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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 09/09/2025, n. 686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 686 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
N. 647/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
dott. Augusto SABATINI, presidente relatore;
dott. Marisa SALVO, consigliere;
dott. Maria Giuseppa SCOLARO, consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 647/2021 RGAC, posta in decisione all'udienza del giorno 4.11.2024 a seguito di trattazione del presente procedimento – in ossequio al disposto dell'art. 127 ter C.P.C. – con deposito e scambio in modalità telematica di note scritte, e vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro tempore; Parte_1 codice fiscale: ; P.IVA_1
, , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, ,
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9 Pt_10
, , , tutti in proprio e nella qualità di condomini;
[...] Parte_11 Parte_12 CP_ codice fiscale: parti rappresentate e difese dall'avv. MARTELLA Silvano del Foro di Messina ed elettivamente domiciliate presso lo studio professionale del medesimo in Messina (via San Giovanni Bosco n. 30); pec: ; Email_1
APPELLANTI
E
in persona del curatore (avv. Biagio PARMALIANA) Controparte_2 quale legale rappresentante pro tempore; p. IVA: parte rappresentata e difesa dall'avv. CORRENTI Maria ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale della medesima in Barcellona Pozzo di Gotto (via San Giovanni n. 72); pec: ; Email_2
APPELLATO
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 738 emessa dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in data 17-
23.6.2021, in materia di opposizione allo stato passivo (art. 98 L. Fall.) e risarcimento danni.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“… 1) Accertare e dichiarare che la aveva l'obbligo di eseguire, già prima della dichiarazione Controparte_2 di fallimento, tutti i lavori e le prestazioni indicati con l'atto introduttivo di primo grado (punti 1-9); 2) Accertare e dichiarare che la si era resa inadempiente (già prima della dichiarazione di fallimento) degli Controparte_2 obblighi conseguenti gli atti di vendita delle singole unità immobiliari (relativamente ai punti 1-9 di cui all'atto introduttivo); 3) Per l'effetto accertare e dichiarare il diritto dei concludenti al risarcimento del danno conseguente il suddetto inadempimento perpetrato dalla 4) Accertare e dichiarare il subentro della Curatela Parte_13 fallimentare nella suddetta situazione giuridica soggettiva passiva della 5) Ammettere, di Controparte_2 conseguenza il credito relativo al risarcimento danni per la cattiva esecuzione degli adempimenti e delle opere sopra indicati nell'atto per la somma di £. 153.788.875 (pari oggi a € 79.425,33), o di quell'altra ritenuta di giustizia, anche alla luce di una disponenda CTU oltre interessi e rivalutazione;
6) Ove tale congruità fosse in contestazione disporre CTU diretta ad accertare e verificare le inadempienze contrattuali e le date in cui le stesse si sono concretizzate;
7) Con vittoria di spese e compensi di giudizio …”.
Per parte appellata:
“…
1. Dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dal , per tutti i motivi Parte_1 ex ante rappresentati;
2. Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto;
3. Confermare la sentenza di primo grado;
4. Con vittoria di spese e compensi ...”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, il , in Parte_1 persona dell'amministratore pro tempore, nonché , Parte_2 Parte_3
, , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
, Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11 [...]
, tutti in proprio e nella qualità di condomini, convenivano in giudizio davanti a questa Pt_12
Corte il fallimento della in persona del curatore fallimentare (avv. Controparte_2
Biagio PARMALIANA), quale legale rappresentante pro tempore, interponendo gravame avverso la citata sentenza emessa dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in data 17-23.6.2021, nel procedimento già iscritto al n. 72/2004 RGAC, con il quale se ne chiedeva la riforma.
*
A miglior intellezione dell'odierna vicenda processuale, gioverà rilevare fin da subito quanto appresso.
In prime cure:
con ricorso del 3.12.2003, il , in persona dell'amministratore pro Parte_1 tempore, nonché i prefati in epigrafe condomini tutti così istanti, spiegavano opposizione allo stato passivo del fallimento della prefata società, esponendo quanto infra, e cioè che:
- il Comune di Furnari, previa approvazione del piano di lottizzazione convenzionata, autorizzava la costruzione del complesso residenziale “ ”, situato nell'omonima contrada e ricadente in zona urbanistica C4 secondo il Pt_1 Programma di Fabbricazione allora vigente;
- la veniva incaricata di eseguire i lavori di costruzione del suddetto complesso, Controparte_2 denominato ”; Parte_1 - il progetto di lottizzazione, recepito e incorporato nella convenzione stipulata con il prevedeva la CP_3 realizzazione delle opere di urbanizzazione dei lotti edificabili a cura della predetta ditta costruttrice;
- durante la realizzazione del complesso immobiliare ”, le opere di urbanizzazione non venivano Parte_1 eseguite in conformità alle previsioni contenute nella convenzione stipulata con il Comune di Furnari, né veniva richiesta la certificazione di abitabilità;
- nonostante i lavori non fossero stati ultimati, la a proceduto alla vendita delle singole Controparte_2 unità del complesso ” ai singoli condomini, assumendosi contrattualmente l'obbligo di completare Parte_1 le opere di urbanizzazione indispensabili per l'abitabilità e il rilascio della certificazione finale;
- la ditta, tuttavia, non adempiva all'obbligo di realizzare le opere pattuite, risultando così inadempiente sia rispetto alle previsioni della convenzione comunale che agli obblighi contrattuali assunti con i singoli atti di compravendita;
- poiché gli inadempimenti riguardavano le parti comuni, affidate alla gestione dell'Amministratore ex art. 1130 C.C., i condomini e il , con atto stragiudiziale del 21.4.2000, intimavano alla Parte_1 [...] l'esecuzione delle opere dovute;
Controparte_2
- tale diffida rimaneva priva di riscontro, con l'inadempimento della ditta e causazione di danno ai proprietari, pari ai costi per conseguire l'abitabilità delle unità immobiliari;
- con delibera del 30.4.2000, il citato conferiva incarico all'ing. per l'espletamento Parte_1 Persona_1 di tutta l'attività necessaria per l'adempimento agli obblighi derivanti dalla convenzione con il e dagli atti CP_3 di compravendita;
- il prefato ingegnere, con apposita perizia tecnica, quantificava in £. 153.788.875 il costo degli interventi necessari
— mai eseguiti dalla per ottenere la certificazione finale di abitabilità del complesso Controparte_2 residenziale ”; Parte_1
- a seguito della dichiarazione di fallimento della da parte del Tribunale di Barcellona Controparte_2 Pozzo di Gotto, il summenzionato Condominio e alcuni condomini presentavano istanza di insinuazione al passivo per i crediti vantati;
- con decreto del 4.11.2003, il G.D. del fallimento, dichiarato esecutivo lo stato passivo della Controparte_2
rigettava la citata istanza;
[...]
- per tale ragione veniva proposto l'odierno giudizio di opposizione, con il quale venivano formulate le seguenti domande:
“…1. Accertare e dichiarare la era obbligata all'esecuzione di tutte le opere sopra indicate Controparte_2 ed allo svolgimento di tutte le attività necessarie all'ottenimento della certificazione di abitabilità;
2. Accertare e dichiarare che la non ha adempiuto agli oneri contrattuali;
Controparte_2
3. Ammettere al fallimento il credito vantato i concludenti ed , in danno della ditta Controparte_4 [...]Controparte_ a titolo di risarcimento danni per la mancata esecuzione degli adempimenti e delle opere sopra considerate per la somma di £. 153.788.875, o di quell'altra ritenuta di giustizia, a-che alla luce di una disponenda CTU;
4. Disporsi CTU diretta alla verifica delle inadempienze indicate ai punti nn.
1-9 del presente atto, ed alla quantificazione delle somme occorrenti per l'esecuzione di tutte le opere e le prestazioni mancanti (danno emergente) ed dei danni per la mancata esecuzione delle opere sopra considerate (lucro cessante);
5. Disporsi prova per testi nella persona dell'Ing. , con riserva di indicarne altri, sulle seguenti Persona_1 circostanze: vero o no che la non ha eseguito tutte le attività indicate ai punti nn.1 – 9 Parte_13 indicati in narrativa;
Vero o no che la non ha conseguito il rilascio del certificato di Parte_13 abitabilità previsto contrattualmente;
6. Liquidare le spese legali dell'istanza di ammissione al passivo e del presente atto, ammettendone il privilegio in toto ex artt.2755 e 2777 C.C. e in subordine per l'I.V.A. e la C.P.A. …”.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa del 23.3.2004 si costituiva in giudizio la curatela del fallimento convenuto, chiedendo in via preliminare la declaratoria d'inammissibilità e improcedibilità del ricorso, nonché, nel merito, l'infondatezza della pretesa risarcitoria ai sensi dell'art. 72 L.F., in ragione della mancanza di un valido titolo giuridico idoneo a giustificare la pronuncia richiesta dall'opponente; deduceva, altresì, la prescrizione della pretesa, evidenziando l'esistenza di un giudicato preclusivo;
concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda, con vittoria di spese e compensi.
Istruita la causa, anche mediante assunzione della testimonianza dell'Ing. , il Persona_1 quale si riportava alla consulenza di parte versata in atti, il Tribunale adito così statuiva: “… Rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti a rimborsare, in solido tra loro, alla controparte le spese di lite, che si liquidano in € 4.015,00 per compensi, oltre c.p.a., i.v.a. (se dovuta) e spese generali al 15%, come per legge …”.
