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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 16/12/2025, n. 2297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2297 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3746/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, nella persona del Giudice monocratico, dott. Carlo
Albanese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3746/2025 promossa
DA
, (C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), residenti in [...] elettivamente domiciliati presso lo CodiceFiscale_2 studio dell'Avv. Marco Accossano che li rappresenta e difende come da procura posta a margine dell'atto di citazione;
RICORRENTI
NEI CONFRONTI DI
C.F. , elettivamente domiciliato in via San Controparte_1 C.F._3
Prospero, 4 20121 Milano presso lo studio dell'Avv. Alessandro Stradelli che lo rappresenta e difende come da procura posta a margine della comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
Oggetto: pagamento opere di ristrutturazione e rifacimento tetto.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'udienza del 12.11.2025, tenutasi con le forme della trattazione scritta, le parti hanno precisato le seguenti conclusioni:
PER I RICORRENTI:
“Piaccia al Tribunale ordinario di Monza, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così giudicare: condannare il convenuto a pagare ai ricorrenti e Controparte_1 Parte_1 Parte_2
€ 6.214,87 oltre interessi dalla data di messa in mora e nei termini di cui all'art.1284, comma 4, c.c., dal deposito della domanda giudiziale al saldo, quale quota a suo carico per le opere di rifacimento del tetto dello stabile sito in Monza, via San Donato 26, come determinate dal Geom. CP_2
pagina 1 di 8 nella relazione conclusiva del procedimento di TP avanti al Tribunale ordinario di Monza RG
1990/2024; condannare il convenuto a rifondere ai ricorrenti le spese del presente giudizio, da Controparte_1 liquidarsi secondo i valori medi di cui alla tabella 2 allegata al D.M. 55/2014, ritenuta la controversia compresa nello scaglione di valore da € 5.200,01 ad € 26.000,00 oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, oneri fiscali e previdenziali di legge, ed oltre agli esborsi non imponibili sostenuti per costo contributo unificato e costo marca ex art.30 DPR 115/2002; condannare il convenuto a pagare ai ricorrenti le spese ed i compensi relativi alla Controparte_1 fase di attivazione del procedimento di mediazione esperito, da liquidarsi secondo i valori medi di cui alla tabelle 25 bis allegata al D.M. 55/2014, ritenuta la controversia compresa nello scaglione di valore da € 5.200,01 ad € 26.000,00 oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, oneri fiscali e previdenziali di legge, ed oltre ad € 193,98 corrisposti a titolo di indennità all'organismo di mediazione (ns. doc.26); condannare il convenuto , ai sensi dell'art.12 bis, comma 2, D. Lgs. 28/2010, al Controparte_1 versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per questo giudizio per non aver partecipato al primo incontro di mediazione senza giustificato motivo;
condannare altresì il convenuto, ai sensi dell'art.12 bis, comma 3, D. Lgs. 28/2010, a pagare ai ricorrenti una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturare dopo la conclusione del procedimento di mediazione, per non aver partecipato al primo incontro di mediazione senza giustificato motivo;
condannare il convenuto a rifondere ai ricorrenti le spese del procedimento di TP Controparte_1
RG 1990/2024 avanti al Tribunale ordinario di Monza, da liquidarsi secondo i valori medi di cui alla tabella 9 allegata al D.M. 55/2014, ritenuta la controversia compresa nello scaglione di valore da €
5.200,01 ad € 26.000,00 oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, oneri fiscali e previdenziali di legge, ed oltre ad € 312,00 per costo contributo unificato e costo marca ex art.30 DPR
115/2002 (ns. doc.27) e costo notifiche, e ad € 2.265,31 corrisposti al CTU Geom. (ns. CP_2 doc.25)”.
PER IL RESISTENTE:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previo ogni accertamento utile ed opportuno nonché ogni declaratoria eventualmente necessaria, così giudicare: in via preliminare:
pagina 2 di 8 accertare e dichiarare nel caso di specie la competenza per valore del Giudice di Pace di Monza per le ragioni esposte nella comparsa e nelle presenti note e, conseguentemente, dichiarare la propria incompetenza per valore a favore del Giudice di Pace di Monza;
sempre in via preliminare: dichiarare, per le ragioni illustrate nella narrativa della comparsa e delle presenti note, che i Signori
hanno omesso di notificare unitamente al ricorso ed al decreto di fissazione d'udienza la Pt_1 procura alle liti;
conseguentemente, dichiarare il difetto di valida rappresentanza processuale di parte ricorrente e, conseguentemente, che è inammissibile e/o nullo e/o invalido il ricorso;
in via subordinata, nel merito: rigettare il ricorso avversario, perché inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto per le ragioni ed
i motivi tutti esposti nella narrativa della comparsa e delle presenti note;
accertato e dichiarato che il presente processo non può proseguire con le forme semplificate, non sussistendo le ipotesi elencate all'art. 281 decies c.p.c., in prima udienza, disporre con ordinanza non impugnabile la prosecuzione del processo secondo le forme ordinarie;
rigettare, in ogni caso, le domande tutte riportate alla pagina 4 del ricorso ex art. 281 undecies c.p.c.
