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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 22/09/2025, n. 1568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1568 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe De Rosa Presidente
Dott. Antonella Allegra Consigliere
Dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 356/2022 R.G., promosso da:
(CF ), società di diritto russo, in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Maurizio
Castellani
Appellante
Contro
(P.IVA ) con sede in Cento (FE) via Ferrarese 10, in CP_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Lino Ruggiero
e dell'avv. Giancarlo Bozzi.
Appellata
IN PUNTO A: Appello avverso la sentenza n. 47/2022 del 26 gennaio 2022 del
Tribunale di Ferrara CONCLUSIONI
Per come da note scritte depositate il 3 febbraio Parte_1
2025;
Per come da note scritte depositate il 5 febbraio 2025. CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1- Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ha chiesto al Parte_1
Tribunale di Ferrara di condannare alla restituzione della somma di CP_1
149.877,09, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, quale differenza tra l'importo versato da essa ricorrente alla società resistente e il valore delle merci consegnate da quest'ultima.
La ricorrente ha dedotto:
-che aveva stipulato con la resistente, in data 1ottobre 2014, un contratto di compravendita avente ad oggetto la fornitura di bruciatori industriali, che prevedeva il pagamento anticipato del corrispettivo pattuito;
-che aveva versato anticipatamente una somma pari ad euro 1.117.219,00 alla resistente,
la quale aveva fornito ad essa ricorrente merci per complessivi 967.341,91 Euro;
-che la fornitura era stata interrotta dal mese di maggio 2016;
-che aveva sollecitato la resistente, in data 13 novembre 2020, a restituire le somme ricevute in eccesso, ammontanti a 149.877,09 Euro;
-che i pagamenti in eccesso, non dovuti, integravano i presupposti dell'obbligazione restitutoria;
- che era, comunque, configurabile, in via residuale, un'ipotesi di arricchimento senza causa.
pag. 2/11 si è costituita in giudizio e ha rilevato: CP_1
-che aveva intrattenuto dal 2010 rapporti commerciali con la ricorrente e e che aveva sottoscritto, nello stesso anno, un contratto di agenzia;
-che la ricorrente ricopriva, dal 2010, l'incarico di Distributore ufficiale di prodotti di essa resistente in Russia;
-che aveva fornito merce alla ricorrente, dal 2012 al 2014, per una somma pari a
1.622.281,85 Euro e che aveva ricevuto pagamenti per detta merce da
[...]
ammontanti ad euro 1.404.935,11, così che vantava un credito Parte_1
residuo verso quest'ultima pari a 217.346,74 Euro;
-che aveva, quindi, un credito verso la ricorrente, dal 20 ottobre 2014, pari ad euro
205.945,63 (in virtù delle ulteriori somme ricevute da pari Parte_1
a 44.450,99 Euro e al rimborso effettuato da essa resistente per 33.049,88 Euro);
-che la differenza tra quanto versato dalla ricorrente e il valore della merce venduta da essa resistente, da cui nasceva il credito oggetto della domanda principale, trovava giustificazione nel credito pregresso di 217.346,74 Euro, in precedenza indicato;
-che aveva imputato i pagamenti ricevuti dalla ricorrente a saldo dei suoi pregressi debiti verso essa resistente;
-che doveva considerarsi inammissibile l'azione di arricchimento senza causa per carenza del requisito della sussidiarietà, sussistendo una distinta azione per ottenere il ristoro del danno subito.
Con note di trattazione scritta depositate in data 11 giugno 2021,
[...]
ha, altresì, dedotto che la somma oggetto della eccezione di Parte_1
pag. 3/11 compensazione di controparte non costituiva un debito di essa ricorrente verso
, corrispondendo, invece, al compenso dovuto da quest'ultima in virtù di CP_1
contratto di agenzia (somma pari al 15% del prezzo dei prodotti venduti, come previsto dalla clausola 1.2, doc. 2 parte resistente).