*
Parte appellante parzialmente riproponendo le domande, eccezioni e difese disattese dal decidente di prime cure lamentava:
1. TRAVISAMENTO DELLE RISULTANZE ISTRUTTORIE. CARENZA DI MOTIVAZIONE ed in particolare la sentenza gravata viene censurata:
1.1. quanto alla mancata produzione di tutti i titoli proprietari legittimanti:
con riferimento alla parte in cui statuisce: “Orbene, in primis va evidenziata la mancata produzione di tutti i titoli proprietari fondativi, secondo i ricorrenti, dell'obbligo specificamente assunto e rimasto inadempiuto”; asseritamente erroneo appariva, infatti, il richiamo alla mancata produzione di ciascun singolo contratto di vendita stipulato dalla ditta costruttrice con i singoli attori, trattandosi di atti aventi contenuto identico: in primo luogo, perché la legittimazione attiva dei condomini e del risultava Parte_1 pacifica ex art. 115 C.P.C., non essendo mai stata oggetto di contestazione (detta legittimazione era stata peraltro anche oggetto d'interrogatorio formale, ritualmente chiesto ma ignorato dal Tribunale adito); in secondo luogo, la produzione integrale dei contratti sarebbe stata comunque irrilevante, trattandosi di opere comuni di urbanizzazione riconducibili al Parte_1 nel suo complesso e non alle singole unità immobiliari poi compravendute;
pertanto, secondo le parti appellanti, anche il singolo condomino aveva il diritto di richiedere l'esecuzione completa delle opere necessarie per l'ottenimento dell'abitabilità – per come già individuate unitamente ai relativi costi – indipendentemente dal fatto che si riferissero o meno ad una o più unità immobiliari specifiche;
1.2. quanto alla perizia di parte a firma dell'Ing. : Per_1
là dove ha ritenuto non assolto l'onere probatorio gravante sull'opponente, con riferimento sia all'inadempimento imputato alla ditta costruttrice, sia al danno che ne sarebbe derivato, evidenziando come la perizia dell'Ing. – limitata alla Per_1 documentazione del progetto d'intervento edilizio – non individuasse puntualmente le opere omesse o erroneamente eseguite dall'impresa fallita, né offrisse riscontro al costo stimato dai ricorrenti per l'esecuzione delle opere necessarie all'abitabilità, quantificato in £ 153.788.875; contrariamente a quanto affermato nel decisum di primo grado, a dette dalle parti appellanti la perizia tecnica de qua individuava in modo preciso e analitico le opere che la società poi fallita avrebbe dovuto eseguire, in conformità ai contratti di vendita stipulati con ciascun condomino, al fine di ottenere la certificazione di abitabilità valida per tutti gli immobili condominiali, fornendo altresì indicazione dei relativi costi;
si evidenzia, peraltro, come sia l'inadempimento della società fallita, sia la congruità delle stime riportate nella perizia tecnica di parte, siano state confermate in giudizio tramite la testimonianza dell'Ing. , assumendo così piena valenza probatoria Per_1 ed utilizzabilità;
si sostiene, altresì, che né le specifiche lavorazioni e attività necessarie, né la congruità dei costi correlati – quali espressione del danno lamentato – sarebbero state oggetto di contestazione circostanziata da parte della Curatela, il che ne confermerebbe la dignità di mezzo di prova ai sensi dell'art. 115 C.P.C., anche in considerazione delle analoghe carenze accertate nella consulenza tecnica d'ufficio espletata su iniziativa della stessa
Curatela, nell'ambito del procedimento fallimentare, ai fini della successiva rivendita degli immobili condominiali;
di tal ché – osserva la difesa delle parti odierne appellanti – sarebbe stato sufficientemente provato quali opere necessarie non fossero state eseguite dalla società fallita, nonché i relativi costi, i quali dovevano considerarsi riferibili all'intero complesso condominiale e non alle singole unità;
1.3. quanto alla quaestio dell'abitabilità:
la decisione del Tribunale adito viene censurata anche con riferimento alle parti in cui statuisce:
“… Allo stesso modo, va rilevata la genericità della domanda con riferimento alla contestata omessa consegna del certificato di abitabilità…”; a confutazione di tale assunto, per la difesa delle parti appellanti sarebbe sufficiente richiamare la stessa giurisprudenza citata dal Giudice a quo, ovvero l'ordinanza della Cassazione civile, Sez. VI, n. 19749 del 22/9/2020, secondo cui, nella vendita di immobili ad uso abitativo, la mancata consegna del certificato di abitabilità costituisce di per sé un inadempimento idoneo a generare un danno emergente, risarcibile anche in via equitativa;
in ogni caso sarebbe stato ampiamente dimostrato, mediante la perizia tecnica e la deposizione testimoniale dell'ing. , quali erano le opere necessarie per il Per_1 conseguimento del certificato di abitabilità e i relativi costi, pari a £ 153.788.875 (€ 79.425,33), coincidenti logicamente con il danno subìto sotto forma di deprezzamento dell'immobile acquistato;
tale prova – si rileva – riferita sia all'an che al quantum del danno sarebbe stata regolarmente acquisita in giudizio e avrebbe potuto essere ulteriormente corroborata dalle richieste istruttorie, inopinatamente non accolte dal Tribunale, la cui mancata cognizione apparirebbe pertanto ben censurabile;
si rileva, inoltre, come risulti superata l'eccezione di cui all'art. 72 legge fallimentare, essendo sufficiente anche un solo contratto di compravendita – il più risalente – per dimostrare che l'inadempimento si è perfezionato in epoca antecedente alla dichiarazione di fallimento;
quanto alla richiesta di CTU, si chiarisce infine come sia stata formulata non per colmare carenze probatorie, ma solo per l'ipotesi di contestazione (mai intervenuta) dell'elaborato tecnico di parte prodotto in giudizio;
2. CARENZA ASSOLUTA DI MOTIVAZIONE. MANCANZA DI PRONUNCIA SULLA DOMANDA
Le parti appellanti si dolgono dell'asserita erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto determinante la mancata produzione di alcuni contratti di compravendita di parti degli originari soggetti attori, ma ha poi omesso qualsiasi decisione riguardo a coloro che invece avevano regolarmente allegato tali documenti, ottemperando così l'onere probatorio ritenuto indefettibile dal Collegio adito;
ancora, evidenziano come, trattandosi di un caso di inadempimento che ha comportato un danno predeterminato pari a £ 153.788.895 (equivalenti a € 79.425,33), le opere di urbanizzazione non realizzate restino necessarie e invariabili, indipendentemente dal numero di immobili coinvolti;
di talché – concludono – la richiesta d'insinuazione al passivo per i condomini che avevano prodotto l'atto di compravendita sarebbe stata disattesa de facto e senza alcuna statuizione motiva sul punto, nonostante gli stessi avendo assolto all'onere probatorio avessero pieno diritto ad essere ammessi nella procedura d'insinuazione già decorsa;
3. VIOLAZIONE DEL R.D. 16 MARZO 1942 N. 267
Con il superiore motivo di gravame le parti appellanti rilevano l'erroneità della tesi avversaria secondo cui l'istanza di ammissione al passivo richiederebbe necessariamente la sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, al riguardo evidenziando come, in base all'art. 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, può qualificarsi come creditore qualunque soggetto che vanti un diritto di credito nei confronti dell'imprenditore, anche se non ancora scaduto, condizionato o privo di titolo esecutivo, purché suscettibile — anche solo in prospettiva — di fondare un'azione esecutiva;
tale pretesa – a loro dire – avrebbe potuto e dovuto essere oggetto di delibazione incidentale da parte del giudice fallimentare, che è chiamato a valutare la sussistenza del credito in maniera autonoma rispetto ai criteri di certezza, liquidità ed esigibilità richiesti in sede ordinaria. Pertanto, chiedendo che questa Corte, nel riesame della sentenza impugnata, voglia accertare e dichiarare che i ricorrenti — in mancanza di qualsivoglia contestazione — hanno allegato e dimostrato lo specifico inadempimento lamentato, nonché provato il danno-conseguenza subìto, quantificabile nel costo necessario alla sua elisione, del quale, nella specie dell'ammissione al passivo, chiedono il risarcimento;
concludevano instando in accoglimento dell'appello ed in riforma della pronuncia impugnata per l'accoglimento dei petita tutti di prime cure in partis quibus, con vittoria di spese e competenze d'entrambi i gradi del giudizio.
*
Con atto depositato (telematicamente) in data 29.3.2022, si costituiva la
[...]
in persona del curatore (avv. Biagio PARMALIANA) quale legale Controparte_5 rappresentante pro tempore, deducendo nel merito ex adverso che:
- retta ed appropriata doveva ritenersi la decisione assunta dal primo Giudicante laddove ha ritenuto generica l'allegazione (e, quindi, anche deficitaria la prova) dell'asserito inadempimento e del conseguente danno che si affermava essere stato subìto in conseguenza della presunta violazione degli obblighi contrattuali che la società fallita avrebbe assunto nei confronti degli odierni appellanti;
ed invero: le risultanze processuali non avrebbero apportato alcun contributo alle tesi delle controparti, atteso che agli atti si rinverrebbe esclusivamente la perizia di parte che, ancorché giurata, non sarebbe idonea a costituire mezzo di prova, avendo valore meramente indiziario e risultando pertanto valutabile ad esclusiva discrezione del giudice di merito, il quale non sarebbe tenuto necessariamente a prenderla in considerazione;
la genericità della domanda emergerebbe anche in relazione alla contestata omessa consegna del certificato di abitabilità, non potendo trovare applicazione neppure il principio giurisprudenziale invocato sul danno emergente, per difetto di allegazione tempestiva di un pregiudizio patrimoniale, atteso che i ricorrenti avevano richiesto l'insinuazione al passivo non a titolo risarcitorio, bensì esclusivamente per il costo degli adempimenti necessari al rilascio della predetta certificazione;
tale costo, complessivamente stimato dai ricorrenti in £ 153.788.875 “come da perizia tecnica prodotta dal dott. Ing. ”, non trovava, comunque, alcun riscontro nella Persona_1 consulenza tecnica allegata, questa non specificando alcuna voce di costo riferibile singolarmente alle opere necessarie per ottenere la certificazione finale;
la domanda proposta dagli opponenti, fondata su titoli inesistenti e su un conteggio privato privo di riscontri, non consentiva, dunque, di individuare con certezza le pretese economiche del , laddove l'ammissione al passivo presuppone un credito certo, liquido ed Parte_1 esigibile, sorretto da idonea documentazione e non da mere aspettative contestate e prive di chiarezza;
in ogni caso:
“… si ribadisce che le asserite inadempienze (contestate e non provate), sono abbondantemente prescritte o rinunziate e, tardivamente riproposte, non fanno altro che alterare la par condicio creditorum ed i principi regolatori della materia, sanciti dall'art. 72 L.F. in relazione alle possibili opzioni riservate al curatore …”;
concludeva chiedendo la declaratoria d'inammissibilità e/o il rigetto dell'impugnazione, con vittoria di spese e competenze del corrente grado del giudizio.
*
Differito il procedimento dall'udienza di prima comparizione del 6.5.2022 a quella del 4.11.2022 (in esito alla quale, previa surroga del relatore, veniva rigettata la declaratoria d'inammissibilità ex art. 348 bis C.P.C.), la Corte rinviava per il prosieguo all'udienza di precisazione delle conclusioni del 16.10.2023, successivamente, (con decreto del Presidente di Sezione del 29.5.2023) sostituita dalla trattazione scritta ex art. 127 ter C.P.C. (introdotto dal D. Lgs.
149/2022), mediante scambio e deposito telematico di note ex artt. 127 ter C.P.C. e 35 D. lgs. cit.
In esito a tale udienza le parti, per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo, erano rimesse ex officio all'udienza del 23.3.2024 per i medesimi incombenti, disponendo che la stessa sarebbe stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter C.P.C.
Con decreto emesso dal Presidente della Sezione in data 8.1.2024 veniva disposta, per ragioni organizzative e di ridistribuzione dei procedimenti, la surroga di un Giudice Ausiliario al titolare del procedimento, fissando per il prosieguo la data del 15.4.2024.
Alla scadenza dei termini assegnati per lo scambio e il deposito telematico di note ex artt. 127 ter C.P.C. e 35 d.lgs. 149/2022, con ordinanza del 15.4.2024, la causa veniva rimessa sul ruolo, per la necessità di sostituire il Giudice relatore – in quanto “in virtù dell'art. 184 comma 1 n. 5 della circolare del CSM del 23.07.2020 sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2020/2023, i Giudici ausiliari non possono costituire il Collegio giudicante per i procedimenti in materia fallimentare, decisi in primo grado dal Tribunale in composizione collegiale ai sensi dell'articolo 50 bis C.P.C., ove al comma 1 n. 2 rientra il presente giudizio di opposizione al parziale rigetto della domanda di ammissione al passivo di cui al R.D. n. 267/1942 (legge fallimentare)” – con rinvio davanti a Collegio integralmente togato, per la precisazione delle conclusioni, al 4.11.2024. Ivi, senza alcuna ulteriore attività in ragione delle note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti, la causa è stata introitata in decisione, con assegnazione dei termini di rito di cui all'art. 190 C.P.C. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica (in scadenza al 23.1.2025).