28.05.2025 in quanto infondate in fatto ed in diritto, per le ragioni illustrate nella comparsa, a verbale, nelle note di trattazione scritta e nelle presenti note;
dichiarare inammissibili le nuove domande introdotte unicamente con le note conclusive 07.11.2025 e meglio elencate nelle presenti note, in ordine alle quali, in ogni caso, il Signor dichiara di CP_1 non accettare il contraddittorio e, ad ogni buon conto, rigettare anche queste nuove domande, per le ragioni ed i motivi tutti illustrati nelle presenti note;
riservata ogni più ampia deduzione e produzione.
In via istruttoria: revocando il proprio provvedimento datato 27.10.2025 sul punto, disporre consulenza tecnica d'ufficio volta a verificare se i lavori siano stati eseguiti secondo la regola dell'arte.
Con espressa riserva di diversamente concludere e di ogni richiesta istruttoria, indicazione, deduzione, produzione e di ogni altro diritto, anche all'esito dell'esame di qualsiasi istanza, istruttoria e non, avversaria.
Con vittoria di spese e compensi”.
IN FATTO
e , proprietari dell'appartamento posto al piano primo dello stabile Parte_1 Parte_2 sito in Monza alla via San Donato,26, hanno convenuto in giudizio , con le forme Controparte_1
pagina 3 di 8 del rito semplificato, al fine di ottenere il pagamento della somma da essi stessi anticipata per l'effettuazione degli interventi di riparazione del tetto comune dell'immobile, ormai improcrastinabili, atti a risolvere le continue infiltrazioni d'acqua verificatesi all'interno del proprio immobile.
Hanno premesso a tal fine:
- che lo stabile, identificabile quale “condominio minimo” in quanto composto da due sole unità immobiliari, era sprovvisto di amministratore e di un regolamento condominiale;
- che, nell'ottica del dialogo e di una celere risoluzione della problematica, avevano ripetutamente invitato lo a verificare lo stato dei luoghi, anche tramite intervento del CP_1 proprio legale il cui intervento era stato evasivo e tutt'altro che risolutivo;
- che, invitato in sede di mediazione, la procedura s'era conclusa con un verbale negativo per mancata adesione dello CP_1
- che, depositato un ricorso per TP con instaurazione del procedimento n. 1990/2024 R.G., il
CTU ivi nominato, geom. aveva individuato le cause delle infiltrazioni accertate CP_2 all'interno del proprio appartamento nel “(…) generalizzato ammaloramento in cui si trova la copertura, segnalando nel contempo che le marcescenze costituiscono potenziali fonti di pericolo per possibili crolli/cedimenti improvvisi”, riconoscendo “(…) le cattive condizioni generali di conservazione del tetto, in particolare la marcescenza degli elementi in legno, le quali non permettono interventi di riparazioni localizzati e le opere da compiere per
l'eliminazione delle infiltrazioni ed annullare la situazione di pericolo richiedono il rifacimento della copertura”(cfr. in tal senso il documento n. 18, pagine 10 e 11);
- che, a fronte di tale situazione, il CTU aveva indicato quale probabile ammontare delle opere di ripristino la somma di € 26.365,00, da suddividersi tenendo conto dell'estensione delle due unità immobiliari: nello specifico € 15.651,82 a carico degli attori ed € 10.713,18 a carico dello
CP_1
- che, stante l'esito negativo dei successivi contatti stragiudiziali gli attori erano stati costretti ad instaurare il presente giudizio al fine di vedersi corrispondere, a titolo di rimborso pro quota per le opere d'urgenza eseguite, la complessiva somma di € 7.150,33, ridottasi ulteriormente nelle more del giudizio ad € 6.214,87, oltre interessi dalla data di messa in mora nei termini di cui all'art. 1284, c.4 c.c. dalla data di deposito della domanda giudiziale sino a quella del saldo effettivo, oltre a quelle inerenti alla fase di attivazione e svolgimento del procedimento di mediazione, di quelle di TP e della presente fase di merito.
