CA
Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 31/10/2025, n. 1832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1832 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1359/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: Dr. Giovanni Salina Presidente Dr.ssa Silvia Romagnoli Consigliere rel. Dr.ssa Antonella Romano Consigliere
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 1359/2022 promossa da:
QUALE TITOLARE DELLA DITTA IL Parte_1 Parte_2
(C.F. )
[...] C.F._1 rappresentato e difeso da Avv. POZZA PAOLO, con domicilio eletto presso il suo studio in Contrà Santo Stefano n.15, Vicenza APPELLANTE
contro
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa da Avv. CASONI ALESSANDRO, con domicilio eletto presso il suo studio in Via Massimo D'Azeglio n.21, Bologna APPELLATO
OGGETTO: APPELLO AVVERSO SENTENZA n. 25/2022 del Tribunale di RAVENNA
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte in sostituzione di udienza di p.c. del 29.04.2025 tenutasi con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., come segue:
- Per l'appellante QUALE TITOLARE DELLA DITTA IL Parte_1
: Parte_2
“In via pregiudiziale Accertata l'inefficacia e/o nullità della clausola 15 del contratto 27.9.2010 e, conseguentemente, accertarsi e dichiararsi l'incompetenza territoriale del Tribunale di Ravenna in favore del Tribunale di Forlì. In via preliminare
1. Accertarsi e dichiararsi che il credito preteso da è sfornito di prova ed, in ogni caso, la CP_2 somma richiesta non è dovuta.
2. Non concedersi la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto. In via principale e di merito 1. Accertarsi e dichiararsi la nullità del contratto di affiliazione complesso intercorso tra le parti
e per i motivi esposti e, per l'effetto, accertarsi e dichiararsi inapplicabili i prezzi CP_2 Pt_1 e non dovuti i costi indicati nelle fatture emesse da nei confronti di CP_2 Parte_1 dall'inizio alla fine del rapporto.
2. Accertarsi e dichiararsi la nullità, l'inefficacia e comunque la non debenza a carico di Parte_1
di costi di gestione, costi pubblicitari ed ogni altro costo non contrattualmente nel contratto
[...] complesso di affiliazione intercorso tra le parti e per i motivi esposti e, per l'effetto, CP_2 Pt_1 disporsi la ripetizione integrale a favore dell'attore opponente delle somme eventualmente pagate, oltre agli interessi ed alla rivalutazione dal giorno della domanda sino a quello del saldo effettivo.” In via subordinata e di istruttoria Ammettersi ctu contabile volta ad accertare l'esattezza dei calcoli effettuati da volti a Pt_1 dimostrare il proprio credito per sistema premiante dagli anni 2010 al 2017 e l'erroneità dei calcoli effettuati da , così riducendo l'eventuale credito di quest'ultima. CP_2
“In ogni caso.
1. Revocarsi il decreto ingiuntivo. n.110/2018 emesso dal Tribunale di Ravenna il 17.1.2018 e respingersi in toto le domande della opposta, in quanto infondate in fatto ed in diritto.
2. Condannarsi in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a pagare a CP_3 favore della ditta individuale , in persona del suo legale titolare, le somme dovute Parte_1 in forza delle convenzioni a titolo di premi, costi di gestione ecc, oltre agli interessi ed alla rivalutazione dal giorno della domanda sino a quello del saldo effettivo, disponendosi eventualmente la compensazione anche ex art. 1243 c.c..
3. Condannarsi in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a restituire alla CP_3 ditta individuale l'assegno tratto su Cassa di Risparmio di Cesena n.65799270 Parte_1 (doc.6) e l'assegno tratto su Cassa di Risparmio di Cesena n.70208419/08.
4. Compensi di procuratore e spese completamente rifusi.”
- Per l'appellato Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e premessa ogni più opportuna declaratoria di Legge e del caso: nel merito, in via principale,
- rigettare integralmente tutti i motivi di appello proposti dal Signor in quanto Parte_1 inammissibili e/o comunque infondati e con esso rigettare tutte le domande ex adverso svolte, per tutti i motivi esposti nella parte narrativa della comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11 gennaio 2023 nel presente giudizio di appello e, conseguentemente
- confermare in ogni sua parte la sentenza del Tribunale di Ravenna n. 25/2022 resa inter partes pubblicata in data 18.01.2022 nel giudizio iscritto al ruolo n. 1554/2018 e quindi e per l'effetto confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto n. 39/2018 (ricorso monitorio r.g.n. 110/2018) emesso il 17 gennaio 2018 dal Giudice del Tribunale di Ravenna e pubblicato il successivo 18 gennaio 2018 e, in ogni caso
- rigettare le domande tutte ex adverso avanzate, in via pregiudiziale, preliminare, principale e subordinata di merito e riconvenzionali, perché inammissibili e/o improcedibili e/o indeterminate e comunque illegittime e/o infondate e non meritevoli di tutela, e condannare il Signor Parte_1
sia in proprio sia quale titolare della impresa individuale , a corrispondere
[...] CP_4 ad , quale società che ha incorporato la somma di euro Controparte_1 Controparte_5 298.058,27# quale residuo corrispettivo impagato, già detratti gli acconti ricevuti, delle prestazioni di merci e di servizi di cui alle fatture allegate alla comparsa di costituzione e risposta (v. docc.nn. 4A-B-C del fascicolo monitorio), oltre interessi di mora, maturati e maturandi, come pattuiti tra le parti all'art. 4 del contratto di somministrazione, dalla scadenza delle singole fatture e sino al saldo, e rivalutazione monetaria, quale maggior danno ex art. 1224 c.c., nella misura provata in corso di causa o secondo equità; - accertare e dichiarare che il contratto stipulato tra ed il Signor Controparte_5 Parte_1 in data 27 settembre 2010 (v. doc. n. 3), con la relativa lettera commerciale in data
[...] 28 settembre 2010 (doc. n. 5 del fascicolo dell'opponente) integra la fattispecie di un contratto di somministrazione merci regolato dalle disposizione di cui agli articoli 1559 e ss c.c. e, per l'effetto, rigettare le richieste di declaratoria di nullità, anche parziale annullabilità ed inefficacia del medesimo contratto in quanto pretestuose, infondate, illegittime e non meritevoli di tutela per i motivi meglio esposti in comparsa di costituzione e risposta in data 24 luglio 2018 del giudizio di opposizione e come anche riproposti nella comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11 gennaio 2023 nel presente giudizio di appello;
