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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 27/11/2025, n. 982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 982 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c.
Nella controversia iscritta al n. 1644/2024 R.G., promossa con ricorso depositato in data
22.8.2024
da
, Parte_1
- ricorrente –
rappresentata e difesa dagli Avv.ti NOLA MARTINA e ZEFFIN ALBERTO, come da mandato in calce al ricorso, con domicilio eletto presso il loro studio in Padova, via Trieste 23
contro
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
– resistente -
rappresentata e difesa dagli Avv.ti CAPPELLUTI FRANCESCO e SCHIAVULLI
PASQUALE, giusta procura generale alle liti rep. n 118151, racc. n. 33798, in data 29.8.2024,
del Notaio di Venezia, con domicilio eletto in Santa Croce 712 - Venezia Persona_1
OGGETTO: Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre CP_1
ipotesi.
CONCLUSIONI
1 Per parte ricorrente:
1) Accertarsi e dichiararsi che la ricorrente ha diritto alla tutela assicurativa per la m.p. denunciata,
caso n. 519871633 del 20/2/2023 – Spondilodiscopatia lombare da L2 a S1, di origine professionale - con conseguente riconoscimento del diritto all'indennizzo in capitale ex art. 13
D.Lgs. n. 38/00 in relazione al grado di menomazione denunciato (10 (dieci) per cento) o al diverso grado maggiore o minore che risulterà di giustizia;
arretrati con interessi, come per legge, sulle somme dovute.
2) Per l'effetto, condannarsi l' a provvedere all'erogazione in favore della ricorrente delle CP_1
prestazioni cui la stessa ha diritto, così come verranno accertate di giustizia in corso di causa
(Indennizzo in capitale), con interessi, come per legge sulle somme dovute.
3) Spese e compensi di lite rifusi, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.
Per parte resistente:
- respingere il ricorso perché infondato in fatto e in diritto.
- Spese e compensi del giudizio come per legge;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La ricorrente agiva in giudizio nei confronti dell' al fine di ottenere il CP_1
riconoscimento della natura professionale della spondilodiscopatia del tratto lombare da
L2 a S1, denunciata il 20.2.2023 con esito negativo. Deduceva che essa era riferibile all'attività lavorativa prestata, e produceva una invalidità del 10%; concludeva dunque come riportato in epigrafe.
2. Costituendosi in giudizio l' negava fondatezza alle pretese. CP_1
3. La causa veniva istruita mediante assunzione di alcune deposizioni testimoniali e CTU
medico-legale, al cui esito perveniva in decisione all'udienza odierna.
§ § § § § § § § § § § § §
4. L'istruttoria ha consentito di accertare che la ricorrente risulta affetta da “artropatia
involutiva del tratto lombare con discopatia protrusa a livello L2-L3”, patologia che trova causa o comunque causa essenziale nell'attività lavorativa di infermiera svolta
2 quantomeno nel periodo fino al 1998, in relazione allo svolgimento delle prestazioni lavorative presso il nosocomio Fatebenefratelli di Venezia, reparto di Lungodegenza ed in seguito presso l'Ospedale Psichiatrico di Brusegana.
5. In questo senso le chiare ed argomentate conclusioni del CTU, fondate sulla letteratura scientifica e sulle altre emergenze probatorie, in particolare dalle testimonianze assunte.
6. In ordine alla quantificazione, in assenza di contestazioni non vi è ragione per disattendere quanto ritenuto dal CTU circa una invalidità derivante in capo alla ricorrente per effetto della patologia in questione dell'8%.
7. Ne consegue che, accertato il carattere professionale della patologia, regolarmente denunciata all' , l' debba condannato ad erogare alla ricorrente la CP_1 CP_1
prestazione conseguente, con decorrenza dalla data della domanda (20.2.2023), con interessi legali dal 121° giorni dalla domanda amministrativa fino al saldo.
8. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste a favore dei procuratori della ricorrente che si sono dichiarati antistatari.
9. Le spese di CTU, liquidate come da provvedimento di liquidazione provvisoria, sono poste definitivamente in capo ad . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, condanna l' ad erogare alla CP_1
ricorrente la prestazione conseguente rispetto ad invalidità dell'8%, con interessi legali dal 121°
giorno dalla domanda amministrativa (del 20.2.2023) fino al saldo.
Condanna altresì l' a rifondere ai procuratori della ricorrente – che si sono dichiarati CP_1
antistatari - le spese di lite, che liquida in complessivi € 3.200,00, oltre ad IVA e CPA ed al rimborso forfetario di cui alla legge professionale nonchè al rimborso delle spese di contributo unificato di € 43,00.
Spese di CTU definitivamente in capo ad . CP_1
Venezia, 27/11/2025.
Il Giudice del Lavoro
3 dott. Anna Menegazzo
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