Nel costituirsi in giudizio ha preliminarmente eccepito, nell'ordine: Controparte_1
- l'incompetenza per valore del Tribunale di Monza a favore del Giudice di Pace di Monza;
pagina 4 di 8 - l'inammissibilità/invalidità del ricorso proposto per mancata allegazione della procura alle liti e l'incompatibilità dell'attività istruttoria espletanda con il rito semplificato;
- l'infondatezza della pretesa azionata nei propri confronti stante la mancata intesa tra le parti in ordine ai preventivi sottoposti alla propria attenzione, alla quota richiesta, seppur più bassa rispetto al preventivo fornito, ed alla realizzazione dei lavori, chiedendo disporsi una CTU volta a verificare la realizzazione a regola d'arte dei lavori effettuati.
All'udienza del 12 novembre 2025, previa discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. svoltasi con le forme della trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione.
IN DIRITTO
Come sommariamente esposto nella superiore premessa, il presente giudizio ha ad oggetto la richiesta, avanzata dai ricorrenti, alla rifusione in proprio favore della quota, di spettanza dello ai sensi CP_1 dell'art. 1123 c.c., dell'importo complessivamente sostenuto per l'esecuzione dei lavori di riparazione del tetto dello stabile condominiale sito in Monza, via San Donato n. 26 causa immediata e diretta delle infiltrazioni inficianti l'immobile si loro esclusiva proprietà.
Prima di dare conto delle ragioni di fondatezza della domanda proposta è, però, opportuno rilevare la palese infondatezza dell'eccezione preliminare di incompetenza per valore sollevata dal resistente se solo si considera che ai fini dell'individuazione del valore del presente procedimento incidono, non soltanto la quota del valore delle opere di cui è stata chiesta la rifusione, bensì tutti gli ulteriori costi sostenuti, anch'essi facenti parte della domanda, stavolta risarcitoria, proposta con il ricorso introduttivo, costituiti da tutte le spese sostenute sia nel procedimento di mediazione che in quello per
TP sicché, alla luce di tale sommatoria, il valore del presente giudizio è ben superiore ad € 10.000,00 che rappresenta oggi il limite di valore decidibile dal Giudice di Pace.
Venendo, pertanto, all'esame del merito, l'edificio condominiale sito in Monza, via San Donato n. 26 è formato da distinte due unità immobiliari e, di fatto, costituisce un c.d. “condominio minimo”, avendo in comune il tetto, la facciata, i muri perimetrali, il ballatoio, il vano scala ed il cortile per la cui gestione le parti, non essendovi obbligate, non hanno ritenuto opportuno nominare un amministratore né, tanto meno, redigere un regolamento di Condominio ovvero le tabelle millesimali.
I ricorrenti hanno documentato di avere effettuato numerosi tentativi per coinvolgere lo CP_1 proprietario dell'immobile sito al piano terra dello stabile condominiale seppur ivi non residente, sia con l'invito a mezzo pec, inoltrata il 25 gennaio 2024, a constatare lo stato profondamente ammalorato del tetto, sia con l'invito a partecipare al procedimento di mediazione previsto per la data del 27 febbraio 2024 a cui, tuttavia, l'odierno resistente non ha ritenuto opportuno aderire.
pagina 5 di 8 Stante il plateale disinteresse manifestato a verificare in contraddittorio l'effettiva presenza di infiltrazioni all'interno dell'immobile attoreo e, soprattutto, la causa ricondotta al tetto comune, gli odierni ricorrenti sono stati di fatto costretti ad instaurare il procedimento per TP R.G. n. 1990/2024 ove il geom. ivi nominato dall'odierno Tribunale, all'esito di tutti i sopralluoghi e le verifiche CP_2 effettuate e previo accertamento dell'effettiva sussistenza delle infiltrazioni lamentate, le ha causalmente ricollegate, oltre ogni ragionevole dubbio, “all'insufficiente tenuta del tetto causa il diffuso e generalizzato ammaloramento in cui si trova la copertura”, segnalando, inoltre, “che le marcescenze costituiscono potenziali fonti di pericolo per possibili crolli/cedimenti improvvisi”.
E' piuttosto evidente, quindi, l'urgenza di intervenire che ha imposto ai ricorrenti, una volta preso atto della totale assenza di compartecipazione dell'altro condomino, di effettuare in via d'urgenza gli interventi di ripristino del tetto individuati (e quantificati) nella medesima relazione peritale.
Sotto tale aspetto, l'art. 1123 c.c., già sopra menzionato, disciplina la ripartizione delle spese necessarie per il godimento e la conservazione delle parti comuni dell'edificio e trova applicazione, come sottolineato dalla prevalente giurisprudenza, anche in presenza di condominio minimo, con riferimento sia alle disposizioni che regolamentano la sua organizzazione interna sia alle norme che disciplinano le situazioni soggettive dei partecipanti, tra le quali trova spazio anche il diritto al rimborso delle spese sostenute per la conservazione delle cose comuni (cfr. in tal senso Cass. Civ., 31.1.2006 n. 2046 e Cass.