2-Il Tribunale di Ferrara, disposto il mutamento del rito, con la sentenza n. 47/2022 del
26 gennaio 2022, ha respinto le domande proposte da Parte_1
essendo fondata l'eccezione di compensazione formulata da .
[...] CP_1
Ha, pertanto, condannato l'attrice al rimborso, in favore della convenuta, delle spese di lite.
Il Giudice di prime cure, a sostegno della decisione adottata, ha rilevato:
-che le domande proposte dall'attrice erano infondate e dovevano essere rigettate;
-che, in via preliminare, occorreva evidenziare come il principio di non contestazione, di cui all'art. 115 c.p.c., imponeva alle parti l'onere di contestare tempestivamente i fatti dedotti in giudizio con la conseguenza che, in assenza di specifica contestazione, tali fatti dovevano intendersi provati ed essere posti dal giudice a fondamento della decisione (cfr. Cass., 02 luglio 2021, n. 18797: “Il principio di non contestazione,
sancito dall'art. 115 c.p.c. dopo la novella della L. n. 69 del 2009, prevede che i fatti
non contestati specificatamente dalla controparte siano ritenuti provati dal giudice”;
Cass. 21 agosto 2012, n. 14594);
-che, nella fattispecie in esame, non aveva contestato di avere CP_1
incamerato somme eccedenti il valore della merce venduta a
[...]
così che poteva ritenersi accertato il credito oggetto della domanda Parte_1
principale (pari ad euro 149.877,09), ai sensi dell'art. 115 c.p.c.;
pag. 4/11 -che, d'altro canto, a fronte della eccezione di compensazione formulata dalla convenuta, basata su un controcredito derivante dall'asserita fornitura di merce a nel periodo 2012-2014, quantificato da in Parte_1 CP_1
205.945,63 Euro, l'attrice ricorrente non aveva contestato né la asserita fornitura di merce, ad opera della convenuta, per 1.622.281,85 Euro, né che i pagamenti effettuati fossero stati pari a 1.404.935,11 Euro;
- che aveva, invece, affermato che la differenza tra gli Parte_1
importi corrispondesse alla commissione dovuta per l'attività svolta quale agente della
; CP_1
-che, dedotta la circostanza che l'importo di € 205.945,63 era dovuto da CP_1
a a titolo di compensi per l'attività svolta quale agente, era Parte_1
onere di quest'ultima provare la circostanza, espressamente contestata dalla parte convenuta;
-che, sotto tale profilo, doveva evidenziarsi come la avesse non solo per CP_1
prima dato atto della esistenza del contratto di agenzia, ma anche prodotto la documentazione attestante gli importi dovuti e versati sulla base di tale rapporto negoziale, pari ad euro 44.450,99, già sottratti dalla stessa nella formulazione dell'eccezione riconvenzionale di compensazione;
-che non aveva, invece, fornito in giudizio alcun elemento Parte_1
probatorio ulteriore idoneo a dimostrare di aver svolto attività di agenzia diversa da quella già retribuita;
- che, a tale proposito, doveva osservarsi come, in primo luogo, dal 2010 - anno in cui risultava altresì in essere il contratto di agenzia datato 11 gennaio 2010 – l'attrice avesse pag. 5/11 rivestito l'incarico di distributore ufficiale di prodotti della in Russia, CP_1
circostanza non contestata da e che avvalorava il fatto che Parte_1
concorressero il rapporto di agenzia e quello di vendita diretta dei prodotti;
-che, in secondo luogo, le fatture prodotte da , relative ai pagamenti delle CP_1
provvigioni a si riferivano a contratti conclusi fino alla Parte_1
fine del 2014 (cfr. doc 12, memoria n. 2, ex art. 183, VI comma c.p.c., parte convenuta);
-che da ciò si desumeva che il contratto di agenzia e di compravendita del 2014 erano certamente coesistiti, con ciò avallandosi la tesi prospettata dalla convenuta e smentendosi la tesi di parte attrice secondo la quale, fino al 2014, vi era solo un contratto di agenzia tra le parti e successivamente solo un contratto di compravendita;
-che altro elemento assai rilevante era la circostanza che le fatture prodotte da CP_1
e fondanti il credito posto in compensazione (doc. 3a, 3b, 3c, 3d, parte convenuta)
[...]