- rigettare conseguentemente qualsivoglia richiesta nei confronti di quale Controparte_1 società che ha incorporato restitutoria, risarcitoria e di condanna al pagamento, Controparte_5 anche in via compensativa, di qualsiasi importo in quanto pretestuosa, illegittima, infondata in fatto e in diritto e, comunque, non meritevole di tutela;
In subordine,
- nella denegata ipotesi in cui Codesto Ill.ma Corte adita dovesse riconoscere la debenza, a qualsiasi titolo, da parte di quale società che ha incorporato di Controparte_1 Controparte_6 somme in favore del Signor dichiararne la compensazione con le somme dovute Parte_1 dal medesimo per qualsiasi titolo o ragione ad quale società che ha Controparte_1 incorporato e condannare il Signor sia in proprio sia quale Controparte_5 Parte_1 titolare dell'impresa individuale al pagamento, in favore di CP_4 Controparte_1 della differenza;
in via subordinata, nella non creduta ipotesi di accoglimento del motivo di appello n. I, e Ib,
- condannare il medesimo sia in proprio sia quale titolare dell'impresa Parte_1 individuale , CP_4
- a restituire ad quale società che ha incorporato tutte Controparte_1 Controparte_5 le forniture di merce ricevute o, gradatamente, a corrisponderle una somma equivalente al loro prezzo di mercato o diversa somma nella misura che verrà provata in corso di causa o determinata anche in via equitativa dal Giudice, oltre interessi di legge e rivalutazione,
- a restituire ad quale società che ha incorporato tutte Controparte_1 Controparte_5 le somme ricevute a titolo di premi durante il rapporto commerciale, oltre interessi di legge e rivalutazione, nella misura che risulterà provata in corso di causa e, comunque, non inferiore all'importo di euro 234.835,70# indicato dall'opponente a pagina 9 dell'atto di citazione,
- a rimborsare ad quale società che ha incorporato Controparte_1 CP_5
[...
tutti costi da quest'ultima sostenuti per i servizi, anche di fornitura, resi in favore del Signor
sia in proprio sia quale titolare dell'impresa individuale , nella Parte_1 CP_4 misura che risulterà in corso di causa e/o che verrà determinata, anche in via equitativa, dal Giudice. ovvero in via gradata:
- condannare il Signor sia in proprio sia quale titolare dell'impresa individuale Parte_1
, al pagamento, in favore di quale società CP_4 Controparte_1 che ha incorporato dell'indennizzo di cui all'art. 2041 c.c. pari all'importo che Controparte_5 verrà dimostrato in corso di causa o, comunque, determinato dalla Corte anche in via equitativa;
in ogni caso, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte adita dovesse riconoscere la debenza, a qualsiasi titolo, da parte di quale società che ha incorporato Controparte_1 CP_6
[...
di somme in favore del Signor sia in proprio Parte_1 sia quale titolare dell'impresa individuale , dichiararne la compensazione con le somme CP_4 dovute da quest'ultimo, per qualsiasi titolo o ragione, ad e condannare Controparte_1 il medesimo al pagamento della differenza in favore di Controparte_1 in ogni caso con vittoria di spese, compenso professionale di entrambi i gradi di giudizio, spese forfettarie, contributo 4% C.P.A., I.V.A, ed accessori di legge compresi.”
“In via istruttoria, a parziale revoca e/o modifica dell'ordinanza resa in data 7.3.2019 nonché dell'ordinanza resa in data 16.5.2019, e dunque previa remissione del procedimento nella sua fase istruttoria, ammettere le istanze istruttorie articolate da (ora : Controparte_6 Controparte_1 (i) nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c., in data 19.12.2018 che non sono state ammesse con la citata ordinanza, nonché (ii) nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 3, c.p.c. in data 8.01.2019, e delle quali tutte è stata reiterata l'istanza di ammissione all'udienza tenutasi in data 16.5.2019 e per l'udienza celebratasi in data 12.10.2021, e qui di seguito ricapitolate, ferma altresì la produzione documentale versata in atti.”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 25/2022 del 18.1.2022 il Tribunale di Ravenna in esito a opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto da (ora nel prosieguo anche Controparte_7 Controparte_1 solo nei confronti di quale titolare della ditta ind.le Il CP_8 Parte_1 ON di ON LE (nel prosieguo anche solo con cui gli era stato ingiunto Pt_1 il pagamento dell'importo di € 298.058,27 a titolo di corrispettivo di contratto di somministrazione inter partes del 27.9.2010, rigettava l'opposizione e per l'effetto confermava il decreto ingiuntivo con condanna dell'opponente l pagamento delle spese del grado. Pt_1
2.
Osservava il primo giudice, previo espletamento di istruttoria orale e di CTU contabile, che in data 27.09.2010 stipulava un contratto di somministrazione di merci con Controparte_7 che in data 28.09.2010 il medesimo stipulava un contratto di affitto d'azienda con Pt_1
controllata da , avente ad oggetto l'attività di vendita al dettaglio di generi CP_9 CP_2 alimentari e non per famiglie e consumatori, che in pari data inviava una lettera commerciale CP_2 che veniva sottoscritta anche dal che il rapporto commerciale di somministrazione era Pt_1 proseguito regolarmente per sette anni fino alla risoluzione consensuale del contratto di affitto di azienda nel novembre 2017, che con scrittura privata del 14.2.2017 iconosceva il suo Pt_1 debito verso alla data del 31.12.2016 di € 205.670,73, che in esito agli accertamenti del CTU CP_2 le fatture erano risultate regolari, che i premi 2011-2016 erano stati computati da in CP_2 compensazione di pregressi insoluti, che non erano dovuti ulteriori premi, che in esito alla CTU ed alla istruttoria orale di causa erano dovuti da costi gestionali addebitati da , che Pt_1 CP_2 non ricorreva nullità del “contratto complesso di affiliazione” per violazione della L. 129/2004 e della L. 192/1998 ovvero per altra ragione dedotta dall'opponente essendo i due contratti, di somministrazione e di affitto di azienda, autonomi e conclusi tra soggetti diversi, che in particolare il contratto di somministrazione non consisteva in franchising.
