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Sentenza 6 gennaio 2026
Sentenza 6 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. III, sentenza 06/01/2026, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 6 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 23/2026
Depositata il 06/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 3, riunita in udienza il 13/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DILISO FRANCESCO, Presidente
PONTASSUGLIA EUGENIA, Relatore
PROTOMASTRO GABRIELE, Giudice
in data 13/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1568/2022 depositato il 30/06/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Puglia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Brindisi
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1943/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 8 e pubblicata il 02/12/2021 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420110013984210000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420120014532279000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420130009510363000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420140008446813000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420150008233401000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420160007485740000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420170005810107000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420180007743472000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello depositato in data 30.6.2022, Ricorrente_1, legalmente rappresentata e difesa, impugnava la sentenza n. 1943/2021 con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Bari aveva rigettato il ricorso dalla stessa proposto avverso estratti di ruolo emessi dall'Agenzia delle Entrate Riscossione con riferimento alle seguenti cartelle di pagamento:
n. 02420110013984210000 relativa a Tassa Automobilistica del 2005 di € 407,18;
n. 02420120014532279000 relativa a Tassa Automobilistica del 2006 di € 653,49;
n. 02420130009510363000 relativa a Tassa Automobilistica del 2007 di € 790,96;
n. 02420140008446813000 relativa a Tassa Automobilistica del 2008 di € 659,83;
n. 02420150008233401000 relativa a Tassa Automobilistica del 2009 di € 660,68;
n. 02420160007485740000 relativa a Tassa Automobilistica del 2010 di € 623,28;
n. 02420170005810107000 relativa a Tassa Automobilistica del 2011 di € 855,55;
n. 02420180007743472000 relativa a Tassa Automobilistica del 2012 di € 832,12.
La CTP, partendo dalla considerazione che era stata dimostrata in giudizio la rituale notifica di tutte le cartelle sopra menzionate, aveva fondato la decisione sul principio di non impugnabilità autonoma dell'estratto di ruolo.
L'appellante censurava la sentenza eccependo, in primo luogo, l'intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere le somme sottese alle cartelle di pagamento relative alla tassa Automobilistica dal 2005 al 2012, prescrizione che assumeva essere maturata sia prima che dopo la notifica delle cartelle stesse;
al riguardo, richiamava pronunce di legittimità del 2017 nelle quali era stato affermato il principio secondo il quale “è ammissibile il ricorso all'estratto di ruolo al fine di far valere l'intervenuta prescrizione delle cartelle di pagamento, seppure regolarmente notificate e non impugnate nel rispettivo termine”.
Inoltre, eccepiva la nullità della sentenza per la mancata statuizione circa la modalità di calcolo con cui erano stati quantificati gli interessi e concludeva chiedendo in via principale, la riforma integrale della sentenza gravata e, in via subordinata, la rideterminazione degli importi dovuti con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
Con atto depositato in data 21.1.2023 si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione chiedendo che fosse dichiarata l'inammissibilità dell'appello nonché l'infondatezza dei motivi posti a fondamento dell'impugnazione con conseguente conferma della sentenza impugnata e vittoria di spese e competenze del secondo grado di giudizio..
Deduceva, in particolare, che la dichiarazione di inammissibilità del ricorso oggetto della pronuncia della
CTP aveva efficacia assorbente rispetto a tutte le questioni di merito sollevate dal ricorrente e che, in ogni caso, non essendo stata formulata alcuna censura in merito alle ragioni che avevano indotto i giudici di prime cure a dichiarare il ricorso inammissibile, sul punto doveva ritenersi formatosi il giudicato.
In ogni caso, rilevato che la motivazione della pronuncia della CTP era fondata sui principi espressi dalle
SS.UU. della Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 26283/2022, nella quale era stato ritenuto applicabile anche ai processi pendenti in tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (norma introdotta dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l.
n. 215 del 2021 che seleziona gli specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale e che richiede che sia dimostrato lo specifico interesse ad agire), eccepiva che non essendo stato effettuato dalla ricorrente alcun richiamo in ordine alla sussumibilità della fattispecie concreta in una delle specifiche ipotesi tassativamente previste dalla normativa richiamata, non poteva ritenersi impugnabile l'estratto di ruolo.
