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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 07/04/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 279/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati
Stefania Deiana Presidente
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo generale 279/2025, avente per oggetto “separazione consensuale e divorzio”, promossa da
(C.F. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. LUIGIA CRABU presso il cui studio è elettivamente domiciliato
E
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
MAURIZIO MELIS presso il cui studio è elettivamente domiciliata
Con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
SASSARI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: conclusioni congiunte precisate nel Ricorso introduttivo e nelle
Note di trattazione scritta del 24/03/2025 di seguito riportate: dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai Parte_1 Controparte_1 sensi dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.; ordinare al Comune di Sassari di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è
pagina 1 di 4 sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte.
Che l'On.le Tribunale adito Voglia omologare la separazione alle seguenti condizioni concordate tra le parti:
Condizioni della separazione:
1) La casa familiare sita a Sassari in Via Ortobene n. 92 verrà assegnata alla sig.ra fino a Pt_1
quando la figlia non raggiungerà una stabilità economica propria, poi si procederà alla Per_1 vendita dell'immobile dividendo i ricavi al 50%.
3) Il sig. verserà a titolo di mantenimento a favore della figlia la somma di €300,00 CP_1 Per_1
(trecento/00), somma che sarà versata entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità, un assegno mensile rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT del costo della vita.
4) Il sig. terrà a proprio carico il 50% delle spese che saranno individuate secondo le linee CP_1
guida del CNF del 29.11.2017,
6) Il mutuo che grava sull'immobile verrà pagato al 50% dal e dalla CP_1 Pt_1
La e il dichiarano: Pt_1 CP_1
- di rinunciare al tentativo di conciliazione stante l'insussistenza dei presupposti per un esito positivo dello stesso;
- di rinunciare all'impugnazione della sentenza conforme alle condizioni concordate non avendovi interesse;
- di rinunciare espressamente a comparire personalmente innanzi al Giudice all'udienza già fissata per il 02/04/2025 e, contestualmente,
***
Chiedono inoltre che, pronunciata la sentenza di separazione, la causa sia rimessa al Giudice Relatore affinché: fissi alle parti il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter, 2°comma, c.p.c. - con scadenza a data successiva a 6 mesi, decorrenti dal termine per la scadenza delle note scritte per la fase della separazione- con le quali le parti dichiareranno di non volersi riconciliare e, all'esito: rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza definitiva accolga le seguenti conclusioni relative alla cessazione degli effetti civili del matrimonio: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 13/09/2003; matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Sassari al Anno 2003- Atto: 264-
Parte 2 – Serie: A
pagina 2 di 4 ordinare al Comune di Sassari di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni
1) La casa familiare sita a Sassari in Via Ortobene n. 92 verrà assegnata alla sig.ra fino a Pt_1
quando la figlia non raggiungerà una stabilità economica propria, poi si procederà alla Per_1 vendita dell'immobile dividendo i ricavi al 50%.
2) Il sig. verserà a titolo di contributo al mantenimento a favore della figlia la somma CP_1 Per_1 di € 300,00, somma che sarà versata entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità, un assegno mensile rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT del costo della vita.
3) il Sig. terrà a proprio carico il 50% delle spese che saranno individuate secondo le linee CP_1
guida del CNF del 29.11.2017.
4) Il mutuo che grava sull'immobile verrà pagato al 50% dal e dalla ”. CP_1 Pt_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le allegazioni delle parti consentono di ritenere provata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dall'art. 151 c.c.; in accoglimento, pertanto, della proposta domanda ed apparendo manifesta allo stato l'impossibilità di ricostruzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi la separazione personale consensuale delle parti del presente giudizio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
Con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis 49 cpc, le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art.3, n.2, lett. b della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi - trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora pagina 3 di 4 ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis 19, 2° comma c.p.c..
In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis 51, 2° comma c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando rispetto solo alla fase della separazione, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
1) Dichiara la separazione personale consensuale dei coniugi e Parte_1 autorizzando l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SASSARI alle Controparte_1
trascrizioni di legge (v. registro degli atti di matrimonio del Comune di Sassari, Anno 2003 -
Numero 264 - Parte II – Serie A)
2) Conferma le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti nelle Note di Trattazione scritta depositate 27/03/2025 e prende atto delle condizioni che le parti hanno ivi reciprocamente assunto, come sopra trascritte
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'odierna sentenza
4) Spese di lite al definitivo
5) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice relatore
Così deciso in Sassari oggi 7.04.2025 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE EST.