3.
Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 18.7.2022 nella Parte_1 predetta qualità appellava innanzi a questa Corte articolando sei motivi. Ritualmente costituita parte appellata chiedeva il rigetto dell'appello in quanto infondato, reiterando tutte le richieste di merito e istruttorie già svolte in primo grado. Previo rigetto dell'istanza di sospensiva e delle istanze istruttorie, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni come in epigrafe riportate ad udienza del 29.4.2025 sostituita da note scritte ex artt. 35 D. Lgs. 149/2022 e 127 ter c.p.c. 4.
Con il primo motivo l'appellante deduce “l'errata qualificazione del contratto” che insiste a qualificare in termini di unico contratto “complesso di affiliazione-franchising” reiterando il rilievo di incompetenza territoriale ed i rilievi di nullità già svolti in primo grado e disattesi dal giudice di prime cure, senza peraltro specifica confutazione delle ragioni dal medesimo espresse. In particolare, l'appellante sostiene che il contratto di somministrazione, il contratto di affitto d'azienda e la lettera commerciale costituiscano un unico contratto misto o complesso di affiliazione- franchising. Da ciò ne deriverebbe che la competenza territoriale, in presenza del contratto di affitto d'azienda, vada inderogabilmente riconosciuta a favore del giudice ove è posta l'azienda, ai sensi degli artt. 21 e 447-bis c.p.c., e pertanto sarebbe territorialmente competente il Tribunale di Forlì, avendo l'azienda sede in Borello, frazione di Cesena, in luogo del Tribunale di Ravenna. Inoltre, dovendosi riqualificare il rapporto tra le parti in termini di unico contratto complesso di affiliazione-franchising, l'appellante contesta “la nullità del contratto per violazione della legge 129/2004, per violazione della legge 192/1998 (abuso di dipendenza economica), per mancanza di causa e per violazione del principio di buona fede contrattuale.”
Il motivo è infondato perché le valutazioni espresse dal primo giudice oltre a non essere state specificamente confutate appaiono conformi alle risultanze di causa. Come correttamente rilevato dal Tribunale di Ravenna, si è in presenza di due contratti autonomi (somministrazione e affitto d'azienda), sebbene tra di loro collegati, come si evince espressamente dall'art.6 del contratto di somministrazione. Tuttavia, il collegamento negoziale incide unicamente sul piano sostanziale della causa, mentre non determina alcuna conseguenza in termini di competenza territoriale, trattandosi comunque di contratti autonomi. Che si tratti di due contratti autonomi lo si deduce dal nomen juris, dal fatto che non vi è identità tra le parti contrattuali, dalla volontà delle parti stesse, nonché dal contenuto dei contratti che richiamano le rispettive discipline legali tipiche. Inoltre, nel caso di specie non è in alcun modo configurabile il contratto di affiliazione-franchising, mancandone elementi tipici, quali il corrispettivo iniziale all'ingresso o a titolo di royalties e il trasferimento di know-how, assenza di know-how che l'appellante ritiene erroneamente essere causa di nullità e che invece difetta proprio perchè non si tratta di contratto di franchising. Inoltre, il motivo appare contraddittorio, atteso che l'appellante dapprima intende qualificare il rapporto tra le parti in termini di unico contratto di franchising e poi vorrebbe chirurgicamente selezionare il contratto di affitto d'azienda e la relativa disciplina per contestare la competenza territoriale del giudice di prime cure, contratto di affitto d'azienda che peraltro coinvolge una società terza. Quanto alle censure in merito all'abuso di dipendenza economica, alla mancanza di causa e alla generica e non argomentata violazione della buona fede, la quale, peraltro, come sancito dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass. Civ. 19024/2005, Cass Civ. SU 26724/2007), non può mai comportare la nullità del contratto considerata la distinzione tra regole di validità e regole di comportamento, si osserva quanto segue. L'obbligo di acquisto non inferiore all'85% di cui all'art.3 del contratto di somministrazione deve intendersi nel senso che il doveva acquistare non meno dell'85% dei prodotti dalla Pt_1
previsione peraltro meno restrittiva rispetto alla disciplina tipica ex art.1567 CP_10
c.c., posta a tutela del somministrante dalla concorrenza di terzi competitors. Come rilevato dal Tribunale di Ravenna, il imaneva pienamente libero di procedere ai suoi ordinativi, di Pt_1 scegliere quali e quanti prodotti acquistare, al netto del predetto limite dell'85% che legittimamente limitava i rapporti tra il somministrato e i terzi. Inoltre, la variazione dei prezzi di listino da parte della prevista dal contratto configura una prassi tipica in un settore caratterizzato CP_10 da un vasto numero di prodotti capaci di subire oscillazioni di prezzo in ragione di molteplici eventi che quotidianamente investono l'intera filiera produttiva. Per di più, fatta eccezione per i prodotti a marchio il en poteva applicare, come in effetti avveniva, prezzi più alti rispetto CP_10 Pt_1 ai prezzi consigliati, non potendosi in definitiva individuare alcuna forma di sopraffazione del somministrante a danno del somministrato, configurandosi, piuttosto e più semplicemente, un ordinario e tipico rapporto di somministrazione. Alle medesime conclusioni si perviene rispetto all'utilizzo del marchio he semmai costituiva un'opportunità per il e non certo CP_10 Pt_1 una forma di abuso di dipendenza economica.
5.
Con il secondo e il terzo motivo l'appellante deduce “l'errata applicazione degli artt. 1988 e 2697 c.c.”, nonchè “l'errata interpretazione dei fatti, il mancato raggiungimento della prova e l'indeterminatezza del patto aggiunto” reiterando argomenti già posti a fondamento dell'opposizione a decreto ingiuntivo disattesi dal primo giudice, senza peraltro specifica confutazione delle ragioni dal medesimo espresse. In particolare, l'appellante sostiene che l'onere probatorio del credito gravi sul creditore
[...]
contesta la porzione di credito di controparte che si fonda su fatture estranee alla pura CP_11 somministrazione di merci quali fatture per costi di gestione, costi di contabilità e costi di pubblicità, prive di fonte contrattuale.