Civ., 16.4.2018 n. 9280) purché si dimostri che gli interventi effettuati integrino i requisiti della necessarietà e dell'urgenza ai sensi dell'art. 1134 c.c. (cfr. in tal senso Cass. Civ., 14.1.2019 n. 620).
Nel caso di specie, come detto, dalla mera lettura della relazione peritale espletata in sede di TP e dalle conclusioni sopra riportate emerge chiaro e incontrovertibile come l'esigenza attorea fosse urgente e, anzi, ormai improcrastinabile, avendo il CTU rimarcato anche la presenza di “marcescenze” che “costituiscono potenziali fonti di pericolo per possibili crolli/cedimenti improvvisi”, sicché la mancata fattiva collaborazione dello sia in sede di mediazione che quantomeno all'esito del CP_1 procedimento per TP (seppur abbia partecipato agli incontri del 30 aprile, del 2 maggio e de 4 giugno
2024) costituisce semmai un'aggravante.
Dilatoria e palesemente infondata è l'obiezione, da quest'ultimo sollevata in comparsa, relativa alla particolare complessità della vicenda, avendo la relazione peritale depositata all'esito del procedimento per TP ben indagato sia il danno che il nesso causale e non sussistendo alcuna valida ragione per non aderire alle motivate conclusioni rassegnate dal geom. avendo egli per di più fornito un CP_2 preventivo di spesa congruo (rivelatosi poi in corso di causa di poco superiore rispetto alla somma effettivamente spesa dai ricorrenti per le riparazioni del caso) ed un'esatta ripartizione pro quota in quanto ancorata ai millesimi attribuibili a ciascuno dei due condomini. pagina 6 di 8 Per di più a nulla vale eccepire, al fine di andare esenti dall'obbligo di rimborso, che i medesimi lavori avrebbero potuto essere espletati ad un prezzo più basso dallo stesso resistente, asseritamente titolare di un'impresa di costruzioni, se una tale disponibilità non sia mai stata realmente manifestata.
Alla luce delle risultanze esposte spetta, pertanto, ai ricorrenti la rifusione di tutto quanto speso in eccedenza rispetto alla propria quota millesimale per l'esecuzione dei lavori di ripristino del tetto condominiale, da quantificarsi in complessivi € 6.214,87, oltre interessi moratori nella misura prevista dall'art. 1284, comma 4, c.c. maturati a decorrere dalla data del deposito del ricorso sino a quella dell'effettivo soddisfo.
A titolo risarcitorio spetta loro il rimborso di tutti i costi sopportati in sede al procedimento per A.T.P. ed a quello di mediazione cui il resistente del tutto ingiustificatamente non ha ritenuto opportuno aderire.
All'accoglimento della domanda proposta segue la condanna del resistente alla rifusione delle spese di lite sostenute dai ricorrenti, il cui ammontare si liquida come da dispositivo sulla scorta dei compensi medi previsti dal D.M. n. 55/2014, come integrati dal D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. condanna a corrispondere a e la complessiva somma di € Controparte_1 Pt_1 Parte_2
6.214,87, oltre interessi moratori nella misura prevista dall'art.1284, comma 4, c.c. maturati a decorrere dalla data del 28.5.2025 sino a quella del saldo effettivo;
2. condanna a corrispondere a e le spese relative alla fase di Controparte_1 Pt_1 Parte_2 attivazione del procedimento di mediazione esperito, da liquidarsi a titolo di compenso in € 195,00 secondo i valori medi di cui alla tabella 25 bis allegata al D.M. 55/2014, oltre 15% per spese generali,
C.P.A. ed I.V.A., come per legge, oltre € 193,98 corrisposti in favore dell'organismo di mediazione;
3. condanna a corrispondere a e le spese sostenute nel Controparte_1 Pt_1 Parte_2 procedimento per TP R.G. n. 1990/2024, pari a complessivi € 2.482,50, di cui 145,50 per spese esenti e 2.337,00 per compensi, secondo i valori di cui alla tabella 9 del D.M. 55/2014, oltre 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A., come per legge;
4. condanna a rifondere a e 15%, la somma di 2.265,31 da Controparte_1 Pt_1 Parte_2 essi corrisposta in favore del geom. CP_2
5. condanna a rifondere a e le spese di lite sostenute Controparte_1 Pt_1 Parte_2 nell'ambito del presente giudizio, che si liquidano, secondo i valori medi di cui alla tabella 2 allegata al
D.M. 55/2014, ridotti del 20% vista la non particolare complessità della controversia, in complessivi € pagina 7 di 8 4.337,60, di cui per 276,00 spese esenti e 4.061,60 per compensi, oltre 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A., come per legge.
