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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XVII, sentenza 08/01/2026, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 209/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 17, riunita in udienza il
24/01/2024 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente e Relatore
COSTANZO MASSIMO RICCARDO, Giudice
QU NA SA RI, Giudice
in data 24/01/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1559/2017 depositato il 24/02/2017
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Dir. Provin. Uff. Controlli-Legale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13570/2016 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 6 e pubblicata il 23/12/2016
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2002
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2003
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2004
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2002
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2003
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2004
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO 2002
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO 2003 - DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO 2004
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Assente
Resistente/Appellato: Insiste come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente si dà atto che, avuto riguardo al notevole carico riguardante il giudice relatore indicato nel verbale di udienza Dr. Costanzo, il sottoscritto presidente – ai sensi dell'art. 276, ultimo comma, c.p.c. applicabile nel processo tributario per effetto dell'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 – in data 5 gennaio
2026 ha designato se stesso come estensore.
Avverso la sentenza n. 13570.6.2016 della Commissione Tributaria Provinciale di Catania che, ritenendo contra legem il rimborso richiesto, rigettava il ricorso presentato dal Sig. Nominativo_1 contro l'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Catania – riguardante silenzio rifiuto istanza di rimborso della differenza
(50% imposte a suo tempo versate) tra quanto versato in autotassazione e quanto scaturente dalla definizione prevista dall'art. 1, comma 1011, della legge 27/12/2006, n. 296, e ss., per gli anni d'imposta
2002, 2003, 2004 e 2005, presentata in data 27.12.2010, proponeva appello, in data 15.2.2017, la parte contribuente lamentando carenza di motivazione della sentenza ed insistendo sul riconoscimento del diritto al rimborso per cui chiede la riforma della sentenza appellata.
L'Ufficio deposita, in data 28.3.2017, controdeduzioni chiedendo il rigetto dell'appello con la conferma della sentenza impugnata evidenziando la tardività dell'istanza presentata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello del contribuente non può trovare accoglimento e, pertanto, la sentenza impugnata deve essere confermata.
Infatti, si constata la tardività dell'istanza in quanto presentata il 27.12.2010, comunque, oltre il termine di due anni previsto dall'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, a norma del quale, in mancanza di disposizioni specifiche, la domanda di rimborso non può essere presentata oltre due anni dal pagamento o, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione (nel caso in oggetto il 30 giugno 2008).
Invero, nelle pronunce su queste controversie questioni, da parte della S.C., viene chiaramente ribadito il termine biennale di decorrenza, come nella recente ordinanza n. 29913/2020 che, seppur in riferimento al sisma 1990, ha stabilito che l'istanza di rimborso delle imposte versate in ragione delle agevolazioni riconosciute dall'art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002 in favore dei soggetti residenti nella Sicilia orientale e colpiti dal sisma del 13 dicembre del 1990 va presentata nel termine di due anni, calcolato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n. 31 del 2008 (di conversione con modif. del d.l. n. 248 del 2007) e cioè dal 1 marzo 2008.
Come rilevato dall'ufficio, nel caso di specie, l'istanza del contribuente è comunque tardivamente presentata anche oltre il biennio di decadenza di cui alla L. 28/02/2008 n. 31, di conversione, con modificazioni, del D.L. 31/12/2007 n. 248, recante proroga dei termini al 30/06/2008 relativamente ad adempimenti e versamenti. Appare opportuno evidenziare che nel caso particolare non è invero applicabile il diverso termine di decadenza individuato dall'art. 38 del DPR 602/73, in quanto, fino alla data di entrata in vigore delle singole norme agevolative, il pagamento delle imposte di cui si tratta era dovuto.
Nulla controbatte sul punto il contribuente.
Non si può, quindi, che confermare la sentenza impugnata con compensazione, tenuto conto della particolarità della fattispecie e l'accavallarsi della normativa al riguardo, delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della SICILIA, Sezione 17, rigetta l'appello del contribuente e conferma la sentenza impugnata. Spese compensate.