I motivi sono infondati perché le valutazioni espresse dal primo giudice oltre a non essere state specificamente confutate appaiono conformi alle risultanze di causa. La ricognizione di debito del datata 14.02.2017, inequivocabilmente diretta a favore di Pt_1
(ora come riportato nell'intestazione e a piè di pagina, determina, ex art. 1988 CP_2 CP_8 c.c., un'astrazione processuale della causa debendi che, invertendo l'onere della prova, fa gravare sul debitore l'onere di provare la non debenza delle somme domandate, prova che il Pt_1 on ha fornito. Pt_1 Quanto ai costi di contabilità di cui l'appellante contesta l'assenza di fonte contrattuale, si osserva che con l'accordo e riconoscimento di debito del 27.02.2013 (doc. 8 appellata) il si Pt_1 impegnava ad affidare a la propria contabilità, così come già si impegnava, nello stesso CP_2 senso, con il previo contratto di affitto d'azienda. Peraltro, l'attività di contabilità posta in essere dalla
è documentalmente provata dalla corrispondenza intercorsa tra e lo CP_2 CP_2 CP_12
consulente del docc. da 45 a 49 fascicolo appellata).
[...] Pt_1 Quanto ai costi di pubblicità si osserva che, se da una parte venivano esclusi dalla lettera commerciale del 28.09.2010, al contempo la medesima lettera commerciale prevedeva la configurabilità di costi per volantini, materiale di enfatizzazione dell'attività promozionale nonché attività di marketing quali fidelizzazione con operazioni a premio, concorsi, attività promozionale e iniziative di marketing programmate, non potendosi pertanto escludere la debenza di tali costi. Infine, l'introduzione dei costi di gestione fu oggetto di apposite riunioni, convocate da , a CP_2 cui il artecipò personalmente, senza sollevare obiezioni. Peraltro, con il proprio atto Pt_1
d'appello il on ha censurato il Tribunale di Ravenna nella parte in cui, valorizzando la Pt_1 testimonianza resa dalla teste ha rilevato la sostanziale neutralità di tali costi per il Tes_1 somministrato, in quanto riversati, in ultima istanza, sul consumatore finale.
6.
Con il quarto, il quinto e il sesto motivo l'appellante deduce “l'errata interpretazione del contratto e violazione dell'art.1375 c.c.” nonché “l'errata applicazione delle norme in diritto in particolare dell'art. 2697 c.c.” reiterando argomenti già posti a fondamento dell'opposizione a decreto ingiuntivo disattesi dal primo giudice, senza peraltro specifica confutazione delle ragioni dal medesimo espresse. In particolare, l'appellante insiste nel sostenere che gli debba essere riconosciuto il premio fedeltà 2017, il premio sui prodotti a marchio nonché i premi per gli anni 2011-2016. CP_10 I motivi sono infondati perché le valutazioni espresse dal primo giudice oltre a non essere state specificamente confutate appaiono conformi alle risultanze di causa. Il sistema premiante prevedeva due tipologie di premi a favore del somministrato: i) il premio fedeltà sul movimentato acquistato e sul prodotto surgelato da piattaforma;
ii) il premio sui soli prodotti a marchio n base all'incidenza dell'acquistato. CP_10 Inoltre, il sistema premiante prevedeva, a favore del somministrato, l'applicazione del cd. minimo garantito pari al 5% del totale acquistato qualora la somma dei due predetti premi fosse inferiore al minimo garantito, operando quale clausola di salvaguardia e giammai potendosi sommare agli altri due premi. La CTU disposta dal Tribunale di Ravenna ha rilevato che è sempre stato riconosciuto al dall'anno 2011 all'anno 2016, il minimo garantito pari al 5%, vale a dire il massimo Pt_1 importo conseguibile alla luce delle intese tra le parti. Ne consegue che il beneficiando Pt_1 del minimo garantito, non ha diritto al premio sui prodotti CP_10 Allo stesso modo non spetta all'appellante il premio fedeltà del 2017 considerato che il sistema premiante era sottoposto alla condizione dell'adempimento delle obbligazioni di pagamento, costantemente disattese dal come egli stesso dichiara nel proprio atto d'appello, nonché Pt_1 al mantenimento del rapporto commerciale per tutto l'anno di riferimento, il quale tuttavia veniva interrotto nel corso dell'anno 2017. Infine, non ricorre alcuna violazione dei principi in tema di onere della prova considerato che, come rilevato dal primo giudice, non ha smentito di non avere pagato le fatture insolute Pt_1 rispetto alle quali sono stati conteggiati in compensazione i premi 2011-2016.
7.
Le spese del grado di appello seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, secondo i criteri e parametri di cui a D.M. 10.3.2014 n. 55 e successive modifiche, avuto riguardo alla tabella dei giudizi innanzi alla corte di appello (n. 12) e avuto riguardo al valore della controversia (da € 260.000 a € 520.000) con applicazione dei valori medi dei compensi previsti per lo scaglione di valore della causa, con esclusione del compenso per la fase di trattazione/istruttoria, oltre 15% per spese generali ex art. 2 D.M. cit.. Il rigetto dell'appello comporta l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 (T.U. spese di giustizia) sull'obbligo di versamento del doppio contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Parte_1
QUALE TITOLARE DELLA DITTA IL
[...] Parte_2
nei confronti di con atto di appello notificato in data
[...] Controparte_1
18.7.2022, così provvede:
RIGETTA l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza del Tribunale di Ravenna n.
25/2022;
CONDANNA QUALE TITOLARE DELLA DITTA IL BOTTEGONE Parte_1
DI ES ON al rimborso in favore di delle spese Controparte_1 del grado di appello, che liquida in € 17.179,00 per compenso di avvocato, oltre 15% per spese generali ed oltre accessori di legge;
DICHIARA la ricorrenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater DPR 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Bologna in data 23.10.2025.
Il Consigliere est.
