CGT1
Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Potenza, sez. I, sentenza 11/02/2026, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Potenza |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 74/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di POTENZA Sezione 1, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
PALMA AMERIGO, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 265/2025 depositato il 09/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 Rappresentante_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Potenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Basilicata - indirizzo elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 092 2025 00028110 05 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso a questa CGTP, il contribuente Sig. Nominativo_2 impugnava la cartella di pagamento n. 092 20250002811005000, con la quale veniva chiesto il pagamento dell'importo complessivo di euro 438,38 per tassa automobilistica relativa all'anno 2020 (di cui €. 190,13 per l'autovettura tg. Targa_1 ed €. 242,37 per l'autovettura tg. Targa_2) da parte della Regione Basilicata.
In particolare, eccepiva la intervenuta prescrizione triennale del tributo perché relativo all'anno di imposta
2020 e la cartella in oggetto era stata notificatagli oltre il termine del 31.12.2023.
Si costituiva l'ADE che eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva.
La Regione Basilicata si costituiva in giudizio anch'essa deducendo l'infondatezza del ricorso..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato e non può essere accolto.
In effetti, al periodo triennale indicato dal contribuente per la maturazione della prescrizione deve aggiungersi ex lege l'ulteriore periodo di sospensione del decorso della prescrizione del tributo regionale previsto dalla normativa emergenziale emanata durante il periodo pandemico causato dal Covid 19 (DL Cura Italia n. 18 del 17.3.20, conv in L n. 27 del 24.4.20).
Per cui, nello specifico, al termine del 31.12.2023, ovvero alla data di compimento del triennio relativo all'anno di imposta 2020, devono aggiungersi altri 540 giorni di sospensione disposti dalla normativa emergenziale.
Pertanto, il termine prorogato ex lege entro cui l'AF poteva legittimamente notificare l'atto impositivo al ricorrente spirava il 23 giugno 2025; l'atto impugnato, invece, è stato pacificamente ricevuto dal contribuente il 25.2.25 (cfr pag. 1 del ricorso e 3 dell'atto di costituzione della Regione Basilicata), sicchè il decorso della prescrizione risulta regolarmente interrotto e non ancora maturato. In particolare, l'atto risulta ricevuto da persona abilitata con invio della seconda raccomandata informativa. Le doglianze del ricorrente in ordine alla assenza di un qualche rapporto con la persona che ha ricevuto l'atto presso il suo domicilio, dove risulterebbe risiedere solo il contribuente 8come emerge dalla certificazione anagrafica depositata in udienza)
è recessiva rispetto a quanto accertato dal messo notificatore che è pubblico ufficiale. Il contribuente non risulta avere contestato il dato con querela di falso.
Le spese nei confronti della Regione Basilicata che si è costituita in giudizio seguono la soccombenza;
nulla per l'ADE nei confronti della quale va dichiarato il difetto di legittimazione passiva in ragione del tipo di contestazioni mosse in ricorso.
P.Q.M.
Dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'ADE. Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della Regione che si liquidano in euro 800, oltre rimborso forfettario, iva e cap, come per legge.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di POTENZA Sezione 1, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
PALMA AMERIGO, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 265/2025 depositato il 09/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 Rappresentante_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Potenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Basilicata - indirizzo elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 092 2025 00028110 05 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso a questa CGTP, il contribuente Sig. Nominativo_2 impugnava la cartella di pagamento n. 092 20250002811005000, con la quale veniva chiesto il pagamento dell'importo complessivo di euro 438,38 per tassa automobilistica relativa all'anno 2020 (di cui €. 190,13 per l'autovettura tg. Targa_1 ed €. 242,37 per l'autovettura tg. Targa_2) da parte della Regione Basilicata.
In particolare, eccepiva la intervenuta prescrizione triennale del tributo perché relativo all'anno di imposta
2020 e la cartella in oggetto era stata notificatagli oltre il termine del 31.12.2023.
Si costituiva l'ADE che eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva.
La Regione Basilicata si costituiva in giudizio anch'essa deducendo l'infondatezza del ricorso..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato e non può essere accolto.
In effetti, al periodo triennale indicato dal contribuente per la maturazione della prescrizione deve aggiungersi ex lege l'ulteriore periodo di sospensione del decorso della prescrizione del tributo regionale previsto dalla normativa emergenziale emanata durante il periodo pandemico causato dal Covid 19 (DL Cura Italia n. 18 del 17.3.20, conv in L n. 27 del 24.4.20).
Per cui, nello specifico, al termine del 31.12.2023, ovvero alla data di compimento del triennio relativo all'anno di imposta 2020, devono aggiungersi altri 540 giorni di sospensione disposti dalla normativa emergenziale.
Pertanto, il termine prorogato ex lege entro cui l'AF poteva legittimamente notificare l'atto impositivo al ricorrente spirava il 23 giugno 2025; l'atto impugnato, invece, è stato pacificamente ricevuto dal contribuente il 25.2.25 (cfr pag. 1 del ricorso e 3 dell'atto di costituzione della Regione Basilicata), sicchè il decorso della prescrizione risulta regolarmente interrotto e non ancora maturato. In particolare, l'atto risulta ricevuto da persona abilitata con invio della seconda raccomandata informativa. Le doglianze del ricorrente in ordine alla assenza di un qualche rapporto con la persona che ha ricevuto l'atto presso il suo domicilio, dove risulterebbe risiedere solo il contribuente 8come emerge dalla certificazione anagrafica depositata in udienza)
è recessiva rispetto a quanto accertato dal messo notificatore che è pubblico ufficiale. Il contribuente non risulta avere contestato il dato con querela di falso.
Le spese nei confronti della Regione Basilicata che si è costituita in giudizio seguono la soccombenza;
nulla per l'ADE nei confronti della quale va dichiarato il difetto di legittimazione passiva in ragione del tipo di contestazioni mosse in ricorso.
P.Q.M.
Dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'ADE. Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della Regione che si liquidano in euro 800, oltre rimborso forfettario, iva e cap, come per legge.