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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 31/01/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Pistoia
In Nome del Popolo Italiano il giudice dott.ssa Lucia Leoncini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1057/2024 tra le parti:
(cf ), Parte_1 C.F._1 con gli avv. PAOLI ANDREA (cf ) C.F._2
e ZAGLI LEONARDO (cf ) C.F._3
RICORRENTE APPELLANTE
(cf ), Controparte_1 P.IVA_1 con AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE (cf C.F._4
CONVENUTA
Fatto e diritto
I. Dalla documentazione in atti, i fatti di causa rilevanti possono sinteticamente ricostruirsi come segue.
Con verbale n. 0952360 del 28.8.2015 dei Carabinieri di Montecatini Terme il ricorrente veniva sottoposto a ritiro della patente di guida, per esser stato rinvenuto alla guida di un autoveicolo, in data 1.8.2015, in stato di alterazione psico-fisica che risultava correlato all'uso di cocaina, talché era denunciato all'a.g. per il delitto p.p. dall'art. 187, co. 1 C.d.S., aggravato ex co. 1quater.
Per tale fatto, il Prefetto di , con ordinanza n. 22850/2015 del 4.9.2015, CP_1 sospendeva la patente del per 6 mesi decorrenti dalla data di effettivo Pt_1 ritiro, disponendo che l'interessato si sottoponesse a visita medica di revisione e che, “scaduto il periodo di sospensione …, la validità della patente di giuda e di ogni altro documento di abilitazione alla guida è comunque sospesa, in via cautelare, fino all'esito positivo della predetta visita medica, attestante il possesso dei prescritti requisiti psico-fisici di idoneità”, con l'indicazione che “il documento di guida potrà essere ritirato a decorrere dal giorno di scadenza della sospensione” presso l'Ufficio della Prefettura di Pistoia. In data 4.8.2020 il ricorrente era stato rinvenuto alla guida munito di un certificato di Commissione Medica Locale, recante data 23.5.2016 e periodo di validità cinque anni, che non risultava annotato nei registi della motorizzazione, talché la data di scadenza della patente del predetto risultava formalmente sempre quella originaria (5.10.2012) non rinnovata;
pertanto, la
Polizia Municipale del Comune di Serravalle Pistoiese riteneva contraffatto il suddetto certificato e inoltrava segnalazioni amministrative alle autorità preposte al rilascio delle patenti e denuncia all'a.g..
A seguito di tali segnalazioni, la Motorizzazione civile di comunicava al CP_1 ricorrente il provvedimento n. 3242 del 24.12.2020, notificato in data
21.1.2021, con il quale, premesso che la sua patente risultava “scaduta da oltre tre anni”, considerato che “il suddetto comportamento di guida fa sorgere dubbi sulla sussistenza … dei requisiti psico-fisici e di idoneità tecnica prescritti per il possesso della patente di guida”, disponeva la “revisione della patente di guida”, ordinando al di presentarsi entro 30 giorni per fissare un Pt_1
“esame di idoneità (esame di teoria e prova pratica di guida)” e una visita medica presso la “Commissione Medica Locale di ”: il tutto con CP_1
l'avvertimento che, “ai sensi dell'art. 128, comma 2 del C.d.S., qualora la S.V. non si sottoponga nei termini previsti agli accertamenti di cui sopra, la patente è sospesa senza necessità di emissione di ulteriore provvedimento”.
Sul piano penale, invece, nei confronti del è stato pronunciato in data Pt_1
12.2.2024 provvedimento di non doversi procedere (non già di proscioglimento) ai sensi dell'art. 531 c.p.p. “perché i reati a lui ascritti sono estinti per intervenuta prescrizione”.
Nelle more del procedimento penale, in data 4.5.2021 il provocava un Pt_1 incidente stradale con feriti nel tratto autostradale dell'A11 e, a seguito degli accertamenti di polizia stradale, veniva attinto dai seguenti provvedimenti:
- verbale n. 700015049381, del 12.5.2021, mediante il quale veniva contestata la violazione dell'art. 146, comma 2 e 143, comma 13 C.S., con la seguente motivazione: “
1. art. 146, c. 2 e art. 40, c. 8 C.S. Alla guida del veicolo, entrato al casello di Montecatini Terme da pista bimodale, oltrepassava la doppia striscia longitudinale continua invadendo la corsia riservata ai veicoli con opposto senso di marcia, scontrandosi lateralmente con il veicolo sopraggiungente su quest'ultima corsia in uscita di casello.