Dr.ssa Silvia Romagnoli
Il Presidente
Dr. Giovanni Salina
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: Dr. Giovanni Salina Presidente Dr.ssa Silvia Romagnoli Consigliere rel. Dr.ssa Antonella Romano Consigliere
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 1359/2022 promossa da:
QUALE TITOLARE DELLA DITTA IL Parte_1 Parte_2
(C.F. )
[...] C.F._1 rappresentato e difeso da Avv. POZZA PAOLO, con domicilio eletto presso il suo studio in Contrà Santo Stefano n.15, Vicenza APPELLANTE
contro
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa da Avv. CASONI ALESSANDRO, con domicilio eletto presso il suo studio in Via Massimo D'Azeglio n.21, Bologna APPELLATO
OGGETTO: APPELLO AVVERSO SENTENZA n. 25/2022 del Tribunale di RAVENNA
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte in sostituzione di udienza di p.c. del 29.04.2025 tenutasi con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., come segue:
- Per l'appellante QUALE TITOLARE DELLA DITTA IL Parte_1
: Parte_2
“In via pregiudiziale Accertata l'inefficacia e/o nullità della clausola 15 del contratto 27.9.2010 e, conseguentemente, accertarsi e dichiararsi l'incompetenza territoriale del Tribunale di Ravenna in favore del Tribunale di Forlì. In via preliminare
1. Accertarsi e dichiararsi che il credito preteso da è sfornito di prova ed, in ogni caso, la CP_2 somma richiesta non è dovuta.
2. Non concedersi la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto. In via principale e di merito 1. Accertarsi e dichiararsi la nullità del contratto di affiliazione complesso intercorso tra le parti
e per i motivi esposti e, per l'effetto, accertarsi e dichiararsi inapplicabili i prezzi CP_2 Pt_1 e non dovuti i costi indicati nelle fatture emesse da nei confronti di CP_2 Parte_1 dall'inizio alla fine del rapporto.
2. Accertarsi e dichiararsi la nullità, l'inefficacia e comunque la non debenza a carico di Parte_1
di costi di gestione, costi pubblicitari ed ogni altro costo non contrattualmente nel contratto
[...] complesso di affiliazione intercorso tra le parti e per i motivi esposti e, per l'effetto, CP_2 Pt_1 disporsi la ripetizione integrale a favore dell'attore opponente delle somme eventualmente pagate, oltre agli interessi ed alla rivalutazione dal giorno della domanda sino a quello del saldo effettivo.” In via subordinata e di istruttoria Ammettersi ctu contabile volta ad accertare l'esattezza dei calcoli effettuati da volti a Pt_1 dimostrare il proprio credito per sistema premiante dagli anni 2010 al 2017 e l'erroneità dei calcoli effettuati da , così riducendo l'eventuale credito di quest'ultima. CP_2
“In ogni caso.
1. Revocarsi il decreto ingiuntivo. n.110/2018 emesso dal Tribunale di Ravenna il 17.1.2018 e respingersi in toto le domande della opposta, in quanto infondate in fatto ed in diritto.
2. Condannarsi in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a pagare a CP_3 favore della ditta individuale , in persona del suo legale titolare, le somme dovute Parte_1 in forza delle convenzioni a titolo di premi, costi di gestione ecc, oltre agli interessi ed alla rivalutazione dal giorno della domanda sino a quello del saldo effettivo, disponendosi eventualmente la compensazione anche ex art. 1243 c.c..
3. Condannarsi in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a restituire alla CP_3 ditta individuale l'assegno tratto su Cassa di Risparmio di Cesena n.65799270 Parte_1 (doc.6) e l'assegno tratto su Cassa di Risparmio di Cesena n.70208419/08.
4. Compensi di procuratore e spese completamente rifusi.”
- Per l'appellato Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e premessa ogni più opportuna declaratoria di Legge e del caso: nel merito, in via principale,
- rigettare integralmente tutti i motivi di appello proposti dal Signor in quanto Parte_1 inammissibili e/o comunque infondati e con esso rigettare tutte le domande ex adverso svolte, per tutti i motivi esposti nella parte narrativa della comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11 gennaio 2023 nel presente giudizio di appello e, conseguentemente
- confermare in ogni sua parte la sentenza del Tribunale di Ravenna n. 25/2022 resa inter partes pubblicata in data 18.01.2022 nel giudizio iscritto al ruolo n. 1554/2018 e quindi e per l'effetto confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto n. 39/2018 (ricorso monitorio r.g.n. 110/2018) emesso il 17 gennaio 2018 dal Giudice del Tribunale di Ravenna e pubblicato il successivo 18 gennaio 2018 e, in ogni caso
- rigettare le domande tutte ex adverso avanzate, in via pregiudiziale, preliminare, principale e subordinata di merito e riconvenzionali, perché inammissibili e/o improcedibili e/o indeterminate e comunque illegittime e/o infondate e non meritevoli di tutela, e condannare il Signor Parte_1
sia in proprio sia quale titolare della impresa individuale , a corrispondere
[...] CP_4 ad , quale società che ha incorporato la somma di euro Controparte_1 Controparte_5 298.058,27# quale residuo corrispettivo impagato, già detratti gli acconti ricevuti, delle prestazioni di merci e di servizi di cui alle fatture allegate alla comparsa di costituzione e risposta (v. docc.nn. 4A-B-C del fascicolo monitorio), oltre interessi di mora, maturati e maturandi, come pattuiti tra le parti all'art. 4 del contratto di somministrazione, dalla scadenza delle singole fatture e sino al saldo, e rivalutazione monetaria, quale maggior danno ex art. 1224 c.c., nella misura provata in corso di causa o secondo equità; - accertare e dichiarare che il contratto stipulato tra ed il Signor Controparte_5 Parte_1 in data 27 settembre 2010 (v. doc. n. 3), con la relativa lettera commerciale in data
[...] 28 settembre 2010 (doc. n. 5 del fascicolo dell'opponente) integra la fattispecie di un contratto di somministrazione merci regolato dalle disposizione di cui agli articoli 1559 e ss c.c. e, per l'effetto, rigettare le richieste di declaratoria di nullità, anche parziale annullabilità ed inefficacia del medesimo contratto in quanto pretestuose, infondate, illegittime e non meritevoli di tutela per i motivi meglio esposti in comparsa di costituzione e risposta in data 24 luglio 2018 del giudizio di opposizione e come anche riproposti nella comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11 gennaio 2023 nel presente giudizio di appello;
