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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/09/2025, n. 3650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3650 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv. Giudice Dante Martino, nella causa iscritta al N. 13289/2024 . promossa
D A
rappresentato e difeso dall'avv.to TARANTINO Parte_1 ______________________
ERASMO ed elettivamente domiciliato presso Piazza Leoni n.49, Palermo.
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato
CP_1
Per ___________________ legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio Legale Distrettuale
, Via Laurana n. 59, con l'Avv. Rosaria Ciancimino che lo rappresenta e CP_1
difende per mandato generale alle liti rogato dal Notaio Per_1
- resistente –
All'esito dell'udienza del 15/09/2025 tenutasi in trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art.127-ter c.p.c. ha pronunciato
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato il 18/09/2024 il ricorrente indicato in epigrafe convenne in giudizio l' , chiedendo dichiararsi il diritto alla percezione CP_1
dell'indennità di accompagnamento e il riconoscimento della condizione di disabilità di cui all'art.3 comma 3 l.104/1992, a partire dalla presentazione della domanda amministrativa. Il Cancelliere
Resistette in giudizio l' convenuto eccependo l'infondatezza della
CP_2
domanda di cui chiese il rigetto.
La causa è stata istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica, disposta la trattazione scritta ex art.127-ter c.p.c., è stata decisa all'odierna udienza.
La domanda è fondata.
Il consulente tecnico d'ufficio, invero, sulla base degli accertamenti espletati, ha concluso affermando che a causa delle Parte_1 patologie da cui è affetto, è in possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per percepire l'indennità di accompagnamento e per la condizione di disabilità di cui all'art.3 comma 3 l.104/1992 a partire da Gennaio 2025.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (v. relazione in atti).
Può, quindi, affermarsi che ra in possesso dei requisiti Parte_1 sanitari necessari per la percezione dell'indennità di accompagnamento e per la condizione di disabilità di cui all'art.3 comma 3 l.104/1992 a partire da
Gennaio 2025.
Le spese vanno compensate stante il riconoscimento successivo alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Restano definitivamente a carico dell' , infine, le spese della CP_1 consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Dichiara che il ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari necessari per la percezione dell'indennità di accompagnamento e per la condizione di disabilità di cui all'art.3 comma 3 l.104/1992 a partire da Gennaio 2025.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, già CP_1 liquidate.
Così deciso in Palermo 16/09/2025
IL GIUDICE
Dante Martino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv. Giudice Dante Martino, nella causa iscritta al N. 13289/2024 . promossa
D A
rappresentato e difeso dall'avv.to TARANTINO Parte_1 ______________________
ERASMO ed elettivamente domiciliato presso Piazza Leoni n.49, Palermo.
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato
CP_1
Per ___________________ legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio Legale Distrettuale
, Via Laurana n. 59, con l'Avv. Rosaria Ciancimino che lo rappresenta e CP_1
difende per mandato generale alle liti rogato dal Notaio Per_1
- resistente –
All'esito dell'udienza del 15/09/2025 tenutasi in trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art.127-ter c.p.c. ha pronunciato
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato il 18/09/2024 il ricorrente indicato in epigrafe convenne in giudizio l' , chiedendo dichiararsi il diritto alla percezione CP_1
dell'indennità di accompagnamento e il riconoscimento della condizione di disabilità di cui all'art.3 comma 3 l.104/1992, a partire dalla presentazione della domanda amministrativa. Il Cancelliere
Resistette in giudizio l' convenuto eccependo l'infondatezza della
CP_2
domanda di cui chiese il rigetto.
La causa è stata istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica, disposta la trattazione scritta ex art.127-ter c.p.c., è stata decisa all'odierna udienza.
La domanda è fondata.
Il consulente tecnico d'ufficio, invero, sulla base degli accertamenti espletati, ha concluso affermando che a causa delle Parte_1 patologie da cui è affetto, è in possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per percepire l'indennità di accompagnamento e per la condizione di disabilità di cui all'art.3 comma 3 l.104/1992 a partire da Gennaio 2025.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (v. relazione in atti).
Può, quindi, affermarsi che ra in possesso dei requisiti Parte_1 sanitari necessari per la percezione dell'indennità di accompagnamento e per la condizione di disabilità di cui all'art.3 comma 3 l.104/1992 a partire da
Gennaio 2025.
Le spese vanno compensate stante il riconoscimento successivo alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Restano definitivamente a carico dell' , infine, le spese della CP_1 consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Dichiara che il ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari necessari per la percezione dell'indennità di accompagnamento e per la condizione di disabilità di cui all'art.3 comma 3 l.104/1992 a partire da Gennaio 2025.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, già CP_1 liquidate.
Così deciso in Palermo 16/09/2025
IL GIUDICE
Dante Martino