Infine, a sostegno dell'infondatezza dell'appello produceva nuovamente la documentazione depositata nel precedente grado di giudizio a dimostrazione della rituale notifica delle cartelle di pagamento opposte e degli avvisi di intimazione notificati al fine di interrompere il termine di prescrizione, assumendo che gli stessi, non essendo stati mai impugnati dalla ricorrente, erano divenuti definitivi.
Con atto depositato in data 2.2.2024 si costituiva in giudizio anche la Regione Puglia rilevando di aver documentato, già nel giudizio di primo grado, la regolare e tempestiva notificazione degli atti di accertamento prodromici, avvenuta entro il termine ex art. 5 c. 51 D.L. 953/1982; quindi, deduceva il difetto di legittimazione passiva riguardo alle doglianze dell'appellante concernenti la presunta prescrizione maturata dopo le cartelle di pagamento ed il presunto calcolo erroneo degli interessi, assumendo che in relazione a tutte le questioni riguardanti la fase della riscossione unico soggetto legittimato a replicare doveva ritenersi l'Agente della
Riscossione e chiedeva, in ogni caso, il rigetto dell'appello con vittoria di spese del giudizio.
All'udienza del 13.10.2025, celebrata nell'assenza di tutte le parti costituite, la causa è stata decisa nei termini che seguono.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Collegio che l'appello non meriti accoglimento.
Va premesso che l'art.3 bis del d.l. 21 ottobre 2021 n.146, convertito con legge 17 dicembre 2021 n.215, ha introdotto nel nostro ordinamento il principio della non impugnabilità dell'estratto di ruolo;
il successivo comma
4 bis, inserito in sede di conversione, ha stabilito l'impugnabilità dell'estratto di ruolo in presenza di specifiche condizioni statuendo, in particolare che: “Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile
2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio
2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Pur affermando il principio della non impugnabilità, il legislatore ha delineato tre ipotesi che rendono possibile l'impugnazione del ruolo e della cartella di pagamento che si assume essere stata invalidamente notificata.
L'introduzione di tali norme determinava, in dottrina e nella giurisprudenza di merito, l'avvio di un dibattito in ordine all'efficacia retroattiva della norma e lo sviluppo di due opposti orientamenti che conducevano a riconoscere l'operatività della nuova normativa, in un caso, nei giudizi tributari in corso, nell'altro, unicamente in quelli instaurati a partire dal 21 dicembre 2021, data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto fiscale.
Con la richiamata sentenza n. 26283/2022 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, dopo aver positivamente vagliato la legittimità della normativa, hanno chiarito i dubbi che erano sorti in ordine all'applicazione retroattiva di tale nuova norma ai giudizi già pendenti al momento della sua entrata in vigore, affermando che la scelta operata dal legislatore, in ordine alla prevista inammissibilità dei ricorsi avverso gli estratti di ruolo, è condivisibile, oltre che costituzionalmente legittima, e che le nuove norme trovano applicazione anche ai giudizi già pendenti al momento della sua entrata in vigore.
In particolare, dopo aver precisato che il primo periodo della norma in esame è “ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo”, e che il secondo periodo “nel regolare specifici casi di azione diretta, stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, plasma l'interesse ad agire”, hanno finito per attribuire natura dinamica alla condizione dell'azione, individuata nel pregiudizio che determina di per sé bisogno di tutela giurisdizionale.
Sulla base di questo ragionamento è stato affermato che lo ius superveniens, in quanto incide sulla pronuncia della sentenza o dell'ordinanza ancora da compiere, si applica anche ai processi pendenti;
ne discende che il ricorso avverso un estratto di ruolo è sempre inammissibile salvo che il contribuente dimostri nel corso del giudizio, anche già pendente (quindi anche per la prima volta in fase di legittimità), la sussistenza dell'interesse all'impugnazione.
La sentenza ha chiarito che tale dimostrazione può essere fornita anche nei giudizi pendenti precisando che, se non si configura alcuna difficoltà nel caso in cui il pregiudizio sia insorto dopo l'esercizio dell'azione giurisdizionale, nei casi in cui lo stesso fosse già insorto al momento della presentazione del ricorso, tale dimostrazione potrà essere data attraverso il ricorso allo strumento della rimessione in termini, dal momento che “l'assolutezza dell'adempimento a rappresentare quel pregiudizio è determinata dalla novità della norma che l'ha previsto”.