Si dà atto, in proposito, che con note di trattazione depositate in modalità telematica ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C. le difese delle parti costituite insistevano - in sede di precisazione delle conclusioni - nei rispettivi petita tutti ut supra in premessa richiamati.
*
In sede di comparse conclusionali e di memorie di replica:
sia le parti appellanti (con atti depositati in modalità telematica in data 3 e 23.1.2025) sia parte appellata (con atti depositati in modalità telematica in data 18.12.2024 e 14.1.2025) insistevano rinnovatamente ex adverso con le già illustrate difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dato atto della mancata disponibilità in atti dei documenti tutti già posti a base della decisione di primo grado, in ragione dell'omesso deposito, in sede di gravame, del fascicolo di parte delle odierne appellanti, già comprensivo degli atti e degli allegati in esso contenuti che sono stati oggetto di cognizione da parte del Giudice a quo. Ed in particolare, si rileva, non ha avuto luogo il rinnovato deposito della “Relazione sulla situazione urbanistico-edilizia sul complesso residenziale denominato ' , redatta Parte_1 dal proprio consulente ing. , né dei relativi allegati ivi indicati, sui quali si Persona_1 fondava la pretesa risarcitoria azionata.
Posto che incombe sulla parte che vi abbia interesse, a maggior ragione se appellante, l'onere di produrre in giudizio il proprio fascicolo relativo al primo grado di giudizio, in quanto contenente gli atti e i documenti su cui si fonda la pretesa azionata in sede di gravame, occorre dunque rilevare come, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte, anche se la mancata allegazione di tale documentazione non costituisce, in via generale, causa ostativa all'esame dell'appello nel merito, il deficit relativo ne influenzi comunque in modo determinante l'epilogo. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., Sez. III, ordinanza n. 6645 del 13/3/2024; in termini, già, Cass. 19/5/2010, n. 12250; Cass. 15/5/2007, n. 11196; Cass, 20/12/2004, n. 23598) ha infatti chiarito che:
«… Qualora, al momento della decisione della causa in secondo grado, non si rinvengano nel fascicolo di parte i documenti già prodotti in primo grado e su cui la parte assume di aver basato la propria pretesa in giudizio, il giudice d'appello può decidere il gravame nel merito se non ne è stato allegato lo smarrimento, essendo onere della parte assicurarne al giudice di appello la disponibilità in funzione della decisione, quando non si versi nel caso di loro incolpevole perdita, con conseguente possibilità di ricostruzione previa autorizzazione giudiziale …».
Poiché incombeva sugli appellanti l'onere di far rilevare, anteriormente all'assunzione della causa in decisione, l'eventuale mancanza incolpevole del proprio fascicolo di parte, allegandone le ragioni anche presuntivamente giustificative (come l'avvenuto incolpevole smarrimento) e chiedendo, conseguentemente, di disporne le opportune ricerche in Cancelleria e/o, se del caso, di essere autorizzati a rinnovato loro deposito, in modo da assicurare alla Corte la disponibilità dei documenti de quibus in funzione della decisione e non risulta, al riguardo, che di ciò vi sia stata iniziativa, conseguenza ne è che questa Corte è legittimata a decidere il gravame sulla base della sola documentazione effettivamente presente e disponibile in fascicolo.
Nella grave lacuna processuale in argomento, dato atto della carenza de qua e, secondo quanto prescritto dall'art. 2697 C.C., della regola della disponibilità delle prove da parte di chi intende far valere un diritto, venendo al merito della vicenda sub iudice, rileva il Collegio di non poter accogliere i sopra esposti motivi di gravame – alla cui disamina si procederà congiuntamente in ragione della loro logica connessione – giacché infondati, per le motivazioni che appresso si specificheranno.
Il procedimento di opposizione allo stato passivo del fallimento si configura come un vero e proprio giudizio ordinario di cognizione, nel quale trovano integrale applicazione le regole generali in materia di riparto dell'onere probatorio, ai sensi dell'art. 2697 C.C. Ne consegue che è onere dell'opponente fornire la prova della fonte – negoziale o legale – del proprio preteso diritto di credito, mentre incombe sulla curatela fallimentare l'onere di dimostrare l'esistenza di eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi dell'obbligazione dedotta (cfr. Cass. nn. 5847/2021; 25584/2018). In particolare, in conformità ai principi generali che regolano il processo civile, è onere della parte che intende far valere un diritto in giudizio allegare e provare i fatti costitutivi della propria pretesa. Tale obbligo si articola su due livelli: da un lato, l'allegazione chiara e specifica delle circostanze fattuali su cui si fonda la domanda;
dall'altro, la produzione della documentazione idonea a consentire (in suo riscontro affermativo) l'accertamento della fondatezza della medesima.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. già da lungi Cass. Civ. Sez. I: 22/3/2013, n. 7299; 29/3/2012, n. 5056; 25/7/2011, n. 7844), la fase dell'allegazione non può essere considerata meramente formale o ancillare rispetto alla produzione probatoria, poiché rappresenta un antecedente logico imprescindibile: senza la specifica individuazione dei fatti materiali alla base del diritto dedotto, risulterebbe impossibile, prima per la controparte, comprendere la portata della pretesa azionata e quindi esercitare utilmente la propria difesa, poi per il Giudice attuare una piena e corretta cognizione.
In tale contesto, l'onere di allegazione assume rilievo ancor più significativo se posto in relazione con il principio di non contestazione di cui all'art. 115 C.P.C., come modificato dalla L. n. 69/2009.
Detto principio, infatti, s'innesta in un sistema processuale caratterizzato da rigide preclusioni assertive e probatorie ed impone alle parti di collaborare attivamente alla definizione della materia del contendere, prendendo posizione puntualmente sui fatti specificamente allegati dalla controparte.
La Corte di cassazione ha chiarito che l'attivazione del meccanismo di prova della non contestazione presuppone che la parte onerata dell'allegazione esponga le circostanze di fatto in modo dettagliato e analitico, onde consentire alla controparte di adottare un comportamento processuale coerente, mediante contestazione puntuale o ammissione, che altrimenti le sarebbe precluso (Cass. Civ. Sez. I, ordinanza 16/4/2021, n. 10116).
Alla luce di tali principi, per quanto consta in questa sede, correttamente il Tribunale ha ritenuto che, nel caso di specie, l'allegazione dell'inadempimento contrattuale posta a fondamento della pretesa risarcitoria e della conseguente insinuazione al passivo si sia rivelata generica e priva di quegli elementi di specificità indispensabili ai fini dell'accertamento del credito.
La difesa delle parti opponenti aveva formulato doglianze in ordine ad un presunto inadempimento contrattuale derivante dalla realizzazione, da parte dell'impresa, di opere di urbanizzazione difformi rispetto a quanto previsto nella convenzione stipulata con il Comune di
Furnari. Tuttavia, detta allegazione è risultata quanto mai generica (la citazione di prime cure e gli scritti difensivi successivi non hanno infatti dettagliato a cosa si riferisse e quale fosse la consistenza dell'asserita difformità rispetto al piano di lottizzazione delle opere di urbanizzazione in concreto realizzate rispetto a quelle previste) e priva dei requisiti di specificità richiesti per l'esercitabilità
d'una utile difesa ex adverso ai fini della valutazione della fondatezza o meno della pretesa creditoria.
Le parti attrici, infatti, non hanno provveduto ad individuare puntualmente le obbligazioni specifiche che sarebbero state violate, né hanno fornito una descrizione circostanziata delle modalità con cui la condotta inadempiente si sarebbe concretizzata. In particolare, è mancata una precisa indicazione circa la natura e l'entità delle opere realizzate in difformità, nonché l'illustrazione tecnica o documentale delle divergenze rispetto alle previsioni contrattuali contenute nella convenzione urbanistica. Parimenti, non è stato offerto alcun elemento utile ad individuare il nesso causale tra l'inadempimento dedotto e il danno lamentato, né è stata fornita prova della consistenza economica del pregiudizio asseritamente subìto, donde il deficit già rilevato d'adempimento rispetto agli obblighi di allegazione imposti dall'ordinamento. Ed infatti, nel presente giudizio, le parti allora attrici ed oggi appellanti, senza procedere ad una esposizione dettagliata e circostanziata dei fatti posti a fondamento della pretesa risarcitoria, si sono semplicemente limitata ad allegare una consulenza tecnica di parte, priva di riscontri documentali o ulteriori elementi probatori (testo, peraltro, oggi non disponibile).
Orbene, in conformità ad un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la consulenza di parte, anche quando confermata sotto giuramento, costituisce mera allegazione difensiva di natura tecnico-argomentativa, priva di autonomo valore probatorio (cfr. Cass. Civ.,
Sent. n. 27297/2020). Essa può al più costituire indizio, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito (Cass. Civ., Sez. III, 1(2/2023, n. 2980).
Di conseguenza, essa non può supplire all'onere, gravante sulla parte attrice, di esporre con puntualità e completezza le circostanze fattuali su cui si basa la domanda risarcitoria, onere che deve essere assolto nell'atto introduttivo ovvero, nei limiti consentiti, nella prima memoria ex art. 183 C.P.C., attraverso la prima memoria ex art. 183, comma 6 C.P.C. Peraltro, anche laddove si volesse, per ipotesi, ritenere astrattamente configurabile un inadempimento contrattuale da parte dell'obbligato – circostanza che non emerge con sufficiente certezza agli atti di causa – la domanda risarcitoria non potrebbe comunque essere accolta in ragione della assoluta carenza probatoria in ordine al quantum del danno lamentato. Ed invero, la perizia di parte - non presente tra gli atti di questo grado di giudizio, nonostante avrebbe dovuto rivestire funzione probatoria essenziale in ordine all'inadempimento contrattuale dedotto e alla consistenza dei danni lamentati, e il cui contenuto è stato riprodotto solo in forma sintetica nell'atto introduttivo del giudizio - non solo è l'unico elemento istruttorio offerto, ma si limita ad esporre una stima soggettiva del presunto pregiudizio, priva di adeguato supporto documentale e di qualsivoglia approfondimento metodologico.
Non risulta, infatti, un'analisi puntuale dei criteri di quantificazione, né sono stati allegati documenti idonei a comprovare spese effettivamente sostenute, perdite subite o danni patrimoniali economicamente valutabili di qualsivoglia natura. Non è stato fornito alcun documento fiscale, contabile o contrattuale che possa attribuire al presunto danno una dimensione oggettiva e verificabile. La produzione della consulenza e quanto (ben poco) oggi di essa è dato conoscere non soddisfaceva e non soddisfa, dunque, i requisiti minimi di attendibilità richiesti affinché possa assumere efficacia probatoria, neppure surrogando la prova mancante. Ne consegue che il quantum richiesto rimane del tutto indimostrato, essendo fondato su mere affermazioni unilaterali. Come previsto dall'art. 1223 C.C., il risarcimento da inadempimento deve essere commisurato alle conseguenze immediate e dirette della violazione dell'obbligazione, e va rigorosamente provato. La giurisprudenza di legittimità, sul punto, è costante nell'affermare che la dimostrazione del danno non possa fondarsi esclusivamente su dichiarazioni o valutazioni di parte, ancorché supportate da perizie non corroborate da dati oggettivi.
Pertanto, in conformità all'art. 2697 C.C., incombendo sulla parte istante l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del proprio diritto — ovvero l'inadempimento contrattuale dedotto e la sua effettiva incidenza ai fini della determinazione del quantum richiesto — tale onere, nella fattispecie in esame, deve considerarsi non assolto.