non fossero intestate a soggetti terzi, ma alla stessa Parte_1
-che ciò avvalorava la tesi di parte convenuta della riconducibilità di tali forniture ad un rapporto di compravendita tra le parti;
-che, infatti, se avesse svolto attività di agente per conto di Parte_1
, le fatture sarebbero state intestate ai terzi compratori estranei al CP_1
rapporto di agenzia intercorrente tra le parti;
-che correlativamente doveva valorizzarsi il fatto che l'attrice non avesse prodotto in giudizio le fatture relative alle asserite provvigioni derivanti dal suddetto contratto di agenzia, ulteriori e diverse rispetto a quelle prodotte dalla parte convenuta;
pag. 6/11 -che, per inciso, l'applicazione del 15% sul valore del venduto (euro 1.622.281,85) non avrebbe originato l'importo richiesto in compensazione quale credito derivante dalla vendita di prodotti, importo come detto non contestato;
-che anche tale circostanza avvalorava l'infondatezza della tesi di parte attrice;
-che, alla luce di quanto esposto, trovando accoglimento l'eccezione di compensazione formulata dalla parte convenuta, la domanda di parte attrice doveva essere respinta,
evidenziandosi come difettassero ictu oculi ab origine i presupposti per l'esercizio dell'azione ex art. 2041 c.c., per carenza del requisito della sussidiarietà;
-che le spese del giudizio dovevano seguire la soccombenza.
3-Avverso la predetta sentenza ha proposto appello Parte_1
affidando l'impugnazione ai seguenti motivi;
[...]
a-inidoneità, contraddittorietà, illogicità ed erroneità della sentenza, per avere il
Tribunale ritenuto che essa appellante non avesse contestato né la asserita fornitura di merce, da parte di , per l'importo di 1.622.281,65 Euro, né che i CP_1
pagamenti fossero stati pari ad Euro 1.404.935,11 Euro;
b-illogicità della motivazione della sentenza impugnata laddove il Giudice aveva ritenuto che la avesse fornito la prova del pagamento delle provvigioni CP_1
relative all'opera di agente di essa appellante con la somma di 44.450,99 Euro;
c-erroneità ed illogicità della motivazione della sentenza laddove si individuava un elemento probatorio nella qualifica che l'appellata aveva attribuito ad essa appellante di
“Distributore Ufficiale per la Russia” dei propri prodotti, atteso che tale qualifica era stata attribuita alla;
Controparte_2
d-erroneità della sentenza appellata nella parte in cui il primo Giudice aveva fatto pag. 7/11 discendere la prova dei fatti dalla produzione della fatture di . CP_1
Si è costituita in giudizio e ha resistito all'appello, invocandone il CP_1
rigetto.
La causa è stata, infine, trattenuta in decisione all'esito di trattazione cartolare con concessione dei termini di cui all'art. 190 c. p. c.
4-Osserva la Corte che i quattro motivi dell'appello di Parte_1
possono essere trattati congiuntamente in ragione della loro stretta connessione,
[...]
mirando tutti al rigetto della eccezione di compensazione proposta dalla appellata, che aveva inteso respingere la pretesa creditoria della appellante sulla scorta della esistenza di un suo credito di maggiore importo.