Il Presidente Estensore
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 17, riunita in udienza il
24/01/2024 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente e Relatore
COSTANZO MASSIMO RICCARDO, Giudice
QU NA SA RI, Giudice
in data 24/01/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1559/2017 depositato il 24/02/2017
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Dir. Provin. Uff. Controlli-Legale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13570/2016 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 6 e pubblicata il 23/12/2016
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2002
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2003
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2004
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2002
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2003
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2004
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO 2002
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO 2003 - DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO 2004
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Assente
Resistente/Appellato: Insiste come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente si dà atto che, avuto riguardo al notevole carico riguardante il giudice relatore indicato nel verbale di udienza Dr. Costanzo, il sottoscritto presidente – ai sensi dell'art. 276, ultimo comma, c.p.c. applicabile nel processo tributario per effetto dell'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 – in data 5 gennaio
2026 ha designato se stesso come estensore.
Avverso la sentenza n. 13570.6.2016 della Commissione Tributaria Provinciale di Catania che, ritenendo contra legem il rimborso richiesto, rigettava il ricorso presentato dal Sig. Nominativo_1 contro l'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Catania – riguardante silenzio rifiuto istanza di rimborso della differenza
(50% imposte a suo tempo versate) tra quanto versato in autotassazione e quanto scaturente dalla definizione prevista dall'art. 1, comma 1011, della legge 27/12/2006, n. 296, e ss., per gli anni d'imposta
2002, 2003, 2004 e 2005, presentata in data 27.12.2010, proponeva appello, in data 15.2.2017, la parte contribuente lamentando carenza di motivazione della sentenza ed insistendo sul riconoscimento del diritto al rimborso per cui chiede la riforma della sentenza appellata.
L'Ufficio deposita, in data 28.3.2017, controdeduzioni chiedendo il rigetto dell'appello con la conferma della sentenza impugnata evidenziando la tardività dell'istanza presentata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello del contribuente non può trovare accoglimento e, pertanto, la sentenza impugnata deve essere confermata.
Infatti, si constata la tardività dell'istanza in quanto presentata il 27.12.2010, comunque, oltre il termine di due anni previsto dall'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, a norma del quale, in mancanza di disposizioni specifiche, la domanda di rimborso non può essere presentata oltre due anni dal pagamento o, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione (nel caso in oggetto il 30 giugno 2008).
Invero, nelle pronunce su queste controversie questioni, da parte della S.C., viene chiaramente ribadito il termine biennale di decorrenza, come nella recente ordinanza n. 29913/2020 che, seppur in riferimento al sisma 1990, ha stabilito che l'istanza di rimborso delle imposte versate in ragione delle agevolazioni riconosciute dall'art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002 in favore dei soggetti residenti nella Sicilia orientale e colpiti dal sisma del 13 dicembre del 1990 va presentata nel termine di due anni, calcolato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n. 31 del 2008 (di conversione con modif. del d.l. n. 248 del 2007) e cioè dal 1 marzo 2008.
Come rilevato dall'ufficio, nel caso di specie, l'istanza del contribuente è comunque tardivamente presentata anche oltre il biennio di decadenza di cui alla L. 28/02/2008 n. 31, di conversione, con modificazioni, del D.L. 31/12/2007 n. 248, recante proroga dei termini al 30/06/2008 relativamente ad adempimenti e versamenti. Appare opportuno evidenziare che nel caso particolare non è invero applicabile il diverso termine di decadenza individuato dall'art. 38 del DPR 602/73, in quanto, fino alla data di entrata in vigore delle singole norme agevolative, il pagamento delle imposte di cui si tratta era dovuto.
Nulla controbatte sul punto il contribuente.
Non si può, quindi, che confermare la sentenza impugnata con compensazione, tenuto conto della particolarità della fattispecie e l'accavallarsi della normativa al riguardo, delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della SICILIA, Sezione 17, rigetta l'appello del contribuente e conferma la sentenza impugnata. Spese compensate.
Il Presidente Estensore