- rigettare conseguentemente qualsivoglia richiesta nei confronti di quale Controparte_1 società che ha incorporato restitutoria, risarcitoria e di condanna al pagamento, Controparte_5 anche in via compensativa, di qualsiasi importo in quanto pretestuosa, illegittima, infondata in fatto e in diritto e, comunque, non meritevole di tutela;
In subordine,
- nella denegata ipotesi in cui Codesto Ill.ma Corte adita dovesse riconoscere la debenza, a qualsiasi titolo, da parte di quale società che ha incorporato di Controparte_1 Controparte_6 somme in favore del Signor dichiararne la compensazione con le somme dovute Parte_1 dal medesimo per qualsiasi titolo o ragione ad quale società che ha Controparte_1 incorporato e condannare il Signor sia in proprio sia quale Controparte_5 Parte_1 titolare dell'impresa individuale al pagamento, in favore di CP_4 Controparte_1 della differenza;
in via subordinata, nella non creduta ipotesi di accoglimento del motivo di appello n. I, e Ib,
- condannare il medesimo sia in proprio sia quale titolare dell'impresa Parte_1 individuale , CP_4
- a restituire ad quale società che ha incorporato tutte Controparte_1 Controparte_5 le forniture di merce ricevute o, gradatamente, a corrisponderle una somma equivalente al loro prezzo di mercato o diversa somma nella misura che verrà provata in corso di causa o determinata anche in via equitativa dal Giudice, oltre interessi di legge e rivalutazione,
- a restituire ad quale società che ha incorporato tutte Controparte_1 Controparte_5 le somme ricevute a titolo di premi durante il rapporto commerciale, oltre interessi di legge e rivalutazione, nella misura che risulterà provata in corso di causa e, comunque, non inferiore all'importo di euro 234.835,70# indicato dall'opponente a pagina 9 dell'atto di citazione,
- a rimborsare ad quale società che ha incorporato Controparte_1 CP_5
[...
tutti costi da quest'ultima sostenuti per i servizi, anche di fornitura, resi in favore del Signor
sia in proprio sia quale titolare dell'impresa individuale , nella Parte_1 CP_4 misura che risulterà in corso di causa e/o che verrà determinata, anche in via equitativa, dal Giudice. ovvero in via gradata:
- condannare il Signor sia in proprio sia quale titolare dell'impresa individuale Parte_1
, al pagamento, in favore di quale società CP_4 Controparte_1 che ha incorporato dell'indennizzo di cui all'art. 2041 c.c. pari all'importo che Controparte_5 verrà dimostrato in corso di causa o, comunque, determinato dalla Corte anche in via equitativa;
in ogni caso, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte adita dovesse riconoscere la debenza, a qualsiasi titolo, da parte di quale società che ha incorporato Controparte_1 CP_6
[...
di somme in favore del Signor sia in proprio Parte_1 sia quale titolare dell'impresa individuale , dichiararne la compensazione con le somme CP_4 dovute da quest'ultimo, per qualsiasi titolo o ragione, ad e condannare Controparte_1 il medesimo al pagamento della differenza in favore di Controparte_1 in ogni caso con vittoria di spese, compenso professionale di entrambi i gradi di giudizio, spese forfettarie, contributo 4% C.P.A., I.V.A, ed accessori di legge compresi.”
“In via istruttoria, a parziale revoca e/o modifica dell'ordinanza resa in data 7.3.2019 nonché dell'ordinanza resa in data 16.5.2019, e dunque previa remissione del procedimento nella sua fase istruttoria, ammettere le istanze istruttorie articolate da (ora : Controparte_6 Controparte_1 (i) nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c., in data 19.12.2018 che non sono state ammesse con la citata ordinanza, nonché (ii) nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 3, c.p.c. in data 8.01.2019, e delle quali tutte è stata reiterata l'istanza di ammissione all'udienza tenutasi in data 16.5.2019 e per l'udienza celebratasi in data 12.10.2021, e qui di seguito ricapitolate, ferma altresì la produzione documentale versata in atti.”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 25/2022 del 18.1.2022 il Tribunale di Ravenna in esito a opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto da (ora nel prosieguo anche Controparte_7 Controparte_1 solo nei confronti di quale titolare della ditta ind.le Il CP_8 Parte_1 ON di ON LE (nel prosieguo anche solo con cui gli era stato ingiunto Pt_1 il pagamento dell'importo di € 298.058,27 a titolo di corrispettivo di contratto di somministrazione inter partes del 27.9.2010, rigettava l'opposizione e per l'effetto confermava il decreto ingiuntivo con condanna dell'opponente l pagamento delle spese del grado. Pt_1
2.
Osservava il primo giudice, previo espletamento di istruttoria orale e di CTU contabile, che in data 27.09.2010 stipulava un contratto di somministrazione di merci con Controparte_7 che in data 28.09.2010 il medesimo stipulava un contratto di affitto d'azienda con Pt_1
controllata da , avente ad oggetto l'attività di vendita al dettaglio di generi CP_9 CP_2 alimentari e non per famiglie e consumatori, che in pari data inviava una lettera commerciale CP_2 che veniva sottoscritta anche dal che il rapporto commerciale di somministrazione era Pt_1 proseguito regolarmente per sette anni fino alla risoluzione consensuale del contratto di affitto di azienda nel novembre 2017, che con scrittura privata del 14.2.2017 iconosceva il suo Pt_1 debito verso alla data del 31.12.2016 di € 205.670,73, che in esito agli accertamenti del CTU CP_2 le fatture erano risultate regolari, che i premi 2011-2016 erano stati computati da in CP_2 compensazione di pregressi insoluti, che non erano dovuti ulteriori premi, che in esito alla CTU ed alla istruttoria orale di causa erano dovuti da costi gestionali addebitati da , che Pt_1 CP_2 non ricorreva nullità del “contratto complesso di affiliazione” per violazione della L. 129/2004 e della L. 192/1998 ovvero per altra ragione dedotta dall'opponente essendo i due contratti, di somministrazione e di affitto di azienda, autonomi e conclusi tra soggetti diversi, che in particolare il contratto di somministrazione non consisteva in franchising.