Ebbene, le censure che la società appellante ha rivolto alla sentenza gravata risultano senz'altro infondate, posto che l'istanza di riforma dalla stessa avanzata si fonda su una visione “atomistica” degli elementi, desumibili dagli scritti difensivi delle parti e dai documenti in atti, tenuti presenti dal Giudice di prime cure, che è, invece, pervenuto alle conclusioni contestate da sulla scorta di una Parte_1
valutazione di insieme del materiale a sua disposizione. Può, quindi, affermarsi che l'appellante non ha colto appieno le ragioni che sostengono la decisione impugnata.
In proposito, occorre, innanzitutto, sottolineare che Parte_1
fin dalle note scritte depositate in data 11 giugno 2021 e dalla memoria ex art.
[...]
183 comma 6 n. 1 c. p. c., ha ammesso di non essere estranea alle operazioni economiche che avevano portato a vendere in Russia beni di propria CP_1
produzione per un valore di 1.622.281,85 Euro, sostenendo, piuttosto, di essere intervenuta nelle compravendite delle quali si tratta quale agente di , in CP_1
pag. 8/11 quanto si era limitata a reperire clienti russi cui la preponente avrebbe venduto la merce della quale si tratta. a, quindi, allegato che erano Parte_1
stati i terzi acquirenti a versare a la somma di 1.404.935,11 Euro e che CP_1
la differenza tra il valore dei prodotti venduti e i pagamenti effettuati dagli acquirenti era costituita dalle provvigioni che le spettavano in forza del contratto di agenzia stipulato con la venditrice e da quest'ultima prodotto (vedi contratto di agenzia del 11
gennaio 2010).
L'assunto della appellante deve considerarsi infondato alla luce di alcune considerazioni che rendono priva di qualsiasi giustificazione la ricostruzione della vicenda negoziale da quest'ultima prospettata.
Non può non sottolinearsi, intanto, che l'appellante non ha prodotto alcun documento che attesti la fatturazione delle provvigioni dovutele per le compravendite delle quali si tratta, a differenza dell'appellata che ha prodotto le fatture di vendita della merce in questione, intestate a che risultano, peraltro, Parte_1
registrate nelle scritture contabili di . CP_1
Appare, del resto, inverosimile la tesi dell'appellante secondo cui le provvigioni per gli affari dei quali si tratta le sarebbero state corrisposte dagli acquirenti.
La differenza tra i due importi sopra indicati, pari a 217.346, 74 Euro, non corrisponde,
inoltre, alla somma che le sarebbe spettata quale provvigione del 15% sull'importo di
1.622.281,85 Euro, che ammonta a 243.342, 27 Euro.
L'insieme degli elementi suddetti fornisce, invero, la prova logica dell'esistenza del rapporto di compravendita allegato da e, quindi, del credito da CP_1
quest'ultima eccepito in compensazione per neutralizzare la pretesa creditoria azionata pag. 9/11 da Parte_1
5- L'appello di eve, pertanto, essere rigettato. Parte_1
Il compenso di avvocato, avuto riguardo al valore della controversia (compreso tra
52.000,01 e 260.000,00 Euro), può essere liquidato, ex DM 147/2022, in 9.911,00 Euro
(2.977,00 Euro per la fase di studio, 1.911,00 Euro per la fase introduttiva e 5.103,00
Euro per la fase decisionale).
All'appellata spetta, inoltre, il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato.
6- Va dichiarato che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di
[...]
dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a Parte_1
quello dovuto per l'atto di appello proposto, a norma dell'art.13 comma 1 quater del
DPR 30 maggio 2002 n.115.
PQM
La Corte definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
I-Rigetta l'appello di Parte_1
II-Condanna a rimborsare a le Parte_1 CP_1
spese del grado, liquidandole in 9.991,00 Euro per compenso di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, Iva e Cpa come per legge;
III- Dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di
[...]
dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a Parte_1
quello dovuto per l'atto di appello proposto, a norma dell'art.13 comma 1 quater del
DPR 30 maggio 2002 n.115.
pag. 10/11 Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile il 9
settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Rosario Lionello Rossino Giuseppe De Rosa
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe De Rosa Presidente
Dott. Antonella Allegra Consigliere
Dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 356/2022 R.G., promosso da:
(CF ), società di diritto russo, in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Maurizio
Castellani
Appellante
Contro
(P.IVA ) con sede in Cento (FE) via Ferrarese 10, in CP_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Lino Ruggiero
e dell'avv. Giancarlo Bozzi.
