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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 13/06/2025, n. 1932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1932 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Lecce, Sezione III, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Giorgia
Imperiale
All'udienza del giorno 13 giungo 2025
Nella causa per opposizione a cartella esattoriale
promossa da
rappresentato e difeso dall'Avv. A. Carbotta da mandato in atti Parte_1
contro
C&C CONCESSIONI E in persona del suo legale rappresentante pro CP_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. F. Debellis come da mandato in atti
Ha pronunciato sentenza con il seguente
DISPOSITIVO CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
Con ricorso notificato il 13.11.2024, il sig. proponeva opposizione avverso Parte_1
intimazione di pagamento numero 043/3823/2024 con la quale il concessionario intimava il pagamento dei verbali di contestazione stradale SVEPM7092/2020 e SVEPM7093/2020 per l'importo complessivo di € 22.444,27.
Con comparsa di risposta del 19.03.2025 si costituivano in giudizio Controparte_2
– ente impositore - per contestare l'assunto attoreo e chiederne il rigetto.
[...]
Le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva rinviata per la discussione orale.
Con l'unico motivo di opposizione, il Sig. contesta la omessa notifica della Parte_1
ingiunzione di pagamento n. 11051.. Orbene, deve essere condiviso, a riguardo, il principio secondo il quale “In tema di contenzioso tributario, posto che, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, ognuno degli atti impugnabili può essere oggetto di gravame solo per vizi propri, salvo che non si tratti di atti presupposti non notificati, non è ammissibile l'impugnazione della cartella di pagamento per dolersi di vizi inerenti agli avvisi di accertamento già notificati e non opposti nei termini. (Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.
CATANZARO, 03/12/2015)”(Cfr. Cass. civ. (Ord.), Sez. VI - 5, 24/05/2017, n. 13102).
Inoltre, “Nel caso in cui il destinatario di una cartella esattoriale contesti di averne ricevuto notificazione e l'Agente della Riscossione dia prova della regolare esecuzione della notificazione, secondo le forme ordinarie e con messo notificatore, ovvero mediante invio della raccomandata con avviso di ricevimento, è preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella che non sia stata tempestivamente opposta, né sussiste un onere dell'Agente di produrre in sede giudiziale, la copia integrale della cartella medesima. Quest'ultima altro non è che la stampa del ruolo in un unico originale notificato alla parte ed il titolo esecutivo è costituito dal ruolo esecutivo” (Cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, 15/06/2016, n. 12352).
Tale sistema trova riscontro nella disciplina codicistica generale del processo esecutivo: secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte di Cassazione, il processo esecutivo è strutturato non come una sequenza continua di atti ordinati ad un unico provvedimento finale, bensì come una successione di sub procedimenti “chiusi”; è costituito cioè in una serie autonoma di atti propedeutici a distinti provvedimenti successivi, ciascuno dei quali è immediatamente e direttamente impugnabile nel termine di decadenza decorrente dal compimento/notificazione del medesimo atto, anche in presenza di vizi che comportano l'inesistenza giuridica o la cosiddetta nullità insanabile (Cassazione n 2024/1994;
Cassazione n. 11251/1996 Cassazione n. 4350/1997; Cassazione n. 724/1998, Cassazione n. 1302/1999,
Cassazione n. 4475/1999, Cassazione n. 4584/1999, Cassazione n. 7026/1999; Cassazione n.
14821/2000, Cassazione n. 190/2001; Cassazione n. 1308/2002).
Vi è dunque autonomia di ciascuna fase o di ciascun sub procedimento rispetto a quello precedente, e ciò comporta che le eventuali situazioni invalidanti e le possibili preclusioni si cristallizzino all'interno di ciascuna fase autonoma del procedimento. Ne consegue che, qualora non vi sia stata impugnativa dell'atto presupposto da ultimo notificato, diretta ad eccepire invalidità ad esso concernenti nonché nullità di notifica degli atti presupposti, dette contestazioni non possono più essere sollevate, una volta scaduto il termine perentorio di impugnativa previsto dalla legge per l'atto che si intende contestare.
Cio premesso, dalle relate di notifica prodotte in atte emerge che in data 4.2.2020 la Polizia Locale di Galatone notificava personalmente al signor le due contestazioni – vedi allegati- ed in data Pt_1
18.04.2024 veniva notificato a mani del debitore l'ordinanza ingiunzione di pagamento numero
043/11051/2024.
Cio chiarito, deve ritenersi l'inammissibilità della opposizione, non essendo stata proposta rituale impugnazione nei termini di legge.
Invero, la mancata opposizione entro il termine perentorio di legge, determina la stabilizzazione del titolo esecutivo stragiudiziale, precludendo qualsiasi successiva azione di accertamento negativo inerente il merito della pretesa creditoria.
La particolare natura della controversia in oggetto, induce il Giudicante a compensare le spese di lite
.
P.Q.M
il Tribunale Ordinario di Lecce, Sezione III, nella persona del Giudice Onorario, Giorgia Imperiale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, ragione e deduzione, così provvede:
Rigetta la opposizione spiegata dal sig. e, per l'effetto, conferma la intimazione di Parte_1
pagamento opposta e gli atti prodromici ad essa connessi
1) Spese di lite interamente compensate fra le parti in causa
Il Giudice Onorario
(dott.ssa Giorgia Imperiale)