Difatti, è stato omesso di fornire allegazioni specifiche circa le circostanze fattuali alla base della richiesta risarcitoria, limitandosi ad una rappresentazione generica della pretesa, priva di dettagli tecnici e documentali idonei a comprovare la violazione contrattuale e la consistenza del danno, impedendo al giudicante di operare un accertamento attendibile del diritto azionato e della sua consistenza economica. A fronte del dato probatorio (significativamente carente, ut supra), nonostante la recente apertura interpretativa offerta dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza n.
3086 del 2022, nella quale è stato enunciato, fra gli altri, il seguente principio di diritto:
«… In materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio fra le parti, può accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite, a condizione che non si tratti dei fatti principali, che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda …»;
fermo che il ruolo del consulente tecnico d'ufficio rimane comunque circoscritto all'ambito delle verifiche ausiliarie e ricognitive e non può supplire alle carenze del quadro assertivo della parte istante. La consulenza non può dunque surrogare l'onere dell'allegazione dei fatti principali, che costituisce presupposto indefettibile per la validità e l'ammissibilità della domanda risarcitoria, in ossequio ai principi sanciti dall'art. 2697 cod. civ. e ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità.
Ebbene, nella fattispecie in esame il Giudice di prime cure ha - giustamente - sostenuto, con una motivazione che non presta il fianco a critiche, che le parti opponenti avevano mancato nel fornire la prova, oltreché dell'esistenza, anche e comunque della quantificazione dell'asserito danno derivante dall'inadempimento contrattuale che invocavano fosse riconosciuto sussistente.
Analoghe considerazioni possono esplicarsi anche con riguardo al danno da omesso rilascio della certificazione di agibilità degli immobili compravenduti oggetto di contestazione. Si rammenti, in proposito, che la Suprema Corte ha più volte affermato il principio secondo cui il venditore di un immobile destinato ad abitazione ha l'obbligo di consegnare all'acquirente il certificato di abitabilità, senza il quale l'immobile stesso è incommerciabile, pertanto, la violazione di tale obbligo può legittimare sia la domanda di risoluzione del contratto, sia la domanda di risarcimento del danno, sia l'eccezione di inadempimento, e non può essere sanata dalla mera circostanza che il venditore, al momento della stipula, avesse già presentato una domanda di condono per sanare l'irregolarità amministrativa dell'immobile (Cass. Civ., Sent. n. 1701 del 2009).
Ne discende, dunque, che nella vendita di immobile destinato ad abitazione, il certificato di abitabilità costituisce requisito giuridico essenziale del bene compravenduto, poiché vale a incidere sull'attitudine del bene stesso ad assolvere la sua funzione economico-sociale, assicurandone il legittimo godimento e la commerciabilità. In simile evenienza sussisteranno, dunque, gli estremi per ottenere il risarcimento - anche in via equitativa - dei danni conseguenti al mancato rilascio del citato certificato, purché, quantomeno,
l'an debeatur di detto nocumento sia dimostrato (Cass. n. 20889/2016), onere che correttamente il giudice di prime cure, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, ha ritenuto non assolto nella fattispecie de quo. D'altro canto, in adesione al principio ermeneutico basato sul concetto di danno-conseguenza in contrapposizione a quello di danno-evento ed escludendo l'ipotizzabilità di un risarcimento automatico e di un danno in re ipsa, così da coincidere con l'evento, appare del tutto evidente che la domanda risarcitoria debba essere sempre provata, sia pure ricorrendo a presunzioni, sulla base di conferente allegazione: non si può, invero, provare ciò che non è stato oggetto di rituale e adeguata allegazione (cfr. Cass. SU 26972/2008), a tal fine non sono, infatti, sufficienti mere formule di stile, che richiamino le astratte figure del danno emergente e del lucro cessante, ovvero la generica allegazione su ulteriori spese sostenute o da sostenere o su ipotetiche difficoltà economiche incontrate e via dicendo. Diversamente opinando ci si porrebbe in evidente contrapposizione sia con l'insegnamento delle
Sezioni Unite della S.C. (Cass. Civ., Sent. n. 26972/2008) secondo cui quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere sempre allegato e provato, sia con l'ulteriore e più recente intervento nomofilattico (Cass. Civ., Sent. n. 16601/2017) che ha riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con l'ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione normativa, in applicazione dell'art. 23 Cost.
Era, dunque, onere dell'opponente provare di aver subìto da tale inadempimento un'effettiva lesione del proprio patrimonio e/o di aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli, con valutazione rimessa al prudente apprezzamento del Giudice del merito, che avrebbe potuto al riguardo avvalersi anche di presunzioni, sulla base però di elementi indiziari allegati dallo stesso danneggiato e di fatto nella specie mancanti.
Tale carenza nel corredo allegatorio e probatorio che risulta in atti, attesi altresì la mancata produzione della documentazione tecnica o progettuale idonea a dimostrare lo scostamento tra quanto pattuito e quanto realizzato, nonché l'assenza di prove attestanti l'effettiva entità del danno che ne sarebbe derivato, impedisce al giudicante di procedere ad una valutazione d'attendibilità della pretesa creditoria, rendendo inidonea la domanda ad integrare i presupposti minimi richiesti per la delibazione nel merito finalizzata all'ammissione del credito nello stato passivo. Ne deriva che, in difetto di allegazione dei fatti costitutivi del diritto e della relativa dimostrazione, l'opposizione non può trovare accoglimento. Ciò in conformità ai principi generali di cui all'art. 2697 C.C., nonché tenuto conto del vigente sistema di preclusioni processuali, il quale impone alle parti l'integrazione tempestiva del quadro assertivo e probatorio entro le fasi consentite dal codice di rito.
*
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi che ogni ulteriore eccezione e deduzione resti assorbita, non potendo comunque incidere sull'esito del presente giudizio.
Nessuna censura merita, infine, la regolamentazione delle spese di lite avendo il primo decidente dato congrua applicazione al criterio della soccombenza ex art. 91 C.P.C.
* In considerazione del declarando rigetto totale dell'appello, deve disporsi, la condanna di parte appellante alla rifusione delle spese processuali del corrente grado del giudizio in favore del in persona del curatore quale legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, che si liquidano in applicazione dei criteri e parametri di cui al D.M. Giustizia n. 55 del 2014 come aggiornato dal Regolamento adottato con Decreto Min. Giustizia del 13.8.2022
n. 147 in quanto in vigore dal 23.10.2022 e certamente da applicarsi al procedimento in oggetto, dovendosi tale liquidazione operare senza distinzioni di normativa applicabile relativamente al tempo dell'introduzione della lite e dell'inizio dell'avvio dell'attività defensionale (come pure da ultimo riconosciuto dalla Corte Costituzionale con l'ordinanza n. 261 del 4-7.11.2013) ma soltanto al dì della pronuncia, nei termini seguenti:
Competenza: Corte d' Appello Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
fase di studio della controversia, valore medio: € 2.977,00
fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.911,00
fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 2.163,00
fase decisionale, valore medio: € 5.103,00 spese generali (15% sul totale) € 1.823,10 totale € 13.977,10
poi dimidiato fino ad euro € 6.988,55.
Si dà atto, in proposito, che la superiore liquidazione ha avuto luogo:
i. con inclusione della voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. civile Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29/9/2022) per cui:
«… il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 15182 del 12/05/2022) …»;
ancorché al minimo, attesane l'evidente marginalità;
ii. con applicazione dei valori medi delle vigenti tariffe professionali avuto riguardo ai parametri allo scopo individuati dal citato D.M. di cui:
ii.1 all'art. 2 comma 1 (e cioè l'importanza dell'opera defensionale prestata, in quanto non connotata da alcuna peculiarità o complessità specifica in fatto o in diritto);
ii.2 all'art. 4 comma 1 (e cioè “… dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti …”, nulla essendo emerso in proposito come meritevole di rilievo in parte qua);
successivamente dimidiati in considerazione del disposto della seconda parte dell'art. 4 comma 1 (a tenore del quale è stabilito che “… Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento …”) in ragione della limitata rilevanza in diritto della qualità della lite.
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif. succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “… quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis …”, questa Corte “… dà atto … della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente …”, con l'avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso …” (disposizione che si applica ai procedimenti iniziati dal 31 gennaio 2013, trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di stabilità suddetta).
E ciò in ossequio ai principi di diritto enunciati da Cass. SS.UU., sentenza n. 4315 del 20/2/2020 (ribaditi dalla Sez. VI–1, ordinanza n. 4731 del 22/2/2021), secondo cui:
«… in ordine alla norma di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., vanno enunciati – ai sensi 40 dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ. – i seguenti principi di diritto: - «L'ulteriore importo del contributo unificato che la parte impugnante è obbligata a versare, allorquando ricorrano i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., ha natura di debito tributario;
pertanto, la questione circa la sua debenza è estranea alla cognizione della giurisdizione civile ordinaria, spettando invece alla giurisdizione del giudice tributario»;
- «La debenza di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione è normativamente condizionata a "due presupposti", il primo dei quali – di natura processuale – è costituito dall'aver il giudice adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, mentre il secondo – appartenente al diritto sostanziale tributario – consiste nella sussistenza dell'obbligo della parte che ha proposto impugnazione di versare il contributo unificato iniziale con riguardo al momento dell'iscrizione della causa a ruolo. L'attestazione del giudice dell'impugnazione, ai sensi all'art. 13, comma 1-quater, secondo periodo,
riguarda solo la sussistenza del primo presupposto, mentre spetta all'amministrazione giudiziaria accertare Pt_14 la sussistenza del secondo»;
- «Il giudice dell'impugnazione non è tenuto a dare atto della non sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato quando il tipo di pronuncia non è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione), dovendo invece rendere l'attestazione di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., solo quando tali presupposti sussistono»;
- «Poiché l'obbligo di versare un importo "ulteriore" del contributo unificato è normativamente dipendente – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G. – dalla sussistenza dell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, ben può il giudice dell'impugnazione attestare la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento del doppio contributo, condizionandone la effettiva debenza alla sussistenza dell'obbligo di versare il contributo unificato iniziale»;
- «Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo»…»;
P. Q. M.
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 738 emessa dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in data 17.6.2021 e pubblicata in data 23.6.2021, nel procedimento già iscritto al n. 72/2004 RGAC;
appello proposto da:
, in persona dell'amministratore pro tempore; Parte_1
, , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, ,
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9 Pt_10
, , , tutti in proprio e nella qualità di condomini;
[...] Parte_11 Parte_12 nei confronti di:
in persona del curatore (avv. Biagio PARMALIANA) Controparte_2 quale legale rappresentante pro tempore;
così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna le parti appellanti in solido alla rifusione in favore di parte appellata, delle spese processuali del corrente grado del giudizio, che liquida in complessivi euro 6.988,55, per onorario oltre accessori come per legge;
3) dà atto che le parti appellanti, in quanto soccombenti ut supra, sono tenute a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, con avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito …” della presente pronuncia.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio (da remoto) della Prima Sezione Civile del 1.7.2025
Si dà atto che alla redazione della presente pronuncia ha partecipato, quale funzionario dell'Ufficio per il processo addetto presso questa Sezione, la dott.ssa RICCIO Mariarita.