Così deciso in Monza in data 12 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Carlo Albanese
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, nella persona del Giudice monocratico, dott. Carlo
Albanese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3746/2025 promossa
DA
, (C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), residenti in [...] elettivamente domiciliati presso lo CodiceFiscale_2 studio dell'Avv. Marco Accossano che li rappresenta e difende come da procura posta a margine dell'atto di citazione;
RICORRENTI
NEI CONFRONTI DI
C.F. , elettivamente domiciliato in via San Controparte_1 C.F._3
Prospero, 4 20121 Milano presso lo studio dell'Avv. Alessandro Stradelli che lo rappresenta e difende come da procura posta a margine della comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
Oggetto: pagamento opere di ristrutturazione e rifacimento tetto.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'udienza del 12.11.2025, tenutasi con le forme della trattazione scritta, le parti hanno precisato le seguenti conclusioni:
PER I RICORRENTI:
“Piaccia al Tribunale ordinario di Monza, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così giudicare: condannare il convenuto a pagare ai ricorrenti e Controparte_1 Parte_1 Parte_2
€ 6.214,87 oltre interessi dalla data di messa in mora e nei termini di cui all'art.1284, comma 4, c.c., dal deposito della domanda giudiziale al saldo, quale quota a suo carico per le opere di rifacimento del tetto dello stabile sito in Monza, via San Donato 26, come determinate dal Geom. CP_2
pagina 1 di 8 nella relazione conclusiva del procedimento di TP avanti al Tribunale ordinario di Monza RG
1990/2024; condannare il convenuto a rifondere ai ricorrenti le spese del presente giudizio, da Controparte_1 liquidarsi secondo i valori medi di cui alla tabella 2 allegata al D.M. 55/2014, ritenuta la controversia compresa nello scaglione di valore da € 5.200,01 ad € 26.000,00 oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, oneri fiscali e previdenziali di legge, ed oltre agli esborsi non imponibili sostenuti per costo contributo unificato e costo marca ex art.30 DPR 115/2002; condannare il convenuto a pagare ai ricorrenti le spese ed i compensi relativi alla Controparte_1 fase di attivazione del procedimento di mediazione esperito, da liquidarsi secondo i valori medi di cui alla tabelle 25 bis allegata al D.M. 55/2014, ritenuta la controversia compresa nello scaglione di valore da € 5.200,01 ad € 26.000,00 oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, oneri fiscali e previdenziali di legge, ed oltre ad € 193,98 corrisposti a titolo di indennità all'organismo di mediazione (ns. doc.26); condannare il convenuto , ai sensi dell'art.12 bis, comma 2, D. Lgs. 28/2010, al Controparte_1 versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per questo giudizio per non aver partecipato al primo incontro di mediazione senza giustificato motivo;
condannare altresì il convenuto, ai sensi dell'art.12 bis, comma 3, D. Lgs. 28/2010, a pagare ai ricorrenti una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturare dopo la conclusione del procedimento di mediazione, per non aver partecipato al primo incontro di mediazione senza giustificato motivo;
condannare il convenuto a rifondere ai ricorrenti le spese del procedimento di TP Controparte_1
RG 1990/2024 avanti al Tribunale ordinario di Monza, da liquidarsi secondo i valori medi di cui alla tabella 9 allegata al D.M. 55/2014, ritenuta la controversia compresa nello scaglione di valore da €
5.200,01 ad € 26.000,00 oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, oneri fiscali e previdenziali di legge, ed oltre ad € 312,00 per costo contributo unificato e costo marca ex art.30 DPR
115/2002 (ns. doc.27) e costo notifiche, e ad € 2.265,31 corrisposti al CTU Geom. (ns. CP_2 doc.25)”.
PER IL RESISTENTE:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previo ogni accertamento utile ed opportuno nonché ogni declaratoria eventualmente necessaria, così giudicare: in via preliminare:
pagina 2 di 8 accertare e dichiarare nel caso di specie la competenza per valore del Giudice di Pace di Monza per le ragioni esposte nella comparsa e nelle presenti note e, conseguentemente, dichiarare la propria incompetenza per valore a favore del Giudice di Pace di Monza;
sempre in via preliminare: dichiarare, per le ragioni illustrate nella narrativa della comparsa e delle presenti note, che i Signori
hanno omesso di notificare unitamente al ricorso ed al decreto di fissazione d'udienza la Pt_1 procura alle liti;
conseguentemente, dichiarare il difetto di valida rappresentanza processuale di parte ricorrente e, conseguentemente, che è inammissibile e/o nullo e/o invalido il ricorso;
in via subordinata, nel merito: rigettare il ricorso avversario, perché inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto per le ragioni ed
i motivi tutti esposti nella narrativa della comparsa e delle presenti note;
accertato e dichiarato che il presente processo non può proseguire con le forme semplificate, non sussistendo le ipotesi elencate all'art. 281 decies c.p.c., in prima udienza, disporre con ordinanza non impugnabile la prosecuzione del processo secondo le forme ordinarie;
rigettare, in ogni caso, le domande tutte riportate alla pagina 4 del ricorso ex art. 281 undecies c.p.c.
