Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 07/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA
SEZIONE UNICA CIVILE
Composto dai signori magistrati: dott. Gabriella Canto - Presidente relatore dott. Marcello Testaquatra - Giudice
dott. Calogero Domenico Cammarata - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1547/2024 R.G.V.G, avente per oggetto: separazione consensuale dei coniugi, promossa da
DA
nato a [...] il [...], rappresentato e Parte 1
difeso dall'avv. Gianluca Amico,
E CP 1 nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Loreto
Loris Scarascia.
Conclusioni delle parti: entrambe hanno insistito per l'accoglimento della domanda congiunta.
Il P.M. nulla ha osservato.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo, proposto ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. e depositato il 30 settembre 2024, CP 1 hanno esposto: di avere contratto Parte 1 e matrimonio a San Cataldo il 6 agosto 2010, trascritto nei registri dello stato civile del suddetto comune dell'anno 2010, parte II, Serie A, n. 39; che dal matrimonio sono nati due figli, Per_1
[...
, il 19/01/2011 ed Persona 2 , il 27/11/2014; che la comunione di vita materiale e spirituale tra loro è venuta meno, con la conseguenza che hanno deciso di separarsi.
Alla luce di quanto sopra, i ricorrenti hanno chiesto l'omologa della separazione consensuale, alle condizioni di cui al ricorso, in seno al quale, con riferimento ai figli minori, è
assegnazione alla moglie della casa familiare;
obbligo del marito di versare mensilmente alla moglie un assegno di euro 300,00 in favore di ciascun figlio, nonché di contribuire alle spese straordinarie nell'interesse dei figli nella percentuale del sessantacinque per cento;
attribuzione in via esclusiva alla moglie dell'assegno unico per i figli.
Inoltre, in ricorso le parti hanno previsto l'obbligo a carico del marito di versare un assegno mensile di euro 100,00 in favore della moglie, fino a quando la predetta non trovi un lavoro, ed hanno, altresì, regolato ogni rapporto economico patrimoniale tra loro. Il tutto, come meglio specificato nel suddetto ricorso, al quale si rinvia.
Su accordo delle parti, che hanno anche dichiarato di non volersi riconciliare, l'udienza di comparizione è stata sostituita con il deposito di note scritte, per il quale è stato assegnato termine fino al 17 dicembre 2024.
Depositate le suddette note, la causa è stata posta in decisione.
Il P.M. nulla ha osservato.
Ritiene il collegio che ricorrano le condizioni per l'omologa della separazione consensuale, alle condizioni di cui al ricorso, non presentando le stesse profili di contrarietà all'ordine pubblico o a norme imperative e apparendo rispondenti all'interesse dei figli minori.
Nessuna statuizione sulle spese, trattandosi di ricorso congiunto.
All'Ufficiale dello Stato Civile del comune ove l'atto di matrimonio è stato trascritto,
va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza, non appena diventerà esecutiva.
P.Q.M.
il Tribunale, visti gli artt. 158 c.c. e 473 bis 51 c.p.c.;
OMOLOGA
la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni di cui al ricorso.
Nulla sulle spese.
ORDINA
che, a cura della cancelleria, la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Cataldo per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, DPR n. 396/2000.
Così deciso nella camera di consiglio del 23 dicembre 2024.
IL PRESIDENTE est.
Dott. Gabriella Canto