Con riferimento ai casi tassativi che legittimano l'impugnazione, nella pronuncia si è evidenziato che la
“selezione di pregiudizi operata dal legislatore è espressione di discrezionalità non irragionevole, in quanto identifica una coerente serie di rapporti con la pubblica amministrazione, di modo che la ponderazione che ne risulta è espressione di attenzione rivolta anche ai risvolti applicativi e di un bilanciamento effettuato in concreto” ; da ciò deriva la conseguenza che il contribuente che agisce in giudizio ha l'onere di dimostrare che dalla iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici e per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.
Le Sezioni Unite - fugando ogni dubbio di incostituzionalità e di contrarietà al sistema CEDU della disposizione – hanno, quindi, affermato il seguente principio di diritto: “l'art.
3-bis del D.L. 21 ottobre 2021,
n. 146, inserito in sede di conversione della L. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del
D.p.r. n. 602/1973, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”.
Partendo, allora, dalla considerazione che l'ammissibilità dei ricorsi pendenti avverso l'estratto di ruolo deve essere correlata alla dimostrazione, da parte dei contribuenti, della sussistenza delle ragioni in base alle quali sussiste, o sussisteva al momento del ricorso quel pregiudizio che costituisce una condizione dell'azione, va rilevato che nella fattispecie concreta l'appellante non ha fornito -né ha chiesto di essere rimesso in termini per poterlo fare-, alcuna dimostrazione in ordine alla ricorrenza di fatti sussumibili in una delle tre ipotesi derogatorie individuate dal legislatore.
Conseguentemente, in applicazione del principio di diritto consacrato nella sentenza delle SU e posto dal giudice di primo grado a fondamento della decisione, deve essere confermata la sentenza impugnata nella parte in cui, acclarata la regolare notifica delle cartelle di pagamento, ha rigettato il ricorso affermando la non impugnabilità dell'estratto di ruolo e ritenendo assorbite le ulteriori questioni di merito prospettate dal ricorrente.
Alla soccombenza dell'appellante consegue la condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio da liquidarsi nei termini di cui al dispositivo in favore di entrambe le controparti costituite (Agenzia delle Entrate Riscossione e Regione Puglia).
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Puglia, sezione III, rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in euro 1000,00 oltre accessori, se dovuti, in favore di ciascuna delle parti appellate costituite.
Così deciso in Bari, 13 ottobre 2025
L'estensore Il Presidente Eugenia
Pontassuglia CE DI
Depositata il 06/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 3, riunita in udienza il 13/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DILISO FRANCESCO, Presidente
PONTASSUGLIA EUGENIA, Relatore
PROTOMASTRO GABRIELE, Giudice
in data 13/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1568/2022 depositato il 30/06/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Puglia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Brindisi
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1943/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 8 e pubblicata il 02/12/2021 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420110013984210000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420120014532279000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420130009510363000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420140008446813000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420150008233401000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420160007485740000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420170005810107000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420180007743472000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello depositato in data 30.6.2022, Ricorrente_1, legalmente rappresentata e difesa, impugnava la sentenza n. 1943/2021 con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Bari aveva rigettato il ricorso dalla stessa proposto avverso estratti di ruolo emessi dall'Agenzia delle Entrate Riscossione con riferimento alle seguenti cartelle di pagamento:
n. 02420110013984210000 relativa a Tassa Automobilistica del 2005 di € 407,18;
n. 02420120014532279000 relativa a Tassa Automobilistica del 2006 di € 653,49;
n. 02420130009510363000 relativa a Tassa Automobilistica del 2007 di € 790,96;
n. 02420140008446813000 relativa a Tassa Automobilistica del 2008 di € 659,83;
n. 02420150008233401000 relativa a Tassa Automobilistica del 2009 di € 660,68;
n. 02420160007485740000 relativa a Tassa Automobilistica del 2010 di € 623,28;
n. 02420170005810107000 relativa a Tassa Automobilistica del 2011 di € 855,55;
n. 02420180007743472000 relativa a Tassa Automobilistica del 2012 di € 832,12.
La CTP, partendo dalla considerazione che era stata dimostrata in giudizio la rituale notifica di tutte le cartelle sopra menzionate, aveva fondato la decisione sul principio di non impugnabilità autonoma dell'estratto di ruolo.
