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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 27/10/2025, n. 477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 477 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO
N. 4107/2025 V.G.
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Luciano Spina Presidente
Laura Di Bernardi Giudice rel.
AL Tolettini Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione a domanda congiunta instaurato da
, nata a [...] l'[...] (C.F.: Parte_1 C.F._1
e residente in [...], rappresentata e difesa - giusta procura allegata al ricorso - dall'avv. Elena Cainelli del Foro di Rovereto, pec
(C.F.: , nel cui studio in Email_1 C.F._2
Rovereto (TN), Viale della Vittoria n. 5 è pure elettivamente domiciliata e
, nato a [...] il [...] (C.F.: ) Controparte_1 C.F._3
e residente in [...], rappresentato e difeso - giusta procura allegata al ricorso - dall'avv. Laura Casari del foro di Trento, pec
(C.F.: ), nel cui studio in Trento Email_2 C.F._4
(TN), Viale San Francesco d'Assisi 10 è pure elettivamente domiciliato con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI: le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso depositato in data 11 settembre 2025, così come successivamente confermate all'udienza del 23 ottobre 2025 celebrata nelle forme di cui all'articolo 127 ter introdotto ad opera del d.lgs. n. 149/2022, sostituita dal deposito delle note scritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 11 settembre 2025.
All'udienza del 23 ottobre 2025, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito per l'emissione della pronuncia di separazione alle condizioni dalle stesse concordate.
Tanto premesso, si ritiene che ricorrano le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso e che in questa sede si richiamano: “1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. 2) Le parti concordano che la figlia minore di anni 2 (due) sia affidata Per_1
in modalità condivisa ad entrambi i genitori, con dimora prevalente presso la madre nella ex casa coniugale corrente in Cadine (TN) Via del Molin n. 20; quanto alla permanenza della minore con i genitori, gli stessi concordano che starà con la Per_1
mamma dal lunedì al martedì sera ore 19.30/20.00, fino a quando il papà verrà a prenderla;
quindi con il papà fino a giovedì sera ore 19.30/20.00 quando la mamma verrà a prenderla;
nuovamente con la mamma venerdì, sabato e domenica sera fino alle 19.30/20.00 quando il papà verrà a prenderla;
la settimana successiva i genitori invertiranno le permanenze sopra descritte. trascorrerà con ciascun genitore Per_1
metà delle vacanze natalizie e pasquali con alternanza di anno in anno tra il padre e la madre con riferimento ai giorni di festività di Natale, Capodanno, Pasqua e
Pasquetta; le vacanze estive con il padre e con la madre per almeno due settimane ciascuno che i genitori si impegnano a comunicarsi vicendevolmente entro il 30 aprile di ciascun anno. Le parti si impegnano vicendevolmente a comunicare gli spostamenti di fuori provincia e ad aggiornarsi sulla situazione complessiva della figlia in Per_1
un clima di reciproca collaborazione e comunicazione;
si impegnano inoltre a non presentare alla figlia alcun nuovo compagno/a per un anno dalla data della sentenza di separazione. 3) I genitori eserciteranno paritariamente la potestà sulla figlia minore impegnandosi a scambiarsi informazioni circa le sue necessità, condividendo la gestione dei rapporti con la scuola e delle scelte educative in un clima di collaborazione, condivisione, comunicazione e rispetto. 4) I genitori esprimono consenso al rilascio di qualsiasi documento valido per l'espatrio della figlia per ferie ed esigenze di studio. Le parti si danno il reciproco consenso al rilascio dei propri passaporti.
5) Il padre contribuirà al mantenimento della figlia con il versamento mensile dell'importo pari ad 300,00, rivalutabili a termini Istat, a mezzo bonifico bancario sulle coordinate della sig.ra ntro il giorno 10 di ciascun mese, oltre al Parte_1
versamento del 50% delle spese straordinarie, da intendersi per tali quelle indicate nel
Protocollo allegato al presente atto e redatto da CNF. Le spese straordinarie (tra cui vanno annoverate le rette dell'asilo nido) andranno concordate tra i coniugi solo se non urgenti e se superiori ad € 100,00, e dovranno essere giustificate documentalmente, con obbligo per il genitore che non sostiene la spesa di rimborsare l'altro genitore nel termine di giorni 15 dalla richiesta. 6) Le parti concordano che tutti gli emolumenti destinati al nucleo familiare (assegno unico universale, assegno provinciale etc.) siano liquidati in favore della sig.ra quale Parte_1
genitore principale convivente con la prole. 7) Le parti si impegnano al versamento di
€20,00 ciascuno al mese per un piano di accumulo in favore della figlia, sempre che le loro condizioni economiche lo consentano. 8) La casa coniugale, corrente in Cadine
(TN) via del Molin n. 20, viene assegnata alla sig.ra he ivi risiederà con Parte_1
la figlia;
la sig.ra si impegna a trovare un nuovo alloggio ove trasferirsi Parte_1
unitamente alla figlia, mantenendo comunque la residenza prevalente con la Per_1
madre; il sig. qualora la sig.ra si trasferirà in un nuovo CP_1 Parte_1
alloggio si impegna a versarle a titolo di contributo alle spese della locazione,
l'importo pari ad € 600,00 mensili per 12 mesi, poi ridotti ad € 300,00 mensili successivamente al primo anno. Le parti si impegnano in ogni caso a rivalutare la questione dell'assegnazione della casa familiare alla madre allo scadere dei 12 mesi successivi alla data della sentenza di separazione. 9) Le Parti si impegnano a seguire un percorso di mediazione familiare – supporto/sostegno della genitorialità. 10) Il veicolo Renault Twingo E-Tech Eletric targato GT691TB già intestato alla Sig.ra resta assegnato definitivamente in proprietà a quest'ultima; il Parte_1
veicolo DR4 targato FW948WK già intestato al sig. resta Controparte_1
definitivamente assegnato a quest'ultimo. 11) La Sig.ra si riconosce Parte_1
debitrice nei confronti del marito del prestito infruttifero pari ad € 3.700,00 e si impegna a restituirlo al signor entro e non oltre anni 8 dalla data Controparte_1
della sentenza di separazione. 12) La Sig.ra dichiara che lascerà in Parte_1
eredità alla figlia le fedi matrimoniali e tutti gli anelli ricevuti in dono dal marito. 13)
I coniugi, al di là di quanto sopra concordato, dichiarano con il presente atto di avere regolamentato e risolto qualsiasi questione economico-patrimoniale e fattuale tra loro esistente e dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altra e viceversa, salvo gli impegni economici previsti nel presente atto e salvi in ogni caso tutti i diritti esercitabili in sede di divorzio”.
Va, dunque, omologata la separazione consensuale tra le parti alle condizioni sopra indicate, in quanto non contrarie né all'interesse della prole, né al buon costume o all'ordine pubblico.
Spese di lite compensate tra le parti tenuto conto della natura consensuale del presente procedimento.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni pattuite nel ricorso congiunto iscritto in data 11 settembre 2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato in data 3 luglio 2021 a Trento, atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Trento al N. 59 - P.
1 - Anno 2021).
Compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del giorno 24 ottobre 2025
Il giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Laura Di Bernardi Dott. Luciano Spina