ; una volta terminato il percorso di coordinazione genitoriale con Per_4 la dott.ssa , l'assegno verrà aumentato ad € 950 (€ 475 al mese per ciascun figlio). Per_4
5) Disporre che i genitori concorreranno alle spese straordinarie non coperte dall'assegno mensile che si rendessero necessarie per la prole, nella misura del 50% ciascuno, secondo il Protocollo del Tribunale di
Bergamo:
a) spese (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo
- spese mediche (visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche, trattamenti e accertamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, tickets sanitari);
- spese scolastiche (tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici, libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche che non prevedono il pernottamento, trasporto pubblico, mensa);
- spese extrascolastiche (tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola, C.R.E. e gruppo estivo).
b) spese (da documentare) che richiedono il preventivo accordo
- spese mediche (cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, cure termali e fisioterapiche, trattamenti e accertamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale, farmaci particolari);
- spese scolastiche (tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, alloggio presso la sede universitaria);
- spese extrascolastiche (corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, spese di custodia -baby sitter-, viaggi e vacanze).
Dandosi atto che le parti hanno già raggiunto un accordo in ordine alla frequentazione da parte di , Per_1 ormai dal 2021, del corso di equitazione presso < > di Cologno al Serio (Bg), con un costo Parte_2 mensile di € 160 (€ 20 a lezione).
3 6) Le parti concordano che la signora continui a percepire in via esclusiva l'Assegno Unico erogato CP_1 dall'Inps.
7) La signora rinuncia alla domanda di assegno divorzile. CP_1
8) Dare atto DEintervenuto accordo tra le parti in ordine al percorso di coppia che costoro hanno intrapreso con la dott.ssa , con oneri e spese a carico del signor Persona_5 Pt_1
9) Porre definitivamente a carico di entrambe le parti le spese DEesperita CTU.
10) Spese di lite compensate.”
Le parti precisavano pertanto le conclusioni in udienza come da accordo sopra riportato e chiedevano che la causa venisse immediatamente rimessa in decisione.
Il Giudice pronunciava i provvedimenti temporanei e urgenti recependo integralmente le condizioni DEaccordo delle parti e tratteneva la causa in decisione per riferirne al Collegio in camera di consiglio.
Ciò premesso, dagli atti di causa risulta che hanno contratto matrimonio Parte_1 CP_1 civile in COLOGNO AL SERIO in data 11/04/2015 (anno 2015, atto n. 4, reg. COLOGNO AL SERIO, parte I).
Dalla loro unione sono nati i figli il 25.01.2016 e il 7.04.2020. Per_1 Per_2
I coniugi si sono separati consensualmente con verbale in data 4.04.2023, omologato con decreto del Tribunale di Bergamo n. 2317/2023 del 4.05.2023.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra le parti per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione tra le parti e avendo entrambe le parti dato atto che, da allora, non è ripresa la convivenza, né una comunione di vita, ritiene il Collegio che ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3
n. 2 lett. b) L. 898/1970 e successive modifiche (L. 55/2015) per lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti.
Va pertanto emessa la richiesta pronuncia di scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti.
Per quanto concerne le condizioni del divorzio, ritiene il Collegio che gli accordi raggiunti dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ma che, anzi, appaiano adeguati a garantire ai figli minori l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e confermati dal D.lgs. 154/2013.
Ritiene, altresì, il Collegio che anche i profili economici DEaccordo risultino idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, a garantire ai minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
Quanto alle spese di lite, ritiene il Collegio che debbano essere compensate, come richiesto dalle parti e considerato il raggiungimento del predetto accordo;
le spese di CTU, già liquidate con provvedimento in atti (v. decreto 23.12.2024), devono essere poste definitivamente a carico di entrambe le parti, come richiesto dalle parti medesime.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, in accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e in Parte_1 CP_1
COLOGNO AL SERIO in data 11/04/2015 (anno 2015, atto n. 4, reg. COLOGNO AL SERIO, parte I);
4 provvede in conformità all'accordo raggiunto dalle parti, come di seguito trascritto:
“1) Pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra i signori e sposati con rito CP_1 Parte_1 civile in Cologno al Serio (Bg), in data 11.4.2015, come da atto iscritto nel Registro dello Stato Civile del medesimo Comune, al n. 4, P. I, Anno 2015, ordinando ai competenti Ufficiali dello Stato Civile l'annotazione DEemananda sentenza.
2) Affidare i figli minori (25.1.2016) e (7.4.2024) ad entrambi i genitori, con loro collocamento Per_1 Per_2 prevalente e residenza anagrafica presso la madre.