Stefania Deiana Marta Guadalupi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati
Stefania Deiana Presidente
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo generale 279/2025, avente per oggetto “separazione consensuale e divorzio”, promossa da
(C.F. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. LUIGIA CRABU presso il cui studio è elettivamente domiciliato
E
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
MAURIZIO MELIS presso il cui studio è elettivamente domiciliata
Con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
SASSARI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: conclusioni congiunte precisate nel Ricorso introduttivo e nelle
Note di trattazione scritta del 24/03/2025 di seguito riportate: dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai Parte_1 Controparte_1 sensi dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.; ordinare al Comune di Sassari di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è
pagina 1 di 4 sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte.
Che l'On.le Tribunale adito Voglia omologare la separazione alle seguenti condizioni concordate tra le parti:
Condizioni della separazione:
1) La casa familiare sita a Sassari in Via Ortobene n. 92 verrà assegnata alla sig.ra fino a Pt_1
quando la figlia non raggiungerà una stabilità economica propria, poi si procederà alla Per_1 vendita dell'immobile dividendo i ricavi al 50%.
3) Il sig. verserà a titolo di mantenimento a favore della figlia la somma di €300,00 CP_1 Per_1
(trecento/00), somma che sarà versata entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità, un assegno mensile rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT del costo della vita.
4) Il sig. terrà a proprio carico il 50% delle spese che saranno individuate secondo le linee CP_1
guida del CNF del 29.11.2017,
6) Il mutuo che grava sull'immobile verrà pagato al 50% dal e dalla CP_1 Pt_1
La e il dichiarano: Pt_1 CP_1
- di rinunciare al tentativo di conciliazione stante l'insussistenza dei presupposti per un esito positivo dello stesso;
- di rinunciare all'impugnazione della sentenza conforme alle condizioni concordate non avendovi interesse;
- di rinunciare espressamente a comparire personalmente innanzi al Giudice all'udienza già fissata per il 02/04/2025 e, contestualmente,
***
Chiedono inoltre che, pronunciata la sentenza di separazione, la causa sia rimessa al Giudice Relatore affinché: fissi alle parti il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter, 2°comma, c.p.c. - con scadenza a data successiva a 6 mesi, decorrenti dal termine per la scadenza delle note scritte per la fase della separazione- con le quali le parti dichiareranno di non volersi riconciliare e, all'esito: rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza definitiva accolga le seguenti conclusioni relative alla cessazione degli effetti civili del matrimonio: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 13/09/2003; matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Sassari al Anno 2003- Atto: 264-
Parte 2 – Serie: A
pagina 2 di 4 ordinare al Comune di Sassari di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni
1) La casa familiare sita a Sassari in Via Ortobene n. 92 verrà assegnata alla sig.ra fino a Pt_1
quando la figlia non raggiungerà una stabilità economica propria, poi si procederà alla Per_1 vendita dell'immobile dividendo i ricavi al 50%.
2) Il sig. verserà a titolo di contributo al mantenimento a favore della figlia la somma CP_1 Per_1 di € 300,00, somma che sarà versata entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità, un assegno mensile rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT del costo della vita.
3) il Sig. terrà a proprio carico il 50% delle spese che saranno individuate secondo le linee CP_1
guida del CNF del 29.11.2017.
4) Il mutuo che grava sull'immobile verrà pagato al 50% dal e dalla ”. CP_1 Pt_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le allegazioni delle parti consentono di ritenere provata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dall'art. 151 c.c.; in accoglimento, pertanto, della proposta domanda ed apparendo manifesta allo stato l'impossibilità di ricostruzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi la separazione personale consensuale delle parti del presente giudizio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
Con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis 49 cpc, le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art.3, n.2, lett. b della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi - trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora pagina 3 di 4 ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis 19, 2° comma c.p.c..
In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis 51, 2° comma c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando rispetto solo alla fase della separazione, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
1) Dichiara la separazione personale consensuale dei coniugi e Parte_1 autorizzando l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SASSARI alle Controparte_1
trascrizioni di legge (v. registro degli atti di matrimonio del Comune di Sassari, Anno 2003 -
Numero 264 - Parte II – Serie A)
2) Conferma le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti nelle Note di Trattazione scritta depositate 27/03/2025 e prende atto delle condizioni che le parti hanno ivi reciprocamente assunto, come sopra trascritte
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'odierna sentenza
4) Spese di lite al definitivo
5) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice relatore
Così deciso in Sassari oggi 7.04.2025 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE EST.
Stefania Deiana Marta Guadalupi
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