Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. III, sentenza 06/01/2026, n. 23
CGT2
Sentenza 6 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Prescrizione del diritto a riscuotere le somme

    La Corte ritiene che l'appello non sia fondato. In applicazione dei principi stabiliti dalle Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 26283/2022), l'estratto di ruolo è inammissibile salvo che il contribuente dimostri la sussistenza di un pregiudizio specifico (partecipazione a procedure di appalto, riscossione di somme dovute da soggetti pubblici, perdita di benefici con la pubblica amministrazione). L'appellante non ha fornito tale dimostrazione né ha chiesto di essere rimesso in termini.

  • Rigettato
    Nullità della sentenza per mancata statuizione sugli interessi

    La questione degli interessi è assorbita dal rigetto dell'impugnazione principale relativa all'ammissibilità dell'estratto di ruolo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. III, sentenza 06/01/2026, n. 23
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 23
    Data del deposito : 6 gennaio 2026

    Testo completo