Appellata
IN PUNTO A: Appello avverso la sentenza n. 47/2022 del 26 gennaio 2022 del
Tribunale di Ferrara CONCLUSIONI
Per come da note scritte depositate il 3 febbraio Parte_1
2025;
Per come da note scritte depositate il 5 febbraio 2025. CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1- Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ha chiesto al Parte_1
Tribunale di Ferrara di condannare alla restituzione della somma di CP_1
149.877,09, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, quale differenza tra l'importo versato da essa ricorrente alla società resistente e il valore delle merci consegnate da quest'ultima.
La ricorrente ha dedotto:
-che aveva stipulato con la resistente, in data 1ottobre 2014, un contratto di compravendita avente ad oggetto la fornitura di bruciatori industriali, che prevedeva il pagamento anticipato del corrispettivo pattuito;
-che aveva versato anticipatamente una somma pari ad euro 1.117.219,00 alla resistente,
la quale aveva fornito ad essa ricorrente merci per complessivi 967.341,91 Euro;
-che la fornitura era stata interrotta dal mese di maggio 2016;
-che aveva sollecitato la resistente, in data 13 novembre 2020, a restituire le somme ricevute in eccesso, ammontanti a 149.877,09 Euro;
-che i pagamenti in eccesso, non dovuti, integravano i presupposti dell'obbligazione restitutoria;
- che era, comunque, configurabile, in via residuale, un'ipotesi di arricchimento senza causa.
pag. 2/11 si è costituita in giudizio e ha rilevato: CP_1
-che aveva intrattenuto dal 2010 rapporti commerciali con la ricorrente e e che aveva sottoscritto, nello stesso anno, un contratto di agenzia;
-che la ricorrente ricopriva, dal 2010, l'incarico di Distributore ufficiale di prodotti di essa resistente in Russia;
-che aveva fornito merce alla ricorrente, dal 2012 al 2014, per una somma pari a
1.622.281,85 Euro e che aveva ricevuto pagamenti per detta merce da
[...]
ammontanti ad euro 1.404.935,11, così che vantava un credito Parte_1
residuo verso quest'ultima pari a 217.346,74 Euro;
-che aveva, quindi, un credito verso la ricorrente, dal 20 ottobre 2014, pari ad euro
205.945,63 (in virtù delle ulteriori somme ricevute da pari Parte_1
a 44.450,99 Euro e al rimborso effettuato da essa resistente per 33.049,88 Euro);
-che la differenza tra quanto versato dalla ricorrente e il valore della merce venduta da essa resistente, da cui nasceva il credito oggetto della domanda principale, trovava giustificazione nel credito pregresso di 217.346,74 Euro, in precedenza indicato;
-che aveva imputato i pagamenti ricevuti dalla ricorrente a saldo dei suoi pregressi debiti verso essa resistente;
-che doveva considerarsi inammissibile l'azione di arricchimento senza causa per carenza del requisito della sussidiarietà, sussistendo una distinta azione per ottenere il ristoro del danno subito.
Con note di trattazione scritta depositate in data 11 giugno 2021,
[...]
ha, altresì, dedotto che la somma oggetto della eccezione di Parte_1
pag. 3/11 compensazione di controparte non costituiva un debito di essa ricorrente verso
, corrispondendo, invece, al compenso dovuto da quest'ultima in virtù di CP_1
contratto di agenzia (somma pari al 15% del prezzo dei prodotti venduti, come previsto dalla clausola 1.2, doc. 2 parte resistente).
