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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 30/01/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 1234/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Ufficio Volontaria Giurisdizione
In composizione collegiale, in persona dei sig.ri Magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente rel. est. dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile De Santis Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1234/2024 R.G.V.G., posta in deliberazione con ordinanza del 14.01.2025, vertente tra
, nata il [...] a [...], cod. fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Via P. Togliatti 87 - 88811 CIRO' MARINA C.F._1
(KR) – presso lo studio dell'avv. PAPARO PAOLA (cod. fisc. - pec: C.F._2
, che la rappresenta e difende per mandato in Email_1
calce al ricorso;
e nato il [...] CA SU IO (CZ), cod. fisc. Parte_2
, elettivamente domiciliato in Via P. Togliatti 87 - 88811 CIRO' C.F._3
MARINA (KR) – presso lo studio dell'avv. PAPARO STEFANIA (cod. fisc.
- pec: che lo rappresenta e difende per C.F._4 Email_2
mandato in calce al ricorso;
entrambi congiuntamente ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO;
intervenuto
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51., depositato il 15.11.2024, e Parte_1
, premesso di aver contratto matrimonio con rito concordatario in data Parte_2
25.01.1981 a GO (KR), atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di
Strongoli al n. 12 – parte II – anno 1981); di aver avuto tre figli, nata il [...] a Per_1
Crotone, nata il [...] a [...] e nato il [...] a [...], tutti Per_2 Per_3
maggiorenni ed autonomi;
che con decreto n. 10257/2020 pronunciato il 30-11-2020 (R.G. n. 755/2020), il
Tribunale di Crotone aveva omologato la loro separazione;
che la convivenza non era mai ripresa;
chiedevano pertanto, che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario, trascritto nei registri dello stato civile del comune di Strongoli atto n.12 parte II serie A anno 1981;
2. assegnare la casa coniugale in fitto, alla signora che vi risiederà. Parte_1 3. il sig. (differentemente a quanto stabilito con la precedente pronuncia di Pt_2
separazione consensuale) riconosce alla signora un assegno di Parte_1
mantenimento di € 100.00 (euro cento) mensili da versare entro giorno 5 di ogni mese;
4. nulla ai figli essendo autosufficienti economicamente.
Con decreto di assegnazione della causa, il presidente del. fissava udienza di comparizione sostituita in secondo tempo, dalla trattazione scritta della stessa, con autorizzazione al deposito di note scritte fino al giorno dell'udienza, ex art. 127 ter. cod. proc. civ.
In data 13.01.2024 le parti depositavano congiuntamente note scritte d'udienza, con le quali dichiaravano di non volersi riconciliare e si riportavano alle condizioni concordate nel ricorso.
Visto il parere favorevole del P.M. reso in data 05.12.2024, letti gli atti, con ordinanza del 14.01.2025 resa in sostituzione d'udienza, la causa era riservata per la decisione collegiale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le emergenze processuali, con il protrarsi della condizione di effettiva separazione tra i coniugi per il periodo fissato dalla legge, manifestano sussistere il presupposto della definitiva rottura del vincolo coniugale.
Va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni concordate dai coniugi.
Essendo l'odierno ricorso congiunto, nulla deve essere disposto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
, nata il [...] a [...] cod. fisc. e
[...] C.F._1 nato il [...] a [...] cod. fisc. Parte_2
, matrimonio celebrato con rito concordatario in data 25.01.1981 a C.F._3
GO (KR), atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Strongoli al n. 12 – parte II – anno 1981 (come da certificato in atti), ed ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Strongoli di annotare la presente sentenza, al passaggio in giudicato;
- Dispone che le condizioni siano quelle concordate dai coniugi;
- Autorizza i coniugi a continuare a vivere separatamente;
- Dispone che la moglie perde il cognome del marito;
- Nulla per le spese.
Così deciso in camera di consiglio dal Tribunale di Crotone, il 23.1.2025.