Il Presidente estensore
(dott. Augusto SABATINI)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
dott. Augusto SABATINI, presidente relatore;
dott. Marisa SALVO, consigliere;
dott. Maria Giuseppa SCOLARO, consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 647/2021 RGAC, posta in decisione all'udienza del giorno 4.11.2024 a seguito di trattazione del presente procedimento – in ossequio al disposto dell'art. 127 ter C.P.C. – con deposito e scambio in modalità telematica di note scritte, e vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro tempore; Parte_1 codice fiscale: ; P.IVA_1
, , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, ,
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9 Pt_10
, , , tutti in proprio e nella qualità di condomini;
[...] Parte_11 Parte_12 CP_ codice fiscale: parti rappresentate e difese dall'avv. MARTELLA Silvano del Foro di Messina ed elettivamente domiciliate presso lo studio professionale del medesimo in Messina (via San Giovanni Bosco n. 30); pec: ; Email_1
APPELLANTI
E
in persona del curatore (avv. Biagio PARMALIANA) Controparte_2 quale legale rappresentante pro tempore; p. IVA: parte rappresentata e difesa dall'avv. CORRENTI Maria ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale della medesima in Barcellona Pozzo di Gotto (via San Giovanni n. 72); pec: ; Email_2
APPELLATO
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 738 emessa dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in data 17-
23.6.2021, in materia di opposizione allo stato passivo (art. 98 L. Fall.) e risarcimento danni.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“… 1) Accertare e dichiarare che la aveva l'obbligo di eseguire, già prima della dichiarazione Controparte_2 di fallimento, tutti i lavori e le prestazioni indicati con l'atto introduttivo di primo grado (punti 1-9); 2) Accertare e dichiarare che la si era resa inadempiente (già prima della dichiarazione di fallimento) degli Controparte_2 obblighi conseguenti gli atti di vendita delle singole unità immobiliari (relativamente ai punti 1-9 di cui all'atto introduttivo); 3) Per l'effetto accertare e dichiarare il diritto dei concludenti al risarcimento del danno conseguente il suddetto inadempimento perpetrato dalla 4) Accertare e dichiarare il subentro della Curatela Parte_13 fallimentare nella suddetta situazione giuridica soggettiva passiva della 5) Ammettere, di Controparte_2 conseguenza il credito relativo al risarcimento danni per la cattiva esecuzione degli adempimenti e delle opere sopra indicati nell'atto per la somma di £. 153.788.875 (pari oggi a € 79.425,33), o di quell'altra ritenuta di giustizia, anche alla luce di una disponenda CTU oltre interessi e rivalutazione;
6) Ove tale congruità fosse in contestazione disporre CTU diretta ad accertare e verificare le inadempienze contrattuali e le date in cui le stesse si sono concretizzate;
7) Con vittoria di spese e compensi di giudizio …”.
Per parte appellata:
“…
1. Dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dal , per tutti i motivi Parte_1 ex ante rappresentati;
2. Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto;
3. Confermare la sentenza di primo grado;
4. Con vittoria di spese e compensi ...”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, il , in Parte_1 persona dell'amministratore pro tempore, nonché , Parte_2 Parte_3
, , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
, Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11 [...]
, tutti in proprio e nella qualità di condomini, convenivano in giudizio davanti a questa Pt_12
Corte il fallimento della in persona del curatore fallimentare (avv. Controparte_2
Biagio PARMALIANA), quale legale rappresentante pro tempore, interponendo gravame avverso la citata sentenza emessa dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in data 17-23.6.2021, nel procedimento già iscritto al n. 72/2004 RGAC, con il quale se ne chiedeva la riforma.
*
A miglior intellezione dell'odierna vicenda processuale, gioverà rilevare fin da subito quanto appresso.
In prime cure:
con ricorso del 3.12.2003, il , in persona dell'amministratore pro Parte_1 tempore, nonché i prefati in epigrafe condomini tutti così istanti, spiegavano opposizione allo stato passivo del fallimento della prefata società, esponendo quanto infra, e cioè che:
- il Comune di Furnari, previa approvazione del piano di lottizzazione convenzionata, autorizzava la costruzione del complesso residenziale “ ”, situato nell'omonima contrada e ricadente in zona urbanistica C4 secondo il Pt_1 Programma di Fabbricazione allora vigente;
- la veniva incaricata di eseguire i lavori di costruzione del suddetto complesso, Controparte_2 denominato ”; Parte_1 - il progetto di lottizzazione, recepito e incorporato nella convenzione stipulata con il prevedeva la CP_3 realizzazione delle opere di urbanizzazione dei lotti edificabili a cura della predetta ditta costruttrice;
- durante la realizzazione del complesso immobiliare ”, le opere di urbanizzazione non venivano Parte_1 eseguite in conformità alle previsioni contenute nella convenzione stipulata con il Comune di Furnari, né veniva richiesta la certificazione di abitabilità;
- nonostante i lavori non fossero stati ultimati, la a proceduto alla vendita delle singole Controparte_2 unità del complesso ” ai singoli condomini, assumendosi contrattualmente l'obbligo di completare Parte_1 le opere di urbanizzazione indispensabili per l'abitabilità e il rilascio della certificazione finale;
- la ditta, tuttavia, non adempiva all'obbligo di realizzare le opere pattuite, risultando così inadempiente sia rispetto alle previsioni della convenzione comunale che agli obblighi contrattuali assunti con i singoli atti di compravendita;
- poiché gli inadempimenti riguardavano le parti comuni, affidate alla gestione dell'Amministratore ex art. 1130 C.C., i condomini e il , con atto stragiudiziale del 21.4.2000, intimavano alla Parte_1 [...] l'esecuzione delle opere dovute;
Controparte_2
- tale diffida rimaneva priva di riscontro, con l'inadempimento della ditta e causazione di danno ai proprietari, pari ai costi per conseguire l'abitabilità delle unità immobiliari;
- con delibera del 30.4.2000, il citato conferiva incarico all'ing. per l'espletamento Parte_1 Persona_1 di tutta l'attività necessaria per l'adempimento agli obblighi derivanti dalla convenzione con il e dagli atti CP_3 di compravendita;
- il prefato ingegnere, con apposita perizia tecnica, quantificava in £. 153.788.875 il costo degli interventi necessari
— mai eseguiti dalla per ottenere la certificazione finale di abitabilità del complesso Controparte_2 residenziale ”; Parte_1
- a seguito della dichiarazione di fallimento della da parte del Tribunale di Barcellona Controparte_2 Pozzo di Gotto, il summenzionato Condominio e alcuni condomini presentavano istanza di insinuazione al passivo per i crediti vantati;
- con decreto del 4.11.2003, il G.D. del fallimento, dichiarato esecutivo lo stato passivo della Controparte_2
rigettava la citata istanza;
[...]
- per tale ragione veniva proposto l'odierno giudizio di opposizione, con il quale venivano formulate le seguenti domande:
“…1. Accertare e dichiarare la era obbligata all'esecuzione di tutte le opere sopra indicate Controparte_2 ed allo svolgimento di tutte le attività necessarie all'ottenimento della certificazione di abitabilità;
2. Accertare e dichiarare che la non ha adempiuto agli oneri contrattuali;
Controparte_2
3. Ammettere al fallimento il credito vantato i concludenti ed , in danno della ditta Controparte_4 [...]Controparte_ a titolo di risarcimento danni per la mancata esecuzione degli adempimenti e delle opere sopra considerate per la somma di £. 153.788.875, o di quell'altra ritenuta di giustizia, a-che alla luce di una disponenda CTU;
4. Disporsi CTU diretta alla verifica delle inadempienze indicate ai punti nn.
1-9 del presente atto, ed alla quantificazione delle somme occorrenti per l'esecuzione di tutte le opere e le prestazioni mancanti (danno emergente) ed dei danni per la mancata esecuzione delle opere sopra considerate (lucro cessante);
5. Disporsi prova per testi nella persona dell'Ing. , con riserva di indicarne altri, sulle seguenti Persona_1 circostanze: vero o no che la non ha eseguito tutte le attività indicate ai punti nn.1 – 9 Parte_13 indicati in narrativa;
Vero o no che la non ha conseguito il rilascio del certificato di Parte_13 abitabilità previsto contrattualmente;
6. Liquidare le spese legali dell'istanza di ammissione al passivo e del presente atto, ammettendone il privilegio in toto ex artt.2755 e 2777 C.C. e in subordine per l'I.V.A. e la C.P.A. …”.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa del 23.3.2004 si costituiva in giudizio la curatela del fallimento convenuto, chiedendo in via preliminare la declaratoria d'inammissibilità e improcedibilità del ricorso, nonché, nel merito, l'infondatezza della pretesa risarcitoria ai sensi dell'art. 72 L.F., in ragione della mancanza di un valido titolo giuridico idoneo a giustificare la pronuncia richiesta dall'opponente; deduceva, altresì, la prescrizione della pretesa, evidenziando l'esistenza di un giudicato preclusivo;
concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda, con vittoria di spese e compensi.
Istruita la causa, anche mediante assunzione della testimonianza dell'Ing. , il Persona_1 quale si riportava alla consulenza di parte versata in atti, il Tribunale adito così statuiva: “… Rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti a rimborsare, in solido tra loro, alla controparte le spese di lite, che si liquidano in € 4.015,00 per compensi, oltre c.p.a., i.v.a. (se dovuta) e spese generali al 15%, come per legge …”.