2-Il Tribunale di Ferrara, disposto il mutamento del rito, con la sentenza n. 47/2022 del
26 gennaio 2022, ha respinto le domande proposte da Parte_1
essendo fondata l'eccezione di compensazione formulata da .
[...] CP_1
Ha, pertanto, condannato l'attrice al rimborso, in favore della convenuta, delle spese di lite.
Il Giudice di prime cure, a sostegno della decisione adottata, ha rilevato:
-che le domande proposte dall'attrice erano infondate e dovevano essere rigettate;
-che, in via preliminare, occorreva evidenziare come il principio di non contestazione, di cui all'art. 115 c.p.c., imponeva alle parti l'onere di contestare tempestivamente i fatti dedotti in giudizio con la conseguenza che, in assenza di specifica contestazione, tali fatti dovevano intendersi provati ed essere posti dal giudice a fondamento della decisione (cfr. Cass., 02 luglio 2021, n. 18797: “Il principio di non contestazione,
sancito dall'art. 115 c.p.c. dopo la novella della L. n. 69 del 2009, prevede che i fatti
non contestati specificatamente dalla controparte siano ritenuti provati dal giudice”;
Cass. 21 agosto 2012, n. 14594);
-che, nella fattispecie in esame, non aveva contestato di avere CP_1
incamerato somme eccedenti il valore della merce venduta a
[...]
così che poteva ritenersi accertato il credito oggetto della domanda Parte_1
principale (pari ad euro 149.877,09), ai sensi dell'art. 115 c.p.c.;
pag. 4/11 -che, d'altro canto, a fronte della eccezione di compensazione formulata dalla convenuta, basata su un controcredito derivante dall'asserita fornitura di merce a nel periodo 2012-2014, quantificato da in Parte_1 CP_1
205.945,63 Euro, l'attrice ricorrente non aveva contestato né la asserita fornitura di merce, ad opera della convenuta, per 1.622.281,85 Euro, né che i pagamenti effettuati fossero stati pari a 1.404.935,11 Euro;
- che aveva, invece, affermato che la differenza tra gli Parte_1
importi corrispondesse alla commissione dovuta per l'attività svolta quale agente della
; CP_1
-che, dedotta la circostanza che l'importo di € 205.945,63 era dovuto da CP_1
a a titolo di compensi per l'attività svolta quale agente, era Parte_1
onere di quest'ultima provare la circostanza, espressamente contestata dalla parte convenuta;
-che, sotto tale profilo, doveva evidenziarsi come la avesse non solo per CP_1
prima dato atto della esistenza del contratto di agenzia, ma anche prodotto la documentazione attestante gli importi dovuti e versati sulla base di tale rapporto negoziale, pari ad euro 44.450,99, già sottratti dalla stessa nella formulazione dell'eccezione riconvenzionale di compensazione;
-che non aveva, invece, fornito in giudizio alcun elemento Parte_1
probatorio ulteriore idoneo a dimostrare di aver svolto attività di agenzia diversa da quella già retribuita;
- che, a tale proposito, doveva osservarsi come, in primo luogo, dal 2010 - anno in cui risultava altresì in essere il contratto di agenzia datato 11 gennaio 2010 – l'attrice avesse pag. 5/11 rivestito l'incarico di distributore ufficiale di prodotti della in Russia, CP_1
circostanza non contestata da e che avvalorava il fatto che Parte_1
concorressero il rapporto di agenzia e quello di vendita diretta dei prodotti;
-che, in secondo luogo, le fatture prodotte da , relative ai pagamenti delle CP_1
provvigioni a si riferivano a contratti conclusi fino alla Parte_1
fine del 2014 (cfr. doc 12, memoria n. 2, ex art. 183, VI comma c.p.c., parte convenuta);
-che da ciò si desumeva che il contratto di agenzia e di compravendita del 2014 erano certamente coesistiti, con ciò avallandosi la tesi prospettata dalla convenuta e smentendosi la tesi di parte attrice secondo la quale, fino al 2014, vi era solo un contratto di agenzia tra le parti e successivamente solo un contratto di compravendita;
-che altro elemento assai rilevante era la circostanza che le fatture prodotte da CP_1
e fondanti il credito posto in compensazione (doc. 3a, 3b, 3c, 3d, parte convenuta)
[...]
