TRIB
Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 10/06/2025, n. 1867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1867 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
VERBALE DI UDIENZA DEL 10/06/2025
Alle ore 12:15 dinanzi al giudice dott. Michele Grande, sono comparsi: per la parte opponente, avv. Serena Lucia Missere, in sostituzione di avv.
Raffaele Missere;
per la parte opposta , avv. Vincenzo Carbone;
CP per la parte opposta , avv. Vincenza Raganato, in Controparte_2 sostituzione di avv. Giuseppe Bonsegna.
Le parti precisano le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi e insistendo nelle conclusioni già rassegnate;
chiedono che la causa sia decisa.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica nella persona del dott. Michele Grande, all'esito dell'udienza odierna del 10/06/2025, udita la discussione orale delle parti a norma dell'art. 281 sexies c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 601/2024 avente ad oggetto opposizione a decreto ex art. 316 bis c.c. proposta da
) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( , rappresentati e difesi da avv. Raffaele
[...] C.F._2
Missere,
-parte opponente- contro
), in persona del legale rappresentante CP C.F._3
p.t., rappresentata e difesa da avv. Vincenzo Carbone, R.G. 601/2024.
-parte opposta- nonché
), in persona del legale Controparte_2 C.F._4 rappresentante p.t., rappresentata e difesa da avv. Giuseppe Bonsegna,
-parte opposta-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
1.1.- e hanno proposto Parte_1 Controparte_3 opposizione avverso il decreto del 02/01/2024 con cui il Tribunale di Lecce ha: 1) rigettato l'eccezione relativa al difetto di legittimazione attiva di CP
; 2) ingiunto a il pagamento a
[...] Controparte_3 CP della somma di € 250,00 mensili, a titolo di mantenimento di ER
, a far data dalla presentazione del ricorso;
3) condannato
[...] Parte_1
e , in solido tra loro, al pagamento di spese
[...] Controparte_3
e compensi di lite in favore di e . CP Controparte_2
A sostegno dell'opposizione hanno eccepito anzitutto l'incompetenza territoriale del Tribunale di Lecce in favore del Tribunale di Brindisi. Inoltre, hanno contestato nel merito il decreto opposto, deducendo l'infondatezza della pretesa vantata ex art. 316 bis c.c. per mancanza degli elementi costitutivi.
Hanno concluso domandando: a) in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto del 02/01/2024; b) la revoca del medesimo decreto o, in subordine, la riduzione della somma posta a carico di , ponendo l'obbligo anche a carico di Controparte_3 _2
(ricorso depositato il 26/01/2024).
[...]
1.2.- si è costituita in giudizio, contestando le avverse CP prospettazioni.
2 R.G. 601/2024.
In particolare, ha sostenuto la competenza territoriale del Tribunale di
Lecce e la sussistenza di tutti i presupposti per onerare l'ascendente del pagamento di un contributo di mantenimento per il nipote minorenne.
Ha concluso domandando: a) la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
b) il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto opposto;
c) in subordine, la modifica del provvedimento nel senso più adatto alla situazione concreta. Con vittoria di spese di lite (comparsa di costituzione depositata il 08/05/2024).
1.3.- si è costituita in giudizio, contestando le Controparte_2 avverse prospettazioni e sostenendo la piena legittimità del decreto opposto.
Ha concluso domandando il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto opposto. Con vittoria di spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario (comparsa di costituzione depositata il
07/05/2024).
1.4.- In occasione della prima udienza, il giudice ha rilevato d'ufficio la questione della tardività dell'opposizione e invitato le parti a dedurre su di essa, assegnando termine per il deposito di memorie difensive.
La causa è stata istruita mediante la documentazione depositata dalle parti ed è stata, dunque, rinviata all'udienza odierna, in cui le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi ed insistendo nelle conclusioni già rassegnate.
2.- L'opposizione è inammissibile.