L'appellante censurava la sentenza eccependo, in primo luogo, l'intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere le somme sottese alle cartelle di pagamento relative alla tassa Automobilistica dal 2005 al 2012, prescrizione che assumeva essere maturata sia prima che dopo la notifica delle cartelle stesse;
al riguardo, richiamava pronunce di legittimità del 2017 nelle quali era stato affermato il principio secondo il quale “è ammissibile il ricorso all'estratto di ruolo al fine di far valere l'intervenuta prescrizione delle cartelle di pagamento, seppure regolarmente notificate e non impugnate nel rispettivo termine”.
Inoltre, eccepiva la nullità della sentenza per la mancata statuizione circa la modalità di calcolo con cui erano stati quantificati gli interessi e concludeva chiedendo in via principale, la riforma integrale della sentenza gravata e, in via subordinata, la rideterminazione degli importi dovuti con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
Con atto depositato in data 21.1.2023 si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione chiedendo che fosse dichiarata l'inammissibilità dell'appello nonché l'infondatezza dei motivi posti a fondamento dell'impugnazione con conseguente conferma della sentenza impugnata e vittoria di spese e competenze del secondo grado di giudizio..
Deduceva, in particolare, che la dichiarazione di inammissibilità del ricorso oggetto della pronuncia della
CTP aveva efficacia assorbente rispetto a tutte le questioni di merito sollevate dal ricorrente e che, in ogni caso, non essendo stata formulata alcuna censura in merito alle ragioni che avevano indotto i giudici di prime cure a dichiarare il ricorso inammissibile, sul punto doveva ritenersi formatosi il giudicato.
In ogni caso, rilevato che la motivazione della pronuncia della CTP era fondata sui principi espressi dalle
SS.UU. della Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 26283/2022, nella quale era stato ritenuto applicabile anche ai processi pendenti in tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (norma introdotta dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l.
n. 215 del 2021 che seleziona gli specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale e che richiede che sia dimostrato lo specifico interesse ad agire), eccepiva che non essendo stato effettuato dalla ricorrente alcun richiamo in ordine alla sussumibilità della fattispecie concreta in una delle specifiche ipotesi tassativamente previste dalla normativa richiamata, non poteva ritenersi impugnabile l'estratto di ruolo.
Infine, a sostegno dell'infondatezza dell'appello produceva nuovamente la documentazione depositata nel precedente grado di giudizio a dimostrazione della rituale notifica delle cartelle di pagamento opposte e degli avvisi di intimazione notificati al fine di interrompere il termine di prescrizione, assumendo che gli stessi, non essendo stati mai impugnati dalla ricorrente, erano divenuti definitivi.
Con atto depositato in data 2.2.2024 si costituiva in giudizio anche la Regione Puglia rilevando di aver documentato, già nel giudizio di primo grado, la regolare e tempestiva notificazione degli atti di accertamento prodromici, avvenuta entro il termine ex art. 5 c. 51 D.L. 953/1982; quindi, deduceva il difetto di legittimazione passiva riguardo alle doglianze dell'appellante concernenti la presunta prescrizione maturata dopo le cartelle di pagamento ed il presunto calcolo erroneo degli interessi, assumendo che in relazione a tutte le questioni riguardanti la fase della riscossione unico soggetto legittimato a replicare doveva ritenersi l'Agente della
Riscossione e chiedeva, in ogni caso, il rigetto dell'appello con vittoria di spese del giudizio.
All'udienza del 13.10.2025, celebrata nell'assenza di tutte le parti costituite, la causa è stata decisa nei termini che seguono.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Collegio che l'appello non meriti accoglimento.
Va premesso che l'art.3 bis del d.l. 21 ottobre 2021 n.146, convertito con legge 17 dicembre 2021 n.215, ha introdotto nel nostro ordinamento il principio della non impugnabilità dell'estratto di ruolo;
il successivo comma
4 bis, inserito in sede di conversione, ha stabilito l'impugnabilità dell'estratto di ruolo in presenza di specifiche condizioni statuendo, in particolare che: “Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile
2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio
2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Pur affermando il principio della non impugnabilità, il legislatore ha delineato tre ipotesi che rendono possibile l'impugnazione del ruolo e della cartella di pagamento che si assume essere stata invalidamente notificata.
L'introduzione di tali norme determinava, in dottrina e nella giurisprudenza di merito, l'avvio di un dibattito in ordine all'efficacia retroattiva della norma e lo sviluppo di due opposti orientamenti che conducevano a riconoscere l'operatività della nuova normativa, in un caso, nei giudizi tributari in corso, nell'altro, unicamente in quelli instaurati a partire dal 21 dicembre 2021, data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto fiscale.
