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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 09/10/2025, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1347/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1347/2025 V.G., promossa da:
, nata a [...] il [...], Parte_1 assistito e difeso dall'avv. NULLI DANIELA
e
AL IO, nato a [...] il [...], assistita e difesa dall'avv. PAGLIAI MARIANNA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30/06/2025, e Parte_1
IO AL esponevano che in data 04/06/2005 avevano contratto matrimonio con rito concordatario, in ROMA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA con Sentenza n.
315/2024 pubbl. il 25/07/2024, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
e AL IO, provvede come segue: Parte_1
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in ROMA il
04/06/2005, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del
Comune di ROMA, nell'anno 2005 atto numero 00299 parte 2, serie A03, alle pagina 2 di 4 seguenti condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 30.09.2025:
1)- Il figlio , maggiorenne e non autonomo economicamente, resterà collocato Per_1
a vivere presso il padre, avendo manifestato tale volontà.
2)- L'abitazione coniugale, di esclusiva proprietà del signor IN, resterà assegnata in favore di quest'ultimo, in quanto genitore collocatario del figlio.
3)- La signora , stante la maggiore età del figlio, assumerà accordi Pt_1 direttamente con al fine di individuare i giorni e le modalità dei loro incontri. Per_1
4)- Ciascun genitore provvederà in forma diretta al mantenimento del figlio nei rispettivi periodi di spettanza;
l'assegno unico verrà suddiviso al 50% tra le parti, così come normativamente previsto.
5)- Le parti concordano che, le spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie nell'interesse del figlio , come specificatamente individuate Per_1 secondo le indicazioni fornite dalle linee guida ufficiali, dettate dal CNF ed ormai condivise dai Giudici di merito, dovranno essere preventivamente concordate superata la soglia di € 50,00 e debitamente documentate, verranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50%. L'eventuale diniego manifestato da un genitore in merito alla effettuazione di una spesa straordinaria nell'interesse del figlio dovrà essere adeguatamente motivato.
6)- Ciascun coniuge provvederà in via autonoma al proprio mantenimento.
7)- Le spese del mutuo ancora gravante sulla casa coniugale di proprietà del sig.
IN SS restano a carico esclusivo dello stesso. Il signor IN ha, altresì, provveduto a richiedere, con esito positivo, all'istituto bancario che ha erogato il mutuo la estromissione della signora nella qualità di garante e si Pt_1 impegna a adempiere ogni ulteriore incombente necessario al fine di perfezionare la procedura di accollo del mutuo.
pagina 3 di 4 8)- Le parti, sig.ri e IN SS, con il ricorso Parte_1 introduttivo dichiarano di avere regolato tutti i loro rapporti economici e di non avere, reciprocamente, più nulla a pretendere per nessuna causale o ragione ed in tal senso con la firma del ricorso rilasciano una parte in favore dell'altra reciproca ed ampia quietanza liberatoria.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ROMA per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 09/10/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1347/2025 V.G., promossa da:
, nata a [...] il [...], Parte_1 assistito e difeso dall'avv. NULLI DANIELA
e
AL IO, nato a [...] il [...], assistita e difesa dall'avv. PAGLIAI MARIANNA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30/06/2025, e Parte_1
IO AL esponevano che in data 04/06/2005 avevano contratto matrimonio con rito concordatario, in ROMA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA con Sentenza n.
315/2024 pubbl. il 25/07/2024, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
e AL IO, provvede come segue: Parte_1
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in ROMA il
04/06/2005, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del
Comune di ROMA, nell'anno 2005 atto numero 00299 parte 2, serie A03, alle pagina 2 di 4 seguenti condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 30.09.2025:
1)- Il figlio , maggiorenne e non autonomo economicamente, resterà collocato Per_1
a vivere presso il padre, avendo manifestato tale volontà.
2)- L'abitazione coniugale, di esclusiva proprietà del signor IN, resterà assegnata in favore di quest'ultimo, in quanto genitore collocatario del figlio.
3)- La signora , stante la maggiore età del figlio, assumerà accordi Pt_1 direttamente con al fine di individuare i giorni e le modalità dei loro incontri. Per_1
4)- Ciascun genitore provvederà in forma diretta al mantenimento del figlio nei rispettivi periodi di spettanza;
l'assegno unico verrà suddiviso al 50% tra le parti, così come normativamente previsto.
5)- Le parti concordano che, le spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie nell'interesse del figlio , come specificatamente individuate Per_1 secondo le indicazioni fornite dalle linee guida ufficiali, dettate dal CNF ed ormai condivise dai Giudici di merito, dovranno essere preventivamente concordate superata la soglia di € 50,00 e debitamente documentate, verranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50%. L'eventuale diniego manifestato da un genitore in merito alla effettuazione di una spesa straordinaria nell'interesse del figlio dovrà essere adeguatamente motivato.
6)- Ciascun coniuge provvederà in via autonoma al proprio mantenimento.
7)- Le spese del mutuo ancora gravante sulla casa coniugale di proprietà del sig.
IN SS restano a carico esclusivo dello stesso. Il signor IN ha, altresì, provveduto a richiedere, con esito positivo, all'istituto bancario che ha erogato il mutuo la estromissione della signora nella qualità di garante e si Pt_1 impegna a adempiere ogni ulteriore incombente necessario al fine di perfezionare la procedura di accollo del mutuo.
pagina 3 di 4 8)- Le parti, sig.ri e IN SS, con il ricorso Parte_1 introduttivo dichiarano di avere regolato tutti i loro rapporti economici e di non avere, reciprocamente, più nulla a pretendere per nessuna causale o ragione ed in tal senso con la firma del ricorso rilasciano una parte in favore dell'altra reciproca ed ampia quietanza liberatoria.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ROMA per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 09/10/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
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