2. Nella circostanza, non manteneva il margine destro della corsia della corsia da lui occupata.
Infrazione accertata dopo lo sviluppo dei rilievi del sinistro con ferito avvenuto in data 04 maggio 2021 alle ore 15.05 nel piazzale interno del casello di
Montecatini Terme sito al km 39 dell'A11 nel Comune di Pieve a Nievole (PT)”;
- verbale n. 700015044872, del 13.5.2021, mediante il quale veniva contestata la violazione dell'art. 128, c. 2 C.S., per giuda con patente sospesa, con la seguente motivazione: “art. 128, comma 2 C.d.S. alle ore 15.10 del 4.5.2021 circolava al km 39 dell'A11, territorio del Comune di Pieve a Nievole (PT) alla guida del veicolo suindicato (ATVV targa CB025NA), nonostante la sospensione
a tempo indeterminato della patente di guida, così come disposto dal provvedimento nr. 3242 datato 24/12/2020 della Motorizzazione Civile di
e notificato all'interessato in data 21/1/2021, significando che non ha CP_1 ottemperato a quanto disposto. L'infrazione è emersa da accertamenti esperiti
d'ufficio a seguito del sinistro stradale con feriti avvenuto nelle circostanze di tempo e luogo su indicate. La patente di guida non è stata ritirata in quanto non in possesso del trasgressore poiché giacente presso gli uffici della motorizzazione civile di ”, “a seguito di provvedimento di sospensione”; CP_1
- verbale n. 700015044873, del 13.5.2021, mediante il quale veniva contestata la violazione dell'art. 126, c. 11 C.S., con la seguente motivazione: “art. 126, comma 11 C.d.S. alle ore 15.10 del 4.5.2021 circolava al km 39 dell'A11, territorio del Comune di Pieve a Nievole (PT) alla guida del veicolo suindicato
(ATVV targa CB025NA) con patente di guida scaduta di validità. L'infrazione è emersa da accertamenti esperiti d'ufficio a seguito del sinistro stradale con feriti avvenuto nelle circostanze di tempo e luogo su indicate. La patente di guida non
è stata ritirata in quanto non in possesso del trasgressore poiché giacente presso gli uffici della motorizzazione civile di ”, “a seguito di CP_1 provvedimento di sospensione”;
- ordinanza prefettizia n. 31371/2021, del 10.6.2021, mediante il quale la
Prefettura, “visto il verbale n. 700015044872 in data 13/05/2021 notificato il
14/05/2021 …; preso atto che con provvedimento prot. n. 3242del 24/12/2020 della MTCT di notificato in data 21/01/2021 nei confronti del Sig. CP_1 Parte_1
è stata disposta la revisione della patente di guida cat. C n.
[...] NumeroD_1 rilasciata dalla MCTC di in data 20/11/2007 e che lo stesso non si è CP_1 sottoposto a detta visita;
… considerato che per la suddetta violazione è prevista la revoca della patente di guida quale sanzione accessoria ai sensi dell'art. 128, comma 2 del C.d.S. …. REVOCA la patente di guida cat. C n. NumeroD_1 rilasciata dalla MCTC di in data 20/11/2007 e qualsiasi altro titolo di CP_1 abilitazione alla guida rilasciato al signor ”; Parte_1 - verbale n. 700015048964, del 28.7.2021, mediante il quale veniva contestata la violazione dell'art. 116, commi 15 e 17 C.S., con la seguente motivazione:
“circolava alla guida del veicolo indicato 'Fiat Panda di colore grigio' con patente di guida revocata in data 10.06.2021. Ufficio segnalante Sezione Polstrada
Pistoia. Il veicolo, di cui viene trattenuta carta di circolazione e allegata al verbale, si (sottopone a) fermo amministrativo con atto allegato a parte e affidato al conducente che lo custodirà …”.
II. Avverso i predetti provvedimenti il presentava distinti ricorsi di Pt_1 fronte al Giudice di Pace di il quale, riuniti i ricorsi, così statuiva: CP_1
- annullamento del verbale n. 700015044872 e dell'ordinanza prefettizia n.