*
Parte appellante parzialmente riproponendo le domande, eccezioni e difese disattese dal decidente di prime cure lamentava:
1. TRAVISAMENTO DELLE RISULTANZE ISTRUTTORIE. CARENZA DI MOTIVAZIONE ed in particolare la sentenza gravata viene censurata:
1.1. quanto alla mancata produzione di tutti i titoli proprietari legittimanti:
con riferimento alla parte in cui statuisce: “Orbene, in primis va evidenziata la mancata produzione di tutti i titoli proprietari fondativi, secondo i ricorrenti, dell'obbligo specificamente assunto e rimasto inadempiuto”; asseritamente erroneo appariva, infatti, il richiamo alla mancata produzione di ciascun singolo contratto di vendita stipulato dalla ditta costruttrice con i singoli attori, trattandosi di atti aventi contenuto identico: in primo luogo, perché la legittimazione attiva dei condomini e del risultava Parte_1 pacifica ex art. 115 C.P.C., non essendo mai stata oggetto di contestazione (detta legittimazione era stata peraltro anche oggetto d'interrogatorio formale, ritualmente chiesto ma ignorato dal Tribunale adito); in secondo luogo, la produzione integrale dei contratti sarebbe stata comunque irrilevante, trattandosi di opere comuni di urbanizzazione riconducibili al Parte_1 nel suo complesso e non alle singole unità immobiliari poi compravendute;
pertanto, secondo le parti appellanti, anche il singolo condomino aveva il diritto di richiedere l'esecuzione completa delle opere necessarie per l'ottenimento dell'abitabilità – per come già individuate unitamente ai relativi costi – indipendentemente dal fatto che si riferissero o meno ad una o più unità immobiliari specifiche;
1.2. quanto alla perizia di parte a firma dell'Ing. : Per_1
là dove ha ritenuto non assolto l'onere probatorio gravante sull'opponente, con riferimento sia all'inadempimento imputato alla ditta costruttrice, sia al danno che ne sarebbe derivato, evidenziando come la perizia dell'Ing. – limitata alla Per_1 documentazione del progetto d'intervento edilizio – non individuasse puntualmente le opere omesse o erroneamente eseguite dall'impresa fallita, né offrisse riscontro al costo stimato dai ricorrenti per l'esecuzione delle opere necessarie all'abitabilità, quantificato in £ 153.788.875; contrariamente a quanto affermato nel decisum di primo grado, a dette dalle parti appellanti la perizia tecnica de qua individuava in modo preciso e analitico le opere che la società poi fallita avrebbe dovuto eseguire, in conformità ai contratti di vendita stipulati con ciascun condomino, al fine di ottenere la certificazione di abitabilità valida per tutti gli immobili condominiali, fornendo altresì indicazione dei relativi costi;
si evidenzia, peraltro, come sia l'inadempimento della società fallita, sia la congruità delle stime riportate nella perizia tecnica di parte, siano state confermate in giudizio tramite la testimonianza dell'Ing. , assumendo così piena valenza probatoria Per_1 ed utilizzabilità;
si sostiene, altresì, che né le specifiche lavorazioni e attività necessarie, né la congruità dei costi correlati – quali espressione del danno lamentato – sarebbero state oggetto di contestazione circostanziata da parte della Curatela, il che ne confermerebbe la dignità di mezzo di prova ai sensi dell'art. 115 C.P.C., anche in considerazione delle analoghe carenze accertate nella consulenza tecnica d'ufficio espletata su iniziativa della stessa
Curatela, nell'ambito del procedimento fallimentare, ai fini della successiva rivendita degli immobili condominiali;
di tal ché – osserva la difesa delle parti odierne appellanti – sarebbe stato sufficientemente provato quali opere necessarie non fossero state eseguite dalla società fallita, nonché i relativi costi, i quali dovevano considerarsi riferibili all'intero complesso condominiale e non alle singole unità;
1.3. quanto alla quaestio dell'abitabilità:
la decisione del Tribunale adito viene censurata anche con riferimento alle parti in cui statuisce:
“… Allo stesso modo, va rilevata la genericità della domanda con riferimento alla contestata omessa consegna del certificato di abitabilità…”; a confutazione di tale assunto, per la difesa delle parti appellanti sarebbe sufficiente richiamare la stessa giurisprudenza citata dal Giudice a quo, ovvero l'ordinanza della Cassazione civile, Sez. VI, n. 19749 del 22/9/2020, secondo cui, nella vendita di immobili ad uso abitativo, la mancata consegna del certificato di abitabilità costituisce di per sé un inadempimento idoneo a generare un danno emergente, risarcibile anche in via equitativa;
in ogni caso sarebbe stato ampiamente dimostrato, mediante la perizia tecnica e la deposizione testimoniale dell'ing. , quali erano le opere necessarie per il Per_1 conseguimento del certificato di abitabilità e i relativi costi, pari a £ 153.788.875 (€ 79.425,33), coincidenti logicamente con il danno subìto sotto forma di deprezzamento dell'immobile acquistato;
tale prova – si rileva – riferita sia all'an che al quantum del danno sarebbe stata regolarmente acquisita in giudizio e avrebbe potuto essere ulteriormente corroborata dalle richieste istruttorie, inopinatamente non accolte dal Tribunale, la cui mancata cognizione apparirebbe pertanto ben censurabile;
si rileva, inoltre, come risulti superata l'eccezione di cui all'art. 72 legge fallimentare, essendo sufficiente anche un solo contratto di compravendita – il più risalente – per dimostrare che l'inadempimento si è perfezionato in epoca antecedente alla dichiarazione di fallimento;
quanto alla richiesta di CTU, si chiarisce infine come sia stata formulata non per colmare carenze probatorie, ma solo per l'ipotesi di contestazione (mai intervenuta) dell'elaborato tecnico di parte prodotto in giudizio;
2. CARENZA ASSOLUTA DI MOTIVAZIONE. MANCANZA DI PRONUNCIA SULLA DOMANDA
Le parti appellanti si dolgono dell'asserita erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto determinante la mancata produzione di alcuni contratti di compravendita di parti degli originari soggetti attori, ma ha poi omesso qualsiasi decisione riguardo a coloro che invece avevano regolarmente allegato tali documenti, ottemperando così l'onere probatorio ritenuto indefettibile dal Collegio adito;
ancora, evidenziano come, trattandosi di un caso di inadempimento che ha comportato un danno predeterminato pari a £ 153.788.895 (equivalenti a € 79.425,33), le opere di urbanizzazione non realizzate restino necessarie e invariabili, indipendentemente dal numero di immobili coinvolti;
di talché – concludono – la richiesta d'insinuazione al passivo per i condomini che avevano prodotto l'atto di compravendita sarebbe stata disattesa de facto e senza alcuna statuizione motiva sul punto, nonostante gli stessi avendo assolto all'onere probatorio avessero pieno diritto ad essere ammessi nella procedura d'insinuazione già decorsa;
3. VIOLAZIONE DEL R.D. 16 MARZO 1942 N. 267
Con il superiore motivo di gravame le parti appellanti rilevano l'erroneità della tesi avversaria secondo cui l'istanza di ammissione al passivo richiederebbe necessariamente la sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, al riguardo evidenziando come, in base all'art. 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, può qualificarsi come creditore qualunque soggetto che vanti un diritto di credito nei confronti dell'imprenditore, anche se non ancora scaduto, condizionato o privo di titolo esecutivo, purché suscettibile — anche solo in prospettiva — di fondare un'azione esecutiva;
tale pretesa – a loro dire – avrebbe potuto e dovuto essere oggetto di delibazione incidentale da parte del giudice fallimentare, che è chiamato a valutare la sussistenza del credito in maniera autonoma rispetto ai criteri di certezza, liquidità ed esigibilità richiesti in sede ordinaria. Pertanto, chiedendo che questa Corte, nel riesame della sentenza impugnata, voglia accertare e dichiarare che i ricorrenti — in mancanza di qualsivoglia contestazione — hanno allegato e dimostrato lo specifico inadempimento lamentato, nonché provato il danno-conseguenza subìto, quantificabile nel costo necessario alla sua elisione, del quale, nella specie dell'ammissione al passivo, chiedono il risarcimento;
concludevano instando in accoglimento dell'appello ed in riforma della pronuncia impugnata per l'accoglimento dei petita tutti di prime cure in partis quibus, con vittoria di spese e competenze d'entrambi i gradi del giudizio.
*
Con atto depositato (telematicamente) in data 29.3.2022, si costituiva la
[...]
in persona del curatore (avv. Biagio PARMALIANA) quale legale Controparte_5 rappresentante pro tempore, deducendo nel merito ex adverso che:
- retta ed appropriata doveva ritenersi la decisione assunta dal primo Giudicante laddove ha ritenuto generica l'allegazione (e, quindi, anche deficitaria la prova) dell'asserito inadempimento e del conseguente danno che si affermava essere stato subìto in conseguenza della presunta violazione degli obblighi contrattuali che la società fallita avrebbe assunto nei confronti degli odierni appellanti;
ed invero: le risultanze processuali non avrebbero apportato alcun contributo alle tesi delle controparti, atteso che agli atti si rinverrebbe esclusivamente la perizia di parte che, ancorché giurata, non sarebbe idonea a costituire mezzo di prova, avendo valore meramente indiziario e risultando pertanto valutabile ad esclusiva discrezione del giudice di merito, il quale non sarebbe tenuto necessariamente a prenderla in considerazione;
la genericità della domanda emergerebbe anche in relazione alla contestata omessa consegna del certificato di abitabilità, non potendo trovare applicazione neppure il principio giurisprudenziale invocato sul danno emergente, per difetto di allegazione tempestiva di un pregiudizio patrimoniale, atteso che i ricorrenti avevano richiesto l'insinuazione al passivo non a titolo risarcitorio, bensì esclusivamente per il costo degli adempimenti necessari al rilascio della predetta certificazione;
tale costo, complessivamente stimato dai ricorrenti in £ 153.788.875 “come da perizia tecnica prodotta dal dott. Ing. ”, non trovava, comunque, alcun riscontro nella Persona_1 consulenza tecnica allegata, questa non specificando alcuna voce di costo riferibile singolarmente alle opere necessarie per ottenere la certificazione finale;
la domanda proposta dagli opponenti, fondata su titoli inesistenti e su un conteggio privato privo di riscontri, non consentiva, dunque, di individuare con certezza le pretese economiche del , laddove l'ammissione al passivo presuppone un credito certo, liquido ed Parte_1 esigibile, sorretto da idonea documentazione e non da mere aspettative contestate e prive di chiarezza;
in ogni caso:
“… si ribadisce che le asserite inadempienze (contestate e non provate), sono abbondantemente prescritte o rinunziate e, tardivamente riproposte, non fanno altro che alterare la par condicio creditorum ed i principi regolatori della materia, sanciti dall'art. 72 L.F. in relazione alle possibili opzioni riservate al curatore …”;
concludeva chiedendo la declaratoria d'inammissibilità e/o il rigetto dell'impugnazione, con vittoria di spese e competenze del corrente grado del giudizio.
*
Differito il procedimento dall'udienza di prima comparizione del 6.5.2022 a quella del 4.11.2022 (in esito alla quale, previa surroga del relatore, veniva rigettata la declaratoria d'inammissibilità ex art. 348 bis C.P.C.), la Corte rinviava per il prosieguo all'udienza di precisazione delle conclusioni del 16.10.2023, successivamente, (con decreto del Presidente di Sezione del 29.5.2023) sostituita dalla trattazione scritta ex art. 127 ter C.P.C. (introdotto dal D. Lgs.
149/2022), mediante scambio e deposito telematico di note ex artt. 127 ter C.P.C. e 35 D. lgs. cit.
In esito a tale udienza le parti, per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo, erano rimesse ex officio all'udienza del 23.3.2024 per i medesimi incombenti, disponendo che la stessa sarebbe stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter C.P.C.
Con decreto emesso dal Presidente della Sezione in data 8.1.2024 veniva disposta, per ragioni organizzative e di ridistribuzione dei procedimenti, la surroga di un Giudice Ausiliario al titolare del procedimento, fissando per il prosieguo la data del 15.4.2024.
Alla scadenza dei termini assegnati per lo scambio e il deposito telematico di note ex artt. 127 ter C.P.C. e 35 d.lgs. 149/2022, con ordinanza del 15.4.2024, la causa veniva rimessa sul ruolo, per la necessità di sostituire il Giudice relatore – in quanto “in virtù dell'art. 184 comma 1 n. 5 della circolare del CSM del 23.07.2020 sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2020/2023, i Giudici ausiliari non possono costituire il Collegio giudicante per i procedimenti in materia fallimentare, decisi in primo grado dal Tribunale in composizione collegiale ai sensi dell'articolo 50 bis C.P.C., ove al comma 1 n. 2 rientra il presente giudizio di opposizione al parziale rigetto della domanda di ammissione al passivo di cui al R.D. n. 267/1942 (legge fallimentare)” – con rinvio davanti a Collegio integralmente togato, per la precisazione delle conclusioni, al 4.11.2024. Ivi, senza alcuna ulteriore attività in ragione delle note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti, la causa è stata introitata in decisione, con assegnazione dei termini di rito di cui all'art. 190 C.P.C. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica (in scadenza al 23.1.2025).
