Sentenza breve 17 settembre 2025
Ordinanza collegiale 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza breve 17/09/2025, n. 733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 733 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00733/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00565/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di LA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 565 del 2025, proposto da ON RA, rappresentata e difesa dall’avv. Simona Imperato, con domicilio eletto presso il suo studio in Nettuno (RM), via Romana 100 e domicilio digitale eletto presso l’indirizzo p.e.c. simona.imperato@oav.legalmail.it;
contro
Ministero dell’interno e Prefettura di LA, in persona dei legali rappresentanti p.t. , rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12;
e con l'intervento di
Provincia di Frosinone, in persona del presidente p.t. , rappresentata e difesa dagli avv. Mariacristina Iadecola e Teresa Ardovini del servizio legale dell’ente, con domicilio digitale eletto presso gli indirizzi p.e.c. avv.mc.iadecola@messaggipec.it e teresa.ardovini@pec.it;
per l’annullamento – previa sospensione dell’efficacia
della nota del 23 giugno 2025, notificata in pari data, con la quale, in relazione alla pratica n. P-LT/L/N/2025/105079, è stato revocato il nulla osta alla conversione del permesso stagionale in permesso di lavoro subordinato rilasciato in favore della ricorrente in data 9 aprile 2025, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno e della Prefettura di LA nonché della Provincia di Frosinone;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2025 il dott. Valerio Torano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentiti gli stessi difensori ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che con nota del 23 giugno 2025, notificata in pari data, la Prefettura di LA ha revocato, ai sensi dell’art. 42, d.l. 21 giugno 2022 n. 73, conv. nella l. 4 agosto 2022 n. 122, il nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a subordinato rilasciato in favore della ricorrente in data 9 aprile 2025, in quanto è stato espresso parere ostativo dell’ispettorato territoriale del lavoro, essendo il titolo di soggiorno in suo possesso scaduto il 18 ottobre 2024, dunque da oltre 60 giorni;
Considerato che con il ricorso all’esame, notificato il 25 giugno 2025 e depositato l’8 luglio 2025, ON RA ha impugnato l’atto indicato in epigrafe, lamentando:
I) violazione degli artt. 5, comma 5, 22 e 24, comma 10, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, oltre a eccesso di potere, perché la legge non pone a pena di decadenza il termine di 60 giorni entro cui può essere chiesta la conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a subordinato e perché il possesso dei requisiti sostanziali per l’accoglimento dell’istanza non è in contestazione, atteso che è stato emesso il nulla osta alla conversione del titolo sulla base del parere positivo rilasciato dall’ispettorato territoriale del lavoro;
II) violazione degli artt. 2, 7, 8, 9, 10 e 10- bis , l. 7 agosto 1990 n. 241 ed eccesso di potere, dato che l’amministrazione non ha tenuto nel minimo conto le osservazioni fatte pervenire dopo la comunicazione dell’avvio del procedimento di revoca;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia di Frosinone del 1° settembre 2025 e rilevato che è palesemente frutto di un errore materiale nell’inserimento del fascicolo elettronico, non essendo detta amministrazione parte del presente giudizio né essendo mai stata in esso evocata e vertendo la sua comparsa su un diverso contenzioso concernente l’affidamento di un contratto pubblico, sì che è necessario estromettere l’ente de quo dal processo;
Considerato che il Ministero dell’interno e la Prefettura di LA si sono costituiti con memoria di puro stile il 4 settembre 2025;
Visto il primo motivo di ricorso e ritenuto che lo stesso sia manifestamente fondato, dato che la giurisprudenza di questa sezione ha ripetutamente chiarito che, ai fini della conversione del permesso di soggiorno, non occorre che il titolo sia in corso di validità (TAR Lazio, LA, sez. I, 11 luglio 2025 nn. 612, 613, 618 e 619; 25 giugno 2025 nn. 563-568; sez. I, 24 giugno 2025 nn. 557 e 558; sez. I, 11 giugno 2025 nn. 535-538; sez. I, 26 maggio 2025 n. 473; sez. I, 13 maggio 2025 n. 442);
Ritenuto che il secondo ordine di censure resti assorbito per effetto della palese fondatezza del primo mezzo di gravame;
Considerato che parte ricorrente è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato giusto decreto della competente commissione 29 luglio 2025 n. 59 e ritenuto di procedere mediante separato decreto collegiale alla liquidazione del relativo compenso, domandato dal difensore con istanza del 5 settembre 2025;
Visto l’art. 131, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, e ritenuto di condannare l’amministrazione soccombente al pagamento delle spese di lite in favore della giustizia amministrativa, nella misura liquidata in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di LA, sezione prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, previa estromissione dal giudizio della Provincia di Frosinone, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Condanna l’amministrazione resistente alla refusione delle spese di lite, che sono liquidate in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge, con pagamento in favore della giustizia amministrativa.
Dispone che alla liquidazione del compenso per l’opera di patrocinio a spese dello Stato si proceda mediante separato decreto collegiale.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in LA nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
Donatella Scala, Presidente
Francesca Romano, Consigliere
Valerio Torano, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valerio Torano | Donatella Scala |
IL SEGRETARIO