31371/2021: “la ricostruzione del ricorrente, pur con qualche difficoltà, può essere accolta per la parte che riguarda la revoca della patente di guida connessa alla violazione di cui all'art. 128 C.d.S. dal momento che ha effettivamente fornito prova che vi è stata una sentenza del Tribunale di Pistoia con assoluzione per prescrizione dal reato di falso. L'assoluzione per prescrizione, pur non costituendo un accertamento dei fatti, lascia comunque il dubbio sulle modalità del loro accadimento. Il dubbio, nel caso in questione, non supportato da argomentazioni contrarie della PA costituisce valido motivo per accogliere il ricorso”;
- conferma del verbale n. 700015049381 con la seguente motivazione: “come scritto nella relazione di servizio tali infrazioni venivano rilevate tramite filmato e visionate dagli agenti accertatori che elevavano la contravvenzione quale conseguenza della condotta che aveva causato il sinistro”;
- conferma del verbale n. 700015044873: “la validità del certificato medico con cui si dichiara l'idoneità alla guida di una persona non prescinde certamente dall'obbligo per il conducente patentato di attivarsi per il rinnovo amministrativo della patente dal momento che il rinnovo della licenza di guida, come è noto, non può essere disposto da una commissione medica ma il certificato è il presupposto per chiedere il rinnovo della patente, cosa che non è stata fatta”;
- conferma del verbale n. 700015048964: “il provvedimento di revoca della patente di guida era stato correttamente notificato al ricorrente mediante Pt_1 raccomanda ricevuta da persona con lui convivente e capace di intendere e volere. La raccomanda di ricevimento del provvedimento di revoca della patente di guida risale al 12 luglio 2021, pertanto in data 28 luglio 2021 era stato correttamente posto in grado di conoscere il contenuto della sanzione inviata”. Avverso tale pronuncia ha proposto appello il per i capi di relativa Pt_1 soccombenza, mentre la ha proposto appello incidentale Controparte_1 per il capo di sua soccombenza.
******
III. Così sinteticamente ricostruita la vicenda fattuale, reputa questo
Tribunale che l'appello principale meriti solo parziale accoglimento e vada accolto in toto l'appello incidentale, per le ragioni che seguono.
III.1. Sotto un primo profilo, rilievo centrale assume il provvedimento della
Motorizzazione civile di n. 3242 del 24.12.2020, il quale ordinava al CP_1
di presentarsi entro 30 giorni per fissare un “esame di idoneità (esame Pt_1 di teoria e prova pratica di guida)” e una visita medica presso la “Commissione
Medica Locale di ” e avvertiva che “ai sensi dell'art. 128, comma 2 del CP_1
C.d.S., qualora la S.V. non si sottoponga nei termini previsti agli accertamenti di cui sopra, la patente è sospesa senza necessità di emissione di ulteriore provvedimento”.
Risulta pacifico in causa, tanto che il non abbia provveduto a Pt_1 rinnovare esame e visita nei termini indicati nel provvedimento, quanto che non abbia provveduto a impugnare il provvedimento di cui sopra con l'effetto che questo è divenuto definitivo, id est la sospensione della patente a tempo indeterminato a decorrere dal febbraio 2021.
Tale effetto giuridico si presta a costituire presupposto autonomo e indipendente rispetto a quelli rivenienti dalla vicenda della sospensione della patente avvenuta nel 2015: quand'anche, cioè, la patente del fosse Pt_1 stata valida al gennaio 2021, perché doveva per ipotesi ritenersi valido il verbale di commissione medica del 23.5.2016, la patente sarebbe comunque stata sospesa per autonomo effetto del suindicato provvedimento 24.12.2020, per cui comunque il non era autorizzato a circolare. Pt_1
Ebbene, il provvedimento 24.12.2020 costituisce presupposto diretto e immediato del verbale n. 700015044872 che, come tale, risulta legittimo e da confermare: al momento dell'accertamento, difatti, la patente del Per_1 doveva ritenersi a tutti gli effetti sospesa in forza del combinato effetto derivante dall'inottemperanza al provvedimento della Motorizzazione e della definitività dei relativi effetti per omessa impugnazione. In conseguenza di ciò, deve essere confermata altresì l'ordinanza prefettizia n.
31371/2021, del 10.6.2021, la quale a propria volta assume come atto presupposto il verbale n. 700015044872 che, come si è detto, deve considerarsi legittimo e fondato perché basato sul presupposto provvedimento di Motorizzazione civile 24.12.2020.
L'appello incidentale deve, pertanto, essere integralmente accolto.
Val la pena precisare, all'occorrenza, che le pronunce del Giudice di Pace di cui al doc. C del fascicolo di primo grado non possono esplicare effetti di giudicato nel presente giudizio, afferendo circostanze fattuali diverse.
III.2. Sotto un secondo profilo, inerente l'appello principale, questo risulta infondato relativamente al verbale n. 700015048964 il quale assume come atto presupposto la sopra esaminata ordinanza prefettizia n. 31371/2021 del
10.6.2021, di cui si è già argomentata la validità e fondatezza (cfr, par. III.1), pertanto è anch'esso fondato.
Quanto alla notificazione del verbale, è pacifico in causa che essa sia stata correttamente indirizzata e ricevuta da familiare convivente con il destinatario, rammentandosi come il meccanismo di conoscenza legale previsto dal codice di rito non ammette deroghe, per cui la circostanza che il soggetto convivente che ha ritirato la raccomandata non abbia poi materialmente consegnato il plico al destinatario deve considerarsi priva di giuridica rilevanza (dal che, anche, l'irrilevanza dei capitoli di prova testimoniale articolati dal ricorrente): al momento dei fatti contestati con il verbale in parola, dunque, l'odierno appellante doveva considerarsi avere legale conoscenza della revoca disposta con il predetto provvedimento prefettizio.