non fossero intestate a soggetti terzi, ma alla stessa Parte_1
-che ciò avvalorava la tesi di parte convenuta della riconducibilità di tali forniture ad un rapporto di compravendita tra le parti;
-che, infatti, se avesse svolto attività di agente per conto di Parte_1
, le fatture sarebbero state intestate ai terzi compratori estranei al CP_1
rapporto di agenzia intercorrente tra le parti;
-che correlativamente doveva valorizzarsi il fatto che l'attrice non avesse prodotto in giudizio le fatture relative alle asserite provvigioni derivanti dal suddetto contratto di agenzia, ulteriori e diverse rispetto a quelle prodotte dalla parte convenuta;
pag. 6/11 -che, per inciso, l'applicazione del 15% sul valore del venduto (euro 1.622.281,85) non avrebbe originato l'importo richiesto in compensazione quale credito derivante dalla vendita di prodotti, importo come detto non contestato;
-che anche tale circostanza avvalorava l'infondatezza della tesi di parte attrice;
-che, alla luce di quanto esposto, trovando accoglimento l'eccezione di compensazione formulata dalla parte convenuta, la domanda di parte attrice doveva essere respinta,
evidenziandosi come difettassero ictu oculi ab origine i presupposti per l'esercizio dell'azione ex art. 2041 c.c., per carenza del requisito della sussidiarietà;
-che le spese del giudizio dovevano seguire la soccombenza.
3-Avverso la predetta sentenza ha proposto appello Parte_1
affidando l'impugnazione ai seguenti motivi;
[...]
a-inidoneità, contraddittorietà, illogicità ed erroneità della sentenza, per avere il
Tribunale ritenuto che essa appellante non avesse contestato né la asserita fornitura di merce, da parte di , per l'importo di 1.622.281,65 Euro, né che i CP_1
pagamenti fossero stati pari ad Euro 1.404.935,11 Euro;
b-illogicità della motivazione della sentenza impugnata laddove il Giudice aveva ritenuto che la avesse fornito la prova del pagamento delle provvigioni CP_1
relative all'opera di agente di essa appellante con la somma di 44.450,99 Euro;
c-erroneità ed illogicità della motivazione della sentenza laddove si individuava un elemento probatorio nella qualifica che l'appellata aveva attribuito ad essa appellante di
“Distributore Ufficiale per la Russia” dei propri prodotti, atteso che tale qualifica era stata attribuita alla;
Controparte_2
d-erroneità della sentenza appellata nella parte in cui il primo Giudice aveva fatto pag. 7/11 discendere la prova dei fatti dalla produzione della fatture di . CP_1
Si è costituita in giudizio e ha resistito all'appello, invocandone il CP_1
rigetto.
La causa è stata, infine, trattenuta in decisione all'esito di trattazione cartolare con concessione dei termini di cui all'art. 190 c. p. c.
4-Osserva la Corte che i quattro motivi dell'appello di Parte_1
possono essere trattati congiuntamente in ragione della loro stretta connessione,
[...]
mirando tutti al rigetto della eccezione di compensazione proposta dalla appellata, che aveva inteso respingere la pretesa creditoria della appellante sulla scorta della esistenza di un suo credito di maggiore importo.