3.
Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 18.7.2022 nella Parte_1 predetta qualità appellava innanzi a questa Corte articolando sei motivi. Ritualmente costituita parte appellata chiedeva il rigetto dell'appello in quanto infondato, reiterando tutte le richieste di merito e istruttorie già svolte in primo grado. Previo rigetto dell'istanza di sospensiva e delle istanze istruttorie, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni come in epigrafe riportate ad udienza del 29.4.2025 sostituita da note scritte ex artt. 35 D. Lgs. 149/2022 e 127 ter c.p.c. 4.
Con il primo motivo l'appellante deduce “l'errata qualificazione del contratto” che insiste a qualificare in termini di unico contratto “complesso di affiliazione-franchising” reiterando il rilievo di incompetenza territoriale ed i rilievi di nullità già svolti in primo grado e disattesi dal giudice di prime cure, senza peraltro specifica confutazione delle ragioni dal medesimo espresse. In particolare, l'appellante sostiene che il contratto di somministrazione, il contratto di affitto d'azienda e la lettera commerciale costituiscano un unico contratto misto o complesso di affiliazione- franchising. Da ciò ne deriverebbe che la competenza territoriale, in presenza del contratto di affitto d'azienda, vada inderogabilmente riconosciuta a favore del giudice ove è posta l'azienda, ai sensi degli artt. 21 e 447-bis c.p.c., e pertanto sarebbe territorialmente competente il Tribunale di Forlì, avendo l'azienda sede in Borello, frazione di Cesena, in luogo del Tribunale di Ravenna. Inoltre, dovendosi riqualificare il rapporto tra le parti in termini di unico contratto complesso di affiliazione-franchising, l'appellante contesta “la nullità del contratto per violazione della legge 129/2004, per violazione della legge 192/1998 (abuso di dipendenza economica), per mancanza di causa e per violazione del principio di buona fede contrattuale.”
Il motivo è infondato perché le valutazioni espresse dal primo giudice oltre a non essere state specificamente confutate appaiono conformi alle risultanze di causa. Come correttamente rilevato dal Tribunale di Ravenna, si è in presenza di due contratti autonomi (somministrazione e affitto d'azienda), sebbene tra di loro collegati, come si evince espressamente dall'art.6 del contratto di somministrazione. Tuttavia, il collegamento negoziale incide unicamente sul piano sostanziale della causa, mentre non determina alcuna conseguenza in termini di competenza territoriale, trattandosi comunque di contratti autonomi. Che si tratti di due contratti autonomi lo si deduce dal nomen juris, dal fatto che non vi è identità tra le parti contrattuali, dalla volontà delle parti stesse, nonché dal contenuto dei contratti che richiamano le rispettive discipline legali tipiche. Inoltre, nel caso di specie non è in alcun modo configurabile il contratto di affiliazione-franchising, mancandone elementi tipici, quali il corrispettivo iniziale all'ingresso o a titolo di royalties e il trasferimento di know-how, assenza di know-how che l'appellante ritiene erroneamente essere causa di nullità e che invece difetta proprio perchè non si tratta di contratto di franchising. Inoltre, il motivo appare contraddittorio, atteso che l'appellante dapprima intende qualificare il rapporto tra le parti in termini di unico contratto di franchising e poi vorrebbe chirurgicamente selezionare il contratto di affitto d'azienda e la relativa disciplina per contestare la competenza territoriale del giudice di prime cure, contratto di affitto d'azienda che peraltro coinvolge una società terza. Quanto alle censure in merito all'abuso di dipendenza economica, alla mancanza di causa e alla generica e non argomentata violazione della buona fede, la quale, peraltro, come sancito dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass. Civ. 19024/2005, Cass Civ. SU 26724/2007), non può mai comportare la nullità del contratto considerata la distinzione tra regole di validità e regole di comportamento, si osserva quanto segue. L'obbligo di acquisto non inferiore all'85% di cui all'art.3 del contratto di somministrazione deve intendersi nel senso che il doveva acquistare non meno dell'85% dei prodotti dalla Pt_1
previsione peraltro meno restrittiva rispetto alla disciplina tipica ex art.1567 CP_10
c.c., posta a tutela del somministrante dalla concorrenza di terzi competitors. Come rilevato dal Tribunale di Ravenna, il imaneva pienamente libero di procedere ai suoi ordinativi, di Pt_1 scegliere quali e quanti prodotti acquistare, al netto del predetto limite dell'85% che legittimamente limitava i rapporti tra il somministrato e i terzi. Inoltre, la variazione dei prezzi di listino da parte della prevista dal contratto configura una prassi tipica in un settore caratterizzato CP_10 da un vasto numero di prodotti capaci di subire oscillazioni di prezzo in ragione di molteplici eventi che quotidianamente investono l'intera filiera produttiva. Per di più, fatta eccezione per i prodotti a marchio il en poteva applicare, come in effetti avveniva, prezzi più alti rispetto CP_10 Pt_1 ai prezzi consigliati, non potendosi in definitiva individuare alcuna forma di sopraffazione del somministrante a danno del somministrato, configurandosi, piuttosto e più semplicemente, un ordinario e tipico rapporto di somministrazione. Alle medesime conclusioni si perviene rispetto all'utilizzo del marchio he semmai costituiva un'opportunità per il e non certo CP_10 Pt_1 una forma di abuso di dipendenza economica.
5.
Con il secondo e il terzo motivo l'appellante deduce “l'errata applicazione degli artt. 1988 e 2697 c.c.”, nonchè “l'errata interpretazione dei fatti, il mancato raggiungimento della prova e l'indeterminatezza del patto aggiunto” reiterando argomenti già posti a fondamento dell'opposizione a decreto ingiuntivo disattesi dal primo giudice, senza peraltro specifica confutazione delle ragioni dal medesimo espresse. In particolare, l'appellante sostiene che l'onere probatorio del credito gravi sul creditore
[...]
contesta la porzione di credito di controparte che si fonda su fatture estranee alla pura CP_11 somministrazione di merci quali fatture per costi di gestione, costi di contabilità e costi di pubblicità, prive di fonte contrattuale.
