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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 15/01/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Latti Presidente Relatore
dott. Mario Farina Giudice
dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. V.G. 5552/2024 promossa da:
, C.F. nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._1
e
, C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. POLLI MIRKO
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto per legge
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
Pag. 1 a 4 DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno proposto una domanda congiunta di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, nella quale hanno esposto:
“ 1) la sig.ra ha intrattenuto una relazione sentimentale con il sig., e dalla loro unione CP_1 CP_2
è nata in data [...] la piccola;
Persona_1
2) Il rapporto fra la ricorrente e il resistente si è irrimediabilmente incrinato tuttavia, nonostante il sig. sia presente nella vita della bambina sia materialmente come anche moralmente, occorre CP_2
l'intervento di questo Tribunale affinché si possa meglio delimitare quelli che sono i diritti e doveri dei genitori anche al fine di incombenze amministrative una fra tutte la compilazione del certificato
ISEE;
3) quanto all'aspetto economico la sig.ra ha percepito nel corso dell'anno 2023 un reddito CP_1
pari a 10.200,00 a titolo di reddito di cittadinanza, mente il sig. titolare della Ditta CP_2
LoriSophycar ha percepito nel corso del medesimo anno la somma di € 8.500,00 circa;
È intenzione dei ricorrenti regolare i loro rapporti nell'interesse della figlia minore con piena soddisfazione di entrambi e senza che alcuno dei due abbia diritto ad ulteriori pretese se non quelle di seguito meglio indicate;
Tutto ciò premesso, stante l'impossibilità di ricreare l'unione spirituale e materiale della coppia,
i signori e - ut supra rappresentati, difesi e domiciliati - al solo fine Controparte_1 CP_2
di tutelare il benessere della propria figlia, visto l'art. 473 bis c.c.
CHIEDONO
l'Ecc.mo Tribunale di adito verificate le condizioni di legge ed esperiti tutti gli incombenti di rito -
Voglia disciplinare i rapporti tra gli stessi e la figlia minore alle condizioni che di seguito si espongono:
A) verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Per_1
sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre.
Pag. 2 a 4 Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della minore. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia;
B) Il Sig. avrà la possibilità di trattenere con sé la piccola quando vorrà, CP_2 Per_1
anche durante la notte, previo accordo con la madre e nel rispetto degli impegni di studio, sportivi e sociali della figlia;
C) Egualmente le parti gestiranno in piena autonomia e serenità i giorni di festività e pausa estiva periodi che verranno ripartiti secondo principio di equità;
D) Il Sig. oltre ad impegnarsi a corrispondere alla sig.ra a titolo di Controparte_2 CP_1
mantenimento della figlia la somma totale mensile pari ad € 200,00 (duecento/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e presta il consenso affinché la madre possa percepire la percentuale del 100% dell'AUU erogato dall'Ente previdenziale.
La sig.ra dichiara, inoltre, di nulla avere da pretendere dal sig. a titolo di CP_1 CP_2
mantenimento della piccola per il periodo antecedente il deposito del presente atto in quanto Per_1
il medesimo vi ha già provveduto;
F) ciascun genitore provvederà al mantenimento della figlia nei rispettivi giorni di pernottamento,
con diritto di ripetizione delle spese straordinarie nella misura del 50% che si renderanno di volta in volta necessarie secondo il seguente criterio;
Le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal
S.S.N. e quelle dentistiche, non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
H) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco all'espatrio.”
Pag. 3 a 4 Con note scritte sostitutive dell'udienza, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e la causa
è stata rimessa in decisione.
Deve, quindi, prendersi atto dell'accordo che attiene ai rapporti patrimoniali fra e Controparte_1
Controparte_2
Gli accordi intervenuti tra e devono essere omologati non Controparte_1 Controparte_2
essendo in contrasto con gli interessi della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie il ricorso e provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come sopra riportate;
2) dichiara le spese integralmente compensate tra le parti.
Si comunichi
Cagliari, 20/12/2024
Il Presidente
dott. Giorgio Latti
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