In primo luogo, occorre osservare che l'art. 4 lett. b) d.lgs. 149/2022 ha modificato l'art. 316 bis c.c. prevedendo che l'opposizione al decreto pronunciato ai sensi della medesima norma possa proporsi nel termine di
20 giorni dalla notifica del decreto e nelle forme del rito di cui agli artt. 473 bis ss. c.p.c. Inoltre, l'art. 35 d.lgs. cit. ha previsto che le disposizioni del decreto medesimo si applichino ai procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023 e che ai giudizi pendenti continuino ad applicarsi le norme previgenti.
3 R.G. 601/2024.
Orbene, posto che il giudizio di opposizione rappresenta una fase
(eventuale e) a cognizione piena del giudizio instauratosi con la domanda monitoria, sicché tra le due fasi manca una vera e propria autonomia (cfr.
Cass. civ., Sez. lav., ordinanza, n. 21626 del 22/08/2019 nonché Sez. 2, sentenza n. 11817 del 27/05/2011), ne consegue che la pendenza della lite, ai fini dell'art. 35 cit., debba essere valutata con riferimento al deposito del ricorso per ingiunzione e ciò in quanto gli effetti della pendenza della lite determinatasi a norma dell'art. 643 c.p.c. con la notifica del decreto retroagiscono, come in tutti i procedimenti su domanda di parte, al momento del deposito del ricorso (tra tutte, Cass. S.U., ordinanza n. 20596 del 01/10/2007).
Ciò posto, nel caso di specie, la domanda di ingiunzione è stata proposta in data 11/11/2022 sicché il giudizio era già pendente al momento in cui è entrata in vigore la normativa sopravvenuta.
Pertanto, alla proposta opposizione deve essere applicato l'art. 316 bis c.c. nella sua formulazione previgente, sicché l'opposizione avrebbe dovuto essere proposta nelle forme dell'opposizione a decreto di ingiunzione, ossia con atto di citazione nel termine di quaranta giorni dalla notifica del decreto medesimo.
Nel caso che ci occupa, nonostante la parte attrice non abbia allegato la data in cui ha avuto conoscenza del provvedimento, può cionondimeno affermarsi con certezza che la notificazione della vocatio in ius, avvenuta in data 08/03/2024, sia avvenuta oltre il termine di 40 giorni dalla notifica del decreto di ingiunzione. Tale conclusione si impone poiché, quand'anche avesse avuto conoscenza del provvedimento lo stesso giorno in cui ha presentato il ricorso in opposizione (26/01/2024), il termine sarebbe comunque inesorabilmente decorso il 06/03/2024.
L'opposizione, in definitiva, è stata proposta oltre i termini di legge e deve essere dichiarata inammissibile poiché tardiva.
3.- Spese e competenze di giudizio seguono la soccombenza a carico della parte opponente.
4 R.G. 601/2024.
I compensi sono liquidati come in dispositivo sulla base delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014 ed avendo riguardo ai parametri previsti per le cause ordinarie innanzi al tribunale del valore da € 5.200,01 ad € 26.000,00 (così determinato in base all'art. 13 c.p.c.). Altresì vengono apportate le variazioni che si rendono necessarie in base all'attività effettivamente svolta
(dimidiazione della fase di trattazione e/o istruttoria per mancanza di istruttoria in senso stretto e conseguente dimidiazione della fase decisoria).
A norma dell'art. 133 d.P.R. 115/2002, posto che è Controparte_2 stata provvisoriamente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, deve essere disposto che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio R.G. 601/2024 introdotto con ricorso depositato il 26/01/2024 da e Parte_1 Controparte_3
nei confronti di e , disattesa ogni
[...] CP Controparte_2 altra questione, così provvede:
1) DICHIARA l'opposizione inammissibile poiché tardiva e, per l'effetto,
CONFERMA il decreto ex art. 316 bis c.c. pronunciato in data 02/01/2024 dal Tribunale di Lecce;
2) CO e , in solido tra Parte_1 Controparte_3 loro, alla rifusione, in favore di dei compensi di lite, che si CP liquidano in € 3.386,50 oltre R.S.F. al 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
3) CO e , in solido tra Parte_1 Controparte_3 loro, alla rifusione, in favore di dei compensi di lite, Controparte_2 che si liquidano in € 3.386,50 oltre R.S.F. al 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
pagamento da eseguirsi in favore dello Stato.