Con la richiamata sentenza n. 26283/2022 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, dopo aver positivamente vagliato la legittimità della normativa, hanno chiarito i dubbi che erano sorti in ordine all'applicazione retroattiva di tale nuova norma ai giudizi già pendenti al momento della sua entrata in vigore, affermando che la scelta operata dal legislatore, in ordine alla prevista inammissibilità dei ricorsi avverso gli estratti di ruolo, è condivisibile, oltre che costituzionalmente legittima, e che le nuove norme trovano applicazione anche ai giudizi già pendenti al momento della sua entrata in vigore.
In particolare, dopo aver precisato che il primo periodo della norma in esame è “ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo”, e che il secondo periodo “nel regolare specifici casi di azione diretta, stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, plasma l'interesse ad agire”, hanno finito per attribuire natura dinamica alla condizione dell'azione, individuata nel pregiudizio che determina di per sé bisogno di tutela giurisdizionale.
Sulla base di questo ragionamento è stato affermato che lo ius superveniens, in quanto incide sulla pronuncia della sentenza o dell'ordinanza ancora da compiere, si applica anche ai processi pendenti;
ne discende che il ricorso avverso un estratto di ruolo è sempre inammissibile salvo che il contribuente dimostri nel corso del giudizio, anche già pendente (quindi anche per la prima volta in fase di legittimità), la sussistenza dell'interesse all'impugnazione.
La sentenza ha chiarito che tale dimostrazione può essere fornita anche nei giudizi pendenti precisando che, se non si configura alcuna difficoltà nel caso in cui il pregiudizio sia insorto dopo l'esercizio dell'azione giurisdizionale, nei casi in cui lo stesso fosse già insorto al momento della presentazione del ricorso, tale dimostrazione potrà essere data attraverso il ricorso allo strumento della rimessione in termini, dal momento che “l'assolutezza dell'adempimento a rappresentare quel pregiudizio è determinata dalla novità della norma che l'ha previsto”.
Con riferimento ai casi tassativi che legittimano l'impugnazione, nella pronuncia si è evidenziato che la
“selezione di pregiudizi operata dal legislatore è espressione di discrezionalità non irragionevole, in quanto identifica una coerente serie di rapporti con la pubblica amministrazione, di modo che la ponderazione che ne risulta è espressione di attenzione rivolta anche ai risvolti applicativi e di un bilanciamento effettuato in concreto” ; da ciò deriva la conseguenza che il contribuente che agisce in giudizio ha l'onere di dimostrare che dalla iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici e per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.
Le Sezioni Unite - fugando ogni dubbio di incostituzionalità e di contrarietà al sistema CEDU della disposizione – hanno, quindi, affermato il seguente principio di diritto: “l'art.
3-bis del D.L. 21 ottobre 2021,
n. 146, inserito in sede di conversione della L. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del
D.p.r. n. 602/1973, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”.
Partendo, allora, dalla considerazione che l'ammissibilità dei ricorsi pendenti avverso l'estratto di ruolo deve essere correlata alla dimostrazione, da parte dei contribuenti, della sussistenza delle ragioni in base alle quali sussiste, o sussisteva al momento del ricorso quel pregiudizio che costituisce una condizione dell'azione, va rilevato che nella fattispecie concreta l'appellante non ha fornito -né ha chiesto di essere rimesso in termini per poterlo fare-, alcuna dimostrazione in ordine alla ricorrenza di fatti sussumibili in una delle tre ipotesi derogatorie individuate dal legislatore.
Conseguentemente, in applicazione del principio di diritto consacrato nella sentenza delle SU e posto dal giudice di primo grado a fondamento della decisione, deve essere confermata la sentenza impugnata nella parte in cui, acclarata la regolare notifica delle cartelle di pagamento, ha rigettato il ricorso affermando la non impugnabilità dell'estratto di ruolo e ritenendo assorbite le ulteriori questioni di merito prospettate dal ricorrente.
Alla soccombenza dell'appellante consegue la condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio da liquidarsi nei termini di cui al dispositivo in favore di entrambe le controparti costituite (Agenzia delle Entrate Riscossione e Regione Puglia).
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Puglia, sezione III, rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in euro 1000,00 oltre accessori, se dovuti, in favore di ciascuna delle parti appellate costituite.
Così deciso in Bari, 13 ottobre 2025
L'estensore Il Presidente Eugenia
Pontassuglia CE DI