28.05.2025 in quanto infondate in fatto ed in diritto, per le ragioni illustrate nella comparsa, a verbale, nelle note di trattazione scritta e nelle presenti note;
dichiarare inammissibili le nuove domande introdotte unicamente con le note conclusive 07.11.2025 e meglio elencate nelle presenti note, in ordine alle quali, in ogni caso, il Signor dichiara di CP_1 non accettare il contraddittorio e, ad ogni buon conto, rigettare anche queste nuove domande, per le ragioni ed i motivi tutti illustrati nelle presenti note;
riservata ogni più ampia deduzione e produzione.
In via istruttoria: revocando il proprio provvedimento datato 27.10.2025 sul punto, disporre consulenza tecnica d'ufficio volta a verificare se i lavori siano stati eseguiti secondo la regola dell'arte.
Con espressa riserva di diversamente concludere e di ogni richiesta istruttoria, indicazione, deduzione, produzione e di ogni altro diritto, anche all'esito dell'esame di qualsiasi istanza, istruttoria e non, avversaria.
Con vittoria di spese e compensi”.
IN FATTO
e , proprietari dell'appartamento posto al piano primo dello stabile Parte_1 Parte_2 sito in Monza alla via San Donato,26, hanno convenuto in giudizio , con le forme Controparte_1
pagina 3 di 8 del rito semplificato, al fine di ottenere il pagamento della somma da essi stessi anticipata per l'effettuazione degli interventi di riparazione del tetto comune dell'immobile, ormai improcrastinabili, atti a risolvere le continue infiltrazioni d'acqua verificatesi all'interno del proprio immobile.
Hanno premesso a tal fine:
- che lo stabile, identificabile quale “condominio minimo” in quanto composto da due sole unità immobiliari, era sprovvisto di amministratore e di un regolamento condominiale;
- che, nell'ottica del dialogo e di una celere risoluzione della problematica, avevano ripetutamente invitato lo a verificare lo stato dei luoghi, anche tramite intervento del CP_1 proprio legale il cui intervento era stato evasivo e tutt'altro che risolutivo;
- che, invitato in sede di mediazione, la procedura s'era conclusa con un verbale negativo per mancata adesione dello CP_1
- che, depositato un ricorso per TP con instaurazione del procedimento n. 1990/2024 R.G., il
CTU ivi nominato, geom. aveva individuato le cause delle infiltrazioni accertate CP_2 all'interno del proprio appartamento nel “(…) generalizzato ammaloramento in cui si trova la copertura, segnalando nel contempo che le marcescenze costituiscono potenziali fonti di pericolo per possibili crolli/cedimenti improvvisi”, riconoscendo “(…) le cattive condizioni generali di conservazione del tetto, in particolare la marcescenza degli elementi in legno, le quali non permettono interventi di riparazioni localizzati e le opere da compiere per
l'eliminazione delle infiltrazioni ed annullare la situazione di pericolo richiedono il rifacimento della copertura”(cfr. in tal senso il documento n. 18, pagine 10 e 11);
- che, a fronte di tale situazione, il CTU aveva indicato quale probabile ammontare delle opere di ripristino la somma di € 26.365,00, da suddividersi tenendo conto dell'estensione delle due unità immobiliari: nello specifico € 15.651,82 a carico degli attori ed € 10.713,18 a carico dello
CP_1
- che, stante l'esito negativo dei successivi contatti stragiudiziali gli attori erano stati costretti ad instaurare il presente giudizio al fine di vedersi corrispondere, a titolo di rimborso pro quota per le opere d'urgenza eseguite, la complessiva somma di € 7.150,33, ridottasi ulteriormente nelle more del giudizio ad € 6.214,87, oltre interessi dalla data di messa in mora nei termini di cui all'art. 1284, c.4 c.c. dalla data di deposito della domanda giudiziale sino a quella del saldo effettivo, oltre a quelle inerenti alla fase di attivazione e svolgimento del procedimento di mediazione, di quelle di TP e della presente fase di merito.