Lecce, 10/06/2025.
Il giudice
Michele Grande
5
Alle ore 12:15 dinanzi al giudice dott. Michele Grande, sono comparsi: per la parte opponente, avv. Serena Lucia Missere, in sostituzione di avv.
Raffaele Missere;
per la parte opposta , avv. Vincenzo Carbone;
CP per la parte opposta , avv. Vincenza Raganato, in Controparte_2 sostituzione di avv. Giuseppe Bonsegna.
Le parti precisano le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi e insistendo nelle conclusioni già rassegnate;
chiedono che la causa sia decisa.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica nella persona del dott. Michele Grande, all'esito dell'udienza odierna del 10/06/2025, udita la discussione orale delle parti a norma dell'art. 281 sexies c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 601/2024 avente ad oggetto opposizione a decreto ex art. 316 bis c.c. proposta da
) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( , rappresentati e difesi da avv. Raffaele
[...] C.F._2
Missere,
-parte opponente- contro
), in persona del legale rappresentante CP C.F._3
p.t., rappresentata e difesa da avv. Vincenzo Carbone, R.G. 601/2024.
-parte opposta- nonché
), in persona del legale Controparte_2 C.F._4 rappresentante p.t., rappresentata e difesa da avv. Giuseppe Bonsegna,
-parte opposta-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
1.1.- e hanno proposto Parte_1 Controparte_3 opposizione avverso il decreto del 02/01/2024 con cui il Tribunale di Lecce ha: 1) rigettato l'eccezione relativa al difetto di legittimazione attiva di CP
; 2) ingiunto a il pagamento a
[...] Controparte_3 CP della somma di € 250,00 mensili, a titolo di mantenimento di ER
, a far data dalla presentazione del ricorso;
3) condannato
[...] Parte_1
e , in solido tra loro, al pagamento di spese
[...] Controparte_3
e compensi di lite in favore di e . CP Controparte_2
A sostegno dell'opposizione hanno eccepito anzitutto l'incompetenza territoriale del Tribunale di Lecce in favore del Tribunale di Brindisi. Inoltre, hanno contestato nel merito il decreto opposto, deducendo l'infondatezza della pretesa vantata ex art. 316 bis c.c. per mancanza degli elementi costitutivi.
Hanno concluso domandando: a) in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto del 02/01/2024; b) la revoca del medesimo decreto o, in subordine, la riduzione della somma posta a carico di , ponendo l'obbligo anche a carico di Controparte_3 _2
(ricorso depositato il 26/01/2024).
[...]
1.2.- si è costituita in giudizio, contestando le avverse CP prospettazioni.
2 R.G. 601/2024.
In particolare, ha sostenuto la competenza territoriale del Tribunale di
Lecce e la sussistenza di tutti i presupposti per onerare l'ascendente del pagamento di un contributo di mantenimento per il nipote minorenne.
Ha concluso domandando: a) la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
b) il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto opposto;
c) in subordine, la modifica del provvedimento nel senso più adatto alla situazione concreta. Con vittoria di spese di lite (comparsa di costituzione depositata il 08/05/2024).
1.3.- si è costituita in giudizio, contestando le Controparte_2 avverse prospettazioni e sostenendo la piena legittimità del decreto opposto.
Ha concluso domandando il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto opposto. Con vittoria di spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario (comparsa di costituzione depositata il
07/05/2024).
1.4.- In occasione della prima udienza, il giudice ha rilevato d'ufficio la questione della tardività dell'opposizione e invitato le parti a dedurre su di essa, assegnando termine per il deposito di memorie difensive.
La causa è stata istruita mediante la documentazione depositata dalle parti ed è stata, dunque, rinviata all'udienza odierna, in cui le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi ed insistendo nelle conclusioni già rassegnate.
2.- L'opposizione è inammissibile.
In primo luogo, occorre osservare che l'art. 4 lett. b) d.lgs. 149/2022 ha modificato l'art. 316 bis c.c. prevedendo che l'opposizione al decreto pronunciato ai sensi della medesima norma possa proporsi nel termine di
20 giorni dalla notifica del decreto e nelle forme del rito di cui agli artt. 473 bis ss. c.p.c. Inoltre, l'art. 35 d.lgs. cit. ha previsto che le disposizioni del decreto medesimo si applichino ai procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023 e che ai giudizi pendenti continuino ad applicarsi le norme previgenti.