3) Disporre che le frequentazioni dei minori con il padre siano regolate come da calendario predisposto dalla
CTU, già in vigore tra le parti come da provvedimento in data 23.12.24:
- Settimana I il martedì, dalla fine delle lezioni scolastiche (o alle ore 9.30 ritirandoli dalla casa della mamma in periodo non scolastico) con pernottamento e riaccompagnamento a scuola il mattino successivo (o alle 9.30 in periodo non scolastico onerandosi la mamma del ritiro presso la casa paterna), oltre al week end, dalla fine delle lezioni scolastiche del venerdì (o alle ore 9.30 ritirandoli dalla casa della mamma in periodo non scolastico) sino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola (o alle 9.30 in periodo non scolastico onerandosi la mamma del ritiro presso la casa paterna).
- Settimana II il mercoledì, dalla fine delle lezioni scolastiche (o alle ore 9.30 ritirandoli dalla casa della mamma in periodo non scolastico) sino al venerdì mattina con riaccompagnamento a scuola (o alle 9.30 in periodo non scolastico onerandosi la mamma del ritiro presso la casa paterna).
- vacanze natalizie: ad anni alterni, il giorno di Natale con un genitore e quello di Santo ST con l'altro
(per l'anno 2025, i bambini trascorreranno il Natale con la mamma).
Per il resto delle vacanze natalizie, resta ferma la modalità ordinaria di visita;
- vacanze pasquali: ad anni alterni, i minori trascorreranno tre giorni consecutivi con ciascun genitore, avendo cura di alternare, di anno in anno, tra i genitori, la Domenica di Pasqua ed il ED DEGE (i minori trascorreranno la domenica di Pasqua con il genitore con i quale non avranno trascorso il giorno di Natale -
Pasqua 2025 pertanto staranno con la mamma-). Chi avrà i bambini il ED DEGE li terrà sino al mercoledì mattina, con il riaccompagnamento a scuola.
- vacanze di Carnevale: se previste dal calendario scolastico, saranno godute ad anni alterni da chi non avrà i figli a Pasqua (Carnevale 2025 i bambini staranno con il papà).
- vacanze estive: nel periodo compreso tra la fine della scuola e i primi giorni di settembre, i minori trascorreranno con entrambi i genitori fino a tre settimane, di cui due consecutive se ve ne è la possibilità lavorativa. I periodi di vacanza dovranno essere concordati entro il 30 aprile di ogni anno. In mancanza di accordo, i bambini trascorreranno dal 1 al 15 agosto con un genitore e dal 16 al 31 agosto con l'altro (anni pari, primo periodo con la mamma;
anni dispari, primo periodo con il papà).
Nel periodo di vacanza estiva prescelto da ciascun genitore, le visite settimanali DEaltro genitore saranno sospese.
5 4) Disporre che il signor con decorrenza dalla mensilità di febbraio 2025, versi alla signora , Pt_1 CP_1 entro il giorno 15 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, un assegno DEimporto di €
900 (€ 450 al mese per ciascun figlio) fintanto che i coniugi avranno in essere il percorso di coordinazione genitoriale intrapreso con la dott.ssa ; una volta terminato il percorso di coordinazione genitoriale con Per_4 la dott.ssa , l'assegno verrà aumentato ad € 950 (€ 475 al mese per ciascun figlio). Per_4
5) Disporre che i genitori concorreranno alle spese straordinarie non coperte dall'assegno mensile che si rendessero necessarie per la prole, nella misura del 50% ciascuno, secondo il Protocollo del Tribunale di
Bergamo:
a) spese (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo
- spese mediche (visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche, trattamenti e accertamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, tickets sanitari);
- spese scolastiche (tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici, libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche che non prevedono il pernottamento, trasporto pubblico, mensa);
- spese extrascolastiche (tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola, C.R.E. e gruppo estivo).
b) spese (da documentare) che richiedono il preventivo accordo
- spese mediche (cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, cure termali e fisioterapiche, trattamenti e accertamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale, farmaci particolari);
- spese scolastiche (tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, alloggio presso la sede universitaria);
- spese extrascolastiche (corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, spese di custodia -baby sitter-, viaggi e vacanze).
Dandosi atto che le parti hanno già raggiunto un accordo in ordine alla frequentazione da parte di , Per_1 ormai dal 2021, del corso di equitazione presso < > di Cologno al Serio (Bg), con un costo Parte_2 mensile di € 160 (€ 20 a lezione).
6) Le parti concordano che la signora continui a percepire in via esclusiva l'Assegno Unico erogato CP_1 dall'Inps.
7) La signora rinuncia alla domanda di assegno divorzile. CP_1
8) Dare atto DEintervenuto accordo tra le parti in ordine al percorso di coppia che costoro hanno intrapreso con la dott.ssa , con oneri e spese a carico del signor Persona_5 Pt_1
9) Porre definitivamente a carico di entrambe le parti le spese DEesperita CTU.
10) Spese di lite compensate”; compensa tra le parti le spese di lite;
dispone che le spese di CTU, già liquidate con provvedimento in atti, siano definitivamente poste a a carico di entrambe le parti.
6 MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo capo, al suo passaggio in giudicato, all'ufficiale di stato civile del Comune di COLOGNO AL SERIO, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 30.01.2025.
Il Presidente dr.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice relatore dr.ssa Liboria Maria Stancampiano
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