Si dà atto, in proposito, che con note di trattazione depositate in modalità telematica ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C. le difese delle parti costituite insistevano - in sede di precisazione delle conclusioni - nei rispettivi petita tutti ut supra in premessa richiamati.
*
In sede di comparse conclusionali e di memorie di replica:
sia le parti appellanti (con atti depositati in modalità telematica in data 3 e 23.1.2025) sia parte appellata (con atti depositati in modalità telematica in data 18.12.2024 e 14.1.2025) insistevano rinnovatamente ex adverso con le già illustrate difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dato atto della mancata disponibilità in atti dei documenti tutti già posti a base della decisione di primo grado, in ragione dell'omesso deposito, in sede di gravame, del fascicolo di parte delle odierne appellanti, già comprensivo degli atti e degli allegati in esso contenuti che sono stati oggetto di cognizione da parte del Giudice a quo. Ed in particolare, si rileva, non ha avuto luogo il rinnovato deposito della “Relazione sulla situazione urbanistico-edilizia sul complesso residenziale denominato ' , redatta Parte_1 dal proprio consulente ing. , né dei relativi allegati ivi indicati, sui quali si Persona_1 fondava la pretesa risarcitoria azionata.
Posto che incombe sulla parte che vi abbia interesse, a maggior ragione se appellante, l'onere di produrre in giudizio il proprio fascicolo relativo al primo grado di giudizio, in quanto contenente gli atti e i documenti su cui si fonda la pretesa azionata in sede di gravame, occorre dunque rilevare come, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte, anche se la mancata allegazione di tale documentazione non costituisce, in via generale, causa ostativa all'esame dell'appello nel merito, il deficit relativo ne influenzi comunque in modo determinante l'epilogo. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., Sez. III, ordinanza n. 6645 del 13/3/2024; in termini, già, Cass. 19/5/2010, n. 12250; Cass. 15/5/2007, n. 11196; Cass, 20/12/2004, n. 23598) ha infatti chiarito che:
«… Qualora, al momento della decisione della causa in secondo grado, non si rinvengano nel fascicolo di parte i documenti già prodotti in primo grado e su cui la parte assume di aver basato la propria pretesa in giudizio, il giudice d'appello può decidere il gravame nel merito se non ne è stato allegato lo smarrimento, essendo onere della parte assicurarne al giudice di appello la disponibilità in funzione della decisione, quando non si versi nel caso di loro incolpevole perdita, con conseguente possibilità di ricostruzione previa autorizzazione giudiziale …».
Poiché incombeva sugli appellanti l'onere di far rilevare, anteriormente all'assunzione della causa in decisione, l'eventuale mancanza incolpevole del proprio fascicolo di parte, allegandone le ragioni anche presuntivamente giustificative (come l'avvenuto incolpevole smarrimento) e chiedendo, conseguentemente, di disporne le opportune ricerche in Cancelleria e/o, se del caso, di essere autorizzati a rinnovato loro deposito, in modo da assicurare alla Corte la disponibilità dei documenti de quibus in funzione della decisione e non risulta, al riguardo, che di ciò vi sia stata iniziativa, conseguenza ne è che questa Corte è legittimata a decidere il gravame sulla base della sola documentazione effettivamente presente e disponibile in fascicolo.
Nella grave lacuna processuale in argomento, dato atto della carenza de qua e, secondo quanto prescritto dall'art. 2697 C.C., della regola della disponibilità delle prove da parte di chi intende far valere un diritto, venendo al merito della vicenda sub iudice, rileva il Collegio di non poter accogliere i sopra esposti motivi di gravame – alla cui disamina si procederà congiuntamente in ragione della loro logica connessione – giacché infondati, per le motivazioni che appresso si specificheranno.
Il procedimento di opposizione allo stato passivo del fallimento si configura come un vero e proprio giudizio ordinario di cognizione, nel quale trovano integrale applicazione le regole generali in materia di riparto dell'onere probatorio, ai sensi dell'art. 2697 C.C. Ne consegue che è onere dell'opponente fornire la prova della fonte – negoziale o legale – del proprio preteso diritto di credito, mentre incombe sulla curatela fallimentare l'onere di dimostrare l'esistenza di eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi dell'obbligazione dedotta (cfr. Cass. nn. 5847/2021; 25584/2018). In particolare, in conformità ai principi generali che regolano il processo civile, è onere della parte che intende far valere un diritto in giudizio allegare e provare i fatti costitutivi della propria pretesa. Tale obbligo si articola su due livelli: da un lato, l'allegazione chiara e specifica delle circostanze fattuali su cui si fonda la domanda;
dall'altro, la produzione della documentazione idonea a consentire (in suo riscontro affermativo) l'accertamento della fondatezza della medesima.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. già da lungi Cass. Civ. Sez. I: 22/3/2013, n. 7299; 29/3/2012, n. 5056; 25/7/2011, n. 7844), la fase dell'allegazione non può essere considerata meramente formale o ancillare rispetto alla produzione probatoria, poiché rappresenta un antecedente logico imprescindibile: senza la specifica individuazione dei fatti materiali alla base del diritto dedotto, risulterebbe impossibile, prima per la controparte, comprendere la portata della pretesa azionata e quindi esercitare utilmente la propria difesa, poi per il Giudice attuare una piena e corretta cognizione.
In tale contesto, l'onere di allegazione assume rilievo ancor più significativo se posto in relazione con il principio di non contestazione di cui all'art. 115 C.P.C., come modificato dalla L. n. 69/2009.
Detto principio, infatti, s'innesta in un sistema processuale caratterizzato da rigide preclusioni assertive e probatorie ed impone alle parti di collaborare attivamente alla definizione della materia del contendere, prendendo posizione puntualmente sui fatti specificamente allegati dalla controparte.
La Corte di cassazione ha chiarito che l'attivazione del meccanismo di prova della non contestazione presuppone che la parte onerata dell'allegazione esponga le circostanze di fatto in modo dettagliato e analitico, onde consentire alla controparte di adottare un comportamento processuale coerente, mediante contestazione puntuale o ammissione, che altrimenti le sarebbe precluso (Cass. Civ. Sez. I, ordinanza 16/4/2021, n. 10116).
Alla luce di tali principi, per quanto consta in questa sede, correttamente il Tribunale ha ritenuto che, nel caso di specie, l'allegazione dell'inadempimento contrattuale posta a fondamento della pretesa risarcitoria e della conseguente insinuazione al passivo si sia rivelata generica e priva di quegli elementi di specificità indispensabili ai fini dell'accertamento del credito.
La difesa delle parti opponenti aveva formulato doglianze in ordine ad un presunto inadempimento contrattuale derivante dalla realizzazione, da parte dell'impresa, di opere di urbanizzazione difformi rispetto a quanto previsto nella convenzione stipulata con il Comune di
Furnari. Tuttavia, detta allegazione è risultata quanto mai generica (la citazione di prime cure e gli scritti difensivi successivi non hanno infatti dettagliato a cosa si riferisse e quale fosse la consistenza dell'asserita difformità rispetto al piano di lottizzazione delle opere di urbanizzazione in concreto realizzate rispetto a quelle previste) e priva dei requisiti di specificità richiesti per l'esercitabilità
d'una utile difesa ex adverso ai fini della valutazione della fondatezza o meno della pretesa creditoria.
Le parti attrici, infatti, non hanno provveduto ad individuare puntualmente le obbligazioni specifiche che sarebbero state violate, né hanno fornito una descrizione circostanziata delle modalità con cui la condotta inadempiente si sarebbe concretizzata. In particolare, è mancata una precisa indicazione circa la natura e l'entità delle opere realizzate in difformità, nonché l'illustrazione tecnica o documentale delle divergenze rispetto alle previsioni contrattuali contenute nella convenzione urbanistica. Parimenti, non è stato offerto alcun elemento utile ad individuare il nesso causale tra l'inadempimento dedotto e il danno lamentato, né è stata fornita prova della consistenza economica del pregiudizio asseritamente subìto, donde il deficit già rilevato d'adempimento rispetto agli obblighi di allegazione imposti dall'ordinamento. Ed infatti, nel presente giudizio, le parti allora attrici ed oggi appellanti, senza procedere ad una esposizione dettagliata e circostanziata dei fatti posti a fondamento della pretesa risarcitoria, si sono semplicemente limitata ad allegare una consulenza tecnica di parte, priva di riscontri documentali o ulteriori elementi probatori (testo, peraltro, oggi non disponibile).
Orbene, in conformità ad un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la consulenza di parte, anche quando confermata sotto giuramento, costituisce mera allegazione difensiva di natura tecnico-argomentativa, priva di autonomo valore probatorio (cfr. Cass. Civ.,
Sent. n. 27297/2020). Essa può al più costituire indizio, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito (Cass. Civ., Sez. III, 1(2/2023, n. 2980).
Di conseguenza, essa non può supplire all'onere, gravante sulla parte attrice, di esporre con puntualità e completezza le circostanze fattuali su cui si basa la domanda risarcitoria, onere che deve essere assolto nell'atto introduttivo ovvero, nei limiti consentiti, nella prima memoria ex art. 183 C.P.C., attraverso la prima memoria ex art. 183, comma 6 C.P.C. Peraltro, anche laddove si volesse, per ipotesi, ritenere astrattamente configurabile un inadempimento contrattuale da parte dell'obbligato – circostanza che non emerge con sufficiente certezza agli atti di causa – la domanda risarcitoria non potrebbe comunque essere accolta in ragione della assoluta carenza probatoria in ordine al quantum del danno lamentato. Ed invero, la perizia di parte - non presente tra gli atti di questo grado di giudizio, nonostante avrebbe dovuto rivestire funzione probatoria essenziale in ordine all'inadempimento contrattuale dedotto e alla consistenza dei danni lamentati, e il cui contenuto è stato riprodotto solo in forma sintetica nell'atto introduttivo del giudizio - non solo è l'unico elemento istruttorio offerto, ma si limita ad esporre una stima soggettiva del presunto pregiudizio, priva di adeguato supporto documentale e di qualsivoglia approfondimento metodologico.
Non risulta, infatti, un'analisi puntuale dei criteri di quantificazione, né sono stati allegati documenti idonei a comprovare spese effettivamente sostenute, perdite subite o danni patrimoniali economicamente valutabili di qualsivoglia natura. Non è stato fornito alcun documento fiscale, contabile o contrattuale che possa attribuire al presunto danno una dimensione oggettiva e verificabile. La produzione della consulenza e quanto (ben poco) oggi di essa è dato conoscere non soddisfaceva e non soddisfa, dunque, i requisiti minimi di attendibilità richiesti affinché possa assumere efficacia probatoria, neppure surrogando la prova mancante. Ne consegue che il quantum richiesto rimane del tutto indimostrato, essendo fondato su mere affermazioni unilaterali. Come previsto dall'art. 1223 C.C., il risarcimento da inadempimento deve essere commisurato alle conseguenze immediate e dirette della violazione dell'obbligazione, e va rigorosamente provato. La giurisprudenza di legittimità, sul punto, è costante nell'affermare che la dimostrazione del danno non possa fondarsi esclusivamente su dichiarazioni o valutazioni di parte, ancorché supportate da perizie non corroborate da dati oggettivi.
Pertanto, in conformità all'art. 2697 C.C., incombendo sulla parte istante l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del proprio diritto — ovvero l'inadempimento contrattuale dedotto e la sua effettiva incidenza ai fini della determinazione del quantum richiesto — tale onere, nella fattispecie in esame, deve considerarsi non assolto.