3 R.G. 601/2024.
Orbene, posto che il giudizio di opposizione rappresenta una fase
(eventuale e) a cognizione piena del giudizio instauratosi con la domanda monitoria, sicché tra le due fasi manca una vera e propria autonomia (cfr.
Cass. civ., Sez. lav., ordinanza, n. 21626 del 22/08/2019 nonché Sez. 2, sentenza n. 11817 del 27/05/2011), ne consegue che la pendenza della lite, ai fini dell'art. 35 cit., debba essere valutata con riferimento al deposito del ricorso per ingiunzione e ciò in quanto gli effetti della pendenza della lite determinatasi a norma dell'art. 643 c.p.c. con la notifica del decreto retroagiscono, come in tutti i procedimenti su domanda di parte, al momento del deposito del ricorso (tra tutte, Cass. S.U., ordinanza n. 20596 del 01/10/2007).
Ciò posto, nel caso di specie, la domanda di ingiunzione è stata proposta in data 11/11/2022 sicché il giudizio era già pendente al momento in cui è entrata in vigore la normativa sopravvenuta.
Pertanto, alla proposta opposizione deve essere applicato l'art. 316 bis c.c. nella sua formulazione previgente, sicché l'opposizione avrebbe dovuto essere proposta nelle forme dell'opposizione a decreto di ingiunzione, ossia con atto di citazione nel termine di quaranta giorni dalla notifica del decreto medesimo.
Nel caso che ci occupa, nonostante la parte attrice non abbia allegato la data in cui ha avuto conoscenza del provvedimento, può cionondimeno affermarsi con certezza che la notificazione della vocatio in ius, avvenuta in data 08/03/2024, sia avvenuta oltre il termine di 40 giorni dalla notifica del decreto di ingiunzione. Tale conclusione si impone poiché, quand'anche avesse avuto conoscenza del provvedimento lo stesso giorno in cui ha presentato il ricorso in opposizione (26/01/2024), il termine sarebbe comunque inesorabilmente decorso il 06/03/2024.
L'opposizione, in definitiva, è stata proposta oltre i termini di legge e deve essere dichiarata inammissibile poiché tardiva.
3.- Spese e competenze di giudizio seguono la soccombenza a carico della parte opponente.
4 R.G. 601/2024.
I compensi sono liquidati come in dispositivo sulla base delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014 ed avendo riguardo ai parametri previsti per le cause ordinarie innanzi al tribunale del valore da € 5.200,01 ad € 26.000,00 (così determinato in base all'art. 13 c.p.c.). Altresì vengono apportate le variazioni che si rendono necessarie in base all'attività effettivamente svolta
(dimidiazione della fase di trattazione e/o istruttoria per mancanza di istruttoria in senso stretto e conseguente dimidiazione della fase decisoria).
A norma dell'art. 133 d.P.R. 115/2002, posto che è Controparte_2 stata provvisoriamente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, deve essere disposto che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio R.G. 601/2024 introdotto con ricorso depositato il 26/01/2024 da e Parte_1 Controparte_3
nei confronti di e , disattesa ogni
[...] CP Controparte_2 altra questione, così provvede:
1) DICHIARA l'opposizione inammissibile poiché tardiva e, per l'effetto,
CONFERMA il decreto ex art. 316 bis c.c. pronunciato in data 02/01/2024 dal Tribunale di Lecce;
2) CO e , in solido tra Parte_1 Controparte_3 loro, alla rifusione, in favore di dei compensi di lite, che si CP liquidano in € 3.386,50 oltre R.S.F. al 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
3) CO e , in solido tra Parte_1 Controparte_3 loro, alla rifusione, in favore di dei compensi di lite, Controparte_2 che si liquidano in € 3.386,50 oltre R.S.F. al 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
pagamento da eseguirsi in favore dello Stato.
Lecce, 10/06/2025.
Il giudice
Michele Grande
5