Nel costituirsi in giudizio ha preliminarmente eccepito, nell'ordine: Controparte_1
- l'incompetenza per valore del Tribunale di Monza a favore del Giudice di Pace di Monza;
pagina 4 di 8 - l'inammissibilità/invalidità del ricorso proposto per mancata allegazione della procura alle liti e l'incompatibilità dell'attività istruttoria espletanda con il rito semplificato;
- l'infondatezza della pretesa azionata nei propri confronti stante la mancata intesa tra le parti in ordine ai preventivi sottoposti alla propria attenzione, alla quota richiesta, seppur più bassa rispetto al preventivo fornito, ed alla realizzazione dei lavori, chiedendo disporsi una CTU volta a verificare la realizzazione a regola d'arte dei lavori effettuati.
All'udienza del 12 novembre 2025, previa discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. svoltasi con le forme della trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione.
IN DIRITTO
Come sommariamente esposto nella superiore premessa, il presente giudizio ha ad oggetto la richiesta, avanzata dai ricorrenti, alla rifusione in proprio favore della quota, di spettanza dello ai sensi CP_1 dell'art. 1123 c.c., dell'importo complessivamente sostenuto per l'esecuzione dei lavori di riparazione del tetto dello stabile condominiale sito in Monza, via San Donato n. 26 causa immediata e diretta delle infiltrazioni inficianti l'immobile si loro esclusiva proprietà.
Prima di dare conto delle ragioni di fondatezza della domanda proposta è, però, opportuno rilevare la palese infondatezza dell'eccezione preliminare di incompetenza per valore sollevata dal resistente se solo si considera che ai fini dell'individuazione del valore del presente procedimento incidono, non soltanto la quota del valore delle opere di cui è stata chiesta la rifusione, bensì tutti gli ulteriori costi sostenuti, anch'essi facenti parte della domanda, stavolta risarcitoria, proposta con il ricorso introduttivo, costituiti da tutte le spese sostenute sia nel procedimento di mediazione che in quello per
TP sicché, alla luce di tale sommatoria, il valore del presente giudizio è ben superiore ad € 10.000,00 che rappresenta oggi il limite di valore decidibile dal Giudice di Pace.
Venendo, pertanto, all'esame del merito, l'edificio condominiale sito in Monza, via San Donato n. 26 è formato da distinte due unità immobiliari e, di fatto, costituisce un c.d. “condominio minimo”, avendo in comune il tetto, la facciata, i muri perimetrali, il ballatoio, il vano scala ed il cortile per la cui gestione le parti, non essendovi obbligate, non hanno ritenuto opportuno nominare un amministratore né, tanto meno, redigere un regolamento di Condominio ovvero le tabelle millesimali.
I ricorrenti hanno documentato di avere effettuato numerosi tentativi per coinvolgere lo CP_1 proprietario dell'immobile sito al piano terra dello stabile condominiale seppur ivi non residente, sia con l'invito a mezzo pec, inoltrata il 25 gennaio 2024, a constatare lo stato profondamente ammalorato del tetto, sia con l'invito a partecipare al procedimento di mediazione previsto per la data del 27 febbraio 2024 a cui, tuttavia, l'odierno resistente non ha ritenuto opportuno aderire.
pagina 5 di 8 Stante il plateale disinteresse manifestato a verificare in contraddittorio l'effettiva presenza di infiltrazioni all'interno dell'immobile attoreo e, soprattutto, la causa ricondotta al tetto comune, gli odierni ricorrenti sono stati di fatto costretti ad instaurare il procedimento per TP R.G. n. 1990/2024 ove il geom. ivi nominato dall'odierno Tribunale, all'esito di tutti i sopralluoghi e le verifiche CP_2 effettuate e previo accertamento dell'effettiva sussistenza delle infiltrazioni lamentate, le ha causalmente ricollegate, oltre ogni ragionevole dubbio, “all'insufficiente tenuta del tetto causa il diffuso e generalizzato ammaloramento in cui si trova la copertura”, segnalando, inoltre, “che le marcescenze costituiscono potenziali fonti di pericolo per possibili crolli/cedimenti improvvisi”.
E' piuttosto evidente, quindi, l'urgenza di intervenire che ha imposto ai ricorrenti, una volta preso atto della totale assenza di compartecipazione dell'altro condomino, di effettuare in via d'urgenza gli interventi di ripristino del tetto individuati (e quantificati) nella medesima relazione peritale.
Sotto tale aspetto, l'art. 1123 c.c., già sopra menzionato, disciplina la ripartizione delle spese necessarie per il godimento e la conservazione delle parti comuni dell'edificio e trova applicazione, come sottolineato dalla prevalente giurisprudenza, anche in presenza di condominio minimo, con riferimento sia alle disposizioni che regolamentano la sua organizzazione interna sia alle norme che disciplinano le situazioni soggettive dei partecipanti, tra le quali trova spazio anche il diritto al rimborso delle spese sostenute per la conservazione delle cose comuni (cfr. in tal senso Cass. Civ., 31.1.2006 n. 2046 e Cass.