A ciò aggiungasi che un soggetto, quale il , certamente a conoscenza Pt_1 della sospensione a tempo indeterminato della propria patente per effetto dei numerosi verbali ricevuti, sopra indicati, da lui sicuramente conosciuti e che già gli inibivano la possibilità di circolare dimostra una negligenza che non consente alcuna forma di scusabilità di eventuali suoi errori (comunque giuridicamente inescusabili) concernenti l'ultimo provvedimento.
Accoglibile risulta, invece, il motivo di impugnazione del verbale n.
700015044873 del 13.5.2021.
Trattasi dell'unico verbale che assume, come proprio presupposto,
l'intervenuta scadenza al 4.5.2021 della patente n. del . NumeroD_1 Pt_1
Al riguardo, assume valenza decisiva il certificato medico di Commissione
Medica Locale, recante data 23.5.2016, esibito dal ricorrente. La parte che ha interesse a contestare la genuinità di un documento facente pubblica fede può contestarlo soltanto mediante proposizione di querela di falso: nella specie, ciò non è avvenuto in sede civile, mentre il giudizio penale si è concluso con un dispositivo (non doversi procedere per estinzione del reato per prescrizione) inidoneo a spiegare effetti di sorta nel giudizio civile.
Ne consegue che, in mancanza di prova contraria, il documento denunciato di falsità solo in sede penale deve ritenersi giuridicamente esistente e ciò rende sussistenti i presupposti sostanziali di proroga della patente, ancorché i dati della proroga per qualsivoglia ragione non fossero stati registrati nelle banche dati della motorizzazione.
La sentenza di primo grado, al riguardo, incorre in errore, nella misura in cui ritiene che fosse stata necessario, prima del 2021, anche il rinnovo dell'esame teorico pratico di guida: esso, infatti, è stato richiesto soltanto dal provvedimento di motorizzazione civile del 24.12.2020, ma non dall'ordinanza n. 22850/2015 del 4.9.2015 che aveva condizionato il reintegro delle facoltà di guida del alla sola effettuazione di visita medica, non anche alla Pt_1 ripetizione dell'esame.
Si legge, infatti, in dato provvedimento che “scaduto il periodo di sospensione
…, la validità della patente di giuda e di ogni altro documento di abilitazione alla guida è comunque sospesa, in via cautelare, fino all'esito positivo della predetta visita medica, attestante il possesso dei prescritti requisiti psico-fisici di idoneità”.
L'appello principale deve, quindi, essere accolto limitatamente al capo d'impugnazione relativo al verbale n. 700015044873.
Non è stato proposto appello avverso il dispositivo di primo grado nella parte in cui ha confermato il verbale n. 700015049381 del 12.5.2021, talché la decisione sul punto è divenuta definitiva.
IV. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, stante la soccombenza reciproca fra le parti ma prevalente in capo all'appellante (accoglimento integrale dell'appello incidentale e solo parziale dell'appello principale), si ritiene congruo disporne la compensazione parziale nella misura di 1/4 per entrambi i gradi di giudizio, gravando i restanti 3/4 a carico dell'appellante prevalentemente soccombente.
La liquidazione viene operata a mente del DM 147/2022 in base al valore del contenzioso e alla consistenza dell'attività processuale svolta, eliminati i compensi per la fase istruttoria non tenutasi in nessun grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando quale giudice d'appello, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa o assorbita così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello principale spiegato da , Parte_1 annulla il verbale n. 700015044873 del 13.5.2021, riformando sul punto la sentenza impugnata, n. 297/2024 emessa dal Giudice di Pace di in CP_1 data 22.4.2024;
2) in accoglimento dell'appello incidentale spiegato dalla , Controparte_1 conferma i verbali n. 700015044872, n. 700015048964, nonché il provvedimento prefettizio n. 31371/2021, riformando sul punto la sentenza impugnata, n. 297/2024 emessa dal Giudice di Pace di in data CP_1
22.4.2024;
3) compensa nella misura di ¼ le spese di lite fra le parti per entrambi i giudizi di primo e di secondo grado, condannando parte appellante alla refusione, in favore di parte appellata, dei restanti ¾ liquidati nell'importo di euro 1.125,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cpa di legge per il giudizio di primo grado (¾ di euro 1.500,00) e nell'importo di euro 2.400,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cpa di legge per il presente giudizio di appello (¾ di euro 3.200,00).
Pistoia, 30/01/2025
Il giudice dr. Lucia Leoncini