Il Presidente rel. est.
dott.ssa Alessandra Angiuli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Ufficio Volontaria Giurisdizione
In composizione collegiale, in persona dei sig.ri Magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente rel. est. dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile De Santis Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1234/2024 R.G.V.G., posta in deliberazione con ordinanza del 14.01.2025, vertente tra
, nata il [...] a [...], cod. fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Via P. Togliatti 87 - 88811 CIRO' MARINA C.F._1
(KR) – presso lo studio dell'avv. PAPARO PAOLA (cod. fisc. - pec: C.F._2
, che la rappresenta e difende per mandato in Email_1
calce al ricorso;
e nato il [...] CA SU IO (CZ), cod. fisc. Parte_2
, elettivamente domiciliato in Via P. Togliatti 87 - 88811 CIRO' C.F._3
MARINA (KR) – presso lo studio dell'avv. PAPARO STEFANIA (cod. fisc.
- pec: che lo rappresenta e difende per C.F._4 Email_2
mandato in calce al ricorso;
entrambi congiuntamente ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO;
intervenuto
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51., depositato il 15.11.2024, e Parte_1
, premesso di aver contratto matrimonio con rito concordatario in data Parte_2
25.01.1981 a GO (KR), atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di
Strongoli al n. 12 – parte II – anno 1981); di aver avuto tre figli, nata il [...] a Per_1
Crotone, nata il [...] a [...] e nato il [...] a [...], tutti Per_2 Per_3
maggiorenni ed autonomi;
che con decreto n. 10257/2020 pronunciato il 30-11-2020 (R.G. n. 755/2020), il
Tribunale di Crotone aveva omologato la loro separazione;
che la convivenza non era mai ripresa;
chiedevano pertanto, che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario, trascritto nei registri dello stato civile del comune di Strongoli atto n.12 parte II serie A anno 1981;
2. assegnare la casa coniugale in fitto, alla signora che vi risiederà. Parte_1 3. il sig. (differentemente a quanto stabilito con la precedente pronuncia di Pt_2
separazione consensuale) riconosce alla signora un assegno di Parte_1
mantenimento di € 100.00 (euro cento) mensili da versare entro giorno 5 di ogni mese;
4. nulla ai figli essendo autosufficienti economicamente.
Con decreto di assegnazione della causa, il presidente del. fissava udienza di comparizione sostituita in secondo tempo, dalla trattazione scritta della stessa, con autorizzazione al deposito di note scritte fino al giorno dell'udienza, ex art. 127 ter. cod. proc. civ.
In data 13.01.2024 le parti depositavano congiuntamente note scritte d'udienza, con le quali dichiaravano di non volersi riconciliare e si riportavano alle condizioni concordate nel ricorso.
Visto il parere favorevole del P.M. reso in data 05.12.2024, letti gli atti, con ordinanza del 14.01.2025 resa in sostituzione d'udienza, la causa era riservata per la decisione collegiale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le emergenze processuali, con il protrarsi della condizione di effettiva separazione tra i coniugi per il periodo fissato dalla legge, manifestano sussistere il presupposto della definitiva rottura del vincolo coniugale.
Va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni concordate dai coniugi.
Essendo l'odierno ricorso congiunto, nulla deve essere disposto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
, nata il [...] a [...] cod. fisc. e
[...] C.F._1 nato il [...] a [...] cod. fisc. Parte_2
, matrimonio celebrato con rito concordatario in data 25.01.1981 a C.F._3
GO (KR), atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Strongoli al n. 12 – parte II – anno 1981 (come da certificato in atti), ed ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Strongoli di annotare la presente sentenza, al passaggio in giudicato;
- Dispone che le condizioni siano quelle concordate dai coniugi;
- Autorizza i coniugi a continuare a vivere separatamente;
- Dispone che la moglie perde il cognome del marito;
- Nulla per le spese.
Così deciso in camera di consiglio dal Tribunale di Crotone, il 23.1.2025.
Il Presidente rel. est.
dott.ssa Alessandra Angiuli