Ebbene, le censure che la società appellante ha rivolto alla sentenza gravata risultano senz'altro infondate, posto che l'istanza di riforma dalla stessa avanzata si fonda su una visione “atomistica” degli elementi, desumibili dagli scritti difensivi delle parti e dai documenti in atti, tenuti presenti dal Giudice di prime cure, che è, invece, pervenuto alle conclusioni contestate da sulla scorta di una Parte_1
valutazione di insieme del materiale a sua disposizione. Può, quindi, affermarsi che l'appellante non ha colto appieno le ragioni che sostengono la decisione impugnata.
In proposito, occorre, innanzitutto, sottolineare che Parte_1
fin dalle note scritte depositate in data 11 giugno 2021 e dalla memoria ex art.
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183 comma 6 n. 1 c. p. c., ha ammesso di non essere estranea alle operazioni economiche che avevano portato a vendere in Russia beni di propria CP_1
produzione per un valore di 1.622.281,85 Euro, sostenendo, piuttosto, di essere intervenuta nelle compravendite delle quali si tratta quale agente di , in CP_1
pag. 8/11 quanto si era limitata a reperire clienti russi cui la preponente avrebbe venduto la merce della quale si tratta. a, quindi, allegato che erano Parte_1
stati i terzi acquirenti a versare a la somma di 1.404.935,11 Euro e che CP_1
la differenza tra il valore dei prodotti venduti e i pagamenti effettuati dagli acquirenti era costituita dalle provvigioni che le spettavano in forza del contratto di agenzia stipulato con la venditrice e da quest'ultima prodotto (vedi contratto di agenzia del 11
gennaio 2010).
L'assunto della appellante deve considerarsi infondato alla luce di alcune considerazioni che rendono priva di qualsiasi giustificazione la ricostruzione della vicenda negoziale da quest'ultima prospettata.
Non può non sottolinearsi, intanto, che l'appellante non ha prodotto alcun documento che attesti la fatturazione delle provvigioni dovutele per le compravendite delle quali si tratta, a differenza dell'appellata che ha prodotto le fatture di vendita della merce in questione, intestate a che risultano, peraltro, Parte_1
registrate nelle scritture contabili di . CP_1
Appare, del resto, inverosimile la tesi dell'appellante secondo cui le provvigioni per gli affari dei quali si tratta le sarebbero state corrisposte dagli acquirenti.
La differenza tra i due importi sopra indicati, pari a 217.346, 74 Euro, non corrisponde,
inoltre, alla somma che le sarebbe spettata quale provvigione del 15% sull'importo di
1.622.281,85 Euro, che ammonta a 243.342, 27 Euro.
L'insieme degli elementi suddetti fornisce, invero, la prova logica dell'esistenza del rapporto di compravendita allegato da e, quindi, del credito da CP_1
quest'ultima eccepito in compensazione per neutralizzare la pretesa creditoria azionata pag. 9/11 da Parte_1
5- L'appello di eve, pertanto, essere rigettato. Parte_1
Il compenso di avvocato, avuto riguardo al valore della controversia (compreso tra
52.000,01 e 260.000,00 Euro), può essere liquidato, ex DM 147/2022, in 9.911,00 Euro
(2.977,00 Euro per la fase di studio, 1.911,00 Euro per la fase introduttiva e 5.103,00
Euro per la fase decisionale).
All'appellata spetta, inoltre, il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato.
6- Va dichiarato che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di
[...]
dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a Parte_1
quello dovuto per l'atto di appello proposto, a norma dell'art.13 comma 1 quater del
DPR 30 maggio 2002 n.115.
PQM
La Corte definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
I-Rigetta l'appello di Parte_1
II-Condanna a rimborsare a le Parte_1 CP_1
spese del grado, liquidandole in 9.991,00 Euro per compenso di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, Iva e Cpa come per legge;
III- Dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di
[...]
dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a Parte_1
quello dovuto per l'atto di appello proposto, a norma dell'art.13 comma 1 quater del
DPR 30 maggio 2002 n.115.
pag. 10/11 Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile il 9
settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Rosario Lionello Rossino Giuseppe De Rosa
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