Civ., 16.4.2018 n. 9280) purché si dimostri che gli interventi effettuati integrino i requisiti della necessarietà e dell'urgenza ai sensi dell'art. 1134 c.c. (cfr. in tal senso Cass. Civ., 14.1.2019 n. 620).
Nel caso di specie, come detto, dalla mera lettura della relazione peritale espletata in sede di TP e dalle conclusioni sopra riportate emerge chiaro e incontrovertibile come l'esigenza attorea fosse urgente e, anzi, ormai improcrastinabile, avendo il CTU rimarcato anche la presenza di “marcescenze” che “costituiscono potenziali fonti di pericolo per possibili crolli/cedimenti improvvisi”, sicché la mancata fattiva collaborazione dello sia in sede di mediazione che quantomeno all'esito del CP_1 procedimento per TP (seppur abbia partecipato agli incontri del 30 aprile, del 2 maggio e de 4 giugno
2024) costituisce semmai un'aggravante.
Dilatoria e palesemente infondata è l'obiezione, da quest'ultimo sollevata in comparsa, relativa alla particolare complessità della vicenda, avendo la relazione peritale depositata all'esito del procedimento per TP ben indagato sia il danno che il nesso causale e non sussistendo alcuna valida ragione per non aderire alle motivate conclusioni rassegnate dal geom. avendo egli per di più fornito un CP_2 preventivo di spesa congruo (rivelatosi poi in corso di causa di poco superiore rispetto alla somma effettivamente spesa dai ricorrenti per le riparazioni del caso) ed un'esatta ripartizione pro quota in quanto ancorata ai millesimi attribuibili a ciascuno dei due condomini. pagina 6 di 8 Per di più a nulla vale eccepire, al fine di andare esenti dall'obbligo di rimborso, che i medesimi lavori avrebbero potuto essere espletati ad un prezzo più basso dallo stesso resistente, asseritamente titolare di un'impresa di costruzioni, se una tale disponibilità non sia mai stata realmente manifestata.
Alla luce delle risultanze esposte spetta, pertanto, ai ricorrenti la rifusione di tutto quanto speso in eccedenza rispetto alla propria quota millesimale per l'esecuzione dei lavori di ripristino del tetto condominiale, da quantificarsi in complessivi € 6.214,87, oltre interessi moratori nella misura prevista dall'art. 1284, comma 4, c.c. maturati a decorrere dalla data del deposito del ricorso sino a quella dell'effettivo soddisfo.
A titolo risarcitorio spetta loro il rimborso di tutti i costi sopportati in sede al procedimento per A.T.P. ed a quello di mediazione cui il resistente del tutto ingiustificatamente non ha ritenuto opportuno aderire.
All'accoglimento della domanda proposta segue la condanna del resistente alla rifusione delle spese di lite sostenute dai ricorrenti, il cui ammontare si liquida come da dispositivo sulla scorta dei compensi medi previsti dal D.M. n. 55/2014, come integrati dal D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. condanna a corrispondere a e la complessiva somma di € Controparte_1 Pt_1 Parte_2
6.214,87, oltre interessi moratori nella misura prevista dall'art.1284, comma 4, c.c. maturati a decorrere dalla data del 28.5.2025 sino a quella del saldo effettivo;
2. condanna a corrispondere a e le spese relative alla fase di Controparte_1 Pt_1 Parte_2 attivazione del procedimento di mediazione esperito, da liquidarsi a titolo di compenso in € 195,00 secondo i valori medi di cui alla tabella 25 bis allegata al D.M. 55/2014, oltre 15% per spese generali,
C.P.A. ed I.V.A., come per legge, oltre € 193,98 corrisposti in favore dell'organismo di mediazione;
3. condanna a corrispondere a e le spese sostenute nel Controparte_1 Pt_1 Parte_2 procedimento per TP R.G. n. 1990/2024, pari a complessivi € 2.482,50, di cui 145,50 per spese esenti e 2.337,00 per compensi, secondo i valori di cui alla tabella 9 del D.M. 55/2014, oltre 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A., come per legge;
4. condanna a rifondere a e 15%, la somma di 2.265,31 da Controparte_1 Pt_1 Parte_2 essi corrisposta in favore del geom. CP_2
5. condanna a rifondere a e le spese di lite sostenute Controparte_1 Pt_1 Parte_2 nell'ambito del presente giudizio, che si liquidano, secondo i valori medi di cui alla tabella 2 allegata al
D.M. 55/2014, ridotti del 20% vista la non particolare complessità della controversia, in complessivi € pagina 7 di 8 4.337,60, di cui per 276,00 spese esenti e 4.061,60 per compensi, oltre 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A., come per legge.
Così deciso in Monza in data 12 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Carlo Albanese
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