Difatti, è stato omesso di fornire allegazioni specifiche circa le circostanze fattuali alla base della richiesta risarcitoria, limitandosi ad una rappresentazione generica della pretesa, priva di dettagli tecnici e documentali idonei a comprovare la violazione contrattuale e la consistenza del danno, impedendo al giudicante di operare un accertamento attendibile del diritto azionato e della sua consistenza economica. A fronte del dato probatorio (significativamente carente, ut supra), nonostante la recente apertura interpretativa offerta dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza n.
3086 del 2022, nella quale è stato enunciato, fra gli altri, il seguente principio di diritto:
«… In materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio fra le parti, può accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite, a condizione che non si tratti dei fatti principali, che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda …»;
fermo che il ruolo del consulente tecnico d'ufficio rimane comunque circoscritto all'ambito delle verifiche ausiliarie e ricognitive e non può supplire alle carenze del quadro assertivo della parte istante. La consulenza non può dunque surrogare l'onere dell'allegazione dei fatti principali, che costituisce presupposto indefettibile per la validità e l'ammissibilità della domanda risarcitoria, in ossequio ai principi sanciti dall'art. 2697 cod. civ. e ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità.
Ebbene, nella fattispecie in esame il Giudice di prime cure ha - giustamente - sostenuto, con una motivazione che non presta il fianco a critiche, che le parti opponenti avevano mancato nel fornire la prova, oltreché dell'esistenza, anche e comunque della quantificazione dell'asserito danno derivante dall'inadempimento contrattuale che invocavano fosse riconosciuto sussistente.
Analoghe considerazioni possono esplicarsi anche con riguardo al danno da omesso rilascio della certificazione di agibilità degli immobili compravenduti oggetto di contestazione. Si rammenti, in proposito, che la Suprema Corte ha più volte affermato il principio secondo cui il venditore di un immobile destinato ad abitazione ha l'obbligo di consegnare all'acquirente il certificato di abitabilità, senza il quale l'immobile stesso è incommerciabile, pertanto, la violazione di tale obbligo può legittimare sia la domanda di risoluzione del contratto, sia la domanda di risarcimento del danno, sia l'eccezione di inadempimento, e non può essere sanata dalla mera circostanza che il venditore, al momento della stipula, avesse già presentato una domanda di condono per sanare l'irregolarità amministrativa dell'immobile (Cass. Civ., Sent. n. 1701 del 2009).
Ne discende, dunque, che nella vendita di immobile destinato ad abitazione, il certificato di abitabilità costituisce requisito giuridico essenziale del bene compravenduto, poiché vale a incidere sull'attitudine del bene stesso ad assolvere la sua funzione economico-sociale, assicurandone il legittimo godimento e la commerciabilità. In simile evenienza sussisteranno, dunque, gli estremi per ottenere il risarcimento - anche in via equitativa - dei danni conseguenti al mancato rilascio del citato certificato, purché, quantomeno,
l'an debeatur di detto nocumento sia dimostrato (Cass. n. 20889/2016), onere che correttamente il giudice di prime cure, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, ha ritenuto non assolto nella fattispecie de quo. D'altro canto, in adesione al principio ermeneutico basato sul concetto di danno-conseguenza in contrapposizione a quello di danno-evento ed escludendo l'ipotizzabilità di un risarcimento automatico e di un danno in re ipsa, così da coincidere con l'evento, appare del tutto evidente che la domanda risarcitoria debba essere sempre provata, sia pure ricorrendo a presunzioni, sulla base di conferente allegazione: non si può, invero, provare ciò che non è stato oggetto di rituale e adeguata allegazione (cfr. Cass. SU 26972/2008), a tal fine non sono, infatti, sufficienti mere formule di stile, che richiamino le astratte figure del danno emergente e del lucro cessante, ovvero la generica allegazione su ulteriori spese sostenute o da sostenere o su ipotetiche difficoltà economiche incontrate e via dicendo. Diversamente opinando ci si porrebbe in evidente contrapposizione sia con l'insegnamento delle
Sezioni Unite della S.C. (Cass. Civ., Sent. n. 26972/2008) secondo cui quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere sempre allegato e provato, sia con l'ulteriore e più recente intervento nomofilattico (Cass. Civ., Sent. n. 16601/2017) che ha riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con l'ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione normativa, in applicazione dell'art. 23 Cost.
Era, dunque, onere dell'opponente provare di aver subìto da tale inadempimento un'effettiva lesione del proprio patrimonio e/o di aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli, con valutazione rimessa al prudente apprezzamento del Giudice del merito, che avrebbe potuto al riguardo avvalersi anche di presunzioni, sulla base però di elementi indiziari allegati dallo stesso danneggiato e di fatto nella specie mancanti.
Tale carenza nel corredo allegatorio e probatorio che risulta in atti, attesi altresì la mancata produzione della documentazione tecnica o progettuale idonea a dimostrare lo scostamento tra quanto pattuito e quanto realizzato, nonché l'assenza di prove attestanti l'effettiva entità del danno che ne sarebbe derivato, impedisce al giudicante di procedere ad una valutazione d'attendibilità della pretesa creditoria, rendendo inidonea la domanda ad integrare i presupposti minimi richiesti per la delibazione nel merito finalizzata all'ammissione del credito nello stato passivo. Ne deriva che, in difetto di allegazione dei fatti costitutivi del diritto e della relativa dimostrazione, l'opposizione non può trovare accoglimento. Ciò in conformità ai principi generali di cui all'art. 2697 C.C., nonché tenuto conto del vigente sistema di preclusioni processuali, il quale impone alle parti l'integrazione tempestiva del quadro assertivo e probatorio entro le fasi consentite dal codice di rito.
*
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi che ogni ulteriore eccezione e deduzione resti assorbita, non potendo comunque incidere sull'esito del presente giudizio.
Nessuna censura merita, infine, la regolamentazione delle spese di lite avendo il primo decidente dato congrua applicazione al criterio della soccombenza ex art. 91 C.P.C.
* In considerazione del declarando rigetto totale dell'appello, deve disporsi, la condanna di parte appellante alla rifusione delle spese processuali del corrente grado del giudizio in favore del in persona del curatore quale legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, che si liquidano in applicazione dei criteri e parametri di cui al D.M. Giustizia n. 55 del 2014 come aggiornato dal Regolamento adottato con Decreto Min. Giustizia del 13.8.2022
n. 147 in quanto in vigore dal 23.10.2022 e certamente da applicarsi al procedimento in oggetto, dovendosi tale liquidazione operare senza distinzioni di normativa applicabile relativamente al tempo dell'introduzione della lite e dell'inizio dell'avvio dell'attività defensionale (come pure da ultimo riconosciuto dalla Corte Costituzionale con l'ordinanza n. 261 del 4-7.11.2013) ma soltanto al dì della pronuncia, nei termini seguenti:
Competenza: Corte d' Appello Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
fase di studio della controversia, valore medio: € 2.977,00
fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.911,00
fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 2.163,00
fase decisionale, valore medio: € 5.103,00 spese generali (15% sul totale) € 1.823,10 totale € 13.977,10
poi dimidiato fino ad euro € 6.988,55.
Si dà atto, in proposito, che la superiore liquidazione ha avuto luogo:
i. con inclusione della voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. civile Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29/9/2022) per cui:
«… il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 15182 del 12/05/2022) …»;
ancorché al minimo, attesane l'evidente marginalità;
ii. con applicazione dei valori medi delle vigenti tariffe professionali avuto riguardo ai parametri allo scopo individuati dal citato D.M. di cui:
ii.1 all'art. 2 comma 1 (e cioè l'importanza dell'opera defensionale prestata, in quanto non connotata da alcuna peculiarità o complessità specifica in fatto o in diritto);
ii.2 all'art. 4 comma 1 (e cioè “… dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti …”, nulla essendo emerso in proposito come meritevole di rilievo in parte qua);
successivamente dimidiati in considerazione del disposto della seconda parte dell'art. 4 comma 1 (a tenore del quale è stabilito che “… Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento …”) in ragione della limitata rilevanza in diritto della qualità della lite.
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif. succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “… quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis …”, questa Corte “… dà atto … della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente …”, con l'avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso …” (disposizione che si applica ai procedimenti iniziati dal 31 gennaio 2013, trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di stabilità suddetta).
E ciò in ossequio ai principi di diritto enunciati da Cass. SS.UU., sentenza n. 4315 del 20/2/2020 (ribaditi dalla Sez. VI–1, ordinanza n. 4731 del 22/2/2021), secondo cui:
«… in ordine alla norma di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., vanno enunciati – ai sensi 40 dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ. – i seguenti principi di diritto: - «L'ulteriore importo del contributo unificato che la parte impugnante è obbligata a versare, allorquando ricorrano i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., ha natura di debito tributario;
pertanto, la questione circa la sua debenza è estranea alla cognizione della giurisdizione civile ordinaria, spettando invece alla giurisdizione del giudice tributario»;
- «La debenza di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione è normativamente condizionata a "due presupposti", il primo dei quali – di natura processuale – è costituito dall'aver il giudice adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, mentre il secondo – appartenente al diritto sostanziale tributario – consiste nella sussistenza dell'obbligo della parte che ha proposto impugnazione di versare il contributo unificato iniziale con riguardo al momento dell'iscrizione della causa a ruolo. L'attestazione del giudice dell'impugnazione, ai sensi all'art. 13, comma 1-quater, secondo periodo,
riguarda solo la sussistenza del primo presupposto, mentre spetta all'amministrazione giudiziaria accertare Pt_14 la sussistenza del secondo»;
- «Il giudice dell'impugnazione non è tenuto a dare atto della non sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato quando il tipo di pronuncia non è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione), dovendo invece rendere l'attestazione di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., solo quando tali presupposti sussistono»;
- «Poiché l'obbligo di versare un importo "ulteriore" del contributo unificato è normativamente dipendente – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G. – dalla sussistenza dell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, ben può il giudice dell'impugnazione attestare la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento del doppio contributo, condizionandone la effettiva debenza alla sussistenza dell'obbligo di versare il contributo unificato iniziale»;
- «Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo»…»;
P. Q. M.
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 738 emessa dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in data 17.6.2021 e pubblicata in data 23.6.2021, nel procedimento già iscritto al n. 72/2004 RGAC;
appello proposto da:
, in persona dell'amministratore pro tempore; Parte_1
, , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, ,
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9 Pt_10
, , , tutti in proprio e nella qualità di condomini;
[...] Parte_11 Parte_12 nei confronti di:
in persona del curatore (avv. Biagio PARMALIANA) Controparte_2 quale legale rappresentante pro tempore;
così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna le parti appellanti in solido alla rifusione in favore di parte appellata, delle spese processuali del corrente grado del giudizio, che liquida in complessivi euro 6.988,55, per onorario oltre accessori come per legge;
3) dà atto che le parti appellanti, in quanto soccombenti ut supra, sono tenute a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, con avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito …” della presente pronuncia.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio (da remoto) della Prima Sezione Civile del 1.7.2025
Si dà atto che alla redazione della presente pronuncia ha partecipato, quale funzionario dell'Ufficio per il processo addetto presso questa Sezione, la dott.ssa RICCIO Mariarita.
Il Presidente estensore
(dott. Augusto SABATINI)