I motivi sono infondati perché le valutazioni espresse dal primo giudice oltre a non essere state specificamente confutate appaiono conformi alle risultanze di causa. La ricognizione di debito del datata 14.02.2017, inequivocabilmente diretta a favore di Pt_1
(ora come riportato nell'intestazione e a piè di pagina, determina, ex art. 1988 CP_2 CP_8 c.c., un'astrazione processuale della causa debendi che, invertendo l'onere della prova, fa gravare sul debitore l'onere di provare la non debenza delle somme domandate, prova che il Pt_1 on ha fornito. Pt_1 Quanto ai costi di contabilità di cui l'appellante contesta l'assenza di fonte contrattuale, si osserva che con l'accordo e riconoscimento di debito del 27.02.2013 (doc. 8 appellata) il si Pt_1 impegnava ad affidare a la propria contabilità, così come già si impegnava, nello stesso CP_2 senso, con il previo contratto di affitto d'azienda. Peraltro, l'attività di contabilità posta in essere dalla
è documentalmente provata dalla corrispondenza intercorsa tra e lo CP_2 CP_2 CP_12
consulente del docc. da 45 a 49 fascicolo appellata).
[...] Pt_1 Quanto ai costi di pubblicità si osserva che, se da una parte venivano esclusi dalla lettera commerciale del 28.09.2010, al contempo la medesima lettera commerciale prevedeva la configurabilità di costi per volantini, materiale di enfatizzazione dell'attività promozionale nonché attività di marketing quali fidelizzazione con operazioni a premio, concorsi, attività promozionale e iniziative di marketing programmate, non potendosi pertanto escludere la debenza di tali costi. Infine, l'introduzione dei costi di gestione fu oggetto di apposite riunioni, convocate da , a CP_2 cui il artecipò personalmente, senza sollevare obiezioni. Peraltro, con il proprio atto Pt_1
d'appello il on ha censurato il Tribunale di Ravenna nella parte in cui, valorizzando la Pt_1 testimonianza resa dalla teste ha rilevato la sostanziale neutralità di tali costi per il Tes_1 somministrato, in quanto riversati, in ultima istanza, sul consumatore finale.
6.
Con il quarto, il quinto e il sesto motivo l'appellante deduce “l'errata interpretazione del contratto e violazione dell'art.1375 c.c.” nonché “l'errata applicazione delle norme in diritto in particolare dell'art. 2697 c.c.” reiterando argomenti già posti a fondamento dell'opposizione a decreto ingiuntivo disattesi dal primo giudice, senza peraltro specifica confutazione delle ragioni dal medesimo espresse. In particolare, l'appellante insiste nel sostenere che gli debba essere riconosciuto il premio fedeltà 2017, il premio sui prodotti a marchio nonché i premi per gli anni 2011-2016. CP_10 I motivi sono infondati perché le valutazioni espresse dal primo giudice oltre a non essere state specificamente confutate appaiono conformi alle risultanze di causa. Il sistema premiante prevedeva due tipologie di premi a favore del somministrato: i) il premio fedeltà sul movimentato acquistato e sul prodotto surgelato da piattaforma;
ii) il premio sui soli prodotti a marchio n base all'incidenza dell'acquistato. CP_10 Inoltre, il sistema premiante prevedeva, a favore del somministrato, l'applicazione del cd. minimo garantito pari al 5% del totale acquistato qualora la somma dei due predetti premi fosse inferiore al minimo garantito, operando quale clausola di salvaguardia e giammai potendosi sommare agli altri due premi. La CTU disposta dal Tribunale di Ravenna ha rilevato che è sempre stato riconosciuto al dall'anno 2011 all'anno 2016, il minimo garantito pari al 5%, vale a dire il massimo Pt_1 importo conseguibile alla luce delle intese tra le parti. Ne consegue che il beneficiando Pt_1 del minimo garantito, non ha diritto al premio sui prodotti CP_10 Allo stesso modo non spetta all'appellante il premio fedeltà del 2017 considerato che il sistema premiante era sottoposto alla condizione dell'adempimento delle obbligazioni di pagamento, costantemente disattese dal come egli stesso dichiara nel proprio atto d'appello, nonché Pt_1 al mantenimento del rapporto commerciale per tutto l'anno di riferimento, il quale tuttavia veniva interrotto nel corso dell'anno 2017. Infine, non ricorre alcuna violazione dei principi in tema di onere della prova considerato che, come rilevato dal primo giudice, non ha smentito di non avere pagato le fatture insolute Pt_1 rispetto alle quali sono stati conteggiati in compensazione i premi 2011-2016.
7.
Le spese del grado di appello seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, secondo i criteri e parametri di cui a D.M. 10.3.2014 n. 55 e successive modifiche, avuto riguardo alla tabella dei giudizi innanzi alla corte di appello (n. 12) e avuto riguardo al valore della controversia (da € 260.000 a € 520.000) con applicazione dei valori medi dei compensi previsti per lo scaglione di valore della causa, con esclusione del compenso per la fase di trattazione/istruttoria, oltre 15% per spese generali ex art. 2 D.M. cit.. Il rigetto dell'appello comporta l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 (T.U. spese di giustizia) sull'obbligo di versamento del doppio contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Parte_1
QUALE TITOLARE DELLA DITTA IL
[...] Parte_2
nei confronti di con atto di appello notificato in data
[...] Controparte_1
18.7.2022, così provvede:
RIGETTA l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza del Tribunale di Ravenna n.
25/2022;
CONDANNA QUALE TITOLARE DELLA DITTA IL BOTTEGONE Parte_1
DI ES ON al rimborso in favore di delle spese Controparte_1 del grado di appello, che liquida in € 17.179,00 per compenso di avvocato, oltre 15% per spese generali ed oltre accessori di legge;
DICHIARA la ricorrenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater DPR 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Bologna in data 23.10.2025.
Il Consigliere est.
Dr.ssa Silvia Romagnoli
Il